SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 gennaio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà – Direttiva 2009/147/CE – Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti in una zona Natura 2000 – Indennizzo inferiore ai danni realmente subìti – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Nozione di “vantaggio” – Presupposti – Regolamento (UE) n. 717/2014 – Principio de minimis»

Nella causa C‑238/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 4 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2020, nel procedimento

«Sātiņi-S» SIA

con l’intervento di:

Dabas aizsardzības pārvalde,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer (relatore), F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Sātiņi-S» SIA, da A. Grigorjevs;

per il governo lettone, inizialmente da K. Pommere, V. Soņeca e V. Kalniņa, successivamente da K. Pommere, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, J. Quaney, M. Lane e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da S. Kingston, SC, e G. Gilmore, BL;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. de Ree, in qualità di agente;

per la Commissione europea, inizialmente da V. Bottka, C. Hermes e I. Naglis, successivamente da V. Bottka e C. Hermes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 107 e 108 TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU 2014, L 190, pag. 45).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Sātiņi-S» SIA e il Dabas aizsardzības pārvalde (Autorità di tutela dell’ambiente, Lettonia) in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere alla Sātiņi-S un indennizzo per i danni causati alla sua azienda di acquacoltura da uccelli selvatici in un sito Natura 2000 avendo essa già ottenuto l’importo massimo delle somme che potevano esserle concesse in conformità del principio de minimis in materia di aiuti di Stato.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 92/43/CEE

3

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva».

Direttiva 2009/147/CE

4

L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), così recita:

«Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

5

A norma dell’articolo 5 di tale direttiva:

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a)

di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b)

di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c)

di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d)

di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e)

di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

Regolamento n. 717/2014

6

A termini del considerando 15 del regolamento n. 717/2014:

«A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti “de minimis” per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il relativo massimale non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento ed è tenuto ad applicare le norme sul cumulo».

7

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)

aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

c)

aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;

d)

aiuti per l’acquisto di pescherecci;

e)

aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f)

aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g)

aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l’importazione di pescherecci;

h)

aiuti alla cessazione temporanea o definitiva delle attività di pesca, salvo disposizioni particolari contenute nel regolamento (UE) n. 508/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1)];

i)

aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j)

aiuti al trasferimento di proprietà di un’impresa;

k)

aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2.   Se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione regolamento (UE) n. 1407/2013 [della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “de minimis” (GU 2013, L 352, pag. 1)], detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell’acquacoltura non beneficiano di aiuti “de minimis” concessi a norma del medesimo regolamento.

3.   Se un’impresa opera sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 [della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9)], il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento».

8

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Aiuti de minimis», ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.   Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE].

2.   L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nel settore della pesca e dell’acquacoltura non può superare [EUR] 30000 nell’arco di tre esercizi finanziari.

3.   L’importo cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato».

9

L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo», così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”).

2.   Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti.

(...)

7.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente».

Diritto lettone

10

L’articolo 4 del Sugu un biotopu aizsardzības likums (legge sulla conservazione delle specie e degli habitat), del 16 marzo 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 121/122), intitolato «Attribuzioni del Consiglio dei Ministri», al suo punto 6 così dispone:

«Il Consiglio dei Ministri stabilisce:

(...)

6)

le procedure di quantificazione delle perdite subìte dai conduttori dei terreni a seguito di gravi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione, nonché i requisiti minimi cui devono conformarsi le misure di protezione necessarie per prevenire i danni;

(...)».

11

A norma dell’articolo 10 di tale legge, intitolato «Diritto dei proprietari o dei conduttori dei terreni a un indennizzo»:

«1.   I proprietari o i conduttori di terreni hanno diritto a un indennizzo a carico dei fondi del bilancio dello Stato istituiti a tal fine per i gravi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione, purché abbiano adottato le necessarie misure di protezione e introdotto, impiegando le proprie conoscenze, competenze e capacità pratiche, metodi rispettosi dell’ambiente per prevenire o ridurre i danni. I proprietari o i conduttori di terreni non hanno diritto di ricevere l’indennizzo se hanno contribuito dolosamente a causare il danno o ad aumentarne l’entità per ottenere l’indennizzo.

(...)

3.   L’indennizzo dei gravi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione non sarà corrisposto se il proprietario o il conduttore del terreno ha ricevuto altri pagamenti statali, comunali o dell’Unione europea, direttamente o indirettamente, per gli stessi vincoli all’attività economica o per gli stessi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione per i quali le norme di legge prevedono un indennizzo, o se il richiedente riceve un aiuto ai sensi del regolamento [n. 508/2014]».

12

L’articolo 5 del Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (legge sull’agricoltura e sullo sviluppo rurale), del 7 aprile 2004 (Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 64), intitolato «Sostegno dello Stato e dell’Unione europea», al suo paragrafo 7 così dispone:

«Il Consiglio dei Ministri stabilisce le procedure per la gestione e il controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea all’agricoltura, nonché le procedure per la gestione e il controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea allo sviluppo rurale e alla pesca».

13

I Ministru kabineta noteikumi Nr. 558 «De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē» (decreto del Consiglio dei Ministri n. 558, sulle modalità di contabilizzazione e di concessione degli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura), del 29 settembre 2015 (Latvijas Vēstnesis 2015, n. 199), nella versione applicabile al procedimento principale, recitavano come segue:

«1. Il presente decreto stabilisce le modalità di contabilizzazione e di concessione degli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, conformemente al regolamento [n. 717/2014].

2. Per ottenere un aiuto “de minimis” ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento [n. 717/2014], il richiedente deve presentare al concedente una domanda di aiuto “de minimis” (allegato 1) (in prosieguo: la “domanda”). La domanda indica l’aiuto “de minimis” percepito dal richiedente nell’anno in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché l’aiuto “de minimis” previsto, indipendentemente dalle modalità di concessione dell’aiuto e da chi ne sarà il concedente. In caso di cumulo di aiuti “de minimis”, il richiedente fornisce parimenti informazioni sugli altri aiuti ricevuti nell’ambito del progetto in questione per gli stessi costi ammissibili. Nel fornire informazioni sugli aiuti “de minimis” e su altri aiuti di Stato previsti, il richiedente deve indicare le misure di aiuto per le quali ha presentato domanda, ma sulle quali il concedente non si è ancora pronunciato. Se il richiedente l’aiuto “de minimis” non ha mai ricevuto questo tipo di aiuto in precedenza, dovrà indicare le informazioni pertinenti nella domanda».

14

I Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 «Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai») (decreto del Consiglio dei Ministri n. 353, sulla procedura di quantificazione delle perdite subìte dai proprietari o dai conduttori di terreni a seguito di gravi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione, nonché sui requisiti minimi cui devono conformarsi le misure di protezione per prevenire i danni), del 7 giugno 2016 (Latvijas Vēstnesis, 2016, n. 111), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispongono:

«1. Il presente decreto stabilisce:

1.1.

La procedura per quantificare le perdite subìte dai proprietari o dai conduttori di terreni a seguito di gravi danni provocati da animali appartenenti a specie migratrici o a specie non cacciabili oggetto di specifica protezione (in prosieguo: le “perdite”);

(...)

39.

Nel decidere sulla concessione dell’indennizzo, l’Amministrazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

39.1.

concedere l’indennizzo rispettando le limitazioni di settore e di attività menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n. 1408/2013] o all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [n. 717/2014] (…);

39.2.

verificare che l’importo dell’indennizzo non aumenti l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti durante l’esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti fino a un livello superiore al massimale dell’aiuto “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [n. 1408/2013] (imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) o all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [n. 717/2014] (imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura […]). Nel determinare l’importo dell’indennizzo, l’aiuto “de minimis” ricevuto sarà valutato in relazione ad un’impresa “unica”. S’intende per “impresa “unica” qualsiasi impresa soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/2013 e all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento [n. 717/2014]».

40.

Entro due mesi dalla quantificazione delle perdite, il funzionario [competente] adotta una decisione favorevole alla concessione dell’indennizzo, fissandone l’importo, oppure una decisione di rigetto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Nel corso dell’anno 2002, la Sātiņi-S acquistava due beni immobili, con una superficie complessiva di 687 ha, di cui 600,70 ha di stagno, in una riserva naturale protetta, la quale è stata poi inclusa, nel 2005, nella rete Natura 2000 in Lettonia.

16

Nel corso dell’anno 2017, la Sātiņi-S presentava all’Autorità per la tutela dell’ambiente una domanda di indennizzo per i danni causati all’acquacoltura da uccelli e altri animali protetti. Detta Autorità respingeva la domanda con la motivazione che alla Sātiņi-S era già stato concesso un importo totale di EUR 30000 su un periodo di tre esercizi finanziari, corrispondente al principio de minimis previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014.

17

La Sātiņi-S proponeva ricorso avverso tale decisione facendo valere che l’indennizzo per i danni causati all’acquacoltura da animali protetti, avendo carattere compensativo, non costituiva un aiuto di Stato. Poiché la sua domanda veniva respinta in primo come in secondo grado, la Sātiņi-S ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia).

18

Tale giudice si chiede, anzitutto, se il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta non osti a che un indennizzo per le perdite causate all’acquacoltura in una zona Natura 2000 da uccelli protetti in forza della direttiva «uccelli» sia sensibilmente inferiore alle perdite effettivamente subìte dal richiedente. Si porrebbe poi la questione se l’indennizzo richiesto dalla Sātiņi-S costituisca un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In caso di risposta affermativa, detto giudice si chiede se sia applicabile il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30000, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014.

19

L’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto a una giusta indennità in ragione della limitazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della [Carta] osti a che l’indennizzo concesso da uno Stato per le perdite causate all’acquacoltura in una zona Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva [“uccelli”] sia significativamente inferiore alle perdite effettivamente subìte.

2)

Se l’indennizzo concesso da uno Stato per le perdite causate all’acquacoltura in una zona Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva [“uccelli”] costituisca un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il tetto di EUR 30000 dell’aiuto “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento n. 717/2014] si applichi a un indennizzo come quello controverso nel procedimento principale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 17 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore.

Sulla competenza della Corte

21

La Commissione europea eccepisce l’incompetenza della Corte a conoscere della prima questione. A suo avviso, il pagamento dell’indennizzo controverso non costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, poiché né la direttiva «uccelli» né la direttiva «habitat» prevedono indennizzi per i danni arrecati alle proprietà private, segnatamente alle vasche per l’acquacoltura, nell’ambito della loro attuazione. La Commissione ritiene che nel caso di specie si imponga una soluzione analoga a quella adottata dalla Corte nella sentenza del22 maggio 2014, Érsekcsanádi Mezőgazdasági (C‑56/13, EU:C:2014:352), nei limiti in cui, con tale sentenza, la Corte avrebbe dichiarato in sostanza che, siccome a imporre l’obbligo di indennizzo controverso in quel procedimento non era nessuna disposizione del diritto dell’Unione, bensì il legislatore nazionale, la valutazione di una tale normativa nazionale con riferimento ai diritti alla tutela giurisdizionale effettiva, alla proprietà e alla libertà d’impresa garantiti dalla Carta non rientrava nella sua competenza.

22

A tale proposito occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, il quale prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 13 giugno 2017, Florescu e a., C‑258/14, EU:C:2017:448, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, quando, conformemente alle prescrizioni delle direttive «uccelli» e «habitat», adottano le misure opportune per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione delle specie di uccelli di cui alla prima direttiva.

24

Infatti, da un lato, l’articolo 5 della direttiva «uccelli» impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della stessa direttiva.

25

Dall’altro, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» dispone che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva medesima.

26

Peraltro, il recepimento e l’attuazione, da parte degli Stati membri, di tali misure dirette a proteggere gli uccelli e i loro habitat hanno inevitabilmente ripercussioni sul diritto di proprietà delle persone cui appartengono gli immobili situati nelle zone di cui trattasi, dal momento che, come minimo, esse subiscono restrizioni all’uso di tali beni.

27

Gli Stati membri attuano altresì il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, quando istituiscono regimi che concedono pagamenti a titolo delle direttive «uccelli» e «habitat».

28

A tal riguardo, il solo fatto che tali direttive non contengano esse stesse un regime di indennizzo o che non obblighino gli Stati membri a prevedere un regime siffatto non può essere interpretato nel senso che l’articolo 17 della Carta non sia applicabile (v., per analogia, sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punto 86).

29

In tali circostanze, la Corte è competente a conoscere della prima questione.

Nel merito

30

Occorre rilevare innanzitutto che, nella sua formulazione, l’articolo 17 della Carta conferisce espressamente un diritto ad indennità solo in caso di privazione del diritto di proprietà, quale un’espropriazione, ipotesi che manifestamente non si verifica nel caso di specie.

31

A tal riguardo occorre distinguere la causa di cui al procedimento principale da quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a. (C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428), nella misura in cui queste ultime riguardavano l’abbattimento sistemico di alberi, per l’esattezza olivi, e, di conseguenza, l’effettiva privazione della proprietà di questi ultimi. Orbene, nel caso di specie, gli obblighi regolamentari che restringono la libertà dei proprietari di un bene rientrante nella rete Natura 2000 quanto alla scelta e all’attuazione delle misure di salvaguardia dell’acquacoltura nei confronti di uccelli selvatici protetti costituiscono non una privazione del diritto di proprietà su tale bene, bensì una limitazione del suo uso, il quale può essere regolamentato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta.

32

Per quanto attiene alle restrizioni che possono così essere apportate all’esercizio del diritto di proprietà, occorre ricordare, peraltro, che il diritto di proprietà garantito all’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

33

Come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono pertanto apportarsi restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che esse siano effettivamente consone agli obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

34

Orbene, da un lato, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che la tutela dell’ambiente è uno di tali obiettivi di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑379/08 e C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 81 e giurisprudenza citata). La tutela dell’ambiente può quindi giustificare una restrizione all’esercizio del diritto di proprietà (sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

35

Dall’altro lato, fatte salve eventuali verifiche al riguardo che incombono al giudice del rinvio, non risulta che misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, così adottate a fini di tutela della natura e dell’ambiente in forza delle direttive «uccelli» e «habitat» e che non impediscono la pratica dell’acquacoltura sulle parcelle interessate, ma disciplinano soltanto le condizioni di esercizio di detta attività affinché non siano lesi gli interessi ambientali in tal modo tutelati, costituiscano, in assenza di un indennizzo a favore dei proprietari interessati, un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà (v., per analogia, sentenza del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C‑20/00 e C‑64/00, EU:C:2003:397, punto 70).

36

Se è vero, certamente, che gli Stati membri possono all’occorrenza considerare, sempre che agiscano così facendo nel rispetto del diritto dell’Unione, che è opportuno indennizzare, parzialmente o totalmente, i proprietari delle parcelle interessate dalle misure di conservazione adottate in forza delle direttive «uccelli» e «habitat», da tale constatazione non si può tuttavia dedurre l’esistenza, nel diritto dell’Unione, di un obbligo di concedere un siffatto indennizzo (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C‑20/00 e C‑64/00, EU:C:2003:397, punto 85).

37

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore.

Sulla seconda questione

38

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 107 TFUE debba essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione.

39

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF,C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

40

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice remittente si domanda se, tenuto conto del suo carattere compensativo, in quanto si tratterebbe di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura da animali protetti, l’indennizzo preteso dalla ricorrente nel procedimento principale debba essere qualificato come aiuto di Stato. La seconda questione mira pertanto, in sostanza, a determinare se un indennizzo concesso mediante risorse statali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, conferisca al suo beneficiario un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tenuto conto del suo carattere asseritamente compensativo.

41

A tale riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

42

Peraltro, i vantaggi concessi possono risultare non soltanto dalle prestazioni positive, quali le sovvenzioni, i prestiti o le acquisizioni di partecipazioni nel capitale delle imprese, ma anche dagli interventi che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 123 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito, la nozione di «oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa» include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un’attività economica (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, punti 3536).

43

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, ne consegue che l’esistenza di un vantaggio consentito mediante una misura statale non è rimessa in discussione dal carattere compensativo della stessa, in quanto diretta a porre rimedio alle perdite subìte da un operatore economico a seguito dell’applicazione di un obbligo derivante da una normativa dell’Unione o, come nel procedimento principale, a indennizzare un operatore per i danni causati alla sua impresa da eventi naturali sopravvenuti nel contesto del normale esercizio della sua attività economica.

44

Infatti, i costi associati al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di tutela dell’ambiente, e in particolare della fauna selvatica, e all’assunzione dei danni che quest’ultima può finire col causare ad un’impresa del settore dell’acquacoltura, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nei normali costi di esercizio di una tale impresa. Pertanto, la concessione di un indennizzo per i danni causati alla sua azienda da animali protetti costituisce un vantaggio economico di cui l’impresa interessata non potrebbe, in linea di principio, pretendere il beneficio in condizioni normali di mercato.

45

Tuttavia, il giudice del rinvio si domanda parimenti se la qualificazione come aiuto di Stato non debba essere esclusa per quanto riguarda l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale per il motivo che esso mira a compensare un danno subìto dagli operatori interessati per assumere obblighi di interesse pubblico, fissati dallo Stato membro d’appartenenza, nell’ambito dell’attuazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, segnatamente quelle contenute nella direttiva «uccelli».

46

A tal riguardo occorre ricordare che, per escludere che un vantaggio di un’impresa incaricata di obblighi di servizio pubblico possa costituire un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono risultare di fatto soddisfatte le seguenti quattro condizioni, elaborate dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

47

In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali vengono calcolati la compensazione o l’indennizzo devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, In terzo luogo, la compensazione o l’indennizzo non possono eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, infine, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della compensazione o dell’indennizzo necessari deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata per soddisfare le esigenze di servizio pubblico esposte, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

48

Orbene, il semplice fatto che un operatore economico, quale la Sātiņi-S, sia tenuto a conformarsi ad obblighi di regolamentazione nazionali derivanti dall’attuazione del diritto dell’Unione e, più in particolare, agli obblighi stabiliti a titolo della rete Natura 2000, non è di per sé sufficiente a dimostrare che un siffatto operatore sia stato incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, ai sensi della prima delle quattro condizioni cumulative elencate al punto precedente.

49

Peraltro, invocando la sentenza del 27 settembre 1988, Asteris e a. (da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), l’Irlanda sostiene che non si può ritenere che un indennizzo come quello richiesto dalla Sātiņi-S conferisca un vantaggio.

50

A tal riguardo occorre tuttavia rilevare che la causa oggetto del procedimento principale deve essere distinta da quella che ha dato luogo a detta sentenza, in quanto non riguarda somme dovute o corrisposte sul fondamento della responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato, bensì l’indennizzo per costi – derivanti da obblighi regolamentari o da eventi naturali – normalmente sopportati dalle imprese interessate nell’ambito della loro attività economica. Nel caso di specie, non si tratta dunque affatto di compensare danni causati dalle autorità nazionali.

51

Infine, come giustamente osservato dalla Commissione, un indennizzo come quello richiesto dalla Sātiņi-S nell’ambito del procedimento principale non può essere assimilato al rimborso di tasse non dovute, come nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana (61/79, EU:C:1980:100) e del 10 luglio 1980, Ariete (811/79, EU:C:1980:195), né al pagamento di un’indennità di espropriazione, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 1o luglio 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione (T‑64/08, non pubblicata, EU:T:2010:270). In queste due fattispecie, in cui si è concluso che lo Stato membro interessato non aveva concesso un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quest’ultimo era stato tenuto a rimborsare le somme indebitamente riscosse ovvero a pagare il controvalore del bene del quale il proprietario era stato spossessato.

52

Di conseguenza, l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» conferisce all’interessato un «vantaggio» che può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni relative a tale qualificazione richiamate al punto 39 della presente sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

53

Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» conferisce un vantaggio che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi di detta disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una tale qualificazione.

Sulla terza questione

54

Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014 debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto nella seconda questione soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30000 previsto da detta disposizione.

55

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 717/2014 elenca i casi di esclusione dall’ambito di applicazione di quest’ultimo degli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.

56

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, nessuna di tali eccezioni si applica ad un indennizzo come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

57

Peraltro, dall’articolo 4 del regolamento n. 717/2014, letto alla luce del considerando 15 di quest’ultimo, citato dal giudice del rinvio, risulta che detto regolamento si applica solo agli aiuti cosiddetti «trasparenti», ossia quelli per i quali è possibile calcolare con precisione e preventivamente l’equivalente sovvenzione lordo senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Orbene, consistendo in un versamento ex post e plafonato, un indennizzo come quello richiesto dalla Sātiņi-S nell’ambito del procedimento principale dovrebbe essere considerato trasparente, in quanto consente di calcolare con precisione e in anticipo l’equivalente sovvenzione lordo.

58

Nella misura in cui il regolamento n. 717/2014 è applicabile, lo Stato membro interessato può, se decide, come nel caso di specie, di limitare l’aiuto in questione a EUR 30000, qualificare quest’ultimo come «aiuto de minimis» e astenersi, di conseguenza, dal notificarlo alla Commissione.

59

Occorre pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto nella seconda questione soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore.

 

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147 conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una tale qualificazione.

 

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.