SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

11 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 12 – Adozione di una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo – Elementi da prendere in considerazione – Giurisprudenza nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Compatibilità – Direttiva 2001/40/CE – Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi – Rilevanza»

Nella causa C‑448/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia‑La Mancia, Spagna), con decisione del 15 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2019, nel procedimento

WT

contro

Subdelegación del Gobierno en Guadalajara,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), presidente della quarta sezione, e K. Jürimäe, giudice,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per WT, da A. García Herrera e A. Abeijón Martínez, abogados;

per il governo spagnolo, inizialmente da M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente da S. Jiménez García, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e C. Cattabriga, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), in combinato disposto con la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WT e la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (rappresentanza del governo nella provincia di Guadalajara, Spagna) in merito a una decisione con cui detta autorità ha disposto l’allontanamento di WT dal territorio spagnolo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/109

3

L’articolo 12 della direttiva 2003/109, dal titolo «Tutela contro l’allontanamento», prevede, ai suoi paragrafi 1 e 3:

«1.   Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

(...)

3.   Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

a)

la durata del soggiorno nel territorio;

b)

l’età dell’interessato;

c)

le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari;

d)

i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il paese d’origine».

Direttiva 2001/40

4

Dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/40 emerge che l’obiettivo della direttiva stessa è consentire il riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro.

5

L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone:

«L’allontanamento di cui all’articolo 1 riguarda i seguenti casi:

a)

il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di allontanamento giustificata da una minaccia grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e adottata nei seguenti casi:

condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro autore per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno,

(...)».

Diritto spagnolo

6

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica 4/2000 sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000, pag. 1139), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge 4/2000»), disciplina, al suo titolo III, «le violazioni in materia di diritto degli stranieri e il relativo regime sanzionatorio».

7

L’articolo 57, che compare nell’ambito di tale titolo, è così formulato:

«1.   Se i trasgressori sono stranieri e la condotta di cui trattasi può essere qualificata come violazione “gravissima” o “grave”, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), della presente legge organica, l’ammenda può essere sostituita, tenendo conto del principio di proporzionalità, dall’allontanamento dal territorio spagnolo, previo svolgimento del corrispondente procedimento amministrativo e tramite una decisione recante valutazione dei fatti che integrano la violazione.

2.   Costituisce altresì causa di allontanamento, previo esperimento del corrispondente procedimento amministrativo, la condanna dello straniero, in Spagna o al di fuori, per un comportamento doloso che è costitutivo [in Spagna] di un reato punito con una pena privativa della libertà personale superiore a un anno, salvo che i precedenti penali siano stati cancellati dal casellario giudiziale.

(...)

5.   La sanzione dell’allontanamento non potrà essere applicata, salvo che la violazione commessa sia quella prevista all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), o si tratti di una recidiva infrannuale di una violazione della stessa natura sanzionabile con l’allontanamento, agli stranieri rientranti nei seguenti casi:

(...)

b)

I soggiornanti di lungo periodo. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, dovrà tenersi in considerazione la durata del suo soggiorno in Spagna e i vincoli creati [con la Spagna], l’età, le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari e i vincoli con il paese nel quale verrà allontanato.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

WT è un cittadino marocchino titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata in Spagna. Il 22 febbraio 2016, quando si era presentato alle autorità di polizia competenti per espletare talune formalità relative al suo status di straniero, il funzionario di polizia incaricato ha scoperto che WT era stato condannato, tra il 2011 e il 2014, a diverse pene, tra cui, segnatamente, tre pene detentive superiori a un anno. Nei confronti di WT è stato pertanto aperto un fascicolo amministrativo ai fini dell’allontanamento, nel cui contesto quest’ultimo è stato ascoltato.

9

WT ha affermato, in particolare, che le sue precedenti condanne penali non potevano, da sole, giustificare il suo allontanamento dal territorio spagnolo e che, avendo egli risieduto in quello Stato membro per più di dieci anni, si era integrato nella società spagnola, di cui aveva anche assimilato la cultura. In quel paese, inoltre, egli avrebbe i suoi legami di tipo familiare e professionale.

10

Il 26 aprile 2016 la rappresentanza del governo nella provincia di Guadalajara ha adottato una decisione di allontanamento di WT dal territorio spagnolo, ritenendo che nel suo caso sussistessero i presupposti per l’applicazione del motivo di allontanamento di cui all’articolo 57, paragrafo 2, della legge 4/2000.

11

WT ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Guadalajara (Tribunale amministrativo n. 1 di Guadalajara, Spagna). A sostegno del suo ricorso egli ha sostanzialmente ribadito gli stessi argomenti già formulati nel corso del procedimento amministrativo.

12

Con sentenza del 3 luglio 2017 il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Guadalajara (Tribunale amministrativo n. 1 di Guadalajara) ha respinto il ricorso di WT in quanto infondato. Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna), lamentando una violazione dell’articolo 12 della direttiva 2003/109.

13

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio fa riferimento a due sentenze del Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), del 19 e del 27 febbraio 2019, nelle quali quest’ultimo giudice, riferendosi in particolare all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della direttiva 2001/40, avrebbe dichiarato che è necessario procedere all’allontanamento automatico di stranieri soggiornanti di lungo periodo condannati per reati dolosi punibili con pene privative della libertà personale superiori ad un anno, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della legge 4/2000, senza applicare il paragrafo 5 del medesimo articolo.

14

Il giudice del rinvio, che precisa di essere vincolato dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema), ritiene che le citate sentenze di quest’ultimo giudice siano incompatibili con le disposizioni della direttiva 2003/109, come interpretate dalla Corte nelle sue sentenze dell’8 dicembre 2011, Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:809) e del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949). Tale giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema) si baserebbe sulla direttiva 2001/40, avente natura puramente procedurale, al fine di trarre conclusioni che appaiono errate in diritto.

15

Invero, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di quest’ultima direttiva prevedrebbe semplicemente che una decisione di allontanamento giustificata da una minaccia grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale può essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata adottata, in particolare quando è stata adottata sulla base di una condanna del cittadino del paese terzo di cui trattasi da parte dello Stato membro autore della decisione stessa per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Per contro, tale disposizione non disciplinerebbe le circostanze in cui una siffatta decisione può essere adottata.

16

In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 12 della direttiva 2003/109 […], e con – inter alia – le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2017 (C‑636/16) e dell’8 dicembre 2011 (C‑371/08), un’interpretazione come quella contenuta nelle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 19 febbraio 2019, n. 191, ricorso per cassazione 5607/2017 (ES:TS:2019:580), e del 27 febbraio 2019, n. 257, ricorso per cassazione 5809/2017 (ES:TS:2019:663), conformemente alla quale, attraverso un’interpretazione della direttiva [2001/40], si può giungere ad affermare che qualsiasi cittadino di [un] paese terzo titolare di permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punito con una pena privativa della libertà di almeno un anno può e deve essere oggetto di allontanamento in maniera “automatica”, vale a dire senza che occorra minimamente valutarne la situazione personale, familiare, sociale o lavorativa».

Sulla questione pregiudiziale

17

Poiché il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione pregiudiziale, a due sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema), si precisa, in limine, che se è vero che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di norme di diritto nazionale, anche di origine giurisprudenziale, con il diritto dell’Unione, essa è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi sulla detta compatibilità per la definizione della causa della quale è adito (sentenza del 26 gennaio 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales,C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

18

Ne consegue che, nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, non spetta alla Corte stabilire se la lettura effettuata dal giudice del rinvio delle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema), che esso cita in tale domanda, sia corretta, né se tali sentenze violino il diritto dell’Unione. Per contro, spetta alla Corte indicare al giudice del rinvio se l’articolo 12 della direttiva 2003/109 osti ad una giurisprudenza nazionale avente la portata che tale giudice attribuisce alle citate sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema).

19

Si deve pertanto ritenere che, con la sua domanda, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 12 della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla direttiva 2001/40, preveda l’allontanamento di qualsiasi cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno, senza che occorra esaminare se tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e senza tenere in considerazione la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per lui e per i suoi familiari e i suoi vincoli con lo Stato membro di soggiorno o l’assenza di vincoli con il suo paese d’origine.

20

A tale proposito si deve rammentare che, al punto 29 della sua sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano (C‑636/16, EU:C:2017:949), la Corte, rispondendo ad una questione sollevata da un giudice spagnolo investito di una causa riguardante la medesima disposizione di diritto spagnolo cui fa riferimento il giudice del rinvio nella presente causa, ha dichiarato che l’articolo 12 della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, come interpretata da una parte degli organi giurisdizionali di tale Stato, non prevede l’applicazione delle condizioni di tutela contro l’allontanamento di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante di lungo periodo con riferimento a tutte le decisioni amministrative di allontanamento, indipendentemente dalla natura o dalle modalità giuridiche di tale misura.

21

In tal senso, dai punti da 25 a 27 della citata sentenza della Corte, emerge, in sostanza, che l’articolo 12 della direttiva 2003/109 osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una decisione di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo sulla sola base delle condanne penali di cui sia stato oggetto in passato, senza stabilire se tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza di tale Stato membro e senza considerare i vari elementi elencati al paragrafo 3 di detto articolo, vale a dire la durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, la sua età, le conseguenze di un allontanamento per quest’ultimo e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli con il suo paese d’origine.

22

Le disposizioni della direttiva 2001/40 non possono giustificare una diversa interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2003/109.

23

Come rilevato in sostanza dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/40 che quest’ultima mira a consentire il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di una decisione di allontanamento adottata da un’autorità competente di un altro Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio del primo Stato membro.

24

La citata direttiva non disciplina pertanto le condizioni di adozione, da parte di uno Stato membro, di una decisione siffatta nei confronti di un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo che si trovi nel proprio territorio.

25

Alla luce di quanto precede si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12 della direttiva 2003/109 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla direttiva 2001/40, prevede l’allontanamento di qualsiasi cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno, senza che occorra esaminare se tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e senza che occorra considerare la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per lui e per i suoi familiari e i suoi vincoli con lo Stato membro di soggiorno o l’assenza di vincoli con il suo paese d’origine.

Sulle spese

26

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale con riferimento alla direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, prevede l’allontanamento di qualsiasi cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata che abbia commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno, senza che occorra esaminare se tale cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e senza che occorra considerare la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, la sua età, le conseguenze per lui e per i suoi familiari e i suoi vincoli con lo Stato membro di soggiorno o l’assenza di vincoli con il suo paese d’origine.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.