25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 27 febbraio 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
(Causa C-105/20)
(2020/C 175/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Nivelles
Parti
Ricorrente: UF
Convenuta: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un’assicurazione di indennità e un’assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1), la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), la direttiva 86/613/CEE, dell’11 dicembre 1986, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (3) e l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa al lavoro a tempo parziale (4), non prevedendo una prestazione adeguata nell’ambito del congedo di maternità per la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo integrativo, ma che paga i contributi come una lavoratrice a titolo principale, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo principale percepisce l’intero importo dell’indennità di maternità. |
2) |
Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un’assicurazione di indennità e un’assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85, la direttiva 2006/54, la direttiva 86/613 e l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81, non prevedendo una prestazione adeguata nell’ambito del congedo di maternità per la lavoratrice che coniuga, a tempo pieno, un’attività subordinata e un’attività autonoma, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo pieno percepisce l’intero importo dell’indennità di maternità. |
(4) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (Gu 1998, L 14, pag. 9).