26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/33


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Repubblica di Lituania / Commissione

(Causa T-19/18)

(2018/C 112/43)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis e A. Dapkuvienė)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 9 745 705,88 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

2.

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 546 351,91 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

3.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

I.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 9 745 705,88 per carenze in controlli essenziali, la Commissione europea («la Commissione») ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea, nonché:

1.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011, la stessa ha a torto considerato insufficienti le valutazioni sull’ammissibilità delle richiedenti poiché:

1.1

i controlli svolti dalle autorità lituane in merito alla connessione tra un’impresa e un’impresa collegata o partner all’estero non erano approfonditi ai fini della conferma dello status di piccole o medie imprese delle richiedenti;

1.2

in Lituania il monitoraggio di progetti riconosciuti come rischiosi in ragione di presunte condizioni create artificialmente era inefficace;

2.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato insufficiente la qualità dei controlli effettuati in Lituania sulla ragionevolezza dei costi;

3.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato insufficiente il sistema dei controlli in loco in Lituania;

4.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a),del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato che i beni acquistati nell’ambito di uno dei progetti oggetto di controllo erano essenzialmente utilizzati per scopi diversi da quelli del progetto.

II.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 546 351,91 per una carenza in controlli essenziali e complementari, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea:

1.

non ha tenuto conto dei calcoli effettuati dalle competenti autorità della Repubblica di Lituania riguardanti il danno finanziario cagionato all’Unione europea, il quale è connesso con divergenze del sistema sanzionatorio relative a violazioni, attinenti all’identificazione e alla registrazione degli animali, non previste dalle pertinenti misure del diritto dell’Unione, per l’anno di domanda 2014;

2.

non ha tenuto conto dei calcoli effettuati dalle competenti autorità della Repubblica di Lituania riguardanti il danno finanziario cagionato all’Unione europea, danno connesso con una valutazione eccessivamente tollerante dell’inosservanza dei requisiti per l’identificazione e la registrazione degli animali, per l’anno di domanda 2014;

3.

e nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, essa ha a torto considerato che in Lituania l’analisi dei rischi non era conforme a tale regolamento poiché quest’ultima non includeva fattori di rischio relativi agli animali;

4.

e nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009, essa ha a torto considerato che il monitoraggio dei risultati dei controlli effettuato in Lituania non era conforme a tale regolamento, poiché le statistiche sono state fornite senza rispettare pienamente i modelli della Commissione.