22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 febbraio 2020 — StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / eprimo GmbH

(Causa C-102/20)

(2020/C 209/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Resistente: eprimo GmbH

Interveniente a sostegno della resistente: Interactive Media CCSP GMBH

Questioni pregiudiziali

1)

Se nella nozione di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, lettera h), della direttiva 2002/58/CE (1), rientri l’ipotesi in cui un messaggio non venga inviato da un utente di un servizio di comunicazione elettronica ad un altro utente tramite un fornitore di servizi all’«indirizzo» elettronico del secondo utente, ma, a seguito dell’accesso al sito Internet protetto da password di un account e-mail, venga automaticamente mostrato dai server pubblicitari in determinati spazi previsti a tal fine nella casella di posta elettronica in arrivo di un utente selezionato a caso (pubblicità nella posta in arrivo).

2)

Se la presa di conoscenza di un messaggio ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, lettera h), della direttiva 2002/58/CE presupponga che il destinatario, non appena giunto a conoscenza della presenza di un messaggio, attivi mediante richiesta volontaria la trasmissione dei dati del messaggio tecnicamente predeterminata o se sia sufficiente che la comparsa di un messaggio nella posta in arrivo di un account e-mail sia consentita dal fatto che l’utente acceda al sito Internet protetto da password del proprio account e-mail.

3)

Se possa parlarsi di posta elettronica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE anche quando una comunicazione non sia trasmessa ad un singolo destinatario specificamente identificato prima della trasmissione, ma venga visualizzata nella posta in arrivo di un utente casualmente selezionato.

4)

Se sussista un’utilizzazione della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, solo a fronte di un onere a carico dell’utente che vada al di là della molestia.

5)

Se una pubblicità individuale di cui all’allegato I, punto 26, prima frase, della direttiva 2005/29/CE (2), rispondente ai requisiti di una «sollecitazione commerciale» sussista solo nel caso in cui il cliente venga contattato mediante un mezzo solitamente impiegato ai fini della comunicazione individuale tra un mittente e un destinatario, ovvero se sia sufficiente che — come nel caso della pubblicità oggetto nella presente controversia — venga generato un riferimento individuale attraverso l’inserimento della pubblicità nella posta in arrivo di un account e-mail privato e, quindi, in un’area nella quale il cliente preveda di ricevere comunicazioni personalmente indirizzate al medesimo.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (GU 2002, L 201, pag. 37).

(2)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).