26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/33 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Repubblica di Lituania / Commissione
(Causa T-19/18)
(2018/C 112/43)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis e A. Dapkuvienė)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 9 745 705,88 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; |
2. |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 546 351,91 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; |
3. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
I. |
Con il primo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 9 745 705,88 per carenze in controlli essenziali, la Commissione europea («la Commissione») ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea, nonché:
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II. |
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 546 351,91 per una carenza in controlli essenziali e complementari, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea:
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