SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 ottobre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regime di uso finale – Autorizzazione con effetto retroattivo – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 211, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione temporis – Presupposti – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 294, paragrafo 2 – Portata»

Nella causa C‑825/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Thüringer Finanzgericht (Tribunale tributario della Turingia, Germania), con decisione del 22 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2019, nel procedimento

Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

contro

Hauptzollamt Erfurt,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH, da H. Nehm, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90) (in prosieguo: il «CDU»), nonché dell’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000 (GU 2000, L 188, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH (in prosieguo: la «BWF») e l’Hauptzollamt Erfurt (Ufficio doganale principale di Erfurt, Germania) (in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito alla portata dell’effetto retroattivo di un’autorizzazione alla sospensione di dazi doganali concessa alla BWF per l’importazione di merci a titolo del regime di uso finale.

Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 2913/92

3

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), è stato abrogato a decorrere dal 1o maggio 2016 dal CDU. L’articolo 21 del regolamento n. 2913/92 prevedeva quanto segue:

«1.   Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. (...)

2.   Ai sensi del paragrafo 1, per “trattamento tariffario favorevole” si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all’importazione ai sensi dell’articolo 4, punto 10».

Regolamento n. 2454/93

4

Il regolamento n. 2454/93 è stato abrogato, a decorrere dal 1o maggio 2016, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016 (GU 2016, L 87, pag. 24). L’articolo 292, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 disponeva quanto segue:

«Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all’articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un’aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all’articolo 82 del codice, è necessaria un’autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica».

5

L’articolo 294 di tale regolamento era così formulato:

«1.   Le autorità doganali possono rilasciare un’autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un’autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2.   Se una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale.

3.   In circostanze eccezionali l’effetto retroattivo di un’autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

a)

la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,

b)

la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all’occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,

c)

possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione».

Il CDU

6

L’articolo 211 del CDU, intitolato «Autorizzazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:

a)

il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;

(...)

L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma (...).

2.   Le autorità doganali concedono un’autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

esistenza di un’esigenza economica certa;

b)

non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;

c)

il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:

i)

tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;

ii)

se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;

iii)

tali conti o scritture consentono il controllo del regime;

d)

possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compres[o], se del caso, l’invalidamento delle dichiarazioni in dogana interessate;

e)

nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;

f)

non è richiesto un esame delle condizioni economiche tranne quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura;

g)

la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;

h)

quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale.

(...)».

7

L’articolo 254 di tale codice, intitolato «Regime di uso finale», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare».

8

L’articolo 288 del CDU, intitolato «Applicazione», dispone, al paragrafo 1, che gli articoli che esso elenca si applicano a decorrere dal 30 ottobre 2013, vale a dire dalla data di entrata in vigore di tale codice, prevista all’articolo 287 di quest’ultimo. Detto articolo 288 prevede, al paragrafo 2, che gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 – tra i quali figurano gli articoli 211 e 254 di detto codice – si applichino a decorrere dal 1o maggio 2016.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La BWF trasforma e commercializza funghi conservati in salamoia, non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari.

10

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, la BWF ha disposto di un’autorizzazione «di immissione in libera pratica di merci non unionali con destinazione particolare», sul cui fondamento essa ha importato tale merce dieci volte, beneficiando di una sospensione dei dazi doganali.

11

La BWF ha successivamente continuato ad importare detta merce, senza tuttavia chiedere la proroga di tale autorizzazione. Durante un controllo fiscale, l’autorità competente ha constatato che la BWF non disponeva più dell’autorizzazione richiesta. Di conseguenza, il 9 gennaio 2015 la BWF ha presentato una domanda di proroga dell’autorizzazione di cui aveva disposto fino al 31 dicembre 2012.

12

Il 14 gennaio 2015 l’autorità doganale ha parzialmente accolto tale richiesta. Essa le ha concesso, sulla base dell’articolo 294, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, una nuova autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di presentazione della domanda, vale a dire il 9 gennaio 2015.

13

Il 22 aprile 2015 la BWF, invocando una difficile situazione economica a seguito di un’operazione di risanamento in corso, ha chiesto che l’effetto retroattivo della nuova autorizzazione fosse esteso sino al 1o gennaio 2013, data di scadenza dell’autorizzazione iniziale.

14

Con decisione del 13 maggio 2015, l’autorità doganale, sulla base dell’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, ha respinto tale richiesta. Essa ha ritenuto che la BWF non potesse nemmeno chiedere l’applicazione del paragrafo 3 di detto articolo, poiché, da un lato, quest’ultimo estende l’effetto retroattivo delle autorizzazioni solo per un periodo massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda e, dall’altro, la BWF non aveva dimostrato l’esistenza di una necessità economica. Inoltre, essa ha considerato che, a causa della negligenza manifesta della BWF, che non avrebbe presentato in tempo utile la sua domanda di rinnovo nonostante le indicazioni in tal senso, non occorreva concederle il beneficio di tale effetto retroattivo.

15

Poiché il reclamo contro detta decisione è stato respinto il 6 aprile 2016, la BWF ha proposto, in data 3 maggio 2016, un ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.

16

La BWF sostiene, da un lato, che la legittimità della decisione dell’autorità doganale del 6 aprile 2016 di non concedere un’autorizzazione retroattiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e l’8 gennaio 2015 dovrebbe essere esaminata alla luce dell’articolo 211 del CDU, divenuto applicabile il 1o maggio 2016. Tale articolo costituirebbe una «mera» norma di procedura che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, dovrebbe essere applicata retroattivamente.

17

Dall’altro lato, la BWF fa valere che l’autorità doganale ha violato l’articolo 294, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, poiché, in primo luogo, essa avrebbe applicato il criterio della «negligenza manifesta», previsto alla lettera a) di tale disposizione, nell’ambito dell’esame di una domanda vertente sul rinnovo di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 2, di detto regolamento. In secondo luogo, l’autorità doganale avrebbe erroneamente ritenuto che il limite temporale dell’effetto retroattivo delle autorizzazioni, previsto all’articolo 294, paragrafo 3, di detto regolamento, fosse applicabile alle domande presentate ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo.

18

Il 21 marzo 2019 l’autorità doganale ha adottato una nuova decisione di rigetto della domanda di autorizzazione con effetto retroattivo al 1o gennaio 2013, fondata sull’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93. Tale decisione si basa su motivi diversi da quelli che figurano nelle decisioni precedenti. Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che detta decisione è stata adottata a seguito della comunicazione alle parti nel procedimento principale del parere del giudice del rinvio che considerava illegittime (rechtswidrig) le decisioni dell’autorità doganale del 13 maggio 2015 e del 6 aprile 2016, in quanto tale autorità non avrebbe esercitato il potere discrezionale conferitole dall’articolo 294 di tale regolamento. La decisione dell’autorità doganale del 21 marzo 2019 sarebbe quindi un atto amministrativo rettificato (korrigierter Verwaltungsakt).

19

Il giudice del rinvio precisa che, in forza del diritto processuale nazionale, si deve considerare che il ricorso proposto dalla BWF il 3 maggio 2016 riguarda la decisione del 21 marzo 2019 che rigetta la domanda di autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2013. Esso ritiene che la soluzione della controversia sottopostagli dipenda dalla questione se l’articolo 211 del CDU sia applicabile a tale controversia, sebbene la domanda di autorizzazione con effetto retroattivo sia stata presentata il 9 gennaio 2015, data in cui le disposizioni di tale articolo non erano ancora applicabili in virtù dell’articolo 288, paragrafo 2, del CDU.

20

Detto giudice considera l’articolo 211 del CDU una norma di procedura, a causa «fondamentalmente della sua collocazione nella struttura della normativa nonché del suo contenuto essenziale». Esso riconosce tuttavia che detto articolo stabilisce alcuni criteri per il rilascio delle autorizzazioni con effetto retroattivo, che non figuravano espressamente negli articoli 291 e seguenti del regolamento n. 2454/93. In tali circostanze, esso chiede se l’articolo 211 del CDU debba essere considerato una «mera norma di procedura» o una norma che contiene norme sia di procedura che sostanziali che formano un tutt’unico inscindibile, le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo, per analogia con la sentenza del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270).

21

Ove la Corte dovesse ritenere che la controversia principale debba essere risolta sulla base dell’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, il giudice del rinvio rileva che, conformemente alle istruzioni di servizio interne dell’amministrazione doganale tedesca, alle quali esso non si considera vincolato, il rinnovo di un’autorizzazione non può avere effetto, a titolo retroattivo, ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 3, di tale regolamento, in una data anteriore di oltre un anno a quella di presentazione della domanda. Secondo detto giudice, l’amministrazione doganale tedesca limita ulteriormente l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 294, paragrafo 2, di detto regolamento, nella misura in cui subordina il rinnovo a titolo retroattivo dell’autorizzazione ivi prevista alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, ossia alla prova della necessità economica e all’assenza di qualsiasi tentativo di frode nonché di negligenza manifesta del richiedente.

22

In tali circostanze, il Thüringer Finanzgericht (Tribunale tributario della Turingia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 211, paragrafo 2, del [CDU] debba essere interpretato nel senso che esso si applica solamente alle domande il cui periodo di autorizzazione retroattivo decorrerebbe a partire dal 1o maggio 2016.

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1o maggio 2016, l’articolo 211 del CDU debba applicarsi unicamente qualora detta autorizzazione sia stata sì richiesta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ma le autorità doganali abbiano respinto tali domande, per la prima volta, dopo il 1o maggio 2016.

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2): Se, in relazione a domande di autorizzazione con effetto retroattivo, il cui periodo di autorizzazione sia antecedente al 1o maggio 2016, l’articolo 211 del CDU debba applicarsi anche qualora le autorità doganali abbiano respinto tali domande già prima del 1o maggio 2016 nonché successivamente (adducendo un’altra motivazione).

4)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e sub 2) nonché di risposta negativa alla questione sub 3): Se l’articolo 294, paragrafo 2, [del regolamento n. 2454/93] debba essere interpretato nel senso che

a)

un’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale possa essere concessa per un periodo di efficacia retroattiva massimo di un anno prima della data della domanda, come previsto al paragrafo 3 della disposizione medesima, e

b)

la dimostrazione della necessità economica certa e l’esclusione di un tentativo di frode o di negligenza manifesta, previste al paragrafo 3 della disposizione in esame, debbano sussistere anche nell’ambito dell’autorizzazione successiva ai sensi del paragrafo 2».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

23

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 giugno 2021, la BWF ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. Essa fa valere che, poiché, nelle sue conclusioni presentate il 3 giugno 2021, l’avvocato generale non ha esaminato la quarta questione pregiudiziale, esiste una «situazione eccezionale» alla quale si può porre rimedio solo applicando tale disposizione.

24

Va rammentato che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale vi perviene (sentenza del 3 dicembre 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794, punto 33).

25

Inoltre, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Tali disposizioni non escludono nemmeno la possibilità che la Corte decida che una causa sarà giudicata con conclusioni che non riguardano l’insieme delle questioni giuridiche sollevate nelle questioni pregiudiziali poste.

26

Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 26).

27

Resta cionondimeno il fatto che la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare qualora essa non si ritenga sufficientemente edotta (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punto 27).

28

Nella fattispecie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.

29

Pertanto, occorre, sentito l’avvocato generale, respingere la richiesta della BWF di riaprire la fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione

30

Con la prima, con la seconda e con la terza questione pregiudiziale, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 211, paragrafo 2, del CDU debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una domanda di rinnovo di un’autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1o maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell’articolo 288, paragrafo 2, del CDU, qualora la decisione che statuisce su tale domanda sia stata adottata successivamente a tale data.

31

Va ricordato che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis di nuove norme, la Corte opera una distinzione a seconda che queste ultime siano «norme di procedura» o «norme sostanziali». Le prime si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle seconde, che, in base alla comune interpretazione, si applicano agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte nella vigenza della vecchia legge, nonché alle situazioni nuove, ma non a situazioni maturate anteriormente all’entrata in vigore di tali norme, salvo qualora dalla formulazione, dalla finalità o dall’economia complessiva di dette norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 31; del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, EU:C:2006:162, punto 21, e del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 29).

32

L’articolo 211, paragrafo 2, lettere da a) a h), del CDU elenca in modo esaustivo i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione con effetto retroattivo richiesta, in forza del paragrafo 1 di tale articolo, per il ricorso, in particolare, al regime di uso finale. Tale regime, previsto all’articolo 254 del CDU, consente l’immissione in libera pratica di merci in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

33

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 34 a 37 delle sue conclusioni, i requisiti cui è subordinata tale autorizzazione, previsti da detto articolo 211, paragrafo 2, costituiscono, interamente o prevalentemente, condizioni sostanziali per il rilascio di un’autorizzazione con effetto retroattivo. Infatti, essi sono determinanti per l’esistenza, in capo al richiedente, dell’obbligazione doganale relativa alle merci in questione.

34

Di conseguenza, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, l’articolo 211, paragrafo 2, del CDU non può essere applicato, in quanto nuova norma sostanziale, alle situazioni giuridiche sorte e maturate nella vigenza della normativa precedente, a meno che dalla sua formulazione, dalla sua finalità o dalla sua economia complessiva non risulti chiaramente che esso debba applicarsi immediatamente a tali situazioni.

35

Orbene, l’articolo 211, paragrafo 2, del CDU è corredato di una disposizione particolare che determina specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo, vale a dire l’articolo 288, paragrafo 2, di tale codice. Ai sensi di questa disposizione, gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di tale articolo, tra i quali figurano gli articoli 211 e 254, sono divenuti applicabili solo a decorrere dal 1o maggio 2016, anche se il CDU, in forza del suo articolo 287, è entrato in vigore il 30 ottobre 2013 (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punti 529 e giurisprudenza ivi citata).

36

Ne consegue che l’articolo 211 del CDU non si applica a quei fatti avvenuti anteriormente al 1o maggio 2016 che hanno dato origine ad un’obbligazione doganale.

37

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, tra il 31 dicembre 2012, data di scadenza dell’autorizzazione iniziale, e il 9 gennaio 2015, data di entrata in vigore dell’autorizzazione con effetto retroattivo concessa dall’autorità doganale il 14 gennaio 2015, la ricorrente nel procedimento principale ha continuato ad importare lo stesso tipo di merci di quelle oggetto dell’autorizzazione iniziale senza aver depositato una domanda di rinnovo di tale autorizzazione. Pertanto, essa ha dovuto pagare i dazi doganali a tal fine. I fatti cui si riferisce l’obbligazione doganale di cui trattasi e per i quali la ricorrente nel procedimento principale chiede l’esenzione si sono dunque verificati anteriormente al 1o maggio 2016, data in cui è divenuto applicabile l’articolo 211 del CDU.

38

In tali circostanze, una situazione come quella oggetto del procedimento principale deve essere considerata maturata nella vigenza della normativa precedente (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punti 3134 e giurisprudenza ivi citata), vale a dire l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93.

39

Il fatto che il procedimento amministrativo nella controversia principale, come precisato dal giudice del rinvio, sia stato portato a termine con la decisione del 21 marzo 2019 di rigetto della domanda di rinnovo dell’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2013, decisione che è stata quindi adottata in un momento in cui l’articolo 211 del CDU era già applicabile, non incide su una situazione giuridica sorta e maturata nella vigenza del regolamento n. 2454/93.

40

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 211, paragrafo 2, del CDU deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una domanda di rinnovo di un’autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1o maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell’articolo 288, paragrafo 2, del CDU, anche se la decisione che statuisce su tale domanda è stata adottata successivamente a tale data.

Sulla quarta questione

41

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che il rilascio da parte delle autorità doganali di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell’autorizzazione iniziale è parimenti soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di detto articolo.

42

Va rilevato, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, «fatti salvi i paragrafi 2 e 3», le autorizzazioni retroattive che le autorità doganali possono rilasciare hanno effetto dalla data di presentazione della rispettiva domanda. Dalla formulazione stessa di detta disposizione emerge che quest’ultima identifica due situazioni distinte, che possono derogare alla regola della retroattività in essa stabilita.

43

Infatti, il paragrafo 2 di tale articolo riguarda unicamente il rinnovo delle autorizzazioni per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell’autorizzazione iniziale e dispone che, in questo caso, «può essere concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale». Il paragrafo 3 di detto articolo non fa riferimento ad alcuna autorizzazione in particolare e stabilisce che, «in circostanze eccezionali», l’effetto retroattivo di un’autorizzazione può essere prolungato dalle autorità doganali, «ma non può superare un anno prima della data della domanda». Esso subordina tale estensione a diverse condizioni, tra le quali figurano la possibilità di dimostrare l’esistenza di una necessità economica e l’assenza di collegamento della domanda a un tentativo di frode o di negligenza manifesta.

44

Ne consegue che, se le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione con effetto retroattivo stabilite nell’articolo 294, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 fossero applicabili al rilascio di una nuova autorizzazione retroattiva in virtù del paragrafo 2 di detto articolo, l’effetto utile di tale ultima disposizione sarebbe compromesso. Infatti, mentre questa dispone espressamente che, nel rinnovo di un’autorizzazione, «può essere concessa un’autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale», il paragrafo 3 di detto articolo richiede che tale effetto «non [superi] un anno prima della data della domanda».

45

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che il rilascio da parte delle autorità doganali di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell’autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una domanda di rinnovo di un’autorizzazione con effetto retroattivo presentata anteriormente al 1o maggio 2016, data in cui tale articolo è divenuto applicabile in virtù dell’articolo 288, paragrafo 2, di tale regolamento, anche se la decisione che statuisce su tale domanda è stata adottata successivamente a tale data.

 

2)

L’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, deve essere interpretato nel senso che il rilascio, da parte delle autorità doganali, di una nuova autorizzazione con effetto retroattivo per operazioni e merci dello stesso tipo di quelle che sono state oggetto dell’autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.