Edizione provvisoria
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
10 settembre 2020 (*)
«Ricorso di annullamento – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Misure di salvaguardia – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire – Rigetto dell’eccezione di irricevibilità»
Nella causa T‑246/19,
Regno di Cambogia,
Cambodia Rice Federation (CRF), con sede in Phnom Penh (Cambogia),
rappresentati da R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, H. Leupold ed E. Schmidt, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione all’importazione di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),
composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, D. Spielmann, U. Öberg (relatore), R. Mastroianni e R. Norkus, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
I. Fatti
1 La Cambodia Rice Federation (CRF) è un’associazione che difende gli interessi dell’industria del riso della Cambogia. Nel ricorso da essa proposto unitamente al Regno di Cambogia, essa precisa di agire nella fattispecie per i suoi membri, i quali sono tutti operatori di tale industria, e per proprio conto.
2 A partire dall’inizio degli anni ’70, l’Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate.
3 Le preferenze tariffarie generalizzate concesse dall’Unione in maniera non reciproca sono inserite in un regime commerciale autonomo concepito per incentivare i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà nonché a promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive, così come prevede il considerando 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SPG»). Di conseguenza, il meccanismo previsto dal regolamento SPG funziona come espressione della politica dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo.
4 Nel contesto del regolamento SPG, l’Unione concede ai paesi in via di sviluppo un accesso preferenziale al suo mercato sotto forma di riduzione sui dazi ordinari della tariffa doganale comune, disciplinato da un regime generale e di due regimi speciali. Il regime cosiddetto «Tutto tranne le armi» [in prosieguo: il «regime EBA» (Everything But Arms)] è un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
5 Per beneficiare del regime EBA, un paese dev’essere definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato (articolo 17 del regolamento SPG). L’elenco dei paesi beneficiari del regime EBA di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento SPG è riportato all’allegato IV dello stesso regolamento.
6 In forza del regime EBA, le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (in prosieguo: il «prodotto interessato») nell’Unione beneficiavano, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, di una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.
7 Il 16 febbraio 2018, la Repubblica italiana, successivamente sostenuta da altri Stati membri, presentava una domanda presso la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento SPG, richiedendo l’adozione di misure di salvaguardia riguardo al prodotto interessato.
8 A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG, qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del detto regolamento sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati per detto prodotto.
9 Il 16 marzo 2018, la Commissione avviava un’inchiesta di salvaguardia riguardante le importazioni del prodotto interessato, al fine di raccogliere le informazioni necessarie a procedere ad una valutazione approfondita. Tale inchiesta annoverava in particolare la partecipazione del governo cambogiano, della CRF e di taluni produttori-esportatori della Cambogia.
10 Al termine dell’inchiesta di salvaguardia, la Commissione, avendo concluso che il prodotto interessato era importato in volumi e a prezzi che causavano gravi difficoltà all’industria dell’Unione, decideva, con l’adozione del suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), di ripristinare in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del prodotto interessato. La Commissione considerava che le misure di salvaguardia dovevano essere adottate per un periodo di tre anni e introduceva una riduzione progressiva dell’aliquota dei dazi applicabili.
II. Procedimento e conclusioni delle parti
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2019, il Regno di Cambogia e la CRF hanno proposto il presente ricorso.
12 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
13 Il 21 agosto 2019, il Regno di Cambogia e la CRF hanno presentato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.
14 Il 28 febbraio 2020, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla Commissione nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
15 Nel ricorso, il Regno di Cambogia e la CRF chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare la Commissione alle spese.
16 Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile;
– condannare il Regno di Cambogia e la CRF alle spese.
17 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il Regno di Cambogia e la CRF chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità;
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare la Commissione alle spese.
III. In diritto
18 In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del detto regolamento, il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l’esame al giudizio di merito.
19 Nella fattispecie, poiché la Commissione ha chiesto che sia statuito sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dall’esame dei documenti agli atti, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
20 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere, in via principale, che il Regno di Cambogia e la CRF non soddisfano i requisiti per beneficiare della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
21 Innanzitutto, la Commissione, senza pronunciarsi espressamente sull’ambito di applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE riguardo alla competenza dei giudici dell’Unione nei confronti di uno Stato sovrano terzo, chiede tuttavia al Tribunale di esaminare gli argomenti del Consiglio formulati nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T‑65/18, oggetto di impugnazione, EU:T:2019:649), e, più in particolare, la censura secondo la quale un paese terzo non potrebbe essere considerato come una «persona fisica o giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
22 La Commissione sostiene poi che il Regno di Cambogia e la CRF non sono direttamente interessati dal regolamento impugnato.
23 Al riguardo, la Commissione fa valere, in primo luogo, che il regolamento impugnato non produce alcun effetto giuridico in Cambogia e non può pertanto riguardare sul piano giuridico il Regno di Cambogia e la CRF.
24 In secondo luogo, anche se il regolamento impugnato potesse produrre effetti giuridici in Cambogia, esso non restringerebbe né vieterebbe l’esportazione del riso Indica dalla Cambogia verso l’Unione. La Commissione aggiunge che il regolamento impugnato è solo la conseguenza delle condizioni procedurali stabilite dal regolamento SPG, comportante una sospensione temporanea dei vantaggi del regime EBA. Lo svantaggio concorrenziale e l’incidenza negativa sulle attività di esportazione verso l’Unione che il regolamento impugnato potrebbe eventualmente conferire al Regno di Cambogia e alla CRF sono semplici doglianze di fatto di applicazione generale.
25 In terzo luogo, secondo la Commissione, gli effetti giuridici che discendono dal regolamento impugnato possono soltanto risultare dalla sua applicazione da parte delle autorità doganali degli Stati membri e si produrrebbero solo sul piano degli importatori dell’Unione, i quali non sono parti nella controversia.
26 In quarto luogo, la Commissione sostiene che il regolamento impugnato richiede l’adozione di provvedimenti di esecuzione da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di modo che esso non produce, di per sé stesso e senza provvedimenti di esecuzione, alcun effetto giuridico concreto sul Regno di Cambogia e sulla CRF.
27 Infine, la Commissione sostiene che il Regno di Cambogia e la CRF non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato.
28 A questo proposito, la Commissione fa valere, in primis, che il regolamento impugnato è un atto di portata generale, che richiede provvedimenti di esecuzione e che riguarda in maniera identica tutti gli importatori effettivi o potenziali del prodotto interessato, e non individua specificamente il Regno di Cambogia e la CRF.
29 In secondo luogo, la Commissione adduce che il regolamento impugnato dev’essere distinto dagli atti ibridi, come i regolamenti antidumping, che individuano specificamente l’operatore economico interessato, in quanto esso non contiene alcuna decisione individuale che designi il Regno di Cambogia e la CRF.
30 In terzo luogo, la Commissione sostiene che il regolamento impugnato, essendo un atto di portata generale, non definisce alcuna categoria precisa colpita dal detto regolamento e aggiunge che nulla fa ritenere che gli interessi del Regno di Cambogia e della CRF coincidano con quelli di una siffatta categoria.
31 In quarto luogo, la Commissione fa valere che, anche se esistesse una categoria interessata dal regolamento impugnato, essa non comprenderebbe necessariamente il Regno di Cambogia e la CRF, dato che nulla lascia supporre che questi ultimi rappresentino l’insieme degli interessi di una categoria del genere.
32 In quinto luogo, la Commissione sostiene che il semplice fatto che il Regno di Cambogia e la CRF abbiano partecipato all’inchiesta che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato non comporta la loro individuazione specifica da parte del detto regolamento.
33 In subordine, la Commissione sostiene che il Regno di Cambogia e la CRF non hanno alcun interesse proprio ad agire direttamente contro il regolamento impugnato.
34 A questo proposito, la Commissione fa valere che il regolamento impugnato non si applica al territorio della Cambogia, ma al territorio cui si applica la tariffa doganale comune dell’Unione, di modo che esso non ha alcun effetto giuridico vincolante sulla situazione del Regno di Cambogia e della CRF. La Commissione aggiunge che il regolamento impugnato non impedisce l’esportazione del riso Indica originario della Cambogia verso l’Unione e causa, al massimo, un generico pregiudizio fattuale teorico e futuro sotto forma di un’eventuale riduzione delle vendite. Poiché i soggetti dell’Unione sono i soli a sopportare le conseguenze giuridiche del regolamento impugnato, quest’ultimo non causa alcun pregiudizio individuale al Regno di Cambogia e alla CRF.
35 Il Regno di Cambogia e la CRF contestano gli argomenti della Commissione.
A. Sulla legittimazione ad agire del Regno di Cambogia e della CRF
36 In via preliminare, occorre ricordare che lo spirito dei Trattati è quello di garantire che sia consentito un ricorso diretto contro tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici (v. sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 24 e giurisprudenza citata). Pertanto, le disposizioni dei Trattati riguardanti il diritto d’impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 219, e dell’11 luglio 1996, Métropole télévision e a./Commissione, T‑528/93, T‑542/93, T‑543/93 e T‑546/93, EU:T:1996:99, punto 60).
37 Infatti, l’Unione è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti ai Trattati, i quali hanno istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia dell’Unione europea il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (v., in questo senso, sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punti 23 e 24).
38 Tale principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che è stato parimenti sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenze del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 59, e del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punti 55 e 56).
39 Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 59 e 91 e giurisprudenza citata; ordinanza del 12 gennaio 2017, Amrita e a./Commissione, C‑280/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:9, punto 33 e giurisprudenza citata, e sentenza del 13 marzo 2018, European Union Copper Task Force/Commissione, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, punto 32 e giurisprudenza citata).
40 A questo proposito, si deve rilevare che gli atti istitutivi di misure di salvaguardia sono tali da riguardare direttamente e individualmente le persone fisiche o giuridiche che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o interessate dalle indagini preparatorie (v., per analogia, sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82,EU:C:1984:68, punti da 10 a 12; v., altresì, sentenze del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punti 73 e 79 e giurisprudenza citata, e del 13 settembre 2013, Huvis/Consiglio, T‑536/08, non pubblicata, EU:T:2013:432, punto 25 e giurisprudenza citata).
41 La giurisprudenza citata al precedente punto 40, pur riguardando regolamenti istitutivi di dazi antidumping, è rilevante anche nel caso di specie. Infatti, è già stato dichiarato che il requisito in base al quale una persona può proporre un ricorso contro un regolamento soltanto qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente, da tale atto, dev’essere interpretato alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva tenuto conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente (v., in questo senso, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 44; del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punto 36, e del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44).
42 Inoltre, secondo la giurisprudenza, regolamenti istitutivi di misure di salvaguardia, pur potendo presentare, per la loro natura e la loro portata, carattere normativo, nel senso che si applicano alla generalità degli operatori economici interessati, possono riguardare individualmente talune persone fisiche o giuridiche in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che le distingua da chiunque altro (v. sentenza del 10 aprile 2003, Commissione/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, punto 65 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 30 aprile 2003, VVG International e a./Commissione, T‑155/02, EU:T:2003:125, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata; v., altresì, in questo senso, sentenza del 17 gennaio 2002, Rica Foods/Commissione, T‑47/00, EU:T:2002:7, punti 34 e 36). Ad un regolamento istitutivo di misure di salvaguardia può quindi essere riconosciuta, al pari di un regolamento istitutivo di dazi antidumping, una natura ibrida.
43 Poiché il Regno di Cambogia e la CRF non sono i destinatari del regolamento impugnato, è alla luce di tali principi che occorre verificare se si tratta di persone fisiche o giuridiche direttamente e individualmente interessate dal regolamento impugnato.
1. Per quanto riguarda il Regno di Cambogia
a) Sulla nozione di «persona fisica o giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
44 In risposta alla questione posta dal Tribunale nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione ha confermato di non opporre espressamente, al ricorso proposto dal Regno di Cambogia, un’eccezione di irricevibilità fondata sulla nozione di «persona fisica o giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Essa ha tuttavia rilevato che la questione della ricevibilità di una causa dinanzi al Tribunale era una questione di ordine pubblico, che andrebbe, se del caso, sollevata d’ufficio.
45 A tale riguardo, si deve ricordare che l’obiettivo dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è quello di concedere una tutela giurisdizionale adeguata a qualsiasi persona, fisica o giuridica, direttamente e individualmente interessata dagli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑257/04, EU:T:2009:182, punto 53, e ordinanza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑258/04, non pubblicata, EU:T:2009:183, punto 61).
46 Le disposizioni dell’articolo 263, quarto comma, TFUE devono formare oggetto di un’interpretazione teleologica (v., in questo senso, sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 197), così che escludere a priori gli Stati terzi dalla tutela giurisdizionale concessa ai sensi di tale articolo si porrebbe in contrasto con il suo obiettivo.
47 Inoltre, anche se gli Stati terzi non possono rivendicare la legittimazione ad agire in giudizio riconosciuta agli Stati membri dal sistema dell’Unione, essi beneficiano tuttavia delle stesse possibilità di stare in giudizio concesse da tale sistema alle persone giuridiche (sentenza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑257/04, EU:T:2009:182, punto 52, e ordinanza del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione, T‑258/04, non pubblicata, EU:T:2009:183, punto 60; conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Polonia/Consiglio, C‑273/04, EU:C:2007:361, paragrafo 40).
48 In tal senso, è già stato dichiarato che, purché un soggetto goda della personalità giuridica, esso può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in questo senso, ordinanza del 1° ottobre 1997, Regione Toscana/Commissione, C‑180/97, EU:C:1997:451, punti da 10 a 12, e sentenza del 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Consiglio, C‑452/98, EU:C:2001:623, punto 51).
49 Inoltre, né l’articolo 263, quarto comma, TFUE né alcun’altra disposizione del diritto primario esclude gli Stati terzi dal diritto di proporre un ricorso di annullamento (v., in questo senso, sentenze del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punto 36, e del 18 settembre 2015, Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio, T‑5/13, non pubblicata, EU:T:2015:644, punto 48).
50 Pertanto, in assenza di ogni esclusione nel testo dei Trattati, ad uno Stato terzo, che goda di personalità giuridica sia di diritto internazionale sia di diritto interno, non può essere impedito di contestare un atto dell’Unione dinanzi al Tribunale ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
51 Pertanto, l’espressione «qualsiasi persona fisica o giuridica» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE dev’essere intesa nel senso che ricomprende anche gli Stati non membri dell’Unione, come il Regno di Cambogia.
b) Sull’incidenza diretta dell’atto
52 Per quanto riguarda la nozione di incidenza diretta, si deve constatare che una persona fisica o giuridica è direttamente interessata dalla decisione che forma oggetto del ricorso qualora ricorrano due condizioni cumulative, e cioè che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona fisica o giuridica e, dall’altro, non lasci alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua applicazione – avente carattere puramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione – senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 4 dicembre 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione, C‑342/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1043, punto 38 e giurisprudenza citata).
53 Al riguardo, in primo luogo, si deve ricordare che, per determinare se un atto produca effetti giuridici, occorre aver riguardo al suo oggetto, al suo contenuto, alla sua sostanza, alla sua portata, ai suoi effetti, o anche al contesto di diritto e di fatto in cui esso è intervenuto, e non alla sua natura, alla sua forma, alla sua denominazione, al suo supporto materiale, o al suo firmatario (v. ordinanza dell’8 marzo 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, EU:T:2012:114, punto 30 e giurisprudenza citata).
54 Nella fattispecie, l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG dà agli Stati membri, nonché a taluni terzi, la possibilità di attirare l’attenzione della Commissione sull’esistenza di circostanze che potrebbero rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia.
55 Il regolamento impugnato, adottato sul fondamento dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG, istituisce misure di salvaguardia miranti a limitare le gravi difficoltà causate all’industria dell’Unione dalle esportazioni del riso Indica in provenienza dalla Cambogia.
56 Risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento impugnato che quest’ultimo ha lo scopo di ripristinare in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia, le quali entrano in concorrenza con prodotti simili o direttamente concorrenti smerciati nell’Unione. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, il dazio applicabile al riso Indica originario della Cambogia è pari a EUR 175 per tonnellata per il primo anno, a EUR 150 per tonnellata per il secondo anno e a EUR 125 per tonnellata per il terzo anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento impugnato. L’articolo 1, paragrafo 3, del detto regolamento prevede altresì quale sarà l’ammontare del dazio applicabile in caso di adeguamento del dazio della tariffa doganale comune.
57 Secondo le informazioni fornite dal Regno di Cambogia e dalla CRF e non contestate dalla Commissione, le esportazioni del riso Indica dalla Cambogia verso l’Unione rappresentano una quota significativa delle esportazioni totali di riso Indica originario della Cambogia, e cioè tra il 50 e il 70%. La Commissione ha altresì precisato, al considerando 28 del regolamento impugnato, che, alla fine del periodo d’inchiesta, la Cambogia rappresentava il 25% delle importazioni totali del prodotto interessato nell’Unione. È quindi importante rilevare che il regolamento impugnato può pregiudicare sensibilmente la situazione economica della Cambogia. La Commissione ha inoltre riconosciuto, al considerando 84 del regolamento impugnato, che sottoporre la Cambogia a dazi della tariffa doganale comune pieni renderebbe le esportazioni da tale paese più difficoltose.
58 Certo, è già stato statuito che il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione sostanziale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che esso lo riguardi direttamente e che solo l’esistenza di circostanze specifiche potrebbe legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE chi pretenda che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato (sentenze del 10 dicembre 1969, Eridania e a./Commissione, 10/68 e 18/68, EU:C:1969:66, punto 7, e del 18 ottobre 2018, Arcelor Mittal Tubular Products Ostrava e a./Commissione, T‑364/16, EU:T:2018:696, punto 40).
59 Orbene, il Tribunale ricorda che il regolamento impugnato è stato adottato sulla base del regolamento SPG. Così come la Commissione ha sottolineato al considerando 82 del regolamento impugnato, l’obiettivo prioritario del regolamento SPG è quello di sostenere i paesi in via di sviluppo nel loro impegno a ridurre la povertà nonché a promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli, in particolare, a generare soprattutto occupazione, industrializzazione ed entrate aggiuntive grazie al commercio internazionale. Il regime EBA aiuta i paesi più poveri e deboli del mondo, di cui la Cambogia fa parte secondo il regolamento SPG, che sono vulnerabili a causa delle importazioni ridotte e non diversificate, a sfruttare le opportunità commerciali e accorda ai paesi meno sviluppati un accesso preferenziale al mercato dell’Unione consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.
60 Il regolamento impugnato pone fine temporaneamente all’accesso preferenziale al mercato dell’Unione di cui beneficiava il Regno di Cambogia in quanto paese figurante nell’allegato IV del regolamento SPG, che riporta l’elenco dei paesi beneficiari del regime EBA, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento SPG. L’introduzione di misure di salvaguardia modifica quindi le condizioni sia legali che economiche alle quali la commercializzazione del riso Indica originario della Cambogia avviene sul mercato dell’Unione. Pertanto, la situazione giuridica del Regno della Cambogia è direttamente e sostanzialmente pregiudicata.
61 Il regolamento impugnato produce quindi direttamente effetti giuridici nei confronti del Regno di Cambogia dato che, con tale regolamento, la Commissione ha modificato la situazione giuridica del Regno di Cambogia in quanto paese beneficiario di una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.
62 Pertanto, vanno respinti gli argomenti della Commissione relativi al fatto che il regolamento impugnato non produce alcun effetto giuridico sul Regno di Cambogia e non incide sulle esportazioni del riso Indica dalla Cambogia verso l’Unione.
63 Occorre parimenti respingere l’argomento della Commissione secondo il quale il Regno di Cambogia non sarebbe direttamente pregiudicato nella sua situazione giuridica, dato che le misure di salvaguardia istituite dal regolamento impugnato si applicano unicamente agli importatori stabiliti nell’Unione. Benché il regolamento impugnato enunci misure che si applicano in primo luogo ai detti importatori, tali misure hanno l’effetto di pregiudicare direttamente lo Stato cambogiano, che, come si è detto ai precedenti punti 57, 59 e 61, si vede limitato nella sua attività economica a seguito dell’applicazione di tali misure nei suoi confronti.
64 Naturalmente spetta agli importatori stabiliti nell’Unione applicare le dette misure, dato che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione non sono destinati, in linea di principio, ad applicarsi al di fuori del territorio dell’Unione. Ciononostante, i soggetti pregiudicati dal regolamento impugnato possono essere direttamente interessati dalle misure di salvaguardia applicate nei loro confronti. Infatti, ripristinare in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del prodotto interessato verso l’Unione equivale a limitare l’accesso al mercato dell’Unione da parte di taluni soggetti, tra cui il Regno di Cambogia, che in precedenza beneficiavano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione mediante un regime speciale di preferenze tariffarie (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey/Consiglio, T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545, punto 65).
65 Si deve inoltre ricordare che il solo fatto che il Regno di Cambogia non corrisponda le tariffe applicabili all’importazione del riso Indica originario della Cambogia verso l’Unione, dato che tali dazi sono versati dagli importatori nell’Unione, non permette di concludere che il regolamento impugnato non produce alcun effetto giuridico sulla sua situazione (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punti da 12 a 16, e del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio, T‑431/12, oggetto d’impugnazione, EU:T:2018:251, punti 61 e 62).
66 In secondo luogo, si deve rilevare che la sola circostanza che, per l’applicazione dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento, intervenga un provvedimento nazionale di esecuzione, non permette di escludere che un ricorrente possa essere considerato direttamente interessato dall’atto in questione, a condizione, tuttavia, che lo Stato membro incaricato dell’applicazione di quest’ultimo non disponga di alcun potere discrezionale autonomo (v., in questo senso, sentenza del 5 ottobre 2005, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, T‑366/03 e T‑235/04, EU:T:2005:347, punto 29 e giurisprudenza citata).
67 Nel caso in cui lo Stato membro incaricato dell’applicazione dell’atto impugnato non disponga di alcun potere discrezionale autonomo, infatti, l’intervento della decisione nazionale presenta carattere automatico e si deve ritenere che la decisione impugnata abbia inciso direttamente sulla situazione del ricorrente (v., in questo senso, sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punti 45 e 46 e giurisprudenza citata).
68 A questo proposito, il Tribunale ritiene che, tenuto conto della formulazione dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento impugnato, quest’ultimo non lasci alcun margine discrezionale agli Stati membri quanto all’imposizione controversa e relativamente all’ammontare del dazio applicabile al riso Indica originario della Cambogia (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93, EU:T:1995:162, punto 63), di modo che la seconda condizione dell’incidenza diretta è anch’essa soddisfatta.
69 Pertanto, occorre concludere che il Regno di Cambogia è direttamente interessato dal regolamento impugnato.
c) Sull’incidenza individuale dell’atto
70 Per quanto riguarda la nozione di incidenza individuale prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente interessata da un atto di portata generale adottato da un’istituzione dell’Unione occorre che quest’ultimo incida sulla sua situazione giuridica in ragione di determinate qualità a lei peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, pertanto, la identifichi in modo analogo a chi fosse destinatario di una siffatta decisione (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 197, e del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, EU:C:1994:197, punto 20; v., altresì, sentenza del 10 aprile 2003, Commissione/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, EU:C:2003:217, punto 65 e giurisprudenza citata).
71 Risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 40 a 42 che il carattere normativo di un atto impugnato non esclude che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone giuridiche o fisiche interessate (sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, EU:C:1994:197, punto 19; v., altresì, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 72 e giurisprudenza citata; sentenza del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93, EU:T:1995:162, punto 66).
72 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il fatto che il regolamento impugnato sia diretto a ripristinare i dazi della tariffa doganale comune nei confronti di tutte le importazioni del prodotto interessato destinate all’Unione non comporta de facto l’impossibilità per talune persone fisiche o giuridiche di essere individualmente interessate dal detto regolamento.
73 Alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 42, si deve parimenti respingere l’argomento della Commissione diretto ad escludere la possibilità che un regolamento istitutivo di misure di salvaguardia, come quello impugnato nel caso di specie, abbia natura ibrida, così come i regolamenti antidumping e antisovvenzioni.
74 Dato che il regolamento impugnato istituisce misure di salvaguardia aventi portata generale, occorre constatare che, come sostiene giustamente la Commissione, qualsiasi persona disponibile e idonea ad esportare il prodotto interessato verso l’Unione può vederselo applicare. Tuttavia, ciò non significa che, in presenza di talune circostanze, talune persone fisiche o giuridiche non possano essere individualmente interessate dal detto regolamento e, come tali, rientrare in una categoria definita.
75 Così, il fatto che un soggetto intervenga nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione può essere idoneo a identificare tale soggetto in rapporto all’atto in questione – il che implica necessariamente che quest’ultimo produca effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti – qualora la normativa dell’Unione applicabile gli conceda determinate garanzie procedurali (v., in questo senso, sentenze del 4 ottobre 1983, Fediol/Commissione, 191/82, EU:C:1983:259, punto 31; del 17 gennaio 2002, Rica Foods/Commissione, T‑47/00, EU:T:2002:7, punto 55, e ordinanza del 14 dicembre 2005, Arizona Chemical e a./Commissione, T‑369/03, EU:T:2005:458, punto 72).
76 Inoltre, la tutela giurisdizionale di cui beneficia una persona fisica o giuridica sotto l’egida dell’articolo 263, quarto comma, TFUE dev’essere determinata sulla base della specificità della situazione di tale persona rispetto e qualsiasi altro interessato. Pertanto, ciò che importa per identificare i soggetti interessati individualmente da una decisione che introduce una misura di salvaguardia è la tutela giurisdizionale di cui fruiscono, in forza del diritto dell’Unione, il paese o il territorio interessato nonché le imprese interessate nei confronti dei quali la misura di salvaguardia viene adottata (v., in questo senso, sentenza dell’11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, punto 28).
77 Il fatto che la Commissione abbia l’obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinate persone fisiche o giuridiche è anch’esso tale da identificare queste ultime (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93, EU:T:1995:162, punto 67 e giurisprudenza citata).
78 Nella fattispecie, il Regno di Cambogia è espressamente e specificamente considerato dal regolamento impugnato. Esso è infatti nominativamente designato nel titolo del regolamento impugnato in quanto paese nei confronti del quale le misure di salvaguardia vengono istituite.
79 Per quanto riguarda le garanzie procedurali di cui beneficia il Regno di Cambogia in quanto paese nei confronti del quale le misure di salvaguardia sono state adottate, si deve constatare che l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento SPG prevede che la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per stabilire le norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne i diritti delle parti.
80 Su questa base è stato appunto adottato il regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento SPG (GU 2013, L 293, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento delegato»).
81 Conformemente alle norme di procedura stabilite dal regolamento delegato, al paese beneficiario del regime EBA nonché alle «parti interessate», definite dall’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento SPG come le parti coinvolte nella produzione, distribuzione e/o vendita delle importazioni originarie di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali e dei prodotti simili o direttamente concorrenti, viene riconosciuto un certo numero di diritti e di garanzie procedurali.
82 Oltre alla sua qualità di paese beneficiario del regime EBA, al Regno di Cambogia è stata anche riconosciuta la qualità di «parte interessata». Infatti, risulta dal considerando 19 del regolamento impugnato che la Commissione ha incluso il governo cambogiano nell’elenco delle «parti interessate» che hanno fatto valere le loro osservazioni a seguito della divulgazione delle informazioni della Commissione.
83 Così, il regolamento delegato prevede che il Regno di Cambogia, in quanto paese beneficiario del regime EBA, nonché tutte le altre parti interessate hanno il diritto di essere informati dell’apertura dell’inchiesta e di vedersi fornire il testo integrale della denuncia scritta (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato). Nella fase dell’inchiesta, la Commissione ha l’obbligo di prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, purché siano suffragate da elementi di prova sufficienti (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato). Successivamente, quando la Commissione comunica le considerazioni principali in base alle quali adotta la propria decisione, le stesse parti possono anche presentare le proprie osservazioni, di cui la Commissione terrà conto (articolo 17, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato).
84 Il Regno di Cambogia, in quanto paese beneficiario del regime EBA, nonché tutte le altre parti interessate hanno inoltre il diritto, previa richiesta scritta, di consultare il fascicolo aperto dalla Commissione dopo l’avvio dell’inchiesta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni ivi contenute e rispondervi. I loro commenti vengono presi in considerazione purché siano sufficientemente circostanziati (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato). Detto regolamento conferisce altresì al paese beneficiario del regime EBA e alle parti interessate il diritto di essere sentiti dalla Commissione (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato) e di chiedere l’intervento di un consigliere-auditore (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato).
85 Per quanto riguarda la partecipazione attiva del Regno di Cambogia al procedimento d’inchiesta, è pacifico che il Regno di Cambogia è intervenuto nel procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato. Infatti, al considerando 19 del regolamento impugnato, la Commissione fa riferimento alle osservazioni presentate dal governo cambogiano in quanto parte interessata. Altri riferimenti alla partecipazione attiva del Regno di Cambogia o del governo cambogiano all’inchiesta condotta dalla Commissione sono contenuti ai considerando 34, 41, 52, 72 e 73 del regolamento impugnato.
86 Benché la semplice partecipazione attiva all’inchiesta non sia una condizione di per sé sufficiente per valutare l’incidenza individuale nei confronti di una persona fisica o giuridica, essa non è tuttavia priva di rilevanza. Infatti, la partecipazione attiva del ricorrente al procedimento d’inchiesta, ad esempio attraverso la comunicazione di dati e la presentazione di osservazioni scritte, costituisce un elemento rilevante al fine di stabilire o meno l’incidenza individuale di un atto nei suoi confronti (v., in questo senso, sentenze del 16 aprile 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punti da 24 a 26, e dell’11 luglio 1996, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, T‑161/94, EU:T:1996:101, punto 47).
87 Per quanto riguarda la necessità di tener conto delle conseguenze del regolamento impugnato sulla situazione del Regno di Cambogia, il Tribunale constata che, come risulta dai precedenti punti da 56 a 59, il regolamento impugnato, sospendendo temporaneamente la tutela di cui il Regno di Cambogia beneficiava in base al regolamento SPG, può causare a quest’ultimo un rilevante pregiudizio economico, data l’importanza che le esportazioni del riso Indica verso l’Unione presentano per l’economia di tale paese.
88 La Commissione stessa ha sottolineato l’obiettivo del regolamento SPG come ragione giustificativa di una liberalizzazione progressiva delle misure di salvaguardia nell’arco di tre anni e ha quindi ritenuto che una riduzione progressiva dell’aliquota dei dazi applicabili dovrebbe bastare all’industria dell’Unione per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria (considerando da 81 a 85 del regolamento impugnato).
89 Il Tribunale deduce da quanto precede che la Commissione, allorché adotta misure di salvaguardia, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongano, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull’economia del Regno di Cambogia, in quanto paese beneficiario del regime EBA, nonché nei confronti delle parti interessate, e ne conclude che queste ultime vanno considerate, ai fini della ricevibilità di un ricorso, come individualmente interessate, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili da parte della Commissione e particolarmente colpite dal regolamento impugnato (v., in questo senso, sentenze del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki/Commissione, 11/82, EU:C:1985:18, punti 28 e 31, e dell’11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, C‑390/95 P, EU:C:1999:66, punto 25 e giurisprudenza citata).
90 L’obbligo per la Commissione di prendere in considerazione la situazione particolare del Regno di Cambogia è rafforzato dalla constatazione che l’adozione delle misure di salvaguardia sul fondamento dell’articolo 26 del regolamento SPG arreca pregiudizio e deroga ad una libertà di esportazione, risultante dall’accesso preferenziale al mercato dell’Unione concesso al Regno di Cambogia sul fondamento del regolamento SPG.
91 Qualora una decisione riguardi un gruppo di soggetti identificati o identificabili nel momento in cui l’atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici, e ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquisiti da tali soggetti prima della sua adozione (v. sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 59 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie, il Regno di Cambogia fa parte di una categoria chiusa, in quanto paese beneficiario del regime EBA, individuato nel regolamento impugnato, che ha partecipato attivamente al procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato, e nei cui confronti le conseguenze delle misure di salvaguardia sono state prese in considerazione ai fini della fissazione dei dazi della tariffa doganale comune.
92 Dai precedenti punti da 79 a 91 risulta che il Regno di Cambogia si trova in una posizione distinta rispetto a quella di chiunque altro.
93 Pertanto, senza che occorra determinare se il regolamento impugnato costituisca un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, ai sensi della seconda ipotesi prevista dalla giurisprudenza citata al precedente punto 39, si deve concludere che il Regno di Cambogia è individualmente interessato dal regolamento impugnato e, di conseguenza, è legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
2. Per quanto riguarda la CRF
94 Benché risulti da una giurisprudenza costante che, qualora, in presenza di un unico e medesimo ricorso proposto da più parti ricorrenti, la legittimazione ad agire di una di esse sia stata provata, non occorre esaminare la legittimazione ad agire delle altre (v., in questo senso, sentenze del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, EU:C:1993:111, punto 31, e del 9 luglio 2007, Sun Chemical Group e a./Commissione, T‑282/06, EU:T:2007:203, punto 50 e giurisprudenza citata), il Tribunale decide, ad abundantiam, di esaminare la questione della ricevibilità del ricorso nei confronti della CRF.
95 In limine, si deve ricordare che la giurisprudenza ha ammesso la ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni in tre fattispecie ben definite. Si tratta, in primo luogo, del caso in cui una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni di categoria una serie di facoltà di carattere procedurale, in secondo luogo, di quello in cui l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire e, in terzo luogo, di quello in cui l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (v. ordinanza del 30 settembre 1997, Federolio/Commissione, T‑122/96, EU:T:1997:142, punto 61 e giurisprudenza citata, e sentenza del 15 gennaio 2013, Aiscat/Commissione, T‑182/10, EU:T:2013:9, punto 48 e giurisprudenza citata).
96 Nella fattispecie, la CRF sostiene di agire per i suoi associati e per conto proprio, di modo che essa si avvale, in sostanza, della seconda e della terza ipotesi. Si deve pertanto determinare se, da un lato, la CRF e, dall’altro, i suoi membri siano direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato.
97 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in primo luogo, la seconda ipotesi di cui al precedente punto 94, e cioè quella in cui l’associazione rappresenti gli interessi di imprese aderenti che, a loro volta, siano legittimate ad agire.
98 In tale ipotesi, la legittimazione ad agire dell’associazione è fondata sulla considerazione secondo la quale la proposizione del ricorso da parte di quest’ultima presenta dei vantaggi procedurali, in quanto consente di evitare la proposizione di un numero elevato di ricorsi diversi diretti contro gli stessi atti, essendosi l’associazione sostituita ad uno o più dei suoi membri – di cui essa rappresenta gli interessi – i quali sarebbero stati nella posizione di proporre direttamente un ricorso ricevibile (v., in questo senso, sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./Commissione, da T‑447/93 a T‑449/93, EU:T:1995:130, punto 60).
99 Si deve pertanto verificare se le imprese aderenti alla CRF sarebbero state in una posizione che consentisse di proporre un ricorso sul fondamento dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché tali imprese non sono destinatarie del regolamento impugnato, dev’essere esaminata la questione se quest’ultimo le riguardi direttamente e individualmente.
100 Innanzitutto, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 40 a 42 risulta che non è escluso che un regolamento istitutivo di misure di salvaguardia avente, per la sua natura e portata generali, un carattere normativo, in quanto esso si applica alla generalità degli operatori economici interessati, possa riguardare direttamente e individualmente taluni di essi, tra cui, in particolare, a determinate condizioni, i produttori e gli esportatori del detto prodotto.
101 Atti del genere sono tali da riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici del riso Indica originario della Cambogia alle quali sono imputate le gravi difficoltà causate, o che rischiano di essere causate, all’industria dell’Unione sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò vale nel caso delle imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in questo senso, sentenze del 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12, e del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, EU:C:1987:202, punto 5).
102 Pertanto, il Tribunale tratterà più in particolare la questione della legittimazione ad agire della CRF per conto dei suoi aderenti già individuati dalla Commissione nel regolamento impugnato o interessati dal procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato.
a) Sull’incidenza diretta sugli aderenti alla CRF individuati o interessati dall’atto
103 In primo luogo, si deve rilevare che risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 100 e 101 che un’impresa non può essere considerata direttamente interessata da un regolamento istitutivo di misure di salvaguardia in ragione della sua sola qualità di produttrice del prodotto assoggettato al detto dazio, dato che la qualità di esportatrice è, al riguardo, essenziale. Infatti, risulta da tale giurisprudenza che l’incidenza diretta, da parte di un regolamento istitutivo di misure di salvaguardia, su taluni produttori ed esportatori del prodotto controverso attiene in particolare al fatto che le gravi difficoltà causate o che rischiano di essere causate all’industria dell’Unione sono loro imputate. Orbene, un produttore che non esporti la sua produzione sul mercato dell’Unione, ma si limiti a smerciarla sul suo mercato nazionale, non può essere all’origine di tali difficoltà (v., in questo senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy e Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 74).
104 Nella fattispecie, risulta dai considerando 8, 35 e 38 del regolamento impugnato che la Commissione ha affermato di aver ricevuto tredici risposte nel contesto del procedimento di campionamento da parte di imprese produttrici-esportatrici della Cambogia. Tre di loro sono state inizialmente selezionate sulla base del volume maggiore di esportazioni nell’Unione. A seguito di un’analisi più approfondita e di osservazioni ricevute dalla CRF, la Commissione ha sostituito due esportatori della Cambogia e ha precisato che una sola società esportatrice della Cambogia aveva in definitiva risposto al questionario. La qualità di esportatrici delle società cambogiane interessate dal procedimento d’inchiesta e dal campionamento non è quindi contestata. Analogamente, la Commissione non contesta che gli esportatori cambogiani così individuati e interessati dal procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato siano membri della CRF. Tra tali società, la Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd è stata nominativamente individuata nel regolamento impugnato e la Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd ha risposto al questionario inviato dalla Commissione.
105 Inoltre, i comportamenti commerciali degli esportatori cambogiani sono direttamente all’origine della domanda d’inchiesta presso la Commissione, la quale è sfociata nell’adozione del regolamento impugnato. Risulta inoltre dai considerando da 62 a 64 del regolamento impugnato che le esportazioni dei prodotti dei membri della CRF sul mercato dell’Unione e le loro attività commerciali sono direttamente all’origine degli accertamenti relativi all’esistenza di gravi difficoltà subite dall’industria dell’Unione.
106 In secondo luogo, relativamente all’esistenza di effetti sulla situazione giuridica delle persone fisiche o giuridiche interessate, risulta dai precedenti punti da 52 a 62 che il regolamento impugnato, in quanto ripristina i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia da parte dei membri esportatori della CRF verso l’Unione, modifica la situazione sostanziale dei detti membri. È infatti pacifico che il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune è tale da rendere più difficoltose le esportazioni destinate all’Unione, il che è stato riconosciuto dalla Commissione al considerando 84 del regolamento impugnato. Il regolamento impugnato modifica inoltre anche la loro situazione giuridica. Infatti, il detto regolamento modifica i diritti riconosciuti agli esportatori cambogiani dal regolamento SPG di poter beneficiare di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione attraverso una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune.
107 In terzo luogo, alla luce dei principi esposti ai precedenti punti da 63 a 65, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo il quale la situazione giuridica dei membri esportatori della CRF non sarebbe direttamente pregiudicata, dato che le misure di salvaguardia istituite dal regolamento impugnato si applicano unicamente agli importatori stabiliti nell’Unione. Infatti, tali misure hanno l’effetto di pregiudicare direttamente i membri esportatori della CRF, che si vedono limitati nella loro attività economica. Il fatto di ripristinare in via temporanea i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia destinate all’Unione equivale a limitare l’accesso al mercato dell’Unione ad esportatori che in precedenza beneficiavano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione attraverso un regime speciale di preferenze tariffarie. Pertanto, il solo fatto che i membri esportatori della CRF non corrispondano le tariffe applicabili all’importazione del riso Indica originario della Cambogia nell’Unione, dato che tali dazi sono versati dagli importatori, non permette di concludere che il regolamento impugnato non produce alcun effetto sulla loro situazione giuridica.
108 In quarto luogo, una società i cui prodotti sono oggetto di misure di salvaguardia è direttamente interessata da un regolamento istitutivo di siffatte misure, in quanto quest’ultimo obbliga le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere i dazi istituiti senza lasciare loro alcun margine di discrezionalità (v., in questo senso, sentenze del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 41 e giurisprudenza citata, e del 19 novembre 1998, Champion Stationery e a./Consiglio, T‑147/97, EU:T:1998:266, punto 31). Nella fattispecie, è già stato accertato, ai precedenti punti 66 e 68, che il regolamento impugnato non lascia alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua applicazione.
109 Pertanto, si deve concludere che il membro esportatore della CRF che è stato individuato dalla Commissione nel regolamento impugnato e i membri esportatori della CRF individuati e interessati dal procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato sono direttamente interessati dal regolamento impugnato.
b) Sull’incidenza individuale sui membri della CRF individuati o interessati dall’atto
110 Come si è già affermato ai precedenti punti 42, da 71 a 77, 100 e 101, il carattere normativo del regolamento impugnato non esclude che talune imprese possano essere individualmente interessate dal detto regolamento, in ragione di determinate qualità loro peculiari e che le distinguono da qualunque altro soggetto.
111 A tale riguardo, si deve innanzitutto rilevare che la tutela giurisdizionale di imprese individualmente interessate da misure di salvaguardia non può essere pregiudicata dalla sola circostanza che le misure siano istituite in riferimento ad uno Stato e non in riferimento a singole imprese (v., in questo senso, sentenza del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 38). Pertanto, il fatto che le misure di salvaguardia imposte dal regolamento impugnato siano tali su scala nazionale, e non in riferimento agli esportatori individuati, non può di per sé ostare alla tutela giurisdizionale dei membri esportatori della CRF.
112 In ogni caso, è già stato statuito che un’impresa produttrice-esportatrice nominativamente designata in un regolamento impugnato poteva essere considerata individualmente interessata [v., in questo senso, sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 28 e giurisprudenza citata]. Nella fattispecie, risulta dal precedente punto 104 che la Amru Rice (Cambodia) Co. è stata nominativamente individuata nel regolamento impugnato e che altri membri esportatori della CRF sono stati individuati della Commissione nel corso del procedimento di campionamento e d’inchiesta.
113 Per quanto riguarda poi le garanzie procedurali di cui beneficiano i membri della CRF, in quanto esportatori dalla Cambogia, si deve constatare che, conformemente alle norme procedurali stabilite dal regolamento delegato, agli esportatori del riso Indica originario della Cambogia nonché alle «parti interessate», ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento SPG, viene riconosciuto un certo numero di diritti e di garanzie procedurali.
114 Così, il regolamento delegato prevede che gli esportatori nonché tutte le altre parti interessate hanno il diritto di essere informati dell’apertura dell’inchiesta e di vedersi fornire il testo integrale della denuncia scritta (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato). Se la Commissione intende effettuare visite di verifica, anche nei paesi terzi, al fine di esaminare, in particolare, la documentazione contabile degli esportatori, essa deve ottenere il consenso degli operatori economici interessati da tali visite e informarli circa la natura delle informazioni da verificare e da fornire (articolo 12 del regolamento delegato). Alle parti interessate vengono parimenti riconosciuti gli altri diritti specificati ai precedenti punti 83 e 84.
115 A questo proposito, si deve ricordare che risulta dal precedente punto 104 che è pacifico che le società cambogiane interessate dal procedimento di campionamento e d’inchiesta hanno la qualità di esportatrici e che tali esportatori sono membri della CRF. La Amru Rice (Cambodia) CO., membro esportatore della CRF, è stata inoltre nominativamente inclusa dalla Commissione nell’elenco delle «parti interessate».
116 Inoltre, quanto alla partecipazione attiva dei membri esportatori della CRF al procedimento che ha condotto all’adozione del regolamento impugnato, risulta dai precedenti punti 104 e 115 che un certo numero di membri esportatori della CRF sono stati selezionati dalla Commissione e sono intervenuti nel procedimento di campionamento e nel procedimento d’inchiesta. La Commissione ha riconosciuto di aver utilizzato, per quanto possibile, i dati e le osservazioni forniti dai membri esportatori della CRF che hanno partecipato all’inchiesta (considerando 8, 19, 35 e 38 del regolamento impugnato).
117 Il fatto che la Commissione decida di non tener conto delle informazioni fornite da talune imprese che si sono impegnate nell’inchiesta preparatoria non rimette in discussione la possibilità per tali imprese di far valere la loro partecipazione per dimostrare la loro individuazione. Gli esportatori che hanno preso parte al procedimento di campionamento come pure quelli che sono stati inizialmente selezionati hanno partecipato al procedimento di inchiesta preparatoria e la loro posizione è stata esaminata dalla Commissione nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la Commissione ha alla fine deciso di non tener conto delle informazioni fornite da tali esportatori (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 1996, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, T‑161/94, EU:T:1996:101, punto 47).
118 Per giunta, relativamente all’obbligo, per la Commissione, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione delle imprese produttrici-esportatrici aderenti alla CRF, risulta dai considerando 81 e 84 del regolamento impugnato che, affermando che la Cambogia «non [sarebbe] soggett[a] a dazi pieni per tutti e tre gli anni, il che renderebbe le esportazioni più difficoltose, bensì [potrebbe] esportare gradualmente maggiori quantità di riso Indica nell’Unione», la Commissione ha riconosciuto che il detto regolamento avrebbe avuto ripercussioni negative sulla situazione economica degli esportatori cambogiani e sulla facilità da parte loro di poter esportare nell’Unione il riso Indica originario della Cambogia. Essa ha altresì tenuto conto di tali conseguenze per decidere che una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio della tariffa doganale comune sarebbe stata sufficiente.
119 Infine, occorre aggiungere che possono essere individualmente interessate, tra le persone fisiche o giuridiche, quelle alle quali siano state imputate le misure di salvaguardia, utilizzando dati relativi alle loro attività commerciali (v., in questo senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas, C‑207/17, EU:C:2018:840, punto 33 e giurisprudenza citata).
120 Nella fattispecie, risulta dai considerando da 27 a 42 e da 61 a 64, da 66 a 68, 76 e 77 del regolamento impugnato che la Commissione ha utilizzato i dati di Eurostat relativi alle importazioni dalla Cambogia, e quindi delle imprese esportatrici cambogiane, in termini assoluti e in quote di mercato, nonché i prezzi corrispondenti, e ha esplicitamente collegato l’aumento di tali importazioni alle gravi difficoltà causate all’industria dell’Unione, le quali, secondo la Commissione, hanno giustificato l’adozione delle misure di salvaguardia. Il membro esportatore della CRF nominativamente individuato nel regolamento impugnato e i membri esportatori della CRF individuati dalla Commissione e interessati dal procedimento di campionamento e d’inchiesta sono quindi individualmente interessati dal regolamento impugnato in quanto le misure di salvaguardia sono state imputate utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale.
121 Alla luce di quanto precede, occorre considerare i membri della CRF, esportatori del riso Indica originario della Cambogia verso l’Unione, come facenti parte di una categoria chiusa ai sensi della giurisprudenza in quanto nominativamente individuati nel regolamento impugnato e intervenuti nel procedimento sfociato nell’adozione del detto regolamento, i cui dati relativi alla rispettiva attività commerciale sono stati utilizzati per imputare loro le misure di salvaguardia e nei cui confronti le conseguenze di dette misure sono state prese in considerazione ai fini della fissazione dei dazi della tariffa doganale comune. Tali imprese sono dunque individualmente interessate dal regolamento impugnato.
122 Pertanto, si deve concludere che la CRF è legittimata ad agire per coloro tra i suoi membri esportatori del riso Indica originario della Cambogia nell’Unione che sono direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato, senza che occorra trattare la questione della legittimazione della CRF ad agire a titolo individuale o per conto di coloro tra i suoi membri che non sono stati individuati dalla Commissione o interessati dal procedimento sfociato nell’adozione del regolamento impugnato e senza che si debba determinare se il regolamento impugnato costituisca un atto regolamentare non comportante misure di esecuzione, ai sensi della seconda ipotesi prevista dalla giurisprudenza citata al precedente punto 39.
B. Sull’interesse del Regno di Cambogia e della CRF ad agire contro il regolamento impugnato
123 Poiché l’argomento della mancanza di interesse ad agire del Regno di Cambogia e della CRF è stato sollevato in via subordinata dalla Commissione, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre, di per sé stesso, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in questo senso, sentenze del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 63; del 21 dicembre 2011, ACEA/Commissione, C‑319/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:857, punto 67; del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 67, e del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punto 54).
124 L’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto e attuale. Esso non può riguardare una situazione futura o ipotetica. Tale interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata, e del 10 aprile 2019, Deutsche Post/Commissione, T‑388/11, EU:T:2019:237, punto 48 e giurisprudenza citata).
125 È il ricorrente a dover fornire la prova del proprio interesse ad agire. Qualora l’interesse sul quale si fonda l’azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, egli deve provare che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Di conseguenza, un ricorrente non può fare riferimento a situazioni future o incerte per dimostrare il proprio interesse a richiedere l’annullamento dell’atto impugnato (v. sentenza del 30 aprile 2014, Hagenmeyer e Hahn/Commissione, T‑17/12, EU:T:2014:234, punto 39 e giurisprudenza citata).
126 Nella fattispecie, il Tribunale ricorda che è già stato accertato che il regolamento impugnato produceva effetti sia sulla situazione economica sia sulla situazione giuridica del Regno di Cambogia e dei membri esportatori della CRF.
127 Poiché le attività del Regno di Cambogia e della CRF sono pregiudicate dal regolamento impugnato, l’annullamento dei dazi della tariffa doganale comune ripristinati dal detto regolamento, che colpiscono le importazioni dell’Unione del riso Indica originario della Cambogia, può procurare un beneficio individuale al Regno di Cambogia e alla CRF.
128 Pertanto, occorre concludere che la Cambogia nonché la CRF, per i suoi membri esportatori interessati dall’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento impugnato, hanno un interesse a chiedere l’annullamento del detto regolamento.
129 Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza addotta dalla Commissione.
130 Infatti, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario (C‑104/16 P, EU:C:2016:973), la Corte ha risolto la questione dell’applicazione di un accordo di liberalizzazione da parte di autorità di uno Stato terzo ad un’area geografica oggetto di rivendicazioni territoriali. La questione sollevava quindi una problematica di diritto internazionale di riconoscimento delle frontiere di un territorio e non quella degli effetti di un regolamento rientrante nella politica commerciale dell’Unione.
131 Risulta da tutto quanto precede che l’eccezione di irricevibilità dev’essere respinta.
Sulle spese
132 Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. Poiché la presente ordinanza non pone fine al giudizio, le spese vanno riservate.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
così provvede:
1) L’eccezione di irricevibilità è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 10 settembre 2020.
Il cancelliere |
Il presidente facente funzione |
E. Coulon |
S. Papasavvas |
* Lingua processuale: l’inglese.