201806290441986552018/C 249/512982018TC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL20180507414221

Causa T-298/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Banco Comercial Português e a./Commissione


C2492018IT4110120180507IT0051411422

Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Banco Comercial Português e a./Commissione

(Causa T-298/18)

2018/C 249/51Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banco Comercial Português (Porto, Portogallo), Banco ActivoBank S.A. (Lisbona) e Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisbona) (rappresentanti: C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur e D. Oda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2017/N) dell’11 ottobre 2017 (Aiuto di Stato SA.49275) nella misura in cui ha ritenuto che l’accordo sul capitale contingente («ACC») concluso e sottoscritto tra il Portuguese Resolution Fund («Resolution Fund») e il Lone Star group («Lone Star»), nel contesto della vendita del Novo Banco, S.A. («Novo Banco») da parte del primo al secondo, fosse un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, ivi incluse quelle sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la decisione di risoluzione del 2014 del Banco Espírito Santo, S.A. («BES») fosse stata assunta unicamente sulla base del diritto portoghese e prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (OJ 2014, L 173, p. 190) («BRRD»);

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la BRRD fosse applicabile solo dal 1o gennaio 2015;

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che, al fine di preservare l’unità e l’esecuzione del processo iniziale di risoluzione del BES, la vendita del Novo Banco dovesse essere soggetta al diritto nazionale in vigore prima dell’attuazione della BRRD;

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha erroneamente ritenuto che non sussistessero disposizioni inscindibili del BRRD pertinenti ai fini della valutazione dell’ACC;

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 101 e 44 del BRRD; e

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE («regolamento di procedura»; OJ 2015, L 248, pag. 9), in quanto essa ha omesso di avviare il procedimento di indagine formale nonostante i seri dubbi sollevati in ordine alla compatibilità del meccanismo dell’ACC con il diritto dell’UE e, così facendo, ha privato i ricorrenti dei loro diritti procedurali.