24.6.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/78


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Azarov/Consiglio

(Causa T-286/19)

(2019/C 213/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente;

disporre determinate misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, e in particolare

a)

invitare il Consiglio a presentare documenti sull’esame del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nonché sull’esame della fondatezza degli addebiti mossi;

b)

invitare il SEAE a presentare documenti sull’esame del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e

condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un unico motivo in base al quale gli atti giuridici impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente deduce anzitutto la mancata osservanza dell’obbligo di controllo formale da parte del convenuto, in particolare per quanto riguarda il controllo autonomo, il controllo della sua competenza e il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tal riguardo, il convenuto non avrebbe soddisfatto i requisiti previsti dalla Corte nella sua sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C-530/17 P, EU:C:2018:1031).

Il ricorrente deduce inoltre la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione da parte del convenuto, non avendo quest’ultimo esaminato la fondatezza degli addebiti mossi nei confronti del ricorrente.