SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 giugno 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione»

Nella causa C‑41/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), con decisione del 14 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2019, nel procedimento

FX

contro

GZ, legalmente rappresentata dalla madre,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L.S. Rossi (relatrice), J. Malenovský, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per FX, da H.W. Junker, Rechtsanwalt;

per GZ, legalmente rappresentata da sua madre, B.;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, R. Stańczyk e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1) e, dall’altro, dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti FX, domiciliato in Germania, alla figlia minorenne GZ, legalmente rappresentata dalla madre e domiciliata in Polonia, in merito alla competenza del giudice del rinvio a pronunciarsi sull’azione con cui FX ha proposto opposizione all’esecuzione del credito alimentare di cui è debitore.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 4/2009

3

I considerando da 9 a 11, 30 e 44 del regolamento n. 4/2009 sono così formulati:

«(9)

Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

(10)

Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.

(11)

L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di “obbligazione alimentare” dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.

(...)

(30)

Per accelerare l’esecuzione di una decisione emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo [sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, firmato all’Aia il 23 novembre 2007, approvato a nome della Comunità europea con decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17)] in un altro Stato membro, occorre limitare i motivi di rifiuto o di sospensione dell’esecuzione che possono essere invocati dal debitore a motivo del carattere transfrontaliero del credito alimentare. Tale limitazione dovrebbe far salvi i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione o l’impignorabilità di taluni beni.

(...)

(44)

Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 è formulato nei seguenti termini:

«Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità».

5

L’articolo 2 del regolamento medesimo così recita:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

“decisione”: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione (...)

(...)

4)

“Stato membro di origine”: lo Stato membro nel quale (...) è stata emessa la decisione (...)

5)

“Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione (...)

(...)».

6

L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; (…)

(…)».

7

L’articolo 8 dello stesso regolamento, intitolato «Limitazione dell’azione», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione [sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa il 23 novembre 2007 all’Aia, approvata a nome dell’Unione europea, con decisione del Consiglio 2011/432/UE del 9 giugno 2011 (GU 2011, L 192, pag. 39)] in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione».

8

Il capo IV del regolamento n. 4/2009, rubricato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», è articolato in tre sezioni e si applica, segnatamente, all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. A norma dell’articolo 16 del regolamento n. 4/2009, la sezione 1, che riunisce gli articoli da 17 a 22 di tale regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; la sezione 2, che comprende gli articoli da 23 a 38 di detto regolamento, si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato da tale protocollo, mentre la sezione 3, che riunisce gli articoli da 39 a 43 del regolamento medesimo, reca disposizioni comuni a tutte le decisioni.

9

L’articolo 41, del regolamento n. 4/2009, intitolato «Procedimento e condizioni d’esecuzione», figurante nella sezione 3 del capo IV dello stesso regolamento, enuncia quanto segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione.

(...)».

10

L’articolo 42 del citato regolamento così dispone:

«In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione».

11

L’articolo 64, paragrafo 2 del regolamento n. 4/2009 così prevede:

«Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l’ente».

Il regolamento n. 1215/2012

12

Il considerando 10 del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«È opportuno includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, in particolare le obbligazioni alimentari, che dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione a seguito dell’adozione del [regolamento n. 4/2009]».

13

L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale (...).

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(...)

e)

le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

(...)».

14

L’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, che fa parte della sezione 6 del capo II di quest’ultimo, rubricato «Competenze esclusive», prevede quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

(…)

5)

in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

Diritto tedesco

La ZPO

15

L’articolo 767 della Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile), nella versione applicabile nella controversia di cui al procedimento principale (BGBl. 2007 I, pag. 1781; in prosieguo: la «ZPO»), intitolato «Opposizione all’esecuzione», è redatto nei seguenti termini:

«(1)   Le eccezioni concernenti il credito stesso accertato dalla sentenza devono essere sollevate dal debitore nell’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale di primo grado.

(2)   Dette eccezioni sono ammissibili soltanto nei limiti in cui i motivi su cui si fondano siano intervenuti solo dopo la chiusura dell’udienza, che costituiva l’ultima opportunità, in base a quanto stabilito dal presente codice, per sollevare eccezioni, e non possano dunque essere più sollevate mediante opposizione.

(3)   Nell’azione, il debitore deve sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare al momento in cui egli ha intentato l’azione».

Il FamFG

16

Ai sensi dell’articolo 120 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), intitolato «Esecuzione»:

«(1)   L’esecuzione nelle cause relative a controversie in materia di matrimonio e di famiglia avviene conformemente alle disposizioni della [ZPO] relative all’esecuzione forzata.

(...)».

L’AUG

17

L’articolo 40 dell’Auslandsunterhaltsgesetz (legge sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri), del 23 maggio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 898, in prosieguo: l’«AUG»), dispone quanto segue:

«(1)   Se l’esecuzione deve essere autorizzata in forza del titolo, il tribunale decide che sul titolo deve essere apposta la formula esecutiva (...)».

18

L’articolo 66 dell’AUG, rubricato «Opposizione all’esecuzione», stabilisce quanto segue:

«(1)   Qualora una decisione straniera sia esecutiva ai sensi [del regolamento n. 4/2009] senza procedura di exequatur o sia dichiarata esecutiva conformemente a tale regolamento (…), il debitore può sollevare eccezioni contro la pretesa stessa in un procedimento intentato ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, [del FamFG], in combinato disposto con l’articolo 767 [della ZPO]. Se si tratta di una decisione giudiziaria, ciò si applica soltanto nella misura in cui i motivi posti a fondamento delle eccezioni non siano intervenuti fino a quando la decisione non è stata emessa.

(...)

(3)   Il procedimento di cui all’articolo 120, paragrafo 1, del [FamFG] in combinato disposto con l’articolo 767 della [ZPO] viene intentato dinanzi all’autorità giurisdizionale che si è pronunciata sulla domanda di apposizione della formula esecutiva (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

Con decisione del Sąd Okręgowy w Krakowie [Tribunale regionale di Cracovia (Polonia)] del 26 maggio 2009, FX è stato condannato a versare alla figlia minorenne GZ un assegno per alimenti mensile pari a circa EUR 100, a decorrere, retroattivamente, dal giugno 2008.

20

Su istanza di GZ in data 20 luglio 2016, l’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), con ordinanza del 27 luglio 2016, ha deciso di apporre la formula esecutiva alla succitata decisione del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia).

21

Sul fondamento di tale titolo dichiarato esecutivo, GZ, legalmente rappresentata dalla madre, ha avviato una procedura di esecuzione forzata contro FX in Germania. Per contestare la suddetta procedura, in data 5 aprile 2018 FX ha presentato un’opposizione all’esecuzione dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia), in applicazione dell’articolo 767 della ZPO.

22

FX ha fondato la sua azione sull’affermazione che il debito alimentare oggetto del procedimento principale è già stato soddisfatto, vuoi direttamente, fino al 2010, vuoi, dal dicembre 2010, tramite il Fondo per gli Assegni alimentari (Polonia), cui FX sostiene di aver rimborsato le somme corrisposte a GZ, nei limiti della propria capacità economica. FX ha dichiarato che, comunque, la maggior parte di tale credito era estinta.

23

Il giudice nazionale esprime, in primo luogo, dubbi sul fatto che l’opposizione all’esecuzione proposta dinanzi ad esso da FX rientri nella sua competenza internazionale.

24

Da un lato, detto giudice ritiene che, qualora tale azione fosse qualificata come azione in materia di obbligazioni alimentari, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 4/2009, esso non sarebbe titolare di alcuna competenza internazionale in forza di tale regolamento, poiché in tale circostanza solo i giudici polacchi sarebbero competenti ad esaminare l’eccezione di cui FX si avvale in virtù del pagamento del debito alimentare in causa nel procedimento principale.

25

In proposito, il giudice del rinvio osserva che una parte della dottrina tedesca considera che l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 767 della ZPO rientra effettivamente nella materia delle obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento n. 4/2009, in quanto le eccezioni sollevate mediante tale azione, come quelle fondate sul pagamento o sul trasferimento del credito, sono rivolte, in definitiva, contro il titolo esecutivo in sé, e non già contro il modo in cui si è proceduto all’esecuzione forzata. Il giudice del rinvio sottolinea poi che tale opposizione è funzionalmente equivalente ad un’azione finalizzata a ridurre un credito alimentare munito di titolo esecutivo, azione di modifica che, in base all’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, è soggetta ai criteri di competenza enunciati da quest’ultimo. Questa interpretazione, propugnata da una parte della dottrina tedesca e cui il giudice nazionale si dice pronto ad aderire, è a suo avviso l’unica conforme allo scopo perseguito da tale regolamento, segnatamente garantire che il creditore di alimenti sia tutelato e collocato in una posizione di favore sotto il profilo delle regole di competenza, evitando così che esso sia chiamato a difendersi, dinanzi ai giudici dello Stato dell’esecuzione del credito per cui è stato emesso un titolo esecutivo, da un’opposizione all’esecuzione vertente su eccezioni di merito avverso detto credito.

26

Dall’altro lato, il giudice del rinvio osserva che il legislatore tedesco, al contrario, ritiene manifestamente che le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione di un credito di alimenti siano competenti a statuire su un’azione di opposizione all’esecuzione come quella prevista all’articolo 767 della ZPO, con la quale il debitore può sollevare eccezioni contro il credito stesso. Secondo il giudice del rinvio, la dottrina prevalente in Germania considera altresì che un’opposizione all’esecuzione siffatta non rientra nel novero delle azioni in materia di obbligazioni alimentari, nell’accezione del regolamento n. 4/2009, per il motivo che, in particolare, lo scopo della tutela giuridica richiesta riguarda solo l’esecuzione del credito, mentre rimane inalterata l’esistenza del titolo d’origine.

27

Nell’ipotesi in cui tale seconda posizione dovesse prevalere, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se l’opposizione all’esecuzione proposta da FX debba allora essere qualificata come «[azione] in materia di esecuzione delle decisioni», nell’accezione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012.

28

Secondo tale giudice, le sentenze del 4 luglio 1985, AS-Autoteile Service (220/84, EU:C:1985:302), e del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653), non consentono, di per sé, di dirimere tale questione. Queste ultime sarebbero infatti state pronunciate in un contesto regolamentare precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 4/2009. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo non si applica alle obbligazioni alimentari.

29

Ciò premesso, l’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 767 [della ZPO] contro un titolo straniero relativo ad alimenti rientri in materia di obbligazioni alimentari ai sensi del regolamento [n. 4/2009].

2)

In caso di risposta negativa [alla prima questione], se un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 767 della ZPO contro un titolo straniero relativo ad alimenti rientri in materia di esecuzione delle decisioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento [n. 1215/2012]».

Sulle questioni pregiudiziali

30

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009 o in quello del regolamento n. 1215/2012 e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

31

A tale riguardo, è importante in primo luogo rilevare che risulta in particolare dai considerando 10 e 11, dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2 del regolamento n. 4/2009 che quest’ultimo costituisce uno strumento dell’Unione europea che raggruppa segnatamente le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, nonché l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

32

Con tale strumento, il legislatore dell’Unione ha voluto sostituire le disposizioni in materia di obbligazioni alimentari contenute nel regolamento n. 44/2001 con disposizioni che, tenuto conto dell’urgenza particolare connessa al pagamento dei crediti alimentari, semplifichino il procedimento dinanzi al giudice dell’esecuzione e lo rendano quindi più rapido (sentenza del 9 febbraio 2017, S.,C‑283/16, EU:C:2017:104, punto 32). A tal fine, il regolamento n. 4/2009 contiene un capo IV, intitolato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», che disciplina, in particolare, l’esecuzione delle decisioni delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari.

33

Il regolamento n. 4/2009 costituisce quindi una lex specialis per quanto riguarda, in particolare, le questioni di competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali nel settore specifico delle obbligazioni alimentari, circostanza del resto confermata dal regolamento n. 1215/2012, che ha abrogato il regolamento n. 44/2001. Dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1215/2012, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo, si evince infatti che le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità sono escluse dall’ambito di applicazione materiale di tale regolamento in seguito all’adozione del regolamento n. 4/2009.

34

Di conseguenza, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 39 e 40 delle conclusioni, una controversia come quella oggetto del procedimento principale, avviata presso un giudice di uno Stato membro (lo Stato membro dell’esecuzione), che verte sull’esecuzione di una decisione, dichiarata esecutiva in tale Stato membro, resa da un giudice di un altro Stato membro (lo Stato membro d’origine), in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, è riconducibile all’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009, segnatamente a quello del capo IV di quest’ultimo.

35

La circostanza che, come accade al giudice del rinvio, un giudice nazionale sia adito con un’opposizione all’esecuzione della decisione di un giudice dello Stato membro d’origine che ha accertato un credito alimentare non incide su tale valutazione. Come la Corte ha statuito, infatti, l’opposizione all’esecuzione prevista dall’articolo 767 della ZPO presenta una stretta connessione con il procedimento di esecuzione (v., in questo senso, sentenza del 4 luglio 1985, AS-Autoteile Service, 220/84, EU:C:1985:302, punto 12). Pertanto, quando una siffatta azione si ricollega a una domanda di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, essa rientra, proprio come quest’ultima, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 4/2009.

36

In secondo luogo, quanto ai dubbi del giudice nazionale sulla sua competenza internazionale a pronunciarsi, quale giudice dello Stato membro dell’esecuzione del credito alimentare, su un’opposizione all’esecuzione come quella di cui al procedimento principale, occorre rilevare che, sebbene il regolamento n. 4/2009 contenga, al capo IV, una serie di disposizioni relative all’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, nessuna di esse si riferisce espressamente alla competenza nella fase dell’esecuzione.

37

Tuttavia, tra le disposizioni della sezione 3 del capo IV del regolamento n. 4/2009, intitolata «Disposizioni comuni», figura l’articolo 41, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui, da un lato, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione e, dall’altro, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono ivi eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro dell’esecuzione.

38

Da questa disposizione del regolamento n. 4/2009 consegue implicitamente ed inevitabilmente che un’azione che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato un credito alimentare, come l’opposizione all’esecuzione di cui al procedimento principale, rientra, al pari della domanda di esecuzione di tale decisione stessa, nella competenza dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

39

A tale riguardo, sarebbe contrario, segnatamente, agli obiettivi, ricordati al punto 32 della presente sentenza, di semplicità e di rapidità perseguiti dal regolamento n. 4/2009, e in particolare dal sistema in cui è inserito l’articolo 41, paragrafo 1, di tale regolamento, che, una volta adìto da un creditore di alimenti ai fini dell’esecuzione di una decisione dichiarata esecutiva nello Stato membro dell’esecuzione, il giudice competente di quest’ultimo debba in ogni caso dichiarare di non essere competente a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione, a favore del giudice dello Stato membro d’origine, in quanto quest’ultimo, quale giudice dello Stato membro di residenza del creditore, si trova, ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, nella situazione più idonea a tutelare il creditore.

40

In effetti, da una parte, la Corte ha statuito che la prossimità tra il giudice competente e il creditore di alimenti non costituisce l’unico obiettivo perseguito dal regolamento n. 4/2009 (sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 40). Tale regolamento mira altresì a garantire la corretta amministrazione della giustizia, non soltanto dal punto di vista di un’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria, ma anche in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto, di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle regole di competenza (v., in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 29).

41

D’altra parte, l’obbligo imposto al giudice dello Stato membro dell’esecuzione di declinare in ogni caso la propria competenza a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione, come quella oggetto del procedimento principale, a favore del giudice dello Stato membro d’origine che ha accertato il credito alimentare, non produrrebbe la conseguenza di agevolare il recupero dei crediti alimentari internazionali, in conformità ad uno dei principali obiettivi del regolamento n. 4/2009, bensì, al contrario, di prolungare e aggravare eccessivamente la procedura, comportando per le parti un dispendio di tempo nonché oneri aggiuntivi non trascurabili (v., in questo senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 41).

42

Ne consegue che il giudice dello Stato membro dell’esecuzione, investito di una domanda di esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato un credito alimentare, è competente ai sensi del regolamento n. 4/2009, in particolare del suo articolo 41, paragrafo 1, a pronunciarsi su un’opposizione all’esecuzione qualora essa presenti una stretta connessione con la domanda di esecuzione che gli è stata presentata.

43

Si deve aggiungere a questo proposito che, nel procedimento principale, l’opposizione all’esecuzione si basa sull’affermazione del ricorrente di aver già in larga parte saldato il debito alimentare in questione direttamente, o indirettamente, attraverso il Fondo per gli Assegni alimentari.

44

Mentre rientra nella competenza della Corte fornire al giudice nazionale gli elementi ermeneutici del regolamento n. 4/2009 di cui ha bisogno in relazione a tale motivo di opposizione, spetta esclusivamente a quest’ultimo giudice valutare i fatti e gli elementi probatori prodotti dalle parti del procedimento principale per corroborare le loro pretese.

45

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, il motivo relativo al pagamento del debito si annovera tra quelli generalmente riconosciuti nella fase dell’esecuzione, come sottolinea, peraltro, il considerando 30, seconda frase, del regolamento n. 4/2009, secondo il quale il pagamento del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione figura tra i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non sono incompatibili con tale regolamento.

46

Qualora la decisione sia emessa in uno Stato membro in cui il creditore risiede abitualmente, tale motivo di ricorso, sollevato per giustificare l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore dinanzi al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, non mira né a modificare tale decisione o ad ottenere una decisione nuova in quest’ultimo Stato membro, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, né a chiederne il riesame nel merito in tale Stato membro, a norma dell’articolo 42 del medesimo regolamento.

47

Un’opposizione all’esecuzione fondata su tale motivo presenta infatti una stretta connessione col procedimento di esecuzione, in quanto ha come unico scopo quello di contestare l’importo entro il quale la decisione che ha constatato il credito alimentare resta suscettibile di esecuzione, sulla base degli elementi probatori forniti dal debitore circa il presunto pagamento del suo debito, elementi di cui spetta al giudice dello Stato membro dell’esecuzione valutare sia la ricevibilità sia la fondatezza.

48

Inoltre, nel procedimento principale, dalle disposizioni dell’articolo 66 dell’AUG risulta che il debitore di alimenti può sollevare eccezioni soltanto sul fondamento di circostanze verificatesi dopo che è stata emessa la decisione che ha accertato il credito alimentare. Tali disposizioni escludono pertanto che circostanze invocate dal debitore del credito alimentare dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine, o che avrebbero potuto esserlo, possano essere validamente addotte a sostegno dell’opposizione all’esecuzione.

49

Peraltro, come ha rilevato in sostanza l’avvocato generale ai paragrafi da 79 a 81 delle conclusioni, la valutazione di cui ai punti 46 e 47 della presente sentenza non è invalidata dall’intervento, nel procedimento principale, di un ente pubblico come il Fondo per gli Assegni alimentari, che si sostituisce al debitore nei confronti del creditore di alimenti.

50

Infatti, in un procedimento del genere, l’intervento di un siffatto organismo, peraltro previsto dall’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 4/2009, riguarda solo le modalità di adempimento del debito alimentare e le prove addotte dal debitore dinanzi al giudice dello Stato membro dell’esecuzione per corroborare la sua affermazione di aver estinto indirettamente il suo debito. Tale intervento è privo di effetti sul merito della decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine che ha accertato il credito alimentare.

51

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate come segue:

Il regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell’esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

 

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell’esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.