SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 aprile 2022 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine – Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online – Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti»

Nella causa C‑401/19,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 24 maggio 2019,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, M. Wiącek e J. Sawicka, in qualità di agenti, assistiti da J. Barski, in qualità di esperto,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da D. Warin, S. Alonso de León e W.D. Kuzmienko, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Alver, F. Florindo Gijón e D. Kornilaki, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da:

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da S. Centeno Huerta e J. Rodríguez de la Rúa Puig, successivamente da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti,

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères e A. Daniel, in qualità di agenti,

Repubblica portoghese, rappresentata inizialmente da M.A. Capela de Carvalho Galaz Pimenta, P. Barros da Costa, P. Salvação Barreto e L. Inez Fernandes, successivamente da M.A. Capela de Carvalho Galaz Pimenta, P. Barros da Costa e P. Salvação Barreto, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, S.L. Kalėda, J. Samnadda e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan e S. Rodin, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), J.-C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Repubblica di Polonia chiede alla Corte, in via principale, di annullare le lettere b) e c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92), e, in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni non possano essere separate dalle altre disposizioni dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 senza alterarne la sostanza, di annullare integralmente tale articolo 17.

Contesto normativo

La Carta

2

L’articolo 11, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») così recita:

«Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

3

L’articolo 17, paragrafo 2, della Carta prevede che «[l]a proprietà intellettuale è protetta».

4

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta:

«1.   Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (...) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione [europea ]o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(...)

3.   Laddove la (...) Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

5

Conformemente all’articolo 53 della Carta, «[n]essuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri».

Direttiva 2000/31/CE

6

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b)

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso».

Direttiva 2001/29/CE

7

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Direttiva 2019/790

8

I considerando 2, 3, 61, 65, 66, 70 e 84 della direttiva 2019/790 sono del seguente tenore:

«(2)

Le direttive finora adottate nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l’ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d’autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. La protezione così garantita contribuisce inoltre all’obiettivo dell’Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, mettendo allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. (...)

(3)

I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli imprenditoriali e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l’evoluzione tecnologica. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul diritto d’autore rimangono validi. Tuttavia, (...) in alcuni settori (...) è necessario adeguare e completare l’attuale quadro dell’Unione sul diritto d’autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. (...)

(...)

(61)

Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi di condivisione di contenuti online che danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti sono diventati una delle principali fonti di accesso ai contenuti online. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali. Tuttavia, pur consentendo la varietà e l’accessibilità dei contenuti, essi creano anche problemi quando vengono caricati contenuti protetti dal diritto d’autore senza il previo consenso dei titolari dei diritti. Sussiste incertezza giuridica circa il fatto che i fornitori di tali servizi effettuino atti rilevanti per il diritto d’autore e debbano ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti per il contenuto caricato dai loro utenti che non detengono i pertinenti diritti per il contenuto caricato, fatta salva l’applicazione delle eccezioni e delle limitazioni previste dal diritto dell’Unione. Tale incertezza incide sulla capacità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, le loro opere e altri materiali siano utilizzati, nonché sulla loro capacità di ottenere un’adeguata remunerazione per detto utilizzo. È quindi importante promuovere lo sviluppo del mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Tali accordi di licenza dovrebbero essere equi e mantenere un equilibrio ragionevole tra entrambe le parti. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato per l’utilizzo delle loro opere o di altri materiali. Tuttavia, poiché tali disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un’autorizzazione o a concludere accordi di licenza.

(...)

(65)

Quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili di atti di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] non dovrebbe applicarsi alla responsabilità derivante dalle disposizioni della presente direttiva sull’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] a tali prestatori di servizi per scopi che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(66)

Tenuto conto del fatto che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a contenuti che non sono caricati da loro stessi bensì dai loro utenti, è opportuno prevedere un meccanismo specifico di responsabilità ai fini della presente direttiva per i casi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione. (...) Qualora non sia stata concessa alcuna autorizzazione ai prestatori di servizi, questi ultimi dovrebbero compiere i massimi sforzi, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, per evitare che nei loro servizi siano disponibili opere e altri materiali non autorizzati, come indicato dai titolari dei diritti interessati. A tal fine i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi le informazioni pertinenti e necessarie tenendo conto, tra l’altro, delle dimensioni dei titolari dei diritti e della tipologia di opera e degli altri materiali. Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero impedire la disponibilità di contenuti che non violano il diritto d’autore, comprese opere o altri materiali il cui utilizzo è oggetto di un accordo di licenza, o di un’eccezione o limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi. Le misure adottate da tali prestatori di servizi non dovrebbero pertanto pregiudicare gli utenti che utilizzano i servizi di condivisione di contenuti online al fine di caricare e accedere legalmente alle informazioni su tali servizi.

Inoltre, gli obblighi di cui alla presente direttiva non dovrebbero indurre gli Stati membri a imporre un obbligo generale di sorveglianza. Nel valutare se un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ha compiuto i massimi sforzi nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, occorre considerare se il prestatore di servizi abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore e dell’efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità. Ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione una serie di elementi, quali le dimensioni del servizio, l’evoluzione dello stato dell’arte dei mezzi esistenti, compresi i potenziali sviluppi futuri, per evitare la disponibilità di diversi tipi di contenuti e il costo di tali mezzi per i prestatori di servizi. Mezzi diversi per evitare la disponibilità di contenuti non autorizzati protetti dal diritto d’autore potrebbero essere appropriati e proporzionati a seconda del tipo di contenuto e non è pertanto da escludersi che in alcuni casi la disponibilità dei contenuti non autorizzati possa(…) essere evitat[a] solo previa notifica dei titolari dei diritti. Qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi dovrebbe essere efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, ma non dovrebbe(…) andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di evitare e interrompere la disponibilità di opere e altri materiali non autorizzati.

(...)

(70)

Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d’autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla [Carta], in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Le suddette eccezioni e limitazioni dovrebbero pertanto essere obbligatorie onde garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell’Unione. È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l’utilizzo per tali specifiche finalità.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero anche istituire meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci che consentano agli utenti di contestare le misure adottate in relazione ai contenuti da essi caricati, in particolare nei casi in cui potrebbero beneficiare di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore in relazione a contenuti caricati per i quali è stato disabilitato l’accesso o che sono stati rimossi. Tutti i reclami presentati nell’ambito di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, quali la disabilitazione dell’accesso o la rimozione dei contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta. (...) Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi dovrebbero consentire la risoluzione imparziale delle controversie. Gli utenti dovrebbero inoltre avere accesso a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.

(...)

(84)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi».

9

L’articolo 1 della direttiva 2019/790, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone, al suo paragrafo 1, che quest’ultima stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il diritto dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Essa stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nel rilascio delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali. Tale articolo precisa, al suo paragrafo 2, che la direttiva 2019/790 non pregiudica, in linea di principio, le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 2000/31 e 2001/29.

10

L’articolo 2, punto 6, primo comma, di tale direttiva stabilisce che, ai fini di quest’ultima, si intende per «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»«un prestatore di servizi della società dell’informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro». Il secondo comma di tale disposizione dispone che non rientrano in detta nozione i «prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (...), i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale».

11

L’articolo 17 di tale direttiva, intitolato «Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», è l’unica disposizione contenuta nel capo 2, intitolato «Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online», del titolo IV della medesima direttiva, intitolato «Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore». Tale articolo 17 così recita:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2001/29], ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali [protetti].

2.   Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un’autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva [2001/29] qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

3.   Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2000/31] non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della [direttiva 2000/31] a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

4.   Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore, a meno che non dimostrino di:

a)

aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e

b)

aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c)

aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5.   Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a)

la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b)

la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

6.   Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolato in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36)], le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l’accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l’ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

7.   La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a)

citazione, critica, rassegna;

b)

utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8.   L’applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9.   Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell’accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l’accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell’ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l’accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l’utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell’Unione, e non comporta l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37)], e al regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)].

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni d’uso, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.

10.   A decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l’altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e [il] ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4».

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

12

La Repubblica di Polonia chiede che la Corte voglia:

annullare la lettera b) dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 e la lettera c), in fine, di tale articolo 17, paragrafo 4, vale a dire per quanto riguarda la formulazione «aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)»;

in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate non possano essere separate dalle altre disposizioni dell’articolo 17 di tale direttiva senza alterarne la sostanza, annullare integralmente tale articolo 17;

condannare il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

13

Il Parlamento chiede che la Corte voglia respingere il ricorso in quanto infondato e condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

14

Il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere le conclusioni presentate in via principale in quanto irricevibili o respingere il ricorso in quanto integralmente infondato e condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

15

Con decisione del presidente della Corte del 17 ottobre 2019, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Commissione europea sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio, conformemente all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

Sul ricorso

Sulla ricevibilità

16

Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Repubblica francese e dalla Commissione, fanno valere che le conclusioni presentate in via principale sarebbero irricevibili, poiché la lettera b) e la lettera c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 non sarebbero separabili dal resto di detto articolo 17.

17

In proposito occorre ricordare che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenza dell’8 dicembre 2020, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑626/18, EU:C:2020:1000, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

18

La verifica della separabilità di elementi di un atto dell’Unione presuppone altresì l’esame della portata degli stessi, al fine di valutare se il loro annullamento modifichi lo spirito e la sostanza dell’atto di cui trattasi (sentenza dell’8 dicembre 2020, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑626/18, EU:C:2020:1000, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

19

Peraltro, la questione se l’annullamento parziale di un atto dell’Unione modifichi la sostanza di tale atto costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’istituzione che ha adottato detto atto (sentenza dell’8 dicembre 2020, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑626/18, EU:C:2020:1000, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

20

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni e come fanno valere il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Repubblica francese e dalla Commissione, l’articolo 17 della direttiva 2019/790 introduce, nei confronti dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, un nuovo regime di responsabilità, le cui diverse disposizioni costituiscono un insieme e, come risulta dai considerando 61 e 66 di tale direttiva, mirano a stabilire l’equilibrio tra i diritti e gli interessi di tali fornitori, quelli degli utenti dei loro servizi e quelli dei titolari dei diritti. In particolare, l’annullamento delle sole lettere b) e c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, di detta direttiva avrebbe come conseguenza quella di sostituire, a tale regime di responsabilità, un regime al contempo sensibilmente diverso e nettamente più favorevole a tali fornitori. Un siffatto annullamento parziale modificherebbe, quindi, la sostanza di detto articolo 17.

21

Ne deriva che la lettera b) e la lettera c), in fine, dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 non sono separabili dal resto di tale articolo 17 e che, pertanto, le conclusioni presentate in via principale, dirette al solo annullamento di tali disposizioni, sono irricevibili.

22

Per contro, è pacifico che l’articolo 17 della direttiva 2019/790, contenuto in un capo separato del titolo IV di quest’ultima, relativo a misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore, è separabile dal resto di tale direttiva e che, pertanto, le conclusioni presentate in subordine dalla Repubblica di Polonia, dirette all’annullamento integrale di tale articolo 17, sono ricevibili.

Nel merito

23

A sostegno del suo ricorso, la Repubblica di Polonia deduce un motivo unico, vertente sulla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito all’articolo 11 della Carta.

24

Tale motivo si fonda, in sostanza, sull’argomento in base al quale, per essere esonerati da qualsiasi responsabilità per il fatto di concedere al pubblico l’accesso ad opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti in violazione del diritto d’autore, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sono obbligati, in forza dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790, a procedere ad una sorveglianza preventiva dell’insieme dei contenuti che i loro utenti intendono mettere in rete. A tal fine, essi dovrebbero utilizzare strumenti informatici che consentano la filtrazione automatica preventiva di tali contenuti. Imponendo, di fatto, siffatte misure di sorveglianza preventiva a carico dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online senza prevedere garanzie che assicurino il rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione, le disposizioni controverse costituirebbero una limitazione dell’esercizio di tale diritto fondamentale che non rispetterebbe né il contenuto essenziale di quest’ultimo, né il principio di proporzionalità e che, di conseguenza, non può essere considerata giustificata.

25

Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, contestano la fondatezza di detto motivo unico.

Sul regime di responsabilità introdotto all’articolo 17 della direttiva 2019/790

26

In via preliminare, si deve ricordare che, fino all’entrata in vigore dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, la responsabilità dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online per il fatto di dare al pubblico l’accesso a contenuti protetti, caricati sulle loro piattaforme dagli utenti di queste ultime in violazione del diritto d’autore, era disciplinata dall’articolo 3 della direttiva 2001/29 nonché dall’articolo 14 della direttiva 2000/31.

27

In proposito, da una parte, la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale gli utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi di tale disposizione, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal disabilitare immediatamente l’accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua posizione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggi gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 102).

28

Dall’altra, la Corte ha dichiarato che l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. Inoltre, per essere escluso, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punti 117118).

29

Tuttavia, come risulta in particolare dai considerando 61 e 66 della direttiva 2019/790, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, tenuto conto della circostanza che negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso e che i servizi di condivisione di tali contenuti online, che danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti, sono diventati una delle principali fonti di accesso ai contenuti online, era necessario prevedere un meccanismo specifico di responsabilità per i fornitori di tali servizi onde promuovere lo sviluppo del mercato della concessione di licenze eque tra i titolari di diritti e tali prestatori.

30

Per tale nuovo meccanismo specifico di responsabilità, il legislatore dell’Unione ha previsto un ambito di applicazione limitato: l’articolo 2, punto 6, primo comma, della direttiva 2019/790, definisce il fornitore di servizi di condivisione di contenuti online come un fornitore di servizi della società dell’informazione, il cui scopo principale, o uno dei principali, è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o di altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che organizza e promuove a scopo di lucro. Detto meccanismo non riguarda, quindi, i fornitori di servizi della società dell’informazione che non soddisfano uno o più criteri contenuti in tale disposizione e che, pertanto, restano assoggettati al regime generale di responsabilità previsto all’articolo 14 della direttiva 2000/31, a titolo di servizio di «hosting» e, se del caso, a quello previsto all’articolo 3 della direttiva 2001/29, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/790.

31

Inoltre, tale legislatore, da un lato, ha ridotto, tramite il secondo comma di detto articolo 2, punto 6, l’ambito di applicazione del nuovo meccanismo specifico di responsabilità introdotto dalla direttiva 2019/790, e, dall’altro, ha limitato la portata di quest’ultimo, mediante l’articolo 17, paragrafo 6, di tale direttiva, che esclude in linea di principio, per determinati nuovi fornitori, l’applicazione delle disposizioni di detta direttiva oggetto del ricorso di annullamento.

32

Per quanto riguarda tale nuovo meccanismo specifico di responsabilità, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 stabilisce che il fornitore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico, o un atto di messa a disposizione del pubblico, quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai suoi utenti e che egli deve pertanto ottenere, a tal fine, un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza.

33

Al contempo, l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2019/790 esclude, per quanto riguarda tali atti, che il fornitore di servizi di condivisione di contenuti online benefici dell’esenzione da responsabilità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

34

L’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 introduce un regime specifico di responsabilità per l’ipotesi in cui non sia concessa alcuna autorizzazione. In tal senso, in tale ipotesi i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online possono esimersi dalla loro responsabilità per tali atti di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti che violano il diritto d’autore solo in presenza di determinate condizioni cumulative, elencate alle lettere da a) a c) di detta disposizione. Ai sensi di quest’ultima, tali prestatori devono dimostrare di:

aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione [lettera a)], e

aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti [lettera b)]; e in ogni caso,

aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b) [lettera c)].

35

Tale regime specifico di responsabilità, introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, è precisato e completato dall’articolo 17, paragrafi da 5 a 10, di tale direttiva.

36

In tal senso, anzitutto, l’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2019/790 elenca taluni elementi che devono essere presi in considerazione per stabilire, alla luce del principio di proporzionalità, se il fornitore di servizi si sia conformato agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 17, paragrafo 4, di quest’ultima.

37

L’articolo 17, paragrafo 7, della direttiva 2019/790 chiarisce, inoltre, che la cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione. Tale disposizione elenca le eccezioni e limitazioni di cui gli utenti in ogni Stato membro devono potersi avvalere. Per quanto riguarda l’articolo 17, paragrafo 8, di tale direttiva, essa dispone segnatamente che l’applicazione di detto articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza, e l’articolo 17, paragrafo 9, di quest’ultima prevede, in particolare, l’istituzione di un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace per gli utenti, così come meccanismi di ricorso stragiudiziale a integrazione dei mezzi di ricorso giurisdizionali.

38

Infine, l’articolo 17, paragrafo 10, della direttiva 2019/790 incarica la Commissione di organizzare, in cooperazione con gli Stati membri, dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi, tenendo specialmente conto della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni nonché per formulare, dopo aver consultato tali parti, orientamenti sull’applicazione, in particolare, della cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti, di cui all’articolo 17, paragrafo 4, di tale direttiva.

Sull’esistenza di una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione derivante dal regime di responsabilità introdotto all’articolo 17 della direttiva 2019/790

39

La Repubblica di Polonia sostiene che, imponendo ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online l’obbligo di compiere i massimi sforzi, da un lato, per assicurare che non siano disponibili contenuti protetti specifici per i quali i titolari di diritti abbiano fornito le informazioni pertinenti e necessarie e, dall’alto, per impedire che i contenuti protetti oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte di tali titolari siano caricati in futuro, l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790 limiterebbe l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi, garantito all’articolo 11 della Carta.

40

Infatti, ad avviso della Repubblica di Polonia, per poter adempiere tali obblighi e, quindi, beneficiare dell’esonero da responsabilità previsto all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sarebbero costretti a controllare tutti i contenuti caricati dai loro utenti preliminarmente alla loro diffusione al pubblico. A tal fine detti fornitori, in assenza di altre soluzioni praticabili, sarebbero indotti a utilizzare strumenti di filtraggio automatico.

41

Orbene, un siffatto controllo preventivo costituirebbe un’ingerenza particolarmente grave nel diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, dal momento che, da un lato, comporterebbe il rischio che contenuti leciti siano bloccati e, dall’altro, l’illiceità e, quindi, il blocco dei contenuti sarebbero stabiliti in modo automatico da algoritmi, e ciò ancor prima di qualsiasi diffusione dei contenuti in questione.

42

La Repubblica di Polonia fa valere, inoltre, che il legislatore dell’Unione non potrebbe declinare la propria responsabilità per tale ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 11 della Carta, dal momento che quest’ultima è la conseguenza inevitabile, o addirittura anticipata, da parte delle istituzioni dell’Unione, del regime di responsabilità introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790.

43

Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, negano il fatto che tale regime di responsabilità abbia come conseguenza di limitare il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online e sostengono che, in ogni caso, un’eventuale limitazione di tale diritto derivante dall’attuazione di detto regime non potrebbe essere imputabile al legislatore dell’Unione.

44

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11 della Carta, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), e conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti garantiti dall’articolo 11 di quest’ultima hanno significato e portata identici a quelli garantiti dall’articolo 10 della CEDU.

45

Si deve rilevare a tal riguardo che la condivisione di informazioni su Internet attraverso piattaforme di condivisione di contenuti online rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della CEDU e dell’articolo 11 della Carta.

46

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della CEDU garantisce la libertà di espressione e d’informazione a chiunque e riguarda non soltanto il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi della loro diffusione; qualsiasi limitazione apportata a tali mezzi incide sul diritto di ricevere e di comunicare informazioni. Come rilevato da detto giudice, Internet è oggi divenuto uno dei principali strumenti di esercizio, da parte degli individui, del loro diritto alla libertà di espressione e d’informazione. I siti Internet, e in particolare le piattaforme di condivisione di contenuti online, grazie alla loro accessibilità e alla loro capacità di conservare e di diffondere grandi quantità di dati, contribuiscono notevolmente a migliorare l’accesso del pubblico all’attualità e, in via generale, ad agevolare la comunicazione delle informazioni; la possibilità, per i singoli individui, di esprimersi su Internet costituisce uno strumento senza precedenti per esercitare la libertà di espressione (v., in tal senso, Corte EDU, 1o dicembre 2015, Cengiz e a. c. Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD 004822610, § 52, nonché Corte EDU, 23 giugno 2020, Vladimir Kharitonov c. Russia, CE:ECHR:2020:0623JUD 001079514, § 33 e giurisprudenza ivi citata).

47

Pertanto, nella sua interpretazione del regime di responsabilità fondato sull’articolo 3 della direttiva 2001/29 e sull’articolo 14 della direttiva 2000/31, applicabile ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online fino all’entrata in vigore dell’articolo 17 della direttiva 2019/790, la Corte ha sottolineato la necessità di tenere debitamente conto della particolare importanza di Internet per la libertà di espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, e quindi di assicurare il rispetto di tale diritto fondamentale in sede di attuazione di tale regime (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punti 64, 65113).

48

Al fine di determinare se il regime specifico di responsabilità, introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, comporti una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi di condivisione, si deve constatare, anzitutto, che tale disposizione si basa sulla premessa che tali fornitori non sono necessariamente in grado di ottenere un’autorizzazione per tutti i contenuti protetti, che possano essere caricati sulle loro piattaforme da utenti di queste ultime. In tale contesto, occorre rilevare che i titolari di diritti sono liberi di stabilire se e a quali condizioni le loro opere e altri materiali protetti siano utilizzati. Infatti, come sottolineato dal considerando 61 di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica la libertà contrattuale e tali titolari non sono pertanto in alcun modo tenuti a concedere autorizzazioni o licenze per l’uso delle loro opere ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online.

49

In tali circostanze, al fine di evitare di essere ritenuti responsabili allorché gli utenti caricano contenuti illeciti sulle loro piattaforme per i quali i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non hanno ottenuto un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, tali fornitori devono dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2019/790, per ottenere un’autorizzazione siffatta e di soddisfare tutte le altre condizioni di esenzione previste all’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), di tale direttiva.

50

Ai sensi di tali altre condizioni, gli obblighi incombenti ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non si limitano all’obbligo previsto all’inizio dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2019/790, corrispondente a quello che incombeva loro già in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31 e consistente nel dovere di agire immediatamente, non appena ricevuta una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari di diritti, per disabilitare l’accesso ai contenuti protetti oggetto della segnalazione o per ritirarli dalle loro piattaforme (v., altresì, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 116).

51

Infatti, oltre a detto obbligo tali fornitori sono tenuti, da un lato, per quanto riguarda i contenuti protetti specifici per i quali i titolari dei diritti hanno trasmesso loro le informazioni pertinenti e necessarie, a compiere, conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2019/790, «secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili» tali contenuti.

52

Dall’altro lato, per quanto concerne i contenuti protetti che sono stati oggetto, a seguito della loro messa a disposizione del pubblico, di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tali fornitori devono, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine, della direttiva 2019/790, compiere «i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)» di tale disposizione.

53

Dalla formulazione e dall’economia dell’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), della direttiva 2019/790 risulta quindi che, al fine di beneficiare dell’esonero da responsabilità e fatta salva l’eccezione prevista per i nuovi fornitori, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, di tale direttiva, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non solo sono tenuti ad agire immediatamente per far cessare, sulle loro piattaforme, violazioni concrete del diritto d’autore dopo che queste ultime si sono verificate e sono state segnalate loro in modo sufficientemente motivato dai titolari, ma altresì devono, dopo aver ricevuto una tale segnalazione o allorché tali titolari hanno fornito loro le informazioni pertinenti e necessarie prima del verificarsi di una violazione del diritto d’autore, compiere «secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi» per evitare che tali violazioni si producano o si ripetano. Questi ultimi obblighi impongono pertanto de facto, come afferma la Repubblica di Polonia, a tali fornitori di svolgere un controllo preventivo dei contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme, a condizione che essi abbiano ricevuto, dai titolari dei diritti, le informazioni o le segnalazioni previste da tale articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c).

54

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 57 a 69 delle sue conclusioni, per poter effettuare un tale controllo preventivo i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sono tenuti, a seconda del numero di file caricati e del tipo di materiale protetto di cui trattasi e nei limiti stabiliti dall’articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2019/790, a utilizzare strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio. In particolare, né le istituzioni convenute né gli intervenienti sono stati in grado, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, di designare possibili alternative a tali strumenti.

55

Orbene, un siffatto controllo e un siffatto filtraggio preventivi sono atti ad apportare una restrizione ad un importante mezzo di diffusione di contenuti online e a costituire, pertanto, una limitazione del diritto garantito all’articolo 11 della Carta.

56

Inoltre, contrariamente a quanto sostengono le istituzioni convenute, tale limitazione è imputabile al legislatore dell’Unione, essendo la conseguenza diretta del regime specifico di responsabilità introdotto, per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790.

57

L’articolo 17, paragrafo 5, di tale direttiva fa poi espressamente riferimento agli «obblighi di cui al paragrafo 4» del medesimo articolo 17 che incombono a detti fornitori di servizi ed elenca gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se, alla luce del principio di proporzionalità, detto fornitore «si sia conformato» a tali obblighi.

58

Pertanto, si deve dichiarare che il regime specifico di responsabilità, introdotto all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, comporta una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi di condivisione, garantito all’articolo 11 della Carta.

Sulla giustificazione della limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione derivante dal regime di responsabilità introdotto all’articolo 17 della direttiva 2019/790

59

La Repubblica di Polonia fa valere che la limitazione dell’esercizio di tale diritto fondamentale degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, derivante dal regime di responsabilità introdotto dall’articolo 17 della direttiva 2019/790, non rispetterebbe i requisiti stabiliti all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

60

Infatti, ad avviso della Repubblica di Polonia, tale articolo 17 non conterrebbe garanzie che consentano di assicurare il rispetto del contenuto essenziale di detto diritto fondamentale e del principio di proporzionalità nell’attuazione degli obblighi previsti all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790. In particolare, queste ultime disposizioni non prevederebbero alcuna regola chiara e precisa per quanto riguarda il modo in cui i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online debbano conformarsi a tali obblighi, lasciando loro «carta bianca» al fine di predisporre meccanismi di controllo e filtraggio preliminari in violazione del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di detti servizi. Inoltre, l’articolo 17, paragrafi da 7 a 9, di tale direttiva non consentirebbe di evitare che, nell’adempimento di detti obblighi, siano automaticamente disabilitati anche contenuti leciti e che la loro diffusione al pubblico sia quanto meno significativamente ritardata, con il rischio che tali contenuti perdano tutto il loro interesse e il loro valore informativo prima della loro diffusione.

61

Adottando il regime di responsabilità introdotto all’articolo 17 di detta direttiva, il legislatore dell’Unione avrebbe violato il giusto equilibrio tra la tutela dei titolari dei diritti e quella degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, tanto più che gli obiettivi perseguiti da tale regime di responsabilità potrebbero già essere ampiamente conseguiti mediante le altre condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 4, della medesima direttiva.

62

Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, contestano l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia e fanno valere, in particolare, che l’articolo 17 della direttiva 2019/790 contemplerebbe un sistema di garanzie completo che garantirebbe il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online e il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in questione.

63

Occorre rilevare che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

64

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che il requisito secondo cui qualsiasi limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge implica che l’atto che consente l’ingerenza in tali diritti deve definire, esso stesso, la portata della limitazione dell’esercizio del diritto considerato (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 175 e giurisprudenza ivi citata).

65

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, quest’ultimo richiede che le limitazioni che possono essere apportate, da atti del diritto dell’Unione, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2019, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑128/17, EU:C:2019:194, punto 94 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., C‑336/19, EU:C:2020:1031, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

66

Peraltro, qualora più diritti fondamentali e principi sanciti dai Trattati siano in discussione, la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra le esigenze connesse alla tutela dei diversi diritti e principi in questione e di un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., C‑336/19, EU:C:2020:1031, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

67

Inoltre, per soddisfare il requisito di proporzionalità, la normativa che comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura di cui trattasi e fissino requisiti minimi, di modo che le persone il cui esercizio di tali diritti è limitato dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggerle efficacemente contro i rischi di abuso. Tale normativa deve in particolare indicare in quali circostanze e a quali condizioni una siffatta misura possa essere adottata, garantendo così che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché l’ingerenza deriva da un trattamento automatizzato (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland et Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 176 e giurisprudenza ivi citata).

68

Per quanto riguarda, in particolare, una limitazione nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione come quella di cui trattasi nella presente causa, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, sebbene l’articolo 10 della CEDU non vieti in quanto tale qualsiasi restrizione preliminare ad un mezzo di diffusione, siffatte restrizioni presentano tuttavia pericoli così grandi per il rispetto di tale diritto fondamentale da dover iscriversi in un contesto giuridico particolarmente rigoroso (Corte EDU, 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turchia, CE:ECHR:2012:1218JUD000311110, §§ 47 e 64 e giurisprudenza ivi citata).

69

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la limitazione nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, sancito all’articolo 11 della Carta, che deriva dal regime di responsabilità introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 per i fornitori di tali servizi di condivisione, soddisfi i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Ai fini di tale esame, si deve tener conto non soltanto di tale articolo 17, paragrafo 4, in modo isolato, ma anche delle disposizioni che precisano e integrano tale regime e, in particolare, dell’articolo 17, paragrafi da 7 a 10, di tale direttiva. Inoltre, occorre tener conto dell’obiettivo legittimo perseguito dall’introduzione di tale regime, vale a dire la tutela dei titolari di diritti d’autore e di diritti connessi, garantiti, in quanto diritti di proprietà intellettuale, all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

70

In tale contesto, si deve ricordare che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione dev’essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta. Pertanto, quando un testo di diritto derivato dell’Unione ammette più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la disposizione conforme al diritto primario rispetto a quella che porti a constatarne l’incompatibilità con quest’ultimo [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

71

Inoltre, il presente esame, alla luce dei requisiti posti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, verte sul regime specifico di responsabilità dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, quale introdotto all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, il che non pregiudica un qualsiasi esame che possa riguardare, in una fase successiva, l’esame delle disposizioni adottate dagli Stati membri ai fini del recepimento di tale direttiva o delle misure stabilite da tali fornitori per conformarsi a detto regime.

72

Nell’ambito dell’esame di cui trattasi, in primo luogo, occorre constatare che la limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online è prevista dalla legge, dato che essa deriva dagli obblighi imposti ai fornitori di tali servizi da una disposizione di un atto dell’Unione, ossia, come dichiarato al punto 53 della presente sentenza, l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790.

73

Certamente, tale disposizione non chiarisce le misure concrete che tali fornitori di servizi devono adottare per garantire che non siano disponibili contenuti protetti specifici per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito le informazioni pertinenti e necessarie, o per impedire che contenuti protetti oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata dei titolari siano caricati in futuro. Detta disposizione si limita a imporre a detti fornitori di servizi di compiere, in proposito, «i massimi sforzi», e ciò «secondo elevati standard di diligenza professionale di settore». In base alle spiegazioni fornite dal Parlamento e dal Consiglio, la formulazione della medesima disposizione mira a garantire che gli obblighi in tal modo imposti possano adeguarsi alle circostanze del caso di specie dei diversi fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, nonché all’evoluzione delle prassi del settore e delle tecnologie disponibili.

74

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il requisito in base al quale qualsiasi limitazione nell’esercizio di un diritto fondamentale deve essere prevista dalla legge non esclude che la normativa che stabilisce tale limitazione sia formulata in termini sufficientemente chiari, in modo da potersi adattare ai cambiamenti di situazione (v., in tal senso, Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD 006456909, § 121 e giurisprudenza ivi citata).

75

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo, imposto ai fornitori di servizi Internet, di adottare misure per garantire il rispetto del diritto d’autore allorché vengono utilizzati i loro servizi, potrebbe anche essere necessario, a seconda dei casi, al fine di rispettare la libertà d’impresa di detti fornitori di servizi, garantita dall’articolo 16 della Carta, e il giusto equilibrio tra essa, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti dei loro servizi, sancito all’articolo 11 della Carta, e il diritto di proprietà intellettuale dei titolari di diritti, protetto all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, lasciare a detti fornitori di servizi l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che questi ultimi possono scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispongono e che siano compatibili con gli altri obblighi e le sfide cui devono far fronte nell’esercizio della loro attività (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 52).

76

In secondo luogo, si deve constatare che la limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online rispetta, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il contenuto essenziale del diritto alla libertà di espressione e d’informazione, garantito all’articolo 11 della Carta.

77

A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 17, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2019/790 precisa in modo esplicito che la «cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione» di tali diritti.

78

Secondo la sua formulazione univoca, tale articolo 17, paragrafo 7, primo comma, contrariamente all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790, non si limita ad esigere che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online compiano, a tal fine, i «massimi sforzi», ma prescrive un risultato preciso da conseguire.

79

Peraltro, l’articolo 17, paragrafo 9, terzo comma, della direttiva 2019/790 sottolinea che tale direttiva «non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell’Unione».

80

Risulta quindi chiaramente dall’articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva 2019/790 nonché dai considerando 66 e 70 di quest’ultima che, al fine di tutelare il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, sancito all’articolo 11 della Carta, e il giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi in gioco, il legislatore dell’Unione ha previsto che l’attuazione degli obblighi imposti ai fornitori di tali servizi all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, di tale direttiva non può segnatamente avere come conseguenza che questi ultimi adottino misure che pregiudichino il contenuto essenziale di tale diritto fondamentale degli utenti che condividono, sulle piattaforme di detti fornitori, contenuti che non violano il diritto d’autore e i diritti connessi.

81

Del resto, la direttiva 2019/790 rispecchia, sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte secondo la quale le misure adottate da fornitori come quelli oggetto del procedimento principale devono rispettare il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di Internet e devono, in particolare, essere rigorosamente mirate a conseguire una tutela effettiva del diritto d’autore senza pregiudicare gli utenti che utilizzano in modo lecito i servizi di tali fornitori (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punti 5556).

82

In terzo luogo, nell’ambito del controllo di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, occorre rilevare, anzitutto, che la limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online, di cui al punto 69 della presente sentenza, risponde all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, vale a dire, nel caso di specie, l’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale garantita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Infatti, gli obblighi imposti all’articolo 17 della direttiva 2019/790 ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, da cui deriva tale limitazione, mirano, come risulta in particolare dai considerando 2, 3 e 61 della direttiva 2019/790, a garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in modo da contribuire al buon funzionamento e all’equità del mercato per il diritto d’autore. Orbene, nell’ambito dei servizi di condivisione di contenuti online, la tutela dei diritti d’autore deve necessariamente essere accompagnata, in una certa misura, da una limitazione nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti.

83

Inoltre, il meccanismo di responsabilità di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 è non solo idoneo, ma appare altresì necessario a soddisfare l’esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, se è vero che il meccanismo alternativo, proposto dalla Repubblica di Polonia, in applicazione del quale solo gli obblighi previsti da tale articolo 17, paragrafo 4, lettera a) e all’inizio di tale paragrafo 4, lettera c), sarebbero imposti ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, costituisce certamente una misura meno restrittiva per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione, ciò non toglie che tale meccanismo alternativo non sarebbe altrettanto efficace in termini di tutela dei diritti di proprietà intellettuale rispetto a quello adottato dal legislatore dell’Unione.

84

Infine, è giocoforza dichiarare che gli obblighi imposti all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790 ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non limitano il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi in modo sproporzionato.

85

Infatti, in primo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 164, 165 e da 191 a 193 delle sue conclusioni, dall’articolo 17, paragrafi 7 e 9, della direttiva 2019/790 e dai considerando 66 e 70 di quest’ultima risulta che il legislatore dell’Unione, al fine di prevenire il rischio che, in particolare, l’uso di strumenti di riconoscimento e filtraggio automatico comporta per il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti dei servizi di condivisione di contenuti online, ha posto un limite chiaro e preciso, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 67 della presente sentenza, alle misure che possono essere adottate o richieste nell’attuazione degli obblighi previsti all’articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c), in fine, della direttiva 2019/790, escludendo, in particolare, le misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti durante il caricamento.

86

In tale contesto, si deve ricordare che la Corte ha già avuto occasione di constatare che un sistema di filtraggio che rischi di non distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito e un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe avere come risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito, sarebbe incompatibile con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, garantito all’articolo 11 della Carta, e non rispetterebbe il giusto equilibrio tra quest’ultimo e il diritto di proprietà intellettuale. La Corte ha sottolineato, a tal riguardo, che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, punti 5051 e giurisprudenza ivi citata).

87

In secondo luogo, per quanto concerne eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, che comportano diritti a vantaggio degli utenti di opere o di altri materiali protetti e che hanno lo scopo di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di tali utenti e quelli dei titolari dei diritti (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 70 e giurisprudenza ivi citata), occorre rilevare che l’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2019/790 impone agli Stati membri di provvedere affinché gli utenti in ogni Stato membro siano autorizzati a caricare e a mettere a disposizione contenuti generati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Come risulta dal considerando 70 di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha infatti considerato che, data la loro particolare importanza per la libertà di espressione e la libertà delle arti e, pertanto, per detto giusto equilibrio, era necessario rendere obbligatorie tali eccezioni e limitazioni, che figurano tra quelle previste in modo facoltativo all’articolo 5 della direttiva 2001/29, onde garantire che gli utenti beneficino al riguardo di una tutela uniforme nell’Unione.

88

Inoltre, allo stesso scopo di garantire i diritti degli utenti, l’articolo 17, paragrafo 9, quarto comma, della direttiva 2019/790 obbliga i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online ad informare i loro utenti, nei loro termini e condizioni d’uso, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell’Unione.

89

In terzo luogo, tutela l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti che si servano in modo lecito di detti servizi il fatto che la responsabilità dei fornitori di servizi per garantire che non siano disponibili determinati contenuti può sussistere, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790, solo a condizione che i titolari dei diritti interessati forniscano le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti. Infatti, poiché la trasmissione delle informazioni riveste senza alcun dubbio lo status di condizione preliminare all’eventuale accertamento di tale responsabilità nei confronti dei fornitori di servizi, questi ultimi non saranno indotti, in mancanza di tali informazioni, a rendere indisponibili i contenuti in questione.

90

In quarto luogo, l’articolo 17, paragrafo 8, della direttiva 2019/790, prevedendo, al pari dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, che l’applicazione di tale articolo 17 non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza, stabilisce una garanzia aggiuntiva per il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online. Infatti, tale precisazione implica che i fornitori di tali servizi non possono essere tenuti a prevenire il caricamento e la messa a disposizione del pubblico di contenuti la constatazione della cui illeceità richiederebbe, da parte loro, una valutazione autonoma del contenuto alla luce delle informazioni fornite dai titolari di diritti nonché di eventuali eccezioni e limitazioni al diritto d’autore (v., per analogia, sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek, C‑18/18, EU:C:2019:821, punti da 41 a 46).

91

In particolare, come sottolineato dal considerando 66 della direttiva 2019/790, non si può escludere che in alcuni casi la messa a disposizione di contenuti non autorizzati protetti dal diritto d’autore possa essere evitata solo su segnalazione dei titolari dei diritti. Inoltre, per quanto riguarda tale segnalazione, la Corte ha dichiarato che essa deve contenere elementi sufficienti per consentire al fornitore di servizi di condivisione di contenuti online di accertarsi, senza un esame giuridico approfondito, dell’illeceità della comunicazione di cui trattasi e della compatibilità di un’eventuale rimozione del suddetto contenuto con la libertà di espressione e d’informazione (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 116).

92

In tale contesto, si deve ricordare che, se è vero che la tutela del diritto di proprietà intellettuale è sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, non risulta in alcun modo né da questa disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che un simile diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

93

In quinto luogo, l’articolo 17, paragrafo 9, commi primo e secondo, della direttiva 2019/790 introduce varie garanzie procedurali, che si aggiungono a quelle previste all’articolo 17, paragrafi 7 e 8, di tale direttiva e che tutelano il diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online qualora, nonostante le garanzie poste da queste ultime disposizioni, i fornitori di tali servizi disabilitino comunque, per errore o senza alcun fondamento, contenuti leciti.

94

Pertanto, dall’articolo 17, paragrafo 9, commi primo e secondo, nonché dal considerando 70 della direttiva 2019/790 risulta che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che fosse importante garantire che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace, per sostenere gli usi leciti di opere o di altri oggetti protetti, e, in particolare, quelli coperti da eccezioni e limitazioni al diritto d’autore che riguardano la protezione della libertà di espressione e della libertà delle arti. Conformemente a tali disposizioni, gli utenti devono poter presentare un reclamo qualora ritengano che sia stato disabilitato l’accesso a contenuti da essi caricati o che tali contenuti siano stati rimossi. Tutti i reclami devono essere trattati senza indebito ritardo ed essere soggetti a verifica umana. Inoltre, qualora i titolari dei diritti chiedano ai fornitori di servizi di prendere provvedimenti nei confronti di contenuti caricati dagli utenti, quali la disabilitazione dell’accesso o la rimozione dei contenuti caricati, tali titolari dei diritti dovrebbero giustificare debitamente la loro richiesta.

95

Peraltro, conformemente a tali disposizioni, gli Stati membri devono garantire che gli utenti abbiano accesso a meccanismi di ricorso extragiudiziale che consentano la risoluzione imparziale delle controversie nonché mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli utenti devono poter accedere a un organo giurisdizionale o un’altra autorità giudiziaria competente per far valere l’applicazione di un’eccezione o di una limitazione al diritto d’autore e ai diritti connessi.

96

In sesto luogo, l’articolo 17, paragrafo 10, della direttiva 2019/790 integra il sistema di garanzie previsto dall’articolo 17, paragrafi da 7 a 9, di quest’ultima, incaricando la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di organizzare dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti, nonché di emettere, tenendo conto dei risultati di tali dialoghi e dopo aver consultato le parti interessate, incluse le organizzazioni di utenti, orientamenti sull’applicazione dell’articolo 17 di tale direttiva e, in particolare, dell’articolo 17, paragrafo 4, di quest’ultima.

97

L’articolo 17, paragrafo 10, della direttiva 2019/790 sottolinea in modo esplicito, a tal riguardo, che, nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l’altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Inoltre, ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione all’articolo 17, paragrafo 4, di tale direttiva.

98

Dalle constatazioni svolte ai punti da 72 a 97 della presente sentenza risulta che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, l’obbligo, per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online, di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico, derivante dal regime specifico di responsabilità introdotto dall’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2019/790, e segnatamente dalle condizioni di esonero previste all’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine, di quest’ultima, è stato accompagnato dal legislatore dell’Unione da garanzie adeguate per assicurare, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi, garantito all’articolo 11 della Carta, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, protetto all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, dall’altro.

99

Gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione dell’articolo 17 della direttiva 2019/790 nel loro ordinamento interno, a fondarsi su un’interpretazione di tale disposizione atta a garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dalla Carta. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tale disposizione, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a detta disposizione, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di essa che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 68).

100

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve respingere il motivo unico sollevato dalla Repubblica di Polonia a sostegno del suo ricorso e, pertanto, respingere tale ricorso.

Sulle spese

101

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica di Polonia, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento e del Consiglio.

102

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

 

3)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.