SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 febbraio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Missione dell’Unione europea sullo “Stato di diritto” in Kosovo (Eulex Kosovo) – Azione comune 2008/124/PESC – Articolo 8, paragrafi 3 e 5, articolo 9, paragrafo 3, e articolo 10, paragrafo 3 – Qualità di datore di lavoro del personale della missione – Articolo 16, paragrafo 5 – Effetto surrogatorio»

Nella causa C‑283/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 1o ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2020, nel procedimento

CO e altri

contro

MJ,

Commissione europea,

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE),

Consiglio dell’Unione europea,

Eulex Kosovo,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, C. Lycourgos, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per CO e a., da N. de Montigny, avocate;

per la Commissione europea, da B. Mongin, G. Gattinara e Y. Marinova, in qualità di agenti;

per il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), da S. Marquardt, R. Spac ed E. Orgován, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, inizialmente da P. Mahnič e A. Vitro, successivamente da A. Vitro e K. Kouri, in qualità di agenti;

per l’Eulex Kosovo, da E. Raoult e M. Vicente Hernandez, avocates;

per il governo spagnolo, inizialmente da S. Jiménez García, successivamente da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CO e a., ossia 45 membri o ex membri del personale civile internazionale della missione «Stato di diritto» in Kosovo, denominata «Eulex Kosovo», di cui all’articolo 1 dell’azione comune 2008/124 (in prosieguo: l’«Eulex Kosovo»), e MJ, in qualità di capomissione, la Commissione europea, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e il Consiglio dell’Unione europea in merito alla modifica delle loro condizioni di lavoro e, per alcuni, al mancato rinnovo del loro contratto di lavoro.

Contesto normativo

L’azione comune 2008/124

3

L’articolo 1 dell’azione comune 2008/124, intitolato «Missione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L’Unione europea istituisce una missione dell’Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata “EULEX KOSOVO”)».

4

L’articolo 2 di tale azione comune, intitolato «Mandato della missione», così dispone:

«L’EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l’EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive».

5

L’articolo 8 di detta azione comune, intitolato «Capomissione», prevede quanto segue:

«1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

(...)

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’EULEX KOSOVO, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EULEX KOSOVO a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

(...)

5.   Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EULEX KOSOVO e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

(...)

7.   Il capomissione rappresenta l’EULEX KOSOVO nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa.

(...)».

6

L’articolo 9 della medesima azione comune, intitolato «Personale», così recita:

«1.   Il personale dell’EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all’articolo 2, ai compiti di cui all’articolo 3 e alla struttura dell’EULEX KOSOVO di cui all’articolo 6.

2.   L’EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’[Unione]. Ogni Stato membro o istituzione dell’[Unione] sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L’EULEX KOSOVO può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

(...)».

7

L’articolo 10 dell’azione comune 2008/124, intitolato «Status dell’EULEX KOSOVO e del relativo personale», al paragrafo 3 così dispone:

«Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale».

L’azione comune 2008/124, come modificata dalla decisione 2014/349/PESC

8

L’azione comune 2008/124 è stata modificata in particolare dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 (GU 2014, L 174, pag. 42) (in prosieguo: l’«azione comune 2008/124, come modificata»), e prorogata da quest’ultima fino al 14 giugno 2016.

9

Ai sensi del considerando 6 della decisione 2014/349:

«(6)

L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato [UE]».

10

L’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, come modificata, è così formulato:

«L’EULEX KOSOVO ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune».

11

L’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, prevede quanto segue:

«L’EULEX KOSOVO è competente per eventuali richieste di indennizzo e [per] gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità».

12

Ai sensi dell’articolo 20 dell’azione comune 2008/124, come modificata:

«La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. (...)».

13

Conformemente all’articolo 2 della decisione 2014/349, quest’ultima è entrata in vigore il giorno della sua adozione, il 12 giugno 2014.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale sono stati o sono ancora al servizio dell’Eulex Kosovo in qualità di membri del personale internazionale civile, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato, i quali sono stati oggetto di successivi rinnovi. Tali contratti contengono una clausola attributiva di competenza ai giudici di Bruxelles (Belgio). Per alcuni dei contratti in questione, tale clausola è stata successivamente sostituita da una clausola che conferisce tale competenza a partire dall’ottobre 2014 alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

15

MJ ha svolto la funzione di capomissione dal 1o febbraio 2013 al 14 ottobre 2014, secondo modalità precisate in particolare nei contratti da lui conclusi con la Commissione il 1o febbraio e il 7 giugno 2013.

16

Nella primavera del 2012 è stata operata una riclassificazione delle diverse funzioni esistenti in seno alla Eulex Kosovo, il che ha comportato, secondo i ricorrenti nel procedimento principale, una modifica della descrizione del loro posto e una diminuzione significativa della loro retribuzione. A tale riclassificazione sono seguite tre «ondate» di mancato rinnovo dei contratti, durante la primavera e l’estate 2013, nell’autunno 2014 e nell’autunno 2016.

17

Con atto introduttivo depositato il 6 agosto 2013, alcuni ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contro la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo, diretto all’annullamento delle decisioni adottate da MJ in qualità di capomissione di non rinnovare il contratto di lavoro di tali ricorrenti dopo una certa data.

18

Con ordinanza del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./Commissione e a. (T‑410/13, non pubblicata, EU:T:2014:871), il Tribunale ha respinto tale ricorso per difetto di competenza, con la motivazione che il rapporto giuridico oggetto della controversia si inseriva in un contesto contrattuale e rientrava quindi nell’ambito di applicazione della clausola contenuta nei contratti di lavoro, che attribuiscono la competenza ai giudici di Bruxelles a statuire sulle controversie derivanti o relative a tali contratti.

19

Con atti introduttivi depositati l’11 luglio, il 14 luglio e il 21 ottobre 2014, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), intesi a contestare la riclassificazione delle loro funzioni e/o il mancato rinnovo dei loro contratti, così come lo status loro applicato, in particolare sul piano della previdenza sociale, e a ottenere il risarcimento dei danni.

20

Inizialmente, i ricorsi sono stati proposti nei confronti di MJ, in qualità di capomissione, del Consiglio, della Commissione e del SEAE. I suddetti quattro convenuti nel procedimento principale hanno tuttavia fatto valere che, in forza dell’azione comune 2008/124, come modificata, solo l’Eulex Kosovo doveva rispondere di qualsiasi denuncia e obbligo derivante dall’esecuzione del mandato, sia per il futuro che per il passato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, di tale azione comune, come modificata.

21

In risposta, i ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato istanze di intervento coatto affinché l’Eulex Kosovo fosse convenuta nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio. L’esame delle istanze di intervento coatto è stato tuttavia dissociato, da tale giudice, da quello delle questioni preliminari di ricevibilità e di procedura poste dalle domande principali proposte dai ricorrenti nel procedimento principale contro i primi quattro convenuti nel procedimento principale.

22

Con sentenza interlocutoria del 1o giugno 2018, il giudice del rinvio ha constatato che MJ doveva essere messo fuori causa per il periodo successivo al 12 giugno 2014, tenuto conto del fatto che la decisione 2014/349 era stata adottata a tale data e che, di conseguenza, si doveva ritenere che quest’ultimo non agisse più, a partire da tale data, in nome proprio, ma unicamente in qualità di «rappresentante» dell’Eulex Kosovo. Il giudice del rinvio ha altresì constatato che il Consiglio, la Commissione e il SEAE dovevano essere esclusi dal procedimento per tale periodo, dato che all’Eulex Kosovo era stata conferita, a tale data, una personalità giuridica propria e che gli atti in questione erano stati compiuti a suo nome. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo anteriore al 12 giugno 2014, il giudice del rinvio ha disposto la riapertura della discussione al fine di consentire alle parti di far valere le loro osservazioni in merito all’esistenza del mandato di cui MJ e i suoi predecessori sarebbero stati investiti nel corso di tale periodo nella loro qualità di capomissione.

23

Dopo aver ascoltato le osservazioni delle parti, il giudice del rinvio dichiara di continuare a nutrire dubbi quanto alla questione se MJ abbia agito in nome proprio o per conto di una o più istituzioni.

24

In tali circostanze, il Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se [l’articolo 8, paragrafo 3], e [l’articolo 10, paragrafo 3,] dell’[azione comune 2008/124], se del caso in combinato disposto con ogni altra norma eventualmente rilevante, debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono al capomissione, a suo nome e per suo proprio conto, la qualità di datore di lavoro del personale civile internazionale in servizio [presso l’EULEX KOSOVO] durante il periodo anteriore al 12 giugno 2014 o, tenuto conto in particolare [dell’articolo 8, paragrafo 5,] e [dell’articolo 9, paragrafo 3,] dell’azione comune [2008/124], nel senso che essi conferiscono la qualità di datore di lavoro all’[Unione] e/o a un’istituzione dell’[Unione], quale la [Commissione], il [SEAE], il [Consiglio] o qualsiasi altra istituzione, per conto della quale il capomissione avrebbe agito fino a tale data in virtù di un mandato, di una delega di poteri o di qualsiasi altra forma di rappresentanza da determinarsi se del caso».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

25

La Commissione sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile, in quanto irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale.

26

Da una parte, tale domanda verterebbe su disposizioni del diritto dell’Unione che non sarebbero state più in vigore al momento del deposito dei ricorsi dinanzi a tale giudice. Infatti, dall’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, entrato in vigore il 12 giugno 2014, risulterebbe che, a decorrere dal 15 giugno 2014, l’Eulex Kosovo, dotata di capacità giuridica, assume la responsabilità di ogni denuncia e obbligo derivante dall’esecuzione del mandato della missione. Peraltro, per tale motivo, i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero avviato un procedimento parallelo, dinanzi allo stesso giudice nazionale, fondato sui medesimi fatti, contro l’Eulex Kosovo.

27

D’altra parte, la Commissione rimette in discussione, sulla base dei punti da 34 a 51 della sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:531), la distinzione operata dal giudice del rinvio tra i periodi precedenti e successivi al 12 giugno 2014.

28

A tale riguardo occorre tuttavia ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

29

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, si deve constatare che l’asserita inapplicabilità al procedimento principale delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione non risulta manifestamente dal fascicolo di cui dispone la Corte. In particolare, l’esistenza di un atto processuale separato diretto contro l’Eulex Kosovo non sembra idonea a dimostrare che gli interrogativi del giudice del rinvio su dette disposizioni non siano reali, o che la loro interpretazione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

31

È vero che, ai punti da 34 a 51 della sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:531), la Corte ha dichiarato che la competenza del Tribunale a statuire su una domanda di riqualificazione dell’ultimo contratto di lavoro concluso da un membro del personale assegnato all’Eulex Kosovo implicava che tale giudice tenesse conto dei contratti conclusi in precedenza da tale membro del personale, quand’anche tale giudice non fosse competente ratione temporis a statuire su tali contratti. Tuttavia, detta soluzione non è tale da rendere teorica la questione sollevata dal giudice del rinvio. Infatti, la questione suddetta non verte sulla competenza ratione temporis di tale giudice a statuire sulla controversia principale, bensì sull’individuazione dell’ente responsabile dell’esecuzione della missione Eulex Kosovo e, quindi, dell’ente avente la qualità di convenuto nel procedimento principale.

32

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la questione sollevata non può essere considerata irrilevante ai fini dell’esito del procedimento principale ed è quindi ricevibile.

Nel merito

33

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella domanda pregiudiziale [sentenza del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

34

Nel caso di specie, da un lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, con la sua questione, il giudice del rinvio cerca di identificare l’ente responsabile dell’esecuzione della missione Eulex Kosovo prima del 12 giugno 2014 cui, pertanto, deve essere riconosciuta la qualità di convenuto nel procedimento principale.

35

Dall’altro lato, occorre rilevare che, sul piano formale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione non solo dell’articolo 8, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, ma anche di «ogni altra norma eventualmente rilevante» letta in combinato disposto con queste ultime. Orbene, l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, precisa che, a decorrere dal 15 giugno 2014, l’Eulex Kosovo risponde di ogni denuncia e obbligo derivante dall’esecuzione della missione che le è stata affidata, ad eccezione di qualsiasi denuncia relativa a una colpa grave commessa dal capomissione.

36

Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile alla questione pregiudiziale, occorre considerare che, con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 3 e 5, l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, nonché l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, debbano essere interpretati nel senso che essi designano il capomissione, che agisce in nome e per conto proprio, e/o la Commissione, il SEAE, il Consiglio o qualsiasi altro ente quale datore di lavoro del personale dell’Eulex Kosovo per il periodo precedente al 12 giugno 2014.

37

Nel caso di specie, per quanto riguarda la portata dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, il giudice del rinvio ritiene che sussista un’ambiguità quanto all’ambito di applicazione ratione temporis di tale disposizione, in quanto, in sostanza, l’espressione «a decorrere dal 15 giugno 2014» potrebbe essere intesa nel senso che si riferisce alla data in cui l’Eulex Kosovo è divenuta responsabile delle denunce e degli obblighi derivanti dall’esecuzione del suo mandato, ivi comprese le denunce e gli obblighi derivanti da atti commessi in precedenza, o, alternativamente, nel senso che attribuisce alla Eulex Kosovo la responsabilità delle sole situazioni giuridiche costituitesi a partire da tale data.

38

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto dei suoi termini, del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui fa parte [v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 69 e giurisprudenza ivi citata].

39

Per quanto riguarda il testo dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, esso dispone che l’Eulex Kosovo è responsabile di ogni denuncia e obbligo derivante dall’esecuzione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, ad eccezione di qualsiasi denuncia relativa a una colpa grave commessa dal capomissione, di cui quest’ultimo assume la responsabilità.

40

Ne consegue che tale disposizione mira a precisare chi sia responsabile delle denunce e degli obblighi relativi all’esecuzione della missione affidata all’Eulex Kosovo, il che implica che essa mira a determinare non chi debba essere considerato l’autore, a decorrere dal 15 giugno 2014, degli atti rientranti in tale missione, ma chi deve risponderne a partire da questa stessa data.

41

Di conseguenza, l’espressione «a decorrere dal 15 giugno 2014» deve essere intesa nel senso che essa non indica la data in cui devono sorgere o essere prodotti eventuali atti, obblighi o denunce per rientrare nella responsabilità dell’Eulex Kosovo, bensì quella a partire dalla quale si deve ritenere che quest’ultima assuma la responsabilità di ogni danno e di qualsiasi obbligo, presente o futuro, derivante dall’esecuzione della missione che le è stata affidata e, pertanto, che essa sia surrogata in tal senso, a decorrere da tale data, nei diritti e negli obblighi del o dei soggetti precedentemente responsabili dell’esecuzione di tale missione, ad eccezione degli obblighi relativi ad una colpa grave commessa dal capomissione, di cui quest’ultimo assume la responsabilità.

42

Tale interpretazione è corroborata sia dal contesto in cui si inserisce l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, sia dagli scopi perseguiti da tale normativa.

43

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che, a seguito dell’entrata in vigore, il 12 giugno 2014, dell’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, come modificata, all’Eulex Kosovo è stata conferita la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne, nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione di tale azione comune.

44

Da tale capacità giuridica conferita all’Eulex Kosovo dall’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, come modificata, che comprende quella di essere parte in procedimenti giurisdizionali, risulta che tale ente era investito, già prima del 15 giugno 2014, di una responsabilità connessa all’esecuzione della missione che gli è stata affidata. In tali circostanze, l’articolo 16, paragrafo 5, di tale azione comune, come modificata, non può essere interpretato nel senso che la responsabilità imputata da detta azione comune all’Eulex Kosovo riguardi unicamente atti, obblighi o denunce sorti o presentati a far data dal 15 giugno 2014.

45

Riguardo agli scopi perseguiti dall’azione comune 2008/124, come modificata, dal considerando 6 della decisione 2014/349 risulta che quest’ultima è stata adottata per fronteggiare una situazione che poteva deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del Trattato UE. L’interpretazione fornita nella presente sentenza, secondo cui l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, ha fatto subentrare l’Eulex Kosovo nei diritti e negli obblighi della o delle persone precedentemente responsabili dell’esecuzione della missione, è conforme alla finalità della decisione 2014/349 di rafforzare la missione affidata alla Eulex Kosovo.

46

Alla luce di quanto precede, l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso trasferisce, a decorrere dal 15 giugno 2014, all’Eulex Kosovo, in linea di principio, la responsabilità di ogni denuncia e obbligo, presente o futuro, in base all’esecuzione del mandato affidato alla Eulex Kosovo e, pertanto, che esso fa subentrare, a partire da questa stessa data, l’Eulex Kosovo nei diritti e negli obblighi della o delle persone o istituzioni precedentemente responsabili dell’esecuzione di tale missione, inclusi i contenziosi in corso.

47

Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso designa, a decorrere dal 15 giugno 2014, l’Eulex Kosovo come responsabile e, quindi, come convenuta in qualsiasi ricorso relativo alle conseguenze dell’esecuzione della missione che le è stata affidata, e ciò a prescindere dalla circostanza che i fatti sottesi a tale ricorso si siano verificati prima del 12 giugno 2014, data di entrata in vigore della decisione 2014/349.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), come modificata dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, deve essere interpretato nel senso che esso designa, a decorrere dal 15 giugno 2014, la missione «Stato di diritto» in Kosovo, denominata «Eulex Kosovo», di cui all’articolo 1 di tale azione comune, come responsabile e, quindi, come convenuta, in qualsiasi ricorso relativo alle conseguenze dell’esecuzione della missione che le è stata affidata, e ciò a prescindere dalla circostanza che i fatti sottesi a tale ricorso si siano verificati prima del 12 giugno 2014, data di entrata in vigore della decisione 2014/349.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.