20.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-791/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regime disciplinare applicabile ai giudici - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Illeciti disciplinari derivanti dal contenuto di decisioni giudiziarie - Giudici disciplinari indipendenti e costituiti per legge - Rispetto del termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari - Articolo 267 TFUE - Limitazione del diritto e dell’obbligo dei giudici nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte)
(2021/C 382/02)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Banks, S.L. Kalėda e H. Krämer, successivamente K. Banks, S.L. Kalėda e P.J.O. Van Nuffel, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska e A. Gołaszewska, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente M. Wolff, M. Jespersen e J. Nymann-Lindegren, successivamente M. Wolff e J. Nymann-Lindegren, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: M. Pere e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Polonia,
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2) |
La Repubblica di Polonia, consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità che venga avviato un procedimento disciplinare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267, commi secondo e terzo, TFUE. |
3) |
La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si fanno carico delle proprie spese. |