SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2002/92/CE – Nozione di “intermediario assicurativo” – Attività d’“intermediazione assicurativa” – Direttiva (UE) 2016/97 – Attività di “distribuzione assicurativa” – Ambito d’applicazione di tali direttive – Adesione ad un’assicurazione di gruppo – Cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione – Prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero – Compenso pagato dall’assicurato per la copertura assicurativa acquisita – Tutela dei consumatori – Parità di trattamento tra gli intermediari assicurativi»

Nella causa C‑633/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 15 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2020, nel procedimento

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

contro

TC Medical Air Ambulance Agency GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, da J. Kummer e P. Wassermann, Rechtsanwälte;

per la TC Medical Air Ambulance Agency GmbH, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;

per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Subrani, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3), come modificata dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU 2014, L 173, pag. 349) (in prosieguo: la «direttiva 2002/92»), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU 2016, L 26, pag. 19), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU 2018, L 76, pag. 28) (in prosieguo: la «direttiva 2016/97»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania) e la TC Medical Air Ambulance Agency GmbH in merito all’asserita attività di intermediazione assicurativa che quest’ultima eserciterebbe senza autorizzazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2002/92

3

I considerando 8, 9 e 11 della direttiva 2002/92 enunciavano quanto segue:

«(8)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(9)

I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di “bancassicurazione”. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(...)

(11)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così prevedeva:

«La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi».

5

L’articolo 2 della suddetta direttiva, intitolato «Definizioni», disponeva quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3)

“intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Fatto salvo il capo III BIS della presente direttiva, sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.

(...)

(...)

5)

“intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.

(...)».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva prevedeva quanto segue:

«Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d’origine».

Direttiva 2016/97

7

I considerando da 5 a 7, 10 e 16 della direttiva 2016/97 enunciano quanto segue:

«(5)

I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti (…). La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

(6)

I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione. Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori.

(7)

L’applicazione della direttiva [2002/92] ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l’esercizio della distribuzione assicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere l’ambito di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi. (...)

(...)

(10)

(...) È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione [europea]. È opportuno aumentare il livello di tutela dei consumatori rispetto alla direttiva [2002/92] per ridurre la necessità di applicare misure nazionali diverse. (...)

(...)

(16)

La presente direttiva dovrebbe garantire che si applichi lo stesso livello di tutela dei consumatori e che tutti i consumatori possano beneficiare di norme comparabili. Essa dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un’impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se la distribuzione di prodotti assicurativi avviene attraverso canali diversi e intermediari aventi diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione, purché tali canali e intermediari siano tenuti ad applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali problematiche».

8

L’articolo 1, paragrafo 1, di questa direttiva stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva detta disposizioni relative all’inizio e allo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione».

9

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi;

(...)

3)

“intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa;

(...)

8)

“distributore di prodotti assicurativi”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;

9)

“compenso”: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;

(...)».

10

L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un’autorità competente nello Stato membro d’origine.

(...)».

11

L’articolo 44 della direttiva 2016/97 è così formulato:

«La direttiva [2002/92], modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell’allegato II, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III».

Diritto tedesco

12

L’articolo 34d, paragrafo 1, della Gewerbeordnung (codice che disciplina l’esercizio delle professioni industriali, commerciali e artigianali; in prosieguo: la «GewO»), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, disponeva che chiunque intendesse fungere da intermediario a titolo professionale, in qualità di mediatore di assicurazioni o di agente assicurativo, ai fini della conclusione di contratti di assicurazione (intermediario assicurativo), doveva essere autorizzato dalla camera di commercio e industria competente, la quale doveva indicare se l’autorizzazione fosse stata rilasciata ad un mediatore o ad un agente assicurativo.

13

Ai sensi dell’articolo 34d, paragrafo 1, prima frase, della GewO, nella versione applicabile a decorrere dal 23 febbraio 2018, «chiunque intenda fungere da intermediario a titolo professionale per la conclusione di contratti di assicurazione o di riassicurazione (intermediario assicurativo) deve ottenere l’autorizzazione della camera di commercio e industria competente».

14

L’articolo 34d, paragrafo 1, seconda frase, punti 1 e 2, della GewO, nella sua versione applicabile a decorrere dal 23 febbraio 2018, precisa che un intermediario assicurativo è «chiunque, in qualità di agente assicurativo di una o più compagnie di assicurazioni o di un agente assicurativo, sia incaricato di fungere da intermediario o di concludere contratti di assicurazione o chiunque, in qualità di mediatore di assicurazioni, assicuri l’intermediazione o la conclusione di contratti di assicurazione per conto del preponente senza esserne incaricato da un’impresa di assicurazioni o da un agente assicurativo».

15

In forza di tale articolo 34d, nelle sue versioni applicabili sia prima sia dopo il 23 febbraio 2018, la persona che ha ottenuto un’autorizzazione conformemente all’articolo 34d, paragrafo 1, della GewO deve essere iscritta nel registro degli intermediari.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

La convenuta nel procedimento principale affida ad alcune imprese di pubblicità il compito di proporre ai consumatori, mediante vendita a domicilio, l’adesione, dietro pagamento, ad un regime di assicurazione collettiva.

17

A tal fine essa ha sottoscritto, presso la W. Versicherungs-AG, un contratto di assicurazione di gruppo comprendente una copertura contro i rischi di malattia e di infortunio in occasione di viaggi all’estero nonché una copertura delle spese di rimpatrio dall’estero e sul territorio nazionale.

18

La convenuta nel procedimento principale, di cui è pacifico che agisce in qualità di contraente, paga i premi dovuti alla compagnia di assicurazioni.

19

Peraltro, essa è contrattualmente legata alla società F. r. AG che, con l’ausilio del suo personale medico e di un aereo, fornisce, dietro compenso, prestazioni consistenti, da un lato, nell’organizzazione e nell’esecuzione del rimpatrio in caso di malattia o infortunio verificatosi all’estero e, dall’altro, nell’organizzazione di un centralino telefonico.

20

I clienti della convenuta nel procedimento principale che aderiscono all’assicurazione di gruppo sottoscritta da quest’ultima le versano un compenso e ottengono, in cambio, il diritto a diverse prestazioni in caso di malattia o infortunio all’estero, che comprendono il rimborso delle spese relative alle cure mediche e ai trasporti in ambulanza, l’organizzazione e l’esecuzione dei relativi trasporti nonché la gestione di un centralino telefonico.

21

Le prestazioni assicurative garantite ai clienti della convenuta nel procedimento principale sono fornite, in particolare, mediante crediti che quest’ultima cede a tali clienti.

22

Come risulta dalla decisione di rinvio, l’attività della convenuta nel procedimento principale non mira alla conclusione di un contratto di assicurazione, bensì a consentire ai consumatori di aderire all’assicurazione di gruppo da essa sottoscritta nonché a procurare loro la possibilità di beneficiare delle prestazioni coperte da tale assicurazione.

23

Né la convenuta nel procedimento principale né le imprese di pubblicità alle quali quest’ultima fa ricorso dispongono dell’autorizzazione prevista nel diritto nazionale per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

24

Ritenendo che l’attività della convenuta nel procedimento principale corrisponda a quella di intermediazione assicurativa e debba, a tale titolo, essere oggetto di una siffatta autorizzazione, il ricorrente nel procedimento principale ha adito il Landgericht Koblenz (Tribunale del Land, Coblenza, Germania) con un ricorso diretto a far cessare tale attività.

25

Detto giudice ha accolto il ricorso.

26

La convenuta nel procedimento principale ha impugnato la decisione del Landgericht Koblenz (Tribunale del Land, Coblenza) dinanzi all’Oberlandesgericht Koblenz (Tribunale superiore del Land, Coblenza, Germania), il quale ha annullato detta decisione, giudicando che essa non può essere qualificata come «intermediario assicurativo», ai sensi dell’articolo 34d, paragrafo 1, della GewO, nelle sue versioni applicabili ai fatti di cui al procedimento principale.

27

Investito di un ricorso per cassazione (Revision), il giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), considera che la soluzione della controversia principale dipenda dalla questione se la convenuta nel procedimento principale debba essere qualificata come «intermediario assicurativo», ai sensi delle direttive 2002/92 e 2016/97.

28

Alla luce di quanto esposto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un’impresa che, in qualità di contraente, abbia stipulato presso un’impresa di assicurazione una polizza collettiva di assicurazione sanitaria per viaggi all’estero, nonché di assicurazione per le spese di rimpatrio dall’estero e sul territorio nazionale per i propri clienti, e offra ai consumatori adesioni alla polizza medesima, con conseguente acquisizione del diritto a prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero, dietro corrispettivo da parte dei nuovi iscritti a fronte dell’acquisizione della copertura assicurativa, costituisca un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE e dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97».

Sulla questione pregiudiziale

29

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92 nonché l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva 2016/97 debbano essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi di tali disposizioni, una persona giuridica la cui attività consiste nel proporre ai propri clienti di aderire su base volontaria, in contropartita di un compenso che essa percepisce da questi ultimi, ad un’assicurazione di gruppo da essa previamente sottoscritta presso una compagnia di assicurazioni, conferendo così a tali clienti il diritto a prestazioni assicurative in caso, segnatamente, di malattia o infortunio all’estero.

30

In via preliminare occorre ricordare, come risulta dall’articolo 44, primo comma, della direttiva 2016/97, che la direttiva 2002/92 è stata abrogata con effetto dal 1o ottobre 2018. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, al fine di statuire sulla domanda di cessazione dell’attività della convenuta nel procedimento principale, il giudice del rinvio deve esaminare tale attività alla luce sia delle disposizioni del diritto dell’Unione in vigore al momento dei fatti del procedimento principale sia di quelle vigenti al momento in cui tale giudice statuirà sulla domanda suddetta. Ne consegue che occorre risolvere la questione sollevata con riferimento a queste due direttive.

31

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/92 e dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/97, tali direttive stabiliscono norme riguardanti l’accesso, rispettivamente, alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e alle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché al loro esercizio nell’Unione.

32

La nozione di «intermediazione assicurativa» è definita all’articolo 2, punto 3, primo comma, della direttiva 2002/92, come le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

33

Peraltro, l’articolo 2, punto 5, di tale direttiva definisce l’intermediario assicurativo come qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.

34

Ai sensi del considerando 11 di detta direttiva, tale compenso può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.

35

La direttiva 2016/97 definisce, dal canto suo, la nozione di «distribuzione assicurativa», al suo articolo 2, paragrafo 1, punto 1, come qualsiasi attività consistente nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

36

La nozione di «intermediario assicurativo» è definita, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, di tale direttiva, come riferita a qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un suo dipendente e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.

37

Il «distributore di prodotti assicurativi», dal canto suo, è definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, di detta direttiva come «qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione».

38

Quanto alla nozione di «compenso», essa è definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2016/97, come riferita a qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa.

39

Al fine di determinare se una persona giuridica come la convenuta nel procedimento principale rientri nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92 e dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 3 e 8, della direttiva 2016/97, in quanto esercita attività elencate all’articolo 2, punto 3, primo comma, della prima direttiva e all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della seconda direttiva, si deve tener conto non soltanto della lettera di tali disposizioni, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 39).

40

Per quanto riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92 e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2016/97, si deve notare, da un lato, che l’intermediario assicurativo è definito come un soggetto che, «a titolo oneroso», avvia o svolge l’attività di intermediazione assicurativa o di distribuzione assicurativa e, dall’altro, che la nozione di «intermediario assicurativo» è definita con riferimento alle attività, rispettivamente, di intermediazione assicurativa e di distribuzione assicurativa, come specificate all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92 e all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2016/97.

41

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, la condizione relativa all’esistenza di un compenso deve essere considerata soddisfatta allorché ogni adesione di un cliente della persona giuridica che ha sottoscritto il contratto di assicurazione di gruppo con la compagnia di assicurazioni e che paga, a tale titolo, i premi assicurativi a quest’ultima, dà luogo ad un pagamento a favore di tale persona giuridica. Nel caso di specie, la convenuta nel procedimento principale contribuisce così, a fronte di un tale compenso, al godimento da parte di terzi, vale a dire i propri clienti, delle coperture assicurative previste dal contratto da essa concluso con una compagnia di assicurazioni. La prospettiva di tale compenso rappresenta, per una persona giuridica quale la convenuta nel procedimento principale, un interesse economico proprio, distinto dall’interesse degli aderenti al godimento delle coperture assicurative risultanti dal contratto considerato, che è tale da incoraggiarla, tenuto conto del carattere facoltativo dell’adesione a detto contratto, a suscitare un gran numero di adesioni a quest’ultimo, come del resto dimostra, nel caso di specie, il ricorso, da parte della convenuta nel procedimento principale, a imprese di pubblicità che propongono, mediante vendita a domicilio, una tale adesione.

42

Tenuto conto dell’ampia concezione della nozione di «compenso» che discende sia dal considerando 11 della direttiva 2002/92 sia dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2016/97, è irrilevante che il pagamento, all’atto di ogni adesione al contratto di assicurazione di gruppo, a favore della persona giuridica che ha sottoscritto tale contratto con la compagnia di assicurazioni, sia effettuato dagli aderenti in cambio dei diritti alle prestazioni assicurative loro cedute da tale persona, e non dall’assicuratore sotto forma, ad esempio, di una provvigione. Del resto, una circostanza del genere non rimette in discussione l’interesse economico proprio di detta persona ad un’adesione dei suoi clienti a detto contratto che sia la più ampia possibile affinché tali diversi pagamenti finanzino, o addirittura superino, l’importo dei premi che essa stessa versa all’assicuratore nell’ambito del medesimo contratto.

43

Quanto alle attività alle quali rinviano le definizioni della nozione di «intermediario assicurativo», previste all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92 e all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2016/97, la Corte ha già dichiarato che dal fatto che le attività elencate in tali disposizioni sono presentate come alternative si evince che ciascuna configura, di per sé sola, un’attività di intermediazione assicurativa. Peraltro, la Corte ha precisato che queste attività sono formulate in termini ampi e che, in particolare, esse consistono non solo nella presentazione e nella proposta di contratti di assicurazione, ma anche nel compimento di ulteriori atti preparatori alla conclusione degli stessi, senza che la natura degli atti preparatori considerati sia limitata in alcun modo (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a., C‑542/16, EU:C:2018:369, punti 3753).

44

Sebbene la formulazione dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92 e quella dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 3, della direttiva 2016/97 non menzionino espressamente un’attività come quella oggetto della questione sollevata, le definizioni che tali disposizioni contengono devono essere intese nel senso che esse comprendono una siffatta attività.

45

È irrilevante al riguardo, come hanno sottolineato, in particolare, il governo tedesco e la Commissione europea, che la persona giuridica, che svolge un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non miri alla conclusione di contratti di assicurazione mediante i quali determinati contraenti intendano ottenere la copertura dei rischi da parte di un assicuratore dietro versamento di premi, bensì l’adesione volontaria dei propri clienti, in cambio di un corrispettivo che le viene versato, ad un contratto di assicurazione di gruppo che essa ha previamente concluso con un assicuratore ai fini della fornitura di tale copertura a detti clienti. Una siffatta attività è infatti paragonabile all’attività retribuita di un mediatore assicurativo o di un distributore di prodotti assicurativi che tende alla conclusione, da parte di taluni contraenti, di contratti di assicurazione con un assicuratore aventi ad oggetto la copertura di taluni rischi in cambio del versamento di un premio assicurativo.

46

Parimenti, non è determinante la circostanza che la persona giuridica che svolge un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale sia essa stessa parte, in qualità di contraente dell’assicurazione, del contratto di assicurazione di gruppo al quale intende indurre i suoi clienti ad aderire. Infatti, così come la qualità di distributore di prodotti assicurativi non è, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2016/97, incompatibile con quella di assicuratore, la qualità di intermediario assicurativo e, pertanto, di distributore di prodotti assicurativi non è incompatibile con quella di contraente [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, A e a. (Contratti di assicurazione unit-linked), C‑143/20 e C‑213/20, EU:C:2022:118, punti 8788].

47

Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui si inseriscono le disposizioni sottoposte ad interpretazione, dal considerando 9 della direttiva 2002/92 e dal considerando 5 della direttiva 2016/97 risulta che i prodotti assicurativi possono essere distribuiti da diverse categorie di soggetti o enti e che è necessario, per garantire la parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori, che le presenti direttive si applichino a ciascuna di queste categorie.

48

Peraltro, come risulta dal suo considerando 7, la direttiva 2016/97, alla luce delle imprecisioni che viziavano un certo numero di disposizioni della direttiva 2002/92, ha esteso l’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi.

49

Come enunciato ai considerando 6 e 16 della direttiva 2016/97, i consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela, a prescindere dalle differenze tra i canali di distribuzione. Come risulta altresì dal considerando 16 di tale direttiva, i consumatori possono trarre beneficio dal fatto che i prodotti assicurativi siano distribuiti mediante diversi canali e da intermediari nell’ambito di diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione, purché tali enti siano tenuti ad applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori, e ciò per motivi attinenti anche alla necessità di istituire condizioni di concorrenza paritarie tra tutti gli intermediari assicurativi e distributori di prodotti assicurativi.

50

Considerato tale contesto, e alla luce di quanto rilevato ai punti 41, 42, 45 e 46 della presente sentenza, le nozioni contenute all’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92 nonché all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8 della direttiva 2016/97 devono essere interpretate nel senso che esse includono una persona giuridica che svolge un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

51

Infine, una siffatta interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti da tali direttive.

52

A tal riguardo, come si riflette, in sostanza, nei considerando 8 e 9 della direttiva 2002/92, quest’ultima ha lo scopo, in particolare, di garantire la parità di trattamento tra tutte le categorie di intermediari assicurativi nonché di migliorare la tutela dei consumatori nel settore dell’assicurazione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, EEAE e a., C‑555/11, EU:C:2013:668, punti 2729). Tali finalità sono perseguite, in maniera rafforzata, dalla direttiva 2016/97, come risulta, in particolare, dai suoi considerando 5, 7, 10 e 16.

53

Orbene, comprendere nell’ambito di applicazione di tali direttive persone che operano sul mercato delle assicurazioni sulla base di un modello economico come quello considerato nella questione sollevata è tale da favorire la realizzazione di queste due finalità.

54

Infatti, da un lato, l’inclusione, in tale ambito di applicazione, di detti soggetti, la cui attività è analoga, come risulta dai punti 41, 42 e 45 della presente sentenza, ad un’attività di intermediazione assicurativa o di distribuzione assicurativa, ai sensi di dette direttive, evita che venga pregiudicato l’obiettivo consistente nel garantire la parità di trattamento tra tutte le categorie di intermediari e di distributori di prodotti assicurativi, come enunciato ai considerando delle medesime direttive menzionati al punto 52 della presente sentenza.

55

Pertanto, poiché le attività menzionate al punto precedente sono di natura comparabile, gli obblighi di autorizzazione e di registrazione previsti dalla direttiva 2002/92 e dalla direttiva 2016/97, diretti in particolare a garantire che gli intermediari assicurativi dispongano dell’affidabilità e della perizia necessari in materia di intermediazione e consulenza assicurativa, devono applicarsi allo stesso modo agli operatori economici che esercitano tali attività.

56

Dall’altro lato, includere nell’ambito di applicazione delle direttive 2002/92 e 2016/97 le persone giuridiche la cui attività corrisponde a quella oggetto della questione sollevata, imponendo loro in tal modo il rispetto delle norme previste da tali direttive, contribuisce all’obiettivo del miglioramento della tutela dei consumatori nel settore assicurativo.

57

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle sue conclusioni, al fine di assicurare che l’attività dell’intermediario assicurativo garantisca un livello adeguato di tutela dei consumatori, tale intermediario è tenuto, conformemente alle direttive suddette, a rispettare, in particolare, un insieme di requisiti di natura professionale, finanziaria e organizzativa, norme di comportamento come quelle dirette a prevenire il rischio di un conflitto di interessi derivante da eventuali legami tra detto intermediario e un determinato assicuratore, nonché obblighi di informazione e di consulenza nei confronti di tali consumatori.

58

Orbene, come sottolineato dal ricorrente nel procedimento principale, tale esigenza di tutela dei consumatori è importante nei confronti della persona giuridica che incentiva questi ultimi, mediante un modello economico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ad aderire ad un contratto di assicurazione di gruppo da essa stipulato presso un assicuratore, tanto quanto lo è nei confronti di un intermediario assicurativo o di un distributore di prodotti assicurativi, la cui attività retribuita tende alla conclusione diretta di contratti di assicurazione da parte di tali consumatori.

59

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92 nonché l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva 2016/97 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi di tali disposizioni, una persona giuridica la cui attività consiste nel proporre ai propri clienti di aderire su base volontaria, in contropartita di un compenso che essa percepisce da questi ultimi, ad un’assicurazione di gruppo da essa previamente sottoscritta presso una compagnia di assicurazioni, conferendo così a tali clienti il diritto a prestazioni assicurative in caso, segnatamente, di malattia o infortunio all’estero.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, come modificata dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

rientra nella nozione di «intermediario assicurativo» e, pertanto, in quella di «distributore di prodotti assicurativi», ai sensi di tali disposizioni, una persona giuridica la cui attività consiste nel proporre ai propri clienti di aderire su base volontaria, in contropartita di un compenso che essa percepisce da questi ultimi, ad un’assicurazione di gruppo da essa previamente sottoscritta presso una compagnia di assicurazioni, conferendo così a tali clienti il diritto a prestazioni assicurative in caso, segnatamente, di malattia o infortunio all’estero.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.