24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 15 giugno 2020 — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-262/20)
(2020/C 279/49)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Lukovit
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VB
Resistente: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la protezione effettiva di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE (1) richieda che la durata normale del lavoro notturno del personale di polizia e dei vigili del fuoco sia inferiore alla durata normale prevista per il lavoro diurno. |
2) |
Se il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richieda che la durata normale del lavoro notturno di sette ore stabilita dal diritto nazionale per i lavoratori del settore privato si applichi allo stesso modo ai pubblici dipendenti, compreso il personale di polizia e dei vigili del fuoco. |
3) |
Se l’obiettivo di limitare la durata del lavoro notturno, enunciato al considerando 8 della direttiva 2003/88/CE, possa essere validamente conseguito solo se la normativa nazionale fissa espressamente la durata normale del lavoro notturno anche per i pubblici dipendenti. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).