SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 aprile 2021 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 12 maggio 2021]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 75 – Decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro prima dell’adesione all’Unione europea»

Nella causa C‑729/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito), con decisione del 2 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2019, nel procedimento

TKF

contro

Department of Justice for Northern Ireland,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

[Come rettificato con ordinanza del 12 maggio 2021] per TKF, da R. Lavery, QC, C. McGarrity, solicitor, e M. McGowan, barrister;

[Come rettificato con ordinanza del 12 maggio 2021] per il Department of Justice for Northern Ireland, da K. Brown, in qualità di agente, assistito da T. McGleenan, QC, e da L. McMahon, barrister;

[Come rettificato con ordinanza del 12 maggio 2021] per il governo polacco, da S. Żyrek, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1, e rettifiche GU 2011, L 131, pag. 26 e GU 2013, L 8, pag. 19).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TKF, cittadino polacco, e il Department of Justice for Northern Ireland (Ministero della Giustizia dell’Irlanda del Nord), quale autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti da tale regolamento, in merito al riconoscimento e all’esecuzione nel Regno Unito di decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in Polonia prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 44/2001

3

L’articolo 66 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), rientrante nel capo VI di tale regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», così dispone:

«1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2.   Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a)

se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles [concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32)] o della convenzione di Lugano [concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9)];

b)

in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

Regolamento n. 4/2009

4

I considerando 31, 44 e 47 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(31)

Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro.

(...)

(44)

Il presente regolamento dovrebbe modificare il [regolamento n. 44/2001] sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del [regolamento n. 44/2001] a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(...)

(47)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo».

5

L’articolo 1 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 2 prevede:

«Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento».

6

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

“decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per “decisione” s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;

(...)

4)

“Stato membro d’origine”: lo Stato membro nel quale (...) è stata emessa la decisione (...);

5)

“Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione (...);

6)

“Stato membro richiedente”: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;

7)

“Stato membro richiesto”: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;

(...)».

7

Il capo IV di detto regolamento, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», è suddiviso in tre sezioni. Conformemente all’articolo 16 di tale regolamento, la sezione 1, che riunisce gli articoli da 17 a 22 di detto regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»). La sezione 2, che comprende gli articoli da 23 a 38 di detto regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato da tale protocollo. La sezione 3, che raggruppa gli articoli da 39 a 43 del medesimo regolamento, contiene disposizioni comuni a tutte le decisioni.

8

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

9

L’articolo 24 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Motivi di rifiuto del riconoscimento», così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico;

b)

se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(...)».

10

L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Esecutività», è così formulato:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata».

11

Il capo VII del regolamento n. 4/2009 contiene disposizioni riguardanti la cooperazione tra autorità centrali. Tali disposizioni figurano agli articoli da 49 a 63 di detto regolamento.

12

L’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.   Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:

a)

trasmettono e ricevono tali domande;

b)

avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande».

13

L’articolo 55 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Presentazione delle domande tramite le autorità centrali», così recita:

«Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante».

14

Ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento:

«1.   Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:

a)

riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione;

b)

esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto;

c)

emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione;

d)

emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;

e)

modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

f)

modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.

2.   Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande:

a)

riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto;

b)

modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

c)

modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto».

15

L’articolo 75 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», appartenente al capo IX, intitolato «Disposizioni generali e finali», dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2.   Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:

a)

alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a decorrere da tale data;

b)

alle decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data;

a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.

(...)

3.   Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

16

L’articolo 76 del medesimo regolamento, rubricato «Entrata in vigore», è così formulato:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010.

Il presente regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.

(...)».

Decisione 2009/451/CE

17

In applicazione dell’articolo 2 della decisione 2009/451/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento n. 4/2009 (GU 2009, L 149, pag. 73), detto regolamento è entrato in vigore nel Regno Unito il 1o luglio 2009.

Decisione 2009/941/CE

18

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GU 2009, L 331, pag. 17), le disposizioni di tale protocollo si applicano in via provvisoria nell’Unione a decorrere dal 18 giugno 2011.

Diritto del Regno Unito

19

Il regolamento n. 4/2009 è stato attuato nel Regno Unito (compresa l’Irlanda del Nord) dal Civil Jurisdictions and Judgments (Maintenance) Regulations (SI 2011/1484) [regolamento n. 1484 del 2011 sulla competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile (obbligazioni alimentari)].

20

L’articolo 4, punto 1A, del Magistrates’ Courts (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) Rules (Northern Ireland) 1986 [regolamento del 1986 sui tribunali (legge del 1982 sulla competenza giurisdizionale e le decisioni in materia civile dell’Irlanda del Nord)], così dispone:

«Quando il cancelliere della Magistrates’ Court for the Petty Sessions [(tribunale circoscrizionale)] riceve una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 26 del [regolamento n. 4/2009] per l’esecuzione di [una decisione] di pagamento delle prestazioni alimentari emessa in uno Stato vincolato dal regolamento, diverso dal Regno Unito, egli deve, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento n. 4/2009 e i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, far registrare la suddetta [decisione] nel proprio tribunale mediante un verbale o una nota da lui inseriti e firmati nel registro delle [decisioni]».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

TKF e AKF, entrambi cittadini polacchi, hanno contratto matrimonio in Polonia nel 1991. Hanno avuto due figli.

22

Il 1o aprile 1999 un’autorità giurisdizionale polacca ha emesso una decisione in materia di alimenti a favore di AKF contro TKF.

23

Nel mese di dicembre 2002 sono stati avviati ulteriori procedimenti in materia di alimenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale polacca. Tali procedimenti hanno portato all’adozione di nuove decisioni in materia di alimenti, datate 14 febbraio 2003, recanti modifiche della decisione iniziale.

24

TKF e AKF hanno divorziato nel 2004. Nell’agosto 2006 TKF è giunto in Irlanda del Nord, dove risiede da allora.

25

Con decisioni del 24 ottobre 2013 e del 15 agosto 2014 (in prosieguo: le «decisioni di procedere alla registrazione»), un cancelliere della Magistrates’ Court for Petty Sessions, District of Belfast and Newtownabbey (Tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey, Regno Unito) ha registrato e dichiarato esecutive le due decisioni in materia di alimenti emesse dall’autorità giurisdizionale polacca in data 14 febbraio 2003. Le decisioni di procedere alla registrazione sono state prese in applicazione dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009. Queste ultime indicano inoltre che le decisioni così registrate sono esecutive ai fini della sezione 2 del capo IV del medesimo regolamento.

26

TKF ha proposto ricorso avverso le decisioni di procedere alla registrazione dinanzi alla High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Alta Corte di giustizia dell’Irlanda del Nord, divisione del Queen’s Bench, Regno Unito). A sostegno di tale ricorso, egli ha sostenuto, in sostanza, che, non essendo la Repubblica di Polonia uno Stato membro nel momento in cui sono state emesse le decisioni in materia di alimenti di cui trattasi, la sezione 2 del capo IV di tale regolamento non era applicabile nel caso di specie. Inoltre, ha affermato che gli articoli 23 e 26 di detto regolamento non erano applicabili a dette decisioni e che, in ogni caso, queste ultime non erano conformi all’articolo 24 del medesimo regolamento, poiché non sussisteva alcuna prova che TKF fosse stato a conoscenza dei procedimenti in questione né che vi fosse comparso o che fosse stato rappresentato.

27

La High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Alta Corte di giustizia dell’Irlanda del Nord, divisione del Queen’s Bench) ha respinto tale ricorso per il motivo che il regolamento n. 4/2009 non contiene alcuna disposizione che limiti il suo ambito di applicazione ratione temporis alle sole decisioni in materia di alimenti emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dopo la data della sua adesione all’Unione. Inoltre, secondo tale giudice, sebbene l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 non trovasse applicazione, il capo VII di tale regolamento era applicabile nel caso di specie, in virtù dell’articolo 75, paragrafo 3, dato che la Repubblica di Polonia è uno Stato firmatario del protocollo dell’Aia. Detto giudice ha pertanto dichiarato che le decisioni dell’autorità giurisdizionale polacca erano state, conformemente a tale capo, validamente registrate ed eseguite.

28

TKF ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale nutre dubbi in merito all’applicabilità del regolamento n. 4/2009 alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in Polonia prima dell’adesione di tale Stato membro all’Unione, nonché in ordine alla competenza del Magistrates’ Court for the Petty Sessions District of Belfast and Newtownabbey (Tribunale della circoscrizione territoriale di Belfast e Newtownabbey) a registrare le decisioni di cui trattasi ai sensi dell’articolo 75 di tale regolamento.

29

In tale contesto, la Court of Appeal in Northern Ireland (Corte d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che si applica solo alle “decisioni” emesse in Stati che erano Stati membri dell’Unione al momento dell’adozione di tali decisioni.

2)

Tenendo presente che la [Repubblica di] Polonia è attualmente uno Stato membro dell’Unione vincolato dal protocollo dell’Aia, se le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un tribunale polacco nel 1999 e nel 2003, vale a dire prima che la [Repubblica di] Polonia diventasse uno Stato membro dell’Unione, possano essere ora registrate ed eseguite in un altro Stato membro dell’Unione in forza di una qualsiasi disposizione del regolamento n. 4/2009, e in particolare:

a)

in forza dell’articolo 75, paragrafo 3, e dell’articolo 56 del regolamento n. 4/2009;

b)

in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, e della sezione 2 del capo IV del regolamento n. 4/2009;

c)

in forza dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), e della sezione 3 del capo IV del regolamento n. 4/2009;

d)

in forza di qualsiasi altro articolo del regolamento n. 4/2009».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che si applica soltanto alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali negli Stati che erano già membri dell’Unione alla data di adozione di tali decisioni.

31

In via preliminare, occorre ricordare che, con il regolamento n. 4/2009, il legislatore dell’Unione ha voluto sostituire le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari contenute nel regolamento n. 44/2001 con disposizioni che, tenuto conto dell’urgenza particolare connessa al pagamento dei crediti alimentari, semplifichino il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione e lo rendano quindi più rapido [sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito di alimenti), C‑41/19, EU:C:2020:425, punto 32].

32

Come dichiarato dalla Corte, il regolamento n. 4/2009 costituisce una lex specialis per quanto riguarda, in particolare, le questioni di competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali nel settore specifico delle obbligazioni alimentari [sentenza del 4 giugno 2020, FX (Opposizione all’esecuzione di un credito di alimenti), C‑41/19, EU:C:2020:425, punto 33].

33

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 75 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni transitorie», esso prevede, al paragrafo 1, che detto regolamento si applica, di norma, solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla sua data di applicazione.

34

Tuttavia, in deroga a tale norma generale, ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 75, le sezioni 2 e 3 del capo IV del regolamento n. 4/2009 si applicano a determinate decisioni emesse e a procedimenti avviati prima della data di applicazione di tale regolamento.

35

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari di cui al procedimento principale, la cui registrazione ed esecuzione nel Regno Unito sono contestate, sono state emesse in Polonia il 14 febbraio 2003, ossia prima della data di applicazione del regolamento n. 4/2009. Infatti, come risulta dal suo articolo 76, terzo comma, tale regolamento si applica, fatta eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma di detto articolo 76, a decorrere dal 18 giugno 2011, a condizione che il protocollo dell’Aia sia applicabile nell’Unione in tale data. Orbene, conformemente all’articolo 4 della decisione 2009/941, tale protocollo era effettivamente applicabile nell’Unione il 18 giugno 2011.

36

Per contro, tali decisioni sono state registrate e dichiarate esecutive in Irlanda del Nord con decisioni del 24 ottobre 2013 e del 15 agosto 2014, cosicché è probabile che il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di dette decisioni siano stati richiesti successivamente alla data di applicazione del regolamento n. 4/2009, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

37

Con quest’ultima riserva, è dunque la fattispecie di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento che sembra, in linea di principio, pertinente nel caso di specie, in quanto riguarda decisioni emesse negli Stati membri prima della data di applicazione di detto regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti a partire da tale data.

38

Stanti tali premesse, occorre ricordare che la Repubblica di Polonia ha aderito all’Unione il 1o maggio 2004, vale a dire successivamente alla data in cui ciascuna di dette decisioni in materia di obbligazioni alimentari è stata emessa, ma anteriormente al momento in cui sono stati richiesti il riconoscimento e l’esecuzione delle medesime decisioni.

39

In tale contesto, occorre pertanto stabilire se l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 possa applicarsi unicamente nel caso di decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in Stati che erano già membri dell’Unione alla data di adozione di tali decisioni, o se tale disposizione possa applicarsi anche per quanto riguarda decisioni emesse anteriormente alla data di applicazione di tale regolamento in uno Stato che è divenuto membro dell’Unione soltanto dopo l’adozione di tali decisioni.

40

Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 novembre 2014, L,C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 38).

41

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009, occorre rilevare che esso si riferisce a decisioni «emesse negli Stati membri».

42

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, prima frase, di detto regolamento, per «decisione» si intende la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale «di uno Stato membro».

43

Tuttavia, come osservato dalla Commissione, il combinato disposto di queste due disposizioni non consente, di per sé, di ritenere che una decisione, ai sensi della prima di tali disposizioni, debba essere stata emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato che, alla data di adozione di tale decisione, era già membro dell’Unione. Infatti, sebbene dal tenore letterale di tali disposizioni discenda che è indispensabile che, nel momento in cui si chiede il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione, sia possibile constatare che una siffatta decisione promana da uno Stato che ha in quel momento la qualità di Stato membro dell’Unione, esso non implica, per contro, che tale qualità debba necessariamente essere esistita alla data di adozione della decisione di cui trattasi.

44

Occorre altresì prendere in considerazione il contesto in cui si inserisce l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte.

45

A tale riguardo, occorre rilevare che dal considerando 44 del regolamento n. 4/2009 risulta che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 75 di tale regolamento sono destinate a garantire la transizione tra il regime previsto dal regolamento n. 44/2001 in materia di obbligazioni alimentari e il regime previsto dal regolamento n. 4/2009, consentendo così il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in vigenza del regolamento n. 44/2001.

46

Inoltre, dall’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 4/2009 discende che l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento si applica solo a condizione che le decisioni che esso contempla rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

47

Orbene, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, le disposizioni dello stesso si applicano solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore. A tale principio si attengono sia la questione della competenza giurisdizionale, sia le disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie (sentenza del 21 giugno 2012, Wolf Naturprodukte,C‑514/10, EU:C:2012:367, punto 21).

48

L’articolo 66, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 prevede tuttavia che, in deroga a detto principio, le disposizioni di tale regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie si applicano alle decisioni emesse dopo l’entrata in vigore di detto regolamento in seguito ad azioni proposte nello Stato membro d’origine prima di tale data, qualora l’azione sia stata proposta posteriormente all’entrata in vigore della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o della convenzione di Lugano relativa alla competenza giurisdizionale e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione di Lugano») sia nello Stato membro di origine che nello Stato membro richiesto.

49

A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che, per fondare l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che alla data della pronuncia di tale decisione detto regolamento fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine, ossia nello Stato nel quale la decisione giurisdizionale è stata emessa, quanto nello Stato membro richiesto, ossia in quello nel quale il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione sono richiesti (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, Wolf Naturprodukte, C‑514/10, EU:C:2012:367, punto 34).

50

Ne consegue che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato che, alla data di adozione di tali decisioni, non era ancora membro dell’Unione e nel quale il regolamento n. 44/2001 non era, pertanto, ancora entrato in vigore, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

51

In una tale ipotesi, è irrilevante sapere se le azioni sfociate nell’adozione di tali decisioni siano state proposte dopo l’entrata in vigore, nello Stato interessato, della convenzione di Lugano, in quanto, alla data in cui dette decisioni sono state emesse, il regolamento n. 44/2001 non era ancora entrato in vigore in tale Stato.

52

Alla luce di quanto precede, decisioni siffatte non rientrano nemmeno nell’ambito di applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009.

53

Dato che le decisioni emesse in Stati che non erano membri dell’Unione non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, non occorre, infatti, estendere a queste ultime il beneficio delle disposizioni transitorie dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009, diretto, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, a garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali pronunciate in vigenza di tale primo regolamento.

54

Infine, siffatta interpretazione dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 è inoltre conforme al principio secondo il quale una regola quale la disposizione che, come è stato constatato al punto 34 di tale sentenza, deroga ad una norma generale, dev’essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2007, Granberg, C‑330/05, EU:C:2007:679, punto 30 e giurisprudenza citata).

55

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali in quegli Stati che erano già membri dell’Unione alla data di adozione di tali decisioni.

Sulla seconda questione

56

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 75 dello stesso o qualsiasi altra disposizione di tale regolamento consenta che decisioni in materia di obbligazioni alimentari, emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione di detto regolamento, siano riconosciute ed eseguite, dopo l’adesione di tale Stato all’Unione, in un altro Stato membro.

57

In via preliminare, occorre ricordare che, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 prevede che detto regolamento si applica, di norma, soltanto ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti a decorrere dalla sua data di applicazione.

58

Inoltre, le uniche deroghe a detta norma sono state espressamente previste dal legislatore dell’Unione nell’articolo 75, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 4/2009.

59

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, dalla risposta fornita alla prima questione risulta tuttavia che tale deroga è applicabile soltanto alle decisioni emesse in Stati che, alla data della pronuncia delle stesse, erano già membri dell’Unione. Orbene, questo non è il caso delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di cui trattasi nel procedimento principale, emesse il 14 febbraio 2003 in Polonia, Stato che ha aderito all’Unione solo il 1o maggio 2004. Tale disposizione non può, pertanto, fungere da fondamento per il riconoscimento e l’esecuzione in un altro Stato membro di tali decisioni.

60

Quanto alla deroga di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4/2009, essa riguarda le decisioni emesse a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data. Pertanto, neppure essa risulta applicabile al procedimento principale, dal momento che, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, le decisioni in materia di obbligazioni alimentari di cui trattasi nel procedimento principale sono state emesse prima della data di applicazione di detto regolamento.

61

Inoltre, come rilevato al punto 46 della presente sentenza, dall’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 4/2009 risulta che tale comma si applica solo a condizione che le decisioni che esso contempla rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

62

Orbene, il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore in Polonia solo a partire dal 1o maggio 2004.

63

Ne consegue, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e, pertanto, come discende dal punto 60 di questa sentenza, non rientrano neppure nell’ambito di applicazione dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009.

64

A tale proposito, la circostanza dedotta dal governo polacco nelle sue osservazioni orali in relazione all’articolo 66, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, secondo cui la convenzione di Lugano è entrata in vigore in Polonia il 1o febbraio 2000, non può, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, mettere in discussione tale interpretazione.

65

Per quanto riguarda l’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento n. 4/2009, esso precisa che il capo VII di tale regolamento sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento.

66

A tal riguardo, occorre rilevare che dal considerando 31 del regolamento n. 4/2009 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso istituire una cooperazione tra le autorità centrali per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari e prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere il loro diritto in un altro Stato membro (sentenza del 9 febbraio 2017, S., C‑283/16, EU:C:2017:104, punto 35).

67

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento, tali autorità forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56 del medesimo, trasmettendo e ricevendo tali domande nonché avviando o agevolando l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.

68

In forza del paragrafo 1 di tale articolo 56, un creditore che intende recuperare alimenti in virtù del regolamento n. 4/2009 può quindi presentare diversi tipi di domanda, vale a dire, in sostanza, una domanda ai fini del riconoscimento e/o della dichiarazione di esecutività di una decisione, una domanda ai fini dell’esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto, una domanda diretta ad ottenere una decisione nello Stato membro richiesto o ancora una domanda volta ad ottenere la modifica di una decisione. In tal caso il creditore si rivolge, conformemente all’articolo 55 di tale regolamento, all’autorità centrale dello Stato membro in cui risiede, la quale deve trasmetterla all’autorità centrale dello Stato membro richiesto.

69

Quanto al debitore, in forza dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, questi può chiedere il riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente o chiedere la modifica di una decisione.

70

Dalle disposizioni menzionate ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, contenute nel capo VII del regolamento n. 4/2009, consegue che il ruolo delle autorità centrali a tale proposito si limita, tuttavia, a fornire un’assistenza al creditore di alimenti o al debitore che la richieda ai fini della trasmissione o della ricezione delle domande o dell’avvio di procedimenti relativi a tali domande, ai sensi dell’articolo 56 di tale regolamento.

71

Per contro, dette disposizioni non riguardano le condizioni di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari, le quali rientrano esclusivamente nel capo IV di detto regolamento, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», al quale si riferisce il paragrafo 2 dell’articolo 75 del medesimo regolamento e non il paragrafo 3 di tale articolo.

72

Di conseguenza, decisioni in materia di obbligazioni alimentari, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione del regolamento n. 4/2009 non possono essere riconosciute ed eseguite, dopo l’adesione di tale Stato all’Unione, in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale regolamento.

73

A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che la domanda di assistenza presso le autorità centrali, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo VII del regolamento n. 4/2009, costituisce un diritto e non un obbligo. Tale domanda, di conseguenza, è facoltativa e si applica unicamente qualora il creditore di alimenti desideri avvalersene, ad esempio per superare talune difficoltà particolari, come la localizzazione del debitore di alimenti (sentenza del 9 febbraio 2017, S., C‑283/16, EU:C:2017:104, punto 40).

74

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, ammettere che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato prima dell’adesione di tale Stato all’Unione possa dipendere dal ricorso o meno ai diversi strumenti offerti dal capo VII al creditore per eseguire una decisione in materia di obbligazioni alimentari comporterebbe una discriminazione tra i creditori che scelgono di presentare la loro domanda tramite le autorità centrali e quelli che decidono di adire direttamente le autorità competenti.

75

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che nessuna disposizione di tale regolamento consente che decisioni in materia di obbligazioni alimentari, emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione di detto regolamento, siano riconosciute ed eseguite, dopo l’adesione di tale Stato all’Unione, in un altro Stato membro.

Sulle spese

76

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica soltanto alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali in quegli Stati che erano già membri dell’Unione europea alla data di adozione di tali decisioni.

 

2)

Il regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che nessuna disposizione di tale regolamento consente che decisioni in materia di obbligazioni alimentari, emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione europea e prima della data di applicazione di detto regolamento, siano riconosciute ed eseguite, dopo l’adesione di tale Stato all’Unione, in un altro Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.