SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 novembre 2021 ( *1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione»

Nella causa T‑257/19,

Khaldoun Al Zoubi, residente a Damasco (Siria), rappresentato da L. Cloquet, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

[omissis]

12

Con la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255 (GU 2019, L 18 I, pag. 13), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 18 I, pag. 4) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), il nome del ricorrente è stato inserito nella riga 268 della tabella A degli elenchi dei nomi delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2013/255 e all’allegato II del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), con la seguente motivazione:

«Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana; tra l’altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman [Dimashq], una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. [Al Zoubi] trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding».

[omissis]

16

Il 17 maggio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2019, L 132, pag. 36), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1o giugno 2020; in pari data, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2019, L 132, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2019»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto in una riga diversa, la riga 286 della tabella A degli elenchi in questione, sulla base di una motivazione identica a quella contenuta negli atti iniziali.

[omissis]

21

Il 28 maggio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/719, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2020, L 168, pag. 66), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1o giugno 2021, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2020, L 168, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2020»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 286 della tabella A degli elenchi in questione, con una motivazione in parte diversa da quella riportata negli atti di mantenimento del 2019. Il Consiglio ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti adducendo la seguente motivazione:

«Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana; tra l’altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman (fino a febbraio 2019). In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman [Dimashq], una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. [Al Zoubi] trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Membro fondatore della Asas Iron company».

[omissis]

Procedimento e conclusioni delle parti

23

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi, diretto all’annullamento degli atti iniziali, nella parte in cui essi lo riguardano.

24

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2019, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2019, nella parte in cui essi lo riguardano. Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso.

25

L’8 agosto 2019, il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso e le osservazioni sulla prima memoria di adattamento.

26

La replica è stata depositata il 1o ottobre 2019.

27

Con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha riattribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione.

28

La controreplica è stata depositata l’8 gennaio 2020.

29

La fase scritta del procedimento si è conclusa l’8 gennaio 2020.

30

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il 23 luglio 2020 il Tribunale ha chiesto al Consiglio di rispondere a una serie di quesiti. Il Consiglio ha risposto ai quesiti nel termine impartito.

31

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato una seconda volta il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2020, nella parte in cui essi lo riguardano. Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso nonché nella prima memoria di adattamento e ha presentato nuovi argomenti.

32

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il 30 settembre 2020 il Tribunale ha chiesto al Consiglio di produrre un documento. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito. Nel corso dell’udienza tenutasi il 21 ottobre 2020, il ricorrente non ha presentato osservazioni sulle risposte del Consiglio alle diverse misure di organizzazione decise dal Tribunale.

33

Il 2 ottobre 2020, il Consiglio ha presentato le sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento.

34

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 21 ottobre 2020.

35

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti iniziali, gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») nella parte in cui essi lo riguardano;

condannare il Consiglio alle spese.

36

Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese;

in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione di esecuzione 2019/87 nonché delle decisioni 2019/806 e 2020/719, nella parte in cui esse riguardano il ricorrente, sino al momento in cui produrrà effetti l’annullamento dei regolamenti di esecuzione 2019/85, 2019/798 e 2020/716 nella parte in cui riguardano il ricorrente.

In diritto

[omissis]

Sul primo motivo di ricorso, relativo a errori di valutazione

39

In primo luogo, il ricorrente nega di essere un imprenditore di spicco che opera in Siria. A tale riguardo, egli contesta gli elementi presi in considerazione dal Consiglio ai fini dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. In particolare, il ricorrente sostiene che esiste una chiara distinzione tra la funzione di responsabile dei direttori esecutivi della Aman Holding JSC che egli ha ricoperto e la funzione di vicepresidente. Inoltre, il ricorrente sostiene di essersi dimesso con effetto immediato da tale funzione. Egli riconosce poi di essere il fondatore e l’azionista di maggioranza della Fly Aman LLC, ma sostiene di aver trasferito la totalità della sua partecipazione. In più, la qualificazione del ricorrente, adottata dal Consiglio, come «imprenditore attivo in diversi settori in Siria e all’estero» non sarebbe suffragata, poiché il documento WK 47/2019 INIT farebbe riferimento soltanto a due società con sede legale in Siria nelle quali il Consiglio sarebbe in grado di provare che egli ha lavorato nonché quale fosse il suo presunto status. Il ricorrente non sarebbe, direttamente o indirettamente, coinvolto nel progetto Marota City, sicché egli non avrebbe potuto sfruttare terreni espropriati appartenenti a persone sfollate a causa del conflitto in Siria, il che avrebbe impedito loro di ritornare alle proprie case. Inoltre, i compiti affidati al ricorrente in qualità di dipendente della Aman Holding, azionista della Aman Damascus JSC (in prosieguo: la «Aman Dimashq»), responsabile dei diritti di costruzione di una parte dei terreni di Marota City, non avrebbero mai incluso la supervisione delle attività di quest’ultima, che era riservata a un altro dipendente, il sig. Bashar Assi. Infine, secondo il ricorrente, il progetto Marota City non riguarda in alcun caso lo sfruttamento di terreni espropriati, cosicché né il progetto Marota City nel suo insieme né la Aman Dimashq potrebbero essere qualificati come imprese che beneficiano del sostegno dello Stato.

40

In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il ricorrente contesta il nuovo punto della motivazione per l’inserimento del suo nome, relativo alla sua qualità di membro fondatore della Asas Iron Company, e sostiene, al riguardo, di non essere mai stato fondatore o proprietario della Asas Iron Company e di non essere mai stato altrimenti coinvolto in tale società, né tantomeno ad essa legato.

41

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha fornito informazioni sufficienti che provino che egli abbia un legame con il regime siriano. Inoltre, le prove relative all’acquisizione della cittadinanza libanese da parte del ricorrente dimostrerebbero che egli non fa parte della cerchia ristretta degli imprenditori vicini al regime siriano e che non è assolutamente associato a detto regime.

42

In quarto luogo, numerosi documenti riguarderebbero il sig. Samer Foz o altre società al medesimo collegate, ma delle quali il ricorrente non sarebbe socio, come ad esempio la Aman Dimashq. Inoltre, nessuno degli allegati del documento WK 47/2019 INIT farebbe espresso riferimento al presunto legame del ricorrente con il regime siriano. D’altra parte, il ricorrente riconosce che, in qualità di semplice dipendente della Aman Holding, egli ha precedentemente intrattenuto legami professionali con il sig. Foz.

43

Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

Considerazioni preliminari

[omissis]

51

Occorre ricordare che i criteri generali di inserimento esposti all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, ripresi, per quanto riguarda il congelamento dei capitali, all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, prevedono che le persone e le entità che traggono vantaggio dal regime siriano o lo sostengono siano sottoposte a misure restrittive. Analogamente, l’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, ripresi, per quanto riguarda il congelamento dei capitali, all’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), e paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, dispongono che la categoria degli «imprenditori di spicco che operano in Siria» è sottoposta a misure restrittive, salvo se siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitino influenza su di esso o non presentino un concreto rischio di elusione.

52

Dalle motivazioni per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, menzionate ai punti 12 e 21 supra, si deve dedurre che il nome di quest’ultimo è stato inserito e mantenuto negli elenchi in questione a causa, in primo luogo, del suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria e, in secondo luogo, del suo legame con il regime siriano. In altri termini, l’inserimento del nome del ricorrente è fondato, da un lato, sul criterio definito al paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e al paragrafo 1 bis, lettera a), dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828 (criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria), e, dall’altro, sul criterio definito al paragrafo 1 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della suddetta decisione e al paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 15 del suddetto regolamento (criterio dell’associazione con il regime).

53

A tale riguardo, occorre osservare che, sebbene il Consiglio abbia affermato, nell’ambito delle sue memorie, che il ricorrente era stato inserito negli elenchi in questione sulla base del solo criterio di inserimento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, esso ha, d’altra parte, dichiarato, in udienza, che il ricorrente era stato inserito sulla base di tre criteri di inserimento. Infatti, oltre ai due criteri menzionati al punto 52 supra, il Consiglio ha riferito che il ricorrente era stato inserito per via dei suoi legami con il sig. Foz. Di conseguenza, il suo inserimento sarebbe fondato anche sul criterio definito all’articolo 27, paragrafo 2, ultima frase, e all’articolo 28, paragrafo 2, ultima frase, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, ultima frase, del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828 (persone ed entità associate alle persone ed entità rientranti in uno dei criteri di inserimento negli elenchi dell’Unione). Tuttavia, nell’ambito delle motivazioni per l’inserimento presentate dal Consiglio negli atti impugnati, la seconda frase di dette motivazioni, secondo la quale il ricorrente «[i]n tale veste è collegato a Samer Foz», può essere compresa solo con riferimento alla prima frase, la quale rinvia al criterio dell’imprenditore di spicco. Di conseguenza, il nome del ricorrente è stato effettivamente inserito e mantenuto negli elenchi in questione sulla base dei due criteri menzionati al punto 52 supra.

[omissis]

Sullo status di imprenditore di spicco che opera in Siria

81

Occorre verificare se l’insieme degli elementi di prova addotti dal Consiglio soddisfi l’onere della prova ad esso incombente in forza della giurisprudenza ricordata al punto 46 supra e costituisca quindi un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per suffragare il primo punto della motivazione per l’inserimento.

82

A tale riguardo, il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente sia un imprenditore di spicco che opera in Siria per via degli interessi e delle attività del medesimo in molteplici settori dell’economia siriana. Quanto agli atti iniziali e agli atti di mantenimento del 2019, gli elementi di prova contenuti nel documento WK 47/2019 INIT si riferiscono a due attività principali, vale a dire, da un lato, lo status del ricorrente quale azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman e, dall’altro, il suo status di vicepresidente della Aman Holding, società rappresentata nel consiglio di amministrazione della Aman Dimashq, la quale è una joint venture per il progetto Marota City. Vengono altresì menzionati i legami che il ricorrente intrattiene con il sig. Foz. Quanto agli atti di mantenimento del 2020, oltre agli elementi summenzionati, gli elementi di prova complementari, contenuti nel documento WK 3600/2020 REV 1, fanno riferimento al fatto che il ricorrente è socio fondatore della Asas Iron Company.

83

Occorre pertanto esaminare ciascuno di tali elementi.

– Sullo status di azionista di maggioranza della Fly Aman

[omissis]

85

Dagli articoli pubblicati sui siti Internet «meirss.org», «Aliqtisadi» e «7al.net», riprodotti nel documento WK 47/2019 INIT, emerge che il ricorrente è azionista di maggioranza della Fly Aman e detiene a tale titolo il 90% delle quote di tale società. Inoltre, l’articolo pubblicato sul sito Internet siriano «7al.net» riferisce che egli ha fondato, in cooperazione con il sig. Assi, imprenditore, una nuova compagnia aerea, la Fly Aman. Secondo tale sito Internet, il Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano ha ratificato lo Statuto di quest’ultima. Infine, dall’articolo del sito Internet «Aliqtisadi», presentato nel documento WK 3600/2020 REV 1, emerge altresì che il ricorrente è presidente e co-fondatore della Fly Aman.

86

Il ricorrente contesta tale circostanza e sostiene di non detenere alcuna quota della Fly Aman, poiché egli avrebbe trasferito la totalità della sua partecipazione. A tale proposito, produce il certificato di iscrizione della Fly Aman, del 28 maggio 2018, e lo Statuto della Fly Aman, ratificati il 22 febbraio 2018, dai quali consta, in sostanza, che egli era inizialmente azionista di maggioranza della Fly Aman con la società B. Produce altresì la risoluzione 2274/169/12/3, del 14 febbraio 2019, del Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano, che fa riferimento a una lettera raccomandata inviata dalla Fly Aman. La risoluzione 2274/169/12/3 indica che la partecipazione del ricorrente nella Fly Aman è stata trasmessa, in parte, alla società B (la cui quota delle azioni detenute ammonta ormai al 20%) e, in parte, agli azionisti C e D, i quali detengono entrambi una quota pari, complessivamente, all’80% delle quote del capitale della Fly Aman.

87

Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v., sentenze del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

88

Nel caso di specie, relativamente agli atti iniziali, occorre rilevare che il trasferimento delle quote della Fly Aman detenute dal ricorrente, come confermato dalla risoluzione 2274/169/12/3, è successivo alla data della loro adozione. Pertanto, la risoluzione 2274/169/12/3 non può rimettere in discussione la legittimità degli atti iniziali, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 87 supra. Inoltre, lo Statuto della Fly Aman, del 22 febbraio 2018, conferma che il ricorrente era, alla data di adozione degli atti iniziali, azionista di maggioranza della Fly Aman. In ogni caso, come giustamente dedotto dal Consiglio, l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli non deterrebbe più azioni conferma che ne ha detenute. Pertanto, questa parte della motivazione degli atti iniziali è fondata.

89

Per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2019, occorre ricordare che, nell’ambito del suo controllo della legittimità dell’inserimento del nome di una persona o di un’entità negli elenchi redatti dal Consiglio, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti sulla base delle informazioni o degli elementi forniti dall’autorità competente dell’Unione e a valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi alla luce delle eventuali osservazioni presentate, in particolare, dalla persona o dall’entità interessata, come ricordato al punto 48 supra. Il giudice dell’Unione può quindi fondarsi sul complesso degli elementi che gli sono stati comunicati sia a carico sia a discarico dalle parti nel corso del procedimento giudiziario. A tale proposito, dal considerando 15 della decisione 2015/1836 risulta che «[è] opportuno che tutte le decisioni relative all’inserimento nell’elenco secondo tali nuovi criteri siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura».

90

Orbene, dagli elementi del fascicolo risulta che il ricorrente ha dimostrato di aver trasferito le quote della Fly Aman dal medesimo detenute. Il ricorrente ha prodotto al riguardo la risoluzione 2274/169/12/3, che è anteriore alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2019. È altresì necessario rilevare che il Consiglio ha riconosciuto, negli atti di mantenimento del 2020, il fatto che il ricorrente non era più, a decorrere dal febbraio 2019, azionista di maggioranza della Fly Aman. La motivazione degli atti di mantenimento del 2020 riflette infatti il contenuto della risoluzione 2274/169/12/3, giacché in quest’ultima è menzionata la data effettiva del trasferimento di tale partecipazione, ossia il «febbraio 2019».

91

Oltretutto, la circostanza che il Consiglio, al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del 2019, non potesse essere a conoscenza della risoluzione 2274/169/12/3, tenuto conto della diffusione limitata di tale decisione ad alcuni organi amministrativi, non può limitare l’esame della legittimità dell’inserimento del nome del ricorrente effettuato dal giudice dell’Unione. Parimenti, la valutazione della legittimità dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione non può essere limitata al fatto che il ricorrente non ha menzionato la risoluzione 2274/169/12/3 nell’ambito dei suoi scambi con il Consiglio nel corso della procedura di riesame che ha avuto luogo prima dell’adozione degli atti di mantenimento del 2019 (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2012, Oil Turbo Compressor/Consiglio, T‑63/12, EU:T:2012:579, punti da 21 a 24). Di conseguenza, si deve concludere che il ricorrente ha dimostrato, nell’ambito del presente procedimento, che egli non era più azionista di maggioranza della Fly Aman alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2019.

92

Pertanto, tale elemento della motivazione degli atti di mantenimento del 2019 è infondato.

93

Per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, occorre sottolineare che il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi in questione per via del suo status di azionista di maggioranza citando, tuttavia, la data di trasferimento delle quote detenute dal ricorrente nel febbraio 2019.

94

Orbene, nel caso di specie, dal documento WK 3600/2020 REV 1 non risulta che il Consiglio abbia presentato indizi seri e concordanti che consentano ragionevolmente di ritenere che il ricorrente mantenesse legami con la Fly Aman pur non detenendo più quote in tale compagnia alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020. I tre articoli dei siti Internet «Eqtsad News», «Aliqtisadi» e «newturkpost.com» sono stati infatti consultati o pubblicati successivamente alla risoluzione 2274/169/12/3, ma non fanno riferimento al trasferimento di partecipazioni né all’esistenza di altri legami tra la Fly Aman e il ricorrente. Pertanto, il documento WK 3600/2020 REV 1 non contiene alcun elemento di prova tale da giustificare il fatto che, nonostante la cessione delle quote nel febbraio 2019, occorresse mantenere tale indicazione nella motivazione per l’inserimento. È inoltre necessario rilevare che benché, in udienza, il Consiglio abbia sostenuto che la rinuncia da parte del ricorrente a tale partecipazione costituiva un indizio del fatto che egli era ancora un imprenditore di spicco che operava in Siria, esso non ha tuttavia suffragato la propria affermazione.

95

Pertanto, tale elemento della motivazione degli atti di mantenimento del 2020 è infondato.

96

Ne consegue che, per quanto riguarda l’elemento della motivazione relativo alla partecipazione di maggioranza del ricorrente nella Fly Aman, solo quello concernente la motivazione degli atti iniziali è fondato.

– Sullo status di vicepresidente della Aman Holding

97

Dall’estratto del blog «Salon Syria», del 7 giugno 2018, e dall’articolo del sito Internet «meirss.org», contenuti nel documento WK 47/2019 INIT, emerge che il ricorrente è vicepresidente della Aman Holding, il che è confermato dagli articoli di cui ai siti Internet «Eqtsad News», «Alqtisadi» e «newturkpost.com», contenuti nel documento WK 3600/2020 REV 1. Inoltre, l’articolo del sito Internet «7al.net», contenuto nel documento WK 47/2019 INIT, descrive il ricorrente come un dipendente di una società detenuta dal sig. Foz.

98

Tuttavia, senza essere contestato su tale punto dal Consiglio, il ricorrente nega di aver occupato il posto di vicepresidente della Aman Holding e sostiene che egli ricopriva la funzione di responsabile dei direttori esecutivi presso la Aman Holding. Al fine di dimostrarlo, egli produce il suo contratto di lavoro, datato 18 gennaio 2017. A sostegno della sua affermazione, produce altresì lo statuto della Aman Holding nonché il «precedente» certificato di iscrizione di tale società, i quali dimostrano chiaramente l’esistenza di una distinzione tra, da un lato, il consiglio di amministrazione del quale egli non faceva parte e, dall’altro, i direttori esecutivi, nel novero dei quali egli figurava. Il ricorrente vi è infatti designato come avente la funzione di responsabile dei direttori esecutivi della società. Di conseguenza, il ricorrente ha validamente dimostrato, mediante il suo contratto di lavoro del 18 gennaio 2017, lo Statuto della Aman Holding e il certificato di iscrizione di tale società, proveniente dall’amministrazione siriana e la cui affidabilità non è stata, del resto, contestata dal Consiglio, che egli non occupava il posto di vicepresidente della Aman Holding.

99

Ne consegue che l’elemento della motivazione degli atti impugnati relativo alla funzione di vicepresidente della Aman Holding occupata dal ricorrente è infondato.

– Sulla partecipazione della Aman Holding, rappresentata nel consiglio di amministrazione della Aman Dimashq, joint venture per la costruzione di Marota City, allo sviluppo di un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime siriano

100

In via preliminare, occorre tener presente, come confermato dal Consiglio in udienza, che la versione francese della motivazione degli atti impugnati, che precisa che «Aman Holding est représentée au conseil d’administration d’Aman [Dimashq] (dans lequel il détient une participation majoritaire)» [«La Aman Holding è rappresentata al consiglio di amministrazione della Aman [Dimashq] (nel quale egli detiene una partecipazione di maggioranza)»], contiene un errore di traduzione. Infatti, contrariamente a quanto potrebbe intendersi, è la Aman Holding che detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Dimashq, e non il ricorrente. Pertanto, è pacifico tra le parti che il ricorrente non detiene alcuna partecipazione nella Aman Dimashq.

101

Anzitutto, il ricorrente sostiene che l’unico legame che potrebbe esistere tra il medesimo e il progetto Marota City risiede nel fatto che la Aman Holding è azionista della joint venture Aman Dimashq. A tale riguardo, occorre precisare che dalle memorie del ricorrente risulta che la Aman Holding detiene il 40% delle quote della Aman Dimashq e che gli altri azionisti di tale joint venture, la Foz for Trading e la Damascus Cham Holding, detengono, rispettivamente, l’11% e il 49% delle quote di quest’ultima. Da tale ripartizione delle quote si può dunque dedurre che la Aman Holding dispone di un certo potere decisionale nel consiglio di amministrazione della Aman Dimashq.

102

Inoltre, senza che sia necessario analizzare dettagliatamente il progetto Marota City, occorre ricordare che, al punto 99 supra, è stato accertato che il Consiglio aveva errato nel fondarsi sullo status del ricorrente quale vicepresidente della Aman Holding per dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. Ne consegue che, a fortiori, il Consiglio non può far valere la partecipazione del ricorrente, in qualità di vicepresidente della Aman Holding, al progetto Marota City per dimostrare detto status.

103

In ogni caso, come riconosciuto dal Tribunale al punto 98 supra, il ricorrente ha validamente dimostrato che egli ricopriva la funzione di responsabile dei direttori esecutivi presso la Aman Holding e non quella di vicepresidente. A tale riguardo, va rilevato che il ricorrente è ben posizionato nell’organigramma della società, che dispone di un certo numero di deleghe di poteri e che è responsabile della supervisione dei direttori esecutivi e quindi dell’esecuzione delle decisioni strategiche della Aman Holding, ma rimane un dipendente della Aman Holding, circostanza non contestata dal Consiglio. Inoltre, il ricorrente afferma giustamente che i compiti che gli sono affidati in qualità di dipendente della Aman Holding non avrebbero mai incluso la supervisione delle attività della Aman Dimashq. Tale compito è riservato a un altro dipendente, ossia il sig. Assi, il quale, in tale veste, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della Aman Dimashq, al fine di tenere informato il consiglio di amministrazione della Aman Holding dello sviluppo della Aman Dimashq, il che è, in sostanza, confermato dalla pagina di cui al sito Internet «Damacham.sy» della Damascus Cham Holding. Pertanto, è pacifico tra le parti che il ricorrente non siede nel consiglio di amministrazione della Aman Dimashq. Oltretutto, è vero che dal contratto di lavoro del sig. Assi, datato 4 ottobre 2017 e prodotto dal ricorrente, risulta che il ruolo occupato dal medesimo come gestore di progetti è esercitato sotto la responsabilità, in particolare, del responsabile dei direttori esecutivi della Aman Holding. Nondimeno, né i documenti WK 47/2019 INIT e WK 3600/2020 REV 1 né le memorie del Consiglio dimostrano che esistesse un legame di supervisione tra il ricorrente e il sig. Assi nell’ambito della conduzione del progetto Marota City alla data di adozione degli atti impugnati. Pertanto, il Consiglio non ha dimostrato che le funzioni ricoperte dal ricorrente nella Aman Holding comprendano l’esercizio di responsabilità decisionali nell’ambito della partecipazione di maggioranza della Aman Holding nel consiglio di amministrazione della Aman Dimashq.

104

Ne consegue che l’elemento della motivazione degli atti impugnati relativo alla partecipazione del ricorrente, in qualità di vicepresidente della Aman Holding, al progetto Marota City è infondato.

– Sui legami del ricorrente con il sig. Foz

105

In via preliminare, occorre ricordare, come riferito al punto 53 supra, che la seconda frase della motivazione per l’inserimento e il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, secondo la quale egli «[i]n tale veste è collegato a Samer Foz», può essere compresa solo con riferimento alla prima frase, la quale si riferisce alle attività svolte dal ricorrente, in particolare al suo status di azionista di maggioranza della Fly Aman e al suo status di vicepresidente della Aman Holding. Se ne deve dedurre che i legami che il ricorrente intrattiene con il sig. Foz, nell’ambito delle sue attività professionali, sono stati considerati dal Consiglio come un elemento che consente di dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. Inoltre, va constatato che il nome del sig. Foz è stato inserito, e poi mantenuto, nella riga 278 della tabella A degli elenchi in questione, in considerazione, da un lato, del suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria e, dall’altro, della sua associazione con il regime siriano, conformemente ai criteri ricordati al punto 52 supra.

106

Poi, in primo luogo, occorre rilevare che la stretta vicinanza del ricorrente al sig. Foz è menzionata negli articoli dei siti Internet «aawsat.com», che lo descrive come suo capo di gabinetto, e «meirss.org», contenuti nel documento WK 47/2019 INIT. Inoltre, dall’articolo del sito Internet «Eqtsad News», prodotto nell’ambito del documento WK 3600/2020 REV 1, emerge che il ricorrente è socio d’affari del sig. Foz.

107

In secondo luogo, si deve ricordare che è stato accertato, al punto 99 supra, che il ricorrente non è vicepresidente della Aman Holding. Inoltre, egli ha prodotto un certificato di iscrizione della Aman Holding, del settembre 2019, e uno scambio di corrispondenza avvenuto tra il medesimo e detta società, che dimostrano che a decorrere dal 22 gennaio 2019 egli non ricopriva più la funzione di responsabile dei direttori esecutivi della Aman Holding.

108

Ne consegue che, per quanto riguarda gli atti iniziali, i legami esistenti tra il ricorrente e il sig. Foz si riassumono nel fatto che il ricorrente era socio di maggioranza nella Fly Aman. In udienza, il ricorrente ha sostenuto che la Fly Aman è stata creata su ordine del sig. Foz e che la creazione di tale compagnia è avvenuta nell’ambito del suo rapporto professionale, poiché il sig. Foz era all’epoca il suo datore di lavoro. Orbene, il Consiglio non ha fornito, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 46 supra, nell’ambito del documento WK 47/2019 INIT, indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti tali da dimostrare in maniera adeguata che il legame esistente tra il ricorrente e il sig. Foz andasse oltre il solo rapporto professionale che può esistere tra un datore di lavoro e il suo dipendente, in modo da poter giustificare il fatto che il ricorrente, associato al sig. Foz, sia considerato un imprenditore di spicco che opera in Siria.

109

Per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2019 e quelli del 2020, occorre rilevare che, giacché il ricorrente non è più azionista di maggioranza della Fly Aman dal mese di febbraio 2019 e si è dimesso dal suo posto di responsabile dei direttori esecutivi della Aman Holding, i legami privilegiati che egli intratteneva eventualmente con il sig. Foz per via di tali cariche non sono più, in ogni caso, dimostrati. Pertanto, il Consiglio non riesce a dimostrare che il ricorrente, in considerazione delle sue attività professionali, intrattenga legami con il sig. Foz.

110

Di conseguenza, negli atti impugnati, il Consiglio non poteva fondarsi sui legami tra il ricorrente e il sig. Foz per dimostrare lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria.

– Sulla costituzione della Asas Iron Company

111

Relativamente al nuovo elemento della motivazione contenuto negli atti di mantenimento del 2020, dagli articoli dei siti Internet «Eqtsad News» e «Aliqtisadi», contenuti nel documento WK 3600/2020 REV 1, emerge che il ricorrente è, rispettivamente, membro fondatore e membro del consiglio di amministrazione della società Assas lil‑Hadid. A tale riguardo, si deve rilevare che, come sostiene il ricorrente, le sintesi degli articoli di tali siti Internet, realizzate dal Consiglio, riportano la denominazione «Asas Iron Company» anziché «Assas lil‑Hadid». Tuttavia, si tratta della medesima società. Infatti, la prima denominazione è la traduzione inglese della seconda denominazione, la quale corrisponde al nome arabo dell’entità. Lo Statuto della Asas Iron Company ratificato dal rappresentante dei suoi fondatori e dal Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano nonché il certificato di iscrizione della Asas Iron Company del 6 novembre 2019, prodotti dal ricorrente, confermano la corrispondenza di queste due denominazioni.

112

Inoltre, il ricorrente nega di essere membro fondatore della Asas Iron Company. Egli sostiene di non essere mai stato fondatore né proprietario di tale società e di non essere mai stato altrimenti coinvolto nella stessa né ad essa legato, poiché non fa parte dei suoi organi di gestione e di direzione.

113

A tale riguardo, il ricorrente produce il certificato di iscrizione e lo Statuto della Asas Iron Company, nei quali il suo nome non compare. Per di più, secondo l’articolo 5 di detto Statuto, i proprietari della Asas Iron Company sono i sigg. E. e F. Essi detengono ciascuno 500 quote, pari al 50% delle quote totali dell’impresa, per un valore di 1,5 miliardi di lire sterline siriane (SYP) (circa EUR 3,03 milioni). Inoltre, secondo lo Statuto della Asas Iron Company, il capitale ammonta a SYP 3 miliardi (circa EUR 6,06 milioni), il che corrisponde parimenti all’importo indicato nel certificato di iscrizione di detta società. Pertanto, il ricorrente ha validamente dimostrato che egli non era fondatore della Asas Iron Company.

114

Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento del Consiglio volto a contestare la pertinenza dello Statuto della Asas Iron Company e del certificato di iscrizione prodotti dal ricorrente, e secondo il quale, in sostanza, tali prove dimostrano che, a decorrere dal 6 novembre 2019, il ricorrente non era più uno dei proprietari della società. Esso sostiene che, con la risoluzione n. 832, del 19 marzo 2019, del Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano, prodotta dal ricorrente, la forma giuridica della società è stata modificata. La Asas Iron Company, che era una società unipersonale a responsabilità limitata, è così divenuta la società a responsabilità limitata Asas Iron Company, dopo che il detentore del capitale ha trasferito il 50% delle sue quote. Orbene, lo Statuto della Asas Iron Company e il certificato di iscrizione non consentirebbero di confermare l’identità degli azionisti fondatori della Asas Iron Company tra la data di creazione di tale società, il 30 marzo 2017, e la data della risoluzione n. 832, vale a dire prima del cambiamento di forma giuridica della società. In altri termini, il Consiglio afferma che il ricorrente avrebbe potuto essere iscritto quale unico socio fondatore della società unipersonale a responsabilità limitata prima di cedere le sue quote, al fine di non figurare più nei documenti ufficiali relativi alla Asas Iron Company, senza fornire alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

115

A tale riguardo, è necessario constatare che, quand’anche il ricorrente sia stato realmente il fondatore della Asas Iron Company, dai documenti dal medesimo prodotti emerge che, alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, egli non era più legato a tale società.

116

Da quanto precede risulta che il ricorrente ha validamente dimostrato che, alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, da un lato, non deteneva alcuna quota nella Asas Iron Company e, dall’altro, non era designato in qualità di membro fondatore di tale società.

117

Pertanto, il Consiglio non poteva fondarsi sulla qualità del ricorrente quale membro fondatore della Asas Iron Company per considerare il medesimo un imprenditore di spicco che opera in Siria.

– Conclusione sullo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria

118

In primo luogo, per quanto riguarda gli atti iniziali, dalle considerazioni che precedono occorre concludere che il Consiglio ha fornito un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare che il ricorrente era azionista di maggioranza della Fly Aman. D’altra parte, il Consiglio ha commesso errori materiali inserendo il nome del ricorrente negli elenchi in questione per via del suo status di vicepresidente della Aman Holding, poiché, come risulta dal punto 98 supra, il ricorrente ha dimostrato che egli era responsabile dei direttori esecutivi di tale società. Di conseguenza, non essendo vicepresidente della Aman Holding, il ricorrente non partecipa, in tale veste, al progetto Marota City e non ha legami con il sig. Foz. Inoltre, il Consiglio non ha dimostrato, mediante indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, il collegamento tra lo status del ricorrente quale azionista di maggioranza nella Fly Aman e il sig. Foz.

119

In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2019, oltre alle considerazioni esposte al punto 118 supra, il Consiglio ha commesso un errore materiale poiché il ricorrente ha dimostrato di non possedere più, dal 14 febbraio 2019, quote nel capitale della Fly Aman. Di conseguenza, il ricorrente non aveva legami con il sig. Foz a tale titolo.

120

In terzo luogo, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, oltre alle considerazioni esposte ai punti 118 e 119 supra, il Consiglio ha commesso un errore materiale in quanto il ricorrente ha fornito la prova, da un lato, che non deteneva alcuna quota della Asas Iron Company e, dall’altro, che non era membro fondatore di tale società.

121

Da tutto quanto precede risulta che, contrariamente a quanto si afferma nella motivazione per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi contenuti negli atti iniziali, il ricorrente non ha «interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana». Infatti, come risulta dal punto 118 supra, il Consiglio è unicamente in grado di dimostrare che, per quanto riguarda gli atti iniziali, il ricorrente ha interessi nella Fly Aman, il che è insufficiente per soddisfare il criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria. Inoltre, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non è riuscito a dimostrare che il ricorrente aveva, alla data di adozione di detti atti, lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. Pertanto, il primo punto della motivazione per l’inserimento non è sufficientemente suffragato.

122

Occorre dunque esaminare il secondo punto della motivazione per l’inserimento.

Sull’associazione con il regime siriano

123

In via preliminare, occorre rilevare che dagli atti iniziali e dagli atti di mantenimento del 2019 risulta che il ricorrente sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio in considerazione della sua carica di vicepresidente della Aman Holding, mentre, in forza degli atti di mantenimento del 2020, lo fa in considerazione dell’insieme delle sue attività e dei suoi interessi, quali menzionati nella motivazione per l’inserimento.

124

Inoltre, è necessario constatare che le ragioni per cui il Consiglio ritiene che il ricorrente sostenga il regime siriano e ne tragga vantaggio sono, in sostanza, le stesse che lo hanno indotto a considerarlo un imprenditore di spicco che opera in Siria.

125

A tale riguardo, si deve ricordare che non si può escludere che, per una determinata persona, i punti della motivazione per l’inserimento coincidano parzialmente, nel senso che una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come persona che, nell’ambito delle sue attività, trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene attraverso le medesime attività. Ciò risulta precisamente dal fatto che, com’è stabilito al considerando 6 della decisione 2015/1836, la stretta associazione al regime siriano e il sostegno fornito a quest’ultimo da tale categoria di persone costituiscono una delle ragioni per cui il Consiglio ha deciso di creare tale categoria. Ciò non toglie che si tratti, anche in tale ipotesi, di criteri differenti (sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 77).

126

Nel caso di specie, in primo luogo, quanto agli atti iniziali e agli di mantenimento del 2019, dalle conclusioni di cui ai punti 99 e 104 supra si deve dedurre che, poiché il ricorrente non era vicepresidente della Aman Holding alla data di adozione degli atti impugnati, non si può ritenere che egli traesse vantaggio dal regime siriano a tale titolo, né che lo sostenesse per via della sua partecipazione al progetto Marota City.

127

In secondo luogo, quanto agli atti di mantenimento del 2020, il Tribunale ha constatato, anzitutto, al punto 126 supra, che non si può ritenere che il ricorrente tragga vantaggio dal regime siriano in forza del suo status di vicepresidente della Aman Holding. Dall’articolo del sito Internet «7al.net» risulta poi che il ricorrente ha creato una compagnia aerea sebbene, in Siria, il settore dell’aviazione civile soffra di grandi difficoltà a causa delle operazioni militari che hanno avuto come conseguenza la cessazione del traffico turistico e la cessazione dei servizi in taluni aeroporti. Nondimeno, il Tribunale ha accertato, al punto 96 supra, che il ricorrente non è più azionista di maggioranza della Fly Aman. In più, da nessuno degli elementi di prova contenuti nei documenti WK 47/2019 INIT e WK 3600/2020 REV 1 emerge che il ricorrente tragga vantaggio, nella sua qualità di azionista di maggioranza e poi di ex azionista di maggioranza di detta compagnia, dal regime siriano né che lo sostenga.

128

Si deve quindi concludere che il Consiglio non ha fornito un complesso di indizi concreti, precisi e concordanti tali da mettere in rilievo il fatto che il ricorrente sostenga il regime siriano e/o ne tragga vantaggio. Pertanto, il secondo punto della motivazione per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione relativo alla sua associazione con il regime siriano non è sufficientemente suffragato, sicché l’inserimento del nome del ricorrente è infondato per quanto riguarda gli atti impugnati.

129

Di conseguenza, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, pertanto, annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dedotti a sostegno del ricorso.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui essi riguardano il sig. Khaldoun Al Zoubi.

 

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.