SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 aprile 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑897/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia), con decisione del 28 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2019, nel procedimento penale a carico di

I.N.,

con l’intervento di:

Ruska Federacija,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras (relatore), M. Safjan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

per I.N., da Đ. Perković e S. Večerina, odvjetnici;

per la Ruska Federacija, da S. Ljubičić, in qualità di agente;

per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

per l’Irlanda, da G. Hodge, in qualità di agente, assistita da M. Gray, QC;

per il governo greco, da S. Charitaki e A. Magrippi, in qualità di agenti;

per il governo islandese, da J. B. Bjarnadóttir e H. Ingimundardóttir, in qualità di agenti, assistite da T. Fuchs, Rechtsanwalt;

per il governo norvegese, da P. Wennerås e K. Isaksen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid, M. Wilderspin e M. Mataija, in qualità di agenti;

per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), da C. Zatschler, C. Howdle e I.Ó. Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 TFUE e dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2006, L 292, pag. 2), approvato, a nome dell’Unione, dall’articolo 1 della decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2014, L 343, pag. 1), ed entrato in vigore il novembre 2019 (in prosieguo: l’«accordo relativo alla procedura di consegna»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di estradizione rivolta dalle autorità russe alle autorità croate, riguardante I.N., cittadino russo e islandese, in relazione a vari reati di corruzione passiva.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Accordo SEE

3

Al secondo considerando dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), le parti di tale accordo hanno riaffermato «il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra [l’Unione europea], i suoi Stati membri e gli Stati [dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA)], fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull’identità europea».

4

A termini del suo articolo 1, paragrafo 1, l’accordo SEE persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo (SEE) omogeneo.

5

L’articolo 3 dell’accordo SEE prevede quanto segue:

«Le Parti contraenti adottano tutte le disposizioni di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell’ambito del presente accordo».

6

L’articolo 4 dell’accordo SEE così dispone:

«Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

7

Ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo SEE:

«Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato [FUE] e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».

8

L’articolo 36 dell’accordo SEE così dispone:

«1.   Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri dell[’Unione] o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro dell[’Unione] o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

(…)».

Accordo del 18 maggio 1999

9

L’articolo 2 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, del 18 maggio 1999 (GU 1999, L 176, pag. 36; in prosieguo: l’«accordo del 18 maggio 1999»), stabilisce quanto segue:

«1.   [La Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia] attuano e applicano le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate nell’allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell’Unione europea (…) che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen.

2.   [La Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia] attuano e applicano le disposizioni degli atti della Comunità europea elencati nell’allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni o disposizioni adottate in virtù di essa.

3.   Fatto salvo l’articolo 8, [la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia] accettano, attuano e applicano, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea per modificare o sviluppare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo».

10

L’articolo 7 dell’accordo del 18 maggio 1999 così recita:

«Le parti contraenti convengono che occorre pervenire a un’intesa adeguata sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia. (…)».

Accordo relativo alla procedura di consegna

11

Il preambolo dell’accordo relativo alla procedura di consegna così recita:

«L’Unione europea,

da una parte,

La Repubblica d’Islanda,

e

Il Regno di Norvegia,

dall’altra,

di seguito denominate “le parti contraenti”,

Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale;

Considerando che le attuali relazioni fra le parti contraenti richiedono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità;

Esprimendo reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo;

(…)».

12

L’articolo 1 del succitato accordo prevede quanto segue:

«1.   Le parti contraenti si impegnano a migliorare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, la consegna ai fini dell’azione penale o dell’esecuzione della condanna tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, tenendo in considerazione, come norme minime, i termini della Convenzione del 27 settembre 1996 in materia di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea.

2.   Le parti contraenti si impegnano, in conformità con le disposizioni del presente accordo, a far sì che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d’arresto in conformità con i termini del presente accordo.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti nella Convenzione europea [per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] o, in caso di esenzione da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, dei principi di cui all’articolo 6 del trattato [UE] non può essere modificato per effetto del presente accordo.

4.   Nessun elemento del presente accordo dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di mandato d’arresto come definito dal presente accordo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

Diritto croato

13

L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica di Croazia (Narodne novine, br. 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010 e 5/2014) è del seguente tenore:

«(...)

Un cittadino della Repubblica di Croazia non può essere espulso dalla Repubblica di Croazia né privato della sua cittadinanza, né estradato verso un altro Stato, salvo nell’ambito dell’esecuzione di una decisione sull’estradizione o sulla consegna, adottata conformemente a un trattato internazionale o all’acquis comunitario».

14

L’articolo 1 del zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (legge relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, Narodne novine, br. 178/2004; in prosieguo lo «ZOMPO»), prevede quanto segue:

«(1)   La presente legge disciplina l’assistenza giuridica internazionale in materia penale (in prosieguo: l’“assistenza giuridica internazionale”), salvo che un trattato internazionale disponga altrimenti.

(…)».

15

Ai sensi dell’articolo 12 dello ZOMPO:

«(1) L’autorità nazionale competente può respingere la domanda di assistenza giuridica internazionale se:

1.   la domanda riguarda un atto considerato un reato politico o un atto collegato a un simile reato,

2.   la domanda riguarda un reato tributario,

3.   l’accettazione della domanda può pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordinamento giuridico o altri interessi essenziali della Repubblica di Croazia,

4.   si può ragionevolmente presumere che, in caso di estradizione, la persona oggetto della richiesta di estradizione sarebbe penalmente perseguita o punita per via della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, oppure che la sua situazione sarebbe resa più difficile per uno di tali motivi,

5.   si tratta di un reato minore.

(…)».

16

L’articolo 55 dello ZOMPO così dispone:

«(1)   Nel dichiarare che le condizioni di legge per l’estradizione non sono soddisfatte, il giudice competente adotta un’ordinanza di rigetto della domanda di estradizione e la trasmette tempestivamente al Vrhovni sud [(Corte suprema)] della Repubblica di Croazia, il quale, sentito il procuratore generale competente, conferma, annulla o modifica l’ordinanza.

(2)   L’ordinanza definitiva di rigetto della domanda di estradizione è trasmessa al Ministero della Giustizia che la notificherà allo Stato richiedente».

17

A termini dell’articolo 56 dello ZOMPO:

«(1)   Quando la sezione adita dell’organo giurisdizionale competente ritiene che siano soddisfatte le condizioni di legge per l’estradizione, essa decide con ordinanza.

(2)   Tale ordinanza può essere appellata entro un termine di 3 giorni. Il Vrhovni sud [(Corte suprema)] della Repubblica di Croazia statuisce sull’appello».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 20 maggio 2015, l’ufficio di Interpol di Mosca (Russia) ha emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti di I.N., il quale era allora unicamente cittadino russo, ai fini del suo arresto, per via di un procedimento penale avviato contro il medesimo per corruzione passiva.

19

Il 30 giugno 2019, I.N. si è presentato, quale passeggero di un autobus in possesso di un documento di viaggio islandese per rifugiati, a un valico di frontiera tra la Slovenia e la Croazia, mentre tentava di entrare nel territorio di quest’ultimo Stato. Egli è stato arrestato sulla base dell’avviso di ricerca internazionale menzionato al punto precedente. Il suo arresto ha dato luogo a una procedura decisionale, avviata in conformità dello ZOMPO, riguardante la sua eventuale estradizione verso la Russia.

20

Il 1o luglio 2019, I.N. è stato interrogato dal giudice istruttore dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria, Croazia). Egli ha dichiarato di opporsi alla sua estradizione verso la Russia e ha inoltre riferito di essere al contempo cittadino russo e cittadino islandese. Una nota dell’ambasciata islandese trasmessa allo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) attraverso il Ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia ha confermato che I.N. è, dal 19 giugno 2019, cittadino islandese e che dispone dello status di rifugiato permanente in Islanda. Detta nota indicava altresì che il governo islandese desiderava che a I.N. fosse garantito al più presto un passaggio sicuro verso l’Islanda.

21

Il 6 agosto 2019, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) ha ricevuto una domanda del procuratore generale della Federazione russa per l’estradizione di I.N. verso tale Stato terzo, conformemente alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «Convenzione europea di estradizione»), per via di un procedimento penale avviato contro il medesimo in relazione a vari reati di corruzione passiva. Nella suddetta domanda si indicava che il procuratore generale della Federazione russa garantiva che lo scopo della domanda di estradizione non era di perseguire I.N. per motivi politici né a causa della sua razza, religione, nazionalità o delle sue opinioni, che sarebbero state messe a sua disposizione tutte le possibilità di esercitare la sua difesa, compresa l’assistenza di un avvocato, e che non sarebbe stato sottoposto a tortura, a trattamenti crudeli o inumani o ancora a pene lesive della dignità umana.

22

Con ordinanza del 5 settembre 2019, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) ha dichiarato che le condizioni di legge previste dallo ZOMPO, per l’estradizione di I.N. ai fini dello svolgimento del procedimento penale summenzionato, erano soddisfatte.

23

Il 30 settembre 2019, I.N. ha impugnato l’ordinanza succitata dinanzi al giudice del rinvio. Ha sostenuto che esiste un rischio concreto, serio e ragionevolmente prevedibile che, in caso di estradizione verso la Federazione russa, egli sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani e degradanti. Ha inoltre sottolineato che gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Islanda proprio per via dello specifico procedimento penale cui è sottoposto in Russia e che, con la sua ordinanza del 5 settembre 2019, lo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) ha compromesso de facto la protezione internazionale concessagli in Islanda. Egli ha per di più affermato di possedere la cittadinanza islandese e ha contestato allo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale di comitato di Zagabria) il fatto di non aver tenuto conto della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630).

24

Il giudice del rinvio indica che, conformemente alla sua costante giurisprudenza, esso verificherà se esiste un rischio reale che I.N. sia sottoposto, in caso di estradizione, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani. Tuttavia, prima di procedere, se del caso, a una simile verifica, esso si chiede se occorra informare della domanda di estradizione la Repubblica d’Islanda, di cui I.N. è cittadino, al fine di consentire a quest’ultimo Stato di chiedere eventualmente la consegna del proprio cittadino per avviare un procedimento diretto a evitare il rischio di impunità.

25

A tale riguardo, il giudice del rinvio, da un lato, precisa che la Repubblica di Croazia non estrada i propri cittadini verso la Russia e non ha concluso con quest’ultimo Stato un accordo bilaterale che comporti un obbligo in tal senso.

26

Dall’altro, dopo aver ricordato gli insegnamenti della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), il giudice del rinvio rileva che, sebbene, a differenza della persona interessata in tale sentenza, I.N. non sia cittadino dell’Unione, resta il fatto che egli è cittadino della Repubblica d’Islanda, con la quale l’Unione intrattiene specifici legami.

27

A tale riguardo, il giudice del rinvio ricorda che, da un lato, conformemente all’articolo 2 del Protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 290), allegato al Trattato di Lisbona, l’acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all’articolo 1 del medesimo protocollo e, dall’altro, il Consiglio, in forza dell’articolo 6 del protocollo in questione, ha concluso con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia l’accordo del 18 maggio 1999 in forza del quale questi due Stati terzi attuano le disposizioni di tale acquis. Orbene, I.N. ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione all’interno degli Stati membri dello spazio Schengen ed è stato arrestato al momento del suo ingresso nel territorio della Repubblica di Croazia in provenienza da un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica di Slovenia.

28

Inoltre, poiché l’accordo relativo alla procedura di consegna è entrato in vigore il 1o novembre 2019, esso sarebbe parimenti rilevante per il procedimento principale.

29

Alla luce di tutti gli elementi suesposti, il giudice del rinvio indica di nutrire dubbi sulla questione se occorra interpretare l’articolo 18 TFUE nel senso che uno Stato membro quale la Repubblica di Croazia, chiamato a statuire su una domanda di estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione, ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto, prima di adottare qualsiasi decisione su tale estradizione, a informare della domanda di estradizione quest’ultimo Stato e se occorra, nell’ipotesi in cui il medesimo Stato chieda la consegna del proprio cittadino al fine di svolgere il procedimento per il quale è chiesta l’estradizione, consegnargli il cittadino in questione, conformemente all’accordo relativo alla procedura di consegna.

30

Stante quanto precede, lo Vrhovni sud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro dell’Unione europea che statuisce sull’estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione (…), ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto a informare della domanda di estradizione lo Stato membro dello spazio Schengen di cui tale persona ha la cittadinanza.

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione e qualora lo Stato membro dello spazio Schengen abbia chiesto la consegna di tale persona per lo svolgimento del procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione, se occorra consegnargli tale persona conformemente all’[accordo relativo alla procedura di consegna]».

Sul procedimento d’urgenza

31

Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

32

A sostegno di tale domanda, esso ha in particolare invocato il fatto che I.N. è stato posto in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali, sicché egli è attualmente privato della sua libertà.

33

Occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte, in particolare, sull’interpretazione dell’accordo relativo alla procedura di consegna. La decisione con la quale tale accordo è stato approvato a nome dell’Unione è stata adottata sulla base dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. L’accordo in questione rientra quindi tra i settori di cui al titolo V della terza parte del trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente rinvio pregiudiziale può, di conseguenza, essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

34

In secondo luogo, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. Infatti, l’arresto provvisorio a fini estradizionali di I.N. è stato disposto, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, nell’ambito della procedura di estradizione avviata nei suoi confronti.

35

Ciò posto, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 16 dicembre 2019, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

36

È stato inoltre deciso di rinviare tale causa dinanzi alla Corte ai fini della sua attribuzione alla Grande Sezione.

Sulle questioni pregiudiziali

37

In via preliminare, si deve ricordare che, al punto 50 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), la Corte ha statuito che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

38

La Corte ha precisato a tale riguardo, al punto 54 della sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti (C‑191/16, EU:C:2018:222), che, al fine di salvaguardare l’obiettivo di evitare il rischio di impunità dell’interessato per i fatti che gli sono contestati nella domanda di estradizione, il mandato d’arresto europeo eventualmente emesso da uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto deve vertere quantomeno sui medesimi fatti.

39

Il giudice del rinvio si chiede se, nella controversia di cui esso è investito, si debba seguire l’interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), per quanto riguarda non soltanto i cittadini dell’Unione, ma anche i cittadini islandesi.

40

A tale riguardo, si deve ricordare che, vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l’articolo 18 TFUE impone la parità di trattamento delle persone che si trovano in una situazione rientrante nel campo di applicazione dei trattati (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come già precisato dalla Corte, tale disposizione non è destinata a essere applicata nel caso di un’eventuale differenza di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupatantze, C‑22/08 e C‑23/08, EU:C:2009:344, punto 52, nonché parere 1/17 (Accordo ECG UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 169].

41

Quanto all’articolo 21 TFUE, occorre ricordare che tale articolo prevede, al paragrafo 1, il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e si applica, come consta dall’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sicché esso non si applica a un cittadino di uno Stato terzo.

42

Inoltre, la decisione quadro 2002/584, che ha parimenti contribuito al ragionamento della Corte ricordato al punto 37 della presente sentenza, si applica solo agli Stati membri e non agli Stati terzi.

43

Va tuttavia ricordato che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha difatti il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, la Repubblica d’Islanda intrattiene relazioni privilegiate con l’Unione, che vanno oltre l’ambito di una cooperazione economica e commerciale. Essa, infatti, attua e applica l’acquis di Schengen, come rilevato dal giudice del rinvio, ma è altresì parte dell’accordo SEE, partecipa al sistema europeo comune di asilo e ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna. Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre prendere in considerazione, oltre alle norme di diritto dell’Unione da esso menzionate, l’accordo SEE, del quale sono parti, segnatamente, sia l’Unione sia la Repubblica d’Islanda.

45

Si deve quindi ritenere che, con le questioni poste, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’accordo SEE, letto alla luce della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 50), debba essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato dell’AELS, parte dell’accordo SEE e con il quale l’Unione ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, esso è tenuto a informare di tale domanda il medesimo Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

46

Inoltre, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, a I.N. è stato concesso, prima che egli acquisisse la cittadinanza islandese, l’asilo in forza del diritto islandese proprio per via del procedimento penale avviato nei suoi confronti in Russia e sulla base del quale è stata chiesta la sua estradizione da parte della Federazione russa alle autorità croate. Una simile circostanza non ricorre nella causa che ha dato origine alla sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630).

47

Ciò premesso e fatto salvo l’esame riguardante l’applicabilità del diritto dell’Unione nella controversia principale, occorre ritenere che una risposta utile al giudice del rinvio presupponga altresì di precisare la portata della protezione offerta dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Sull’applicabilità del diritto dell’Unione nella controversia principale

48

Occorre ricordare che, in assenza di una convenzione internazionale in merito tra l’Unione e lo Stato terzo interessato, nel caso di specie la Federazione russa, le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, questi stessi Stati membri sono tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 45).

49

Poiché un accordo internazionale concluso dall’Unione fa parte integrante del diritto di questa [v., in particolare, sentenza del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, punti 56, nonché parere 1/17 (Accordo ECG UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 117], situazioni rientranti nell’ambito di applicazione di un simile accordo, ad esempio l’accordo SEE, costituiscono in linea di principio situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo ECG UE-Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 171].

50

A tale riguardo, l’accordo SEE riafferma, come risulta dal suo secondo considerando, le relazioni privilegiate tra l’Unione, i suoi Stati membri e gli Stati dell’AELS, fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull’identità europea. È alla luce di tali relazioni privilegiate che occorre intendere uno dei principali obiettivi dell’accordo SEE, ossia quello di realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, di modo che il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione sia esteso agli Stati dell’AELS. In questa prospettiva, diverse disposizioni di detto accordo mirano a garantire un’interpretazione del medesimo che sia la più uniforme possibile nell’insieme del SEE. Spetta alla Corte, in tale ambito, controllare che le norme dell’accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato FUE siano interpretate in maniera uniforme all’interno degli Stati membri (sentenze del 23 settembre 2003, Ospelt e Schlössle Weissenberg, C‑452/01, EU:C:2003:493, punto 29; del 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, punto 20, e del 19 luglio 2012, A, C‑48/11, EU:C:2012:485, punto 15).

51

Nel caso di specie, I.N. ha sostenuto, nelle sue osservazioni scritte, di essere entrato nel territorio della Repubblica di Croazia al fine di trascorrervi le vacanze estive, circostanza che è stata confermata dal governo islandese in udienza.

52

Orbene, la Corte ha già dichiarato che la libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, comprende la libertà, per i destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per ivi fruire di un servizio, senza essere ostacolati da restrizioni, e che i turisti vanno considerati destinatari di servizi beneficiari di tale libertà (sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

53

La stessa interpretazione si impone in relazione alla libera prestazione di servizi, garantita all’articolo 36 dell’accordo SEE (v., per analogia, sentenze del 23 settembre 2003, Ospelt e Schlössle Weissenberg, C‑452/01, EU:C:2003:493, punto 29, e del 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, EU:C:2010:645, punto 20).

54

Da quanto precede deriva che la situazione di un cittadino islandese, come quella di I.N., che si è presentato alle frontiere di uno Stato membro al fine di entrare nel suo territorio e fruire in esso di servizi, rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo SEE e, di conseguenza, del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 3031 e giurisprudenza ivi citata). Nella controversia di cui al procedimento principale, la Repubblica di Croazia è dunque tenuta a esercitare la propria competenza in materia di estradizione verso Stati terzi in maniera conforme all’accordo SEE, in particolare all’articolo 36 del medesimo che garantisce la libera prestazione di servizi.

Sulla restrizione alla libera prestazione di servizi e sulla sua eventuale giustificazione

55

Vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l’articolo 4 dell’accordo SEE impone la parità di trattamento delle persone che si trovano in una situazione disciplinata da tale accordo. Il principio di non discriminazione sancito dalla disposizione in questione dispiega i suoi effetti «nel campo di applicazione» di detto accordo «fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste». Con quest’ultima espressione, l’articolo 4 dell’accordo SEE rimanda in particolare ad altre disposizioni del medesimo accordo che fanno concreta applicazione del principio generale da esso sancito a situazioni specifiche. È quanto avviene, tra l’altro, per le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi (v., per analogia, sentenza del 2 febbraio 1989, Cowan, 186/87, EU:C:1989:47, punti 1014).

56

Orbene, norme nazionali sull’estradizione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di uno Stato dell’AELS, parte dell’accordo SEE, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di questi ultimi Stati, come, nel caso di specie, I.N., cittadino islandese, non sia concessa la protezione contro l’estradizione di cui godono i cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 32).

57

In questo modo, simili norme possono pregiudicare, in particolare, la libertà sancita all’articolo 36 dell’accordo SEE. Ne consegue che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la disparità di trattamento consistente nel permettere l’estradizione di un cittadino di uno Stato dell’AELS, parte dell’accordo SEE, come I.N., si traduce in una restrizione di tale libertà (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 3233).

58

Occorre aggiungere che non soltanto la circostanza che la persona interessata abbia la qualità di cittadino di uno Stato dell’AELS, parte dell’accordo SEE, ma anche il fatto che tale Stato attui e applichi l’acquis di Schengen rendono la situazione di tale persona oggettivamente comparabile a quella di un cittadino dell’Unione al quale, secondo l’articolo 3, paragrafo 2, TUE, l’Unione offre uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

59

Una restrizione come quella descritta al punto 57 della presente sentenza può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

60

Come la Corte ha già dichiarato, l’obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato, dedotto nella domanda di pronuncia pregiudiziale a fini di giustificazione, deve essere considerato legittimo. Tuttavia, misure restrittive della libertà sancita all’articolo 36 dell’accordo SEE possono essere giustificate da considerazioni oggettive solo ove risultino adeguate ai fini della tutela degli interessi che esse mirano a garantire e solo nella misura in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 3738 e giurisprudenza ivi citata).

61

Nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 39), la Corte ha ricordato che l’estradizione è una procedura che mira a lottare contro l’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso un reato, consentendo in tal modo di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato da persone che sono fuggite da tale territorio rimangano impuniti. Infatti, mentre la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro non dispone, di norma, della competenza a conoscere di tali fatti quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro.

62

La Corte ne ha dedotto, al punto 40 della sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630), che norme nazionali come quelle in questione nella causa che ha dato origine a tale sentenza, che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato, risultano, in linea di principio, adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito di lotta contro l’impunità.

63

Tuttavia, atteso che, come constatato al punto 54 della presente sentenza, la situazione di un cittadino islandese che si è presentato alle frontiere di uno Stato membro al fine di entrare nel suo territorio e fruire in esso di servizi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta sono idonee a essere applicate a una domanda in tal senso di uno Stato terzo (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 5253).

64

Pertanto, allorché, in una simile situazione, il cittadino islandese interessato deduce un rischio serio di trattamenti inumani o degradanti in caso di estradizione, lo Stato membro richiesto deve verificare, prima di procedere a un’eventuale estradizione, che quest’ultima non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 60).

65

A tal fine, detto Stato membro, conformemente all’articolo 4 della Carta che vieta le pene o i trattamenti inumani e degradanti, non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l’accettazione, da parte di quest’ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L’autorità competente dello Stato membro richiesto, quale il giudice del rinvio, deve fondarsi, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti da 55 a 59 e giurisprudenza ivi citata).

66

In particolare, la circostanza che alla persona interessata è stato concesso, dalla Repubblica d’Islanda, l’asilo per il motivo che la stessa correva un rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel suo paese di origine costituisce un elemento particolarmente serio di cui l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve tenere conto ai fini della verifica illustrata al punto 64 della presente sentenza.

67

Un elemento di questo tipo è particolarmente importante ai fini della suddetta verifica quando la concessione dell’asilo è stata fondata proprio sul procedimento cui la persona interessata è sottoposta nel suo paese di origine e che ha portato all’emissione da parte di quest’ultimo di una domanda di estradizione nei confronti di tale persona.

68

In assenza di circostanze specifiche, tra cui, in particolare, un’evoluzione significativa della situazione nello Stato terzo richiedente oppure elementi seri e attendibili diretti a dimostrare che la persona di cui si chiede l’estradizione aveva ottenuto l’asilo celando il fatto di essere sottoposta a un procedimento penale nel suo paese di origine, l’esistenza di una decisione delle autorità islandesi che concede a tale persona l’asilo deve quindi portare l’autorità competente dello Stato membro richiedente, quale il giudice del rinvio, a rifiutare l’estradizione, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.

69

Nell’ipotesi in cui le autorità dello Stato membro richiesto giungano alla conclusione secondo la quale l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta non osta all’esecuzione di tale domanda, si dovrebbe ancora verificare se la restrizione in questione sia proporzionata all’obiettivo di lotta contro l’impunità di una persona che avrebbe commesso un reato, ricordato al punto 60 della presente sentenza. A tale riguardo, occorre sottolineare che l’attuazione dei meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell’Unione costituisce, in ogni caso, una misura alternativa meno lesiva del diritto alla libera circolazione rispetto all’estradizione verso uno Stato terzo con il quale l’Unione non ha concluso un accordo di estradizione, e che consente di raggiungere altrettanto efficacemente tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 4749).

70

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che, in un caso del genere, occorra privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità dello stesso Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere, in forza della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo per la consegna della persona in questione ai fini dell’esercizio dell’azione penale. L’autorità competente dello Stato membro richiesto è dunque tenuta a informare lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli l’interessato sulla base di un tale mandato d’arresto europeo (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 4850).

71

Orbene, sebbene la decisione quadro 2002/584 non si applichi alla Repubblica d’Islanda, Stato dell’AELS di cui I.N. è cittadino, è tuttavia opportuno ricordare che tale Stato, al pari del Regno di Norvegia, ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna, entrato in vigore il 1o novembre 2019.

72

Come risulta dal suo preambolo, l’accordo summenzionato è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra, da un lato, gli Stati membri dell’Unione e, dall’altro, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, nella misura in cui le attuali relazioni tra tali parti contraenti, caratterizzate, in particolare, dall’appartenenza della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia al SEE, richiedono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità.

73

Inoltre, in questo stesso preambolo, le parti contraenti dell’accordo relativo alla procedura di consegna hanno espresso reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici nonché nella loro capacità di garantire un processo equo.

74

Occorre inoltre constatare che le disposizioni dell’accordo relativo alla procedura di consegna sono molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584.

75

Alla luce di tutti gli elementi suesposti, occorre ritenere che la soluzione accolta nella sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 56), debba essere applicata per analogia ai cittadini della Repubblica d’Islanda, come I.N., che si trovino, nei confronti dello Stato terzo che richiede la loro estradizione e come risulta dal punto 58 della presente sentenza, in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un cittadino dell’Unione al quale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l’Unione offre uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

76

Pertanto, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino della Repubblica d’Islanda viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è, in linea di principio, tenuto a informare la Repubblica d’Islanda e, se del caso, a consegnarle tale cittadino su sua domanda, conformemente alle disposizioni dell’accordo relativo alla procedura di consegna, purché la Repubblica d’Islanda sia competente, in forza suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

77

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo SEE e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato dell’AELS, parte dell’accordo SEE e con il quale l’Unione ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta; e, nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Sulle spese

78

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il croato.