5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/45


Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — LL-Carpenter / Commissione

(Causa T-531/18)

(2018/C 399/60)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: LL-Carpenter s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Buřil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2018) 4138 final del 26 giugno 2018 nel procedimento AT.40037 — Carpenter/Subaru, con la quale, in applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003»), e in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004»), la Commissione ha respinto la denuncia presentata dalla ricorrente il 6 settembre 2012 ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 per violazione dell’articolo 101 TFUE, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi della decisione impugnata consistenti in un errore di valutazione in diritto e in un errore manifesto di valutazione dei fatti.

La Commissione ha valutato erroneamente i fatti nella misura in cui ha concluso che la pratica anticoncorrenziale contestata alla ricorrente (nella parte relativa alla Repubblica ceca) era (già) trattata dall’autorità garante della concorrenza nella Repubblica ceca e ha a torto considerato in diritto che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003 fossero soddisfatte (nella parte relativa alla Repubblica ceca).

La Commissione non ha debitamente esaminato tutte le circostanze di fatto e di diritto che la ricorrente le ha esposto, ragion per cui è incorsa — da un lato — in un errore di valutazione dei fatti, allorché ha concluso che le osservazioni scritte della ricorrente non inducevano a una diversa valutazione della denuncia e che l’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE era poco probabile, e — dall’altro — in un errore di valutazione in diritto, allorché ha concluso nel senso che nel caso di specie erano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

2.

Secondo motivo, vertente su vizi di procedura della decisione impugnata per non aver la Commissione adeguatamente motivato la propria decisione.

La Commissione non ha indicato le priorità che si era prefissa quando ha deciso che non avrebbe condotto ulteriori accertamenti nel caso di specie, limitandosi a far riferimento agli elevati costi che la prosecuzione dell’indagine avrebbe potuto comportare.

La Commissione non ha dato conto di come ha valutato gli elementi di prova né ha spiegato perché non ha considerato le circostanze di fatto e di diritto portate alla sua attenzione dalla ricorrente, tantomeno ha giustificato la sua scelta, nella decisione di rigetto della denuncia, di fondarsi unicamente su dichiarazioni estrapolate dalle osservazioni scritte di una società contro cui era diretta la stessa denuncia.