SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
29 settembre 2021 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Comunicazione degli addebiti – Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Infrazione unica e continuata – Gravità dell’infrazione – Dissociazione pubblica – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑342/18,
Nichicon Corporation, con sede in Kyoto (Giappone), rappresentata da A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger e H. Kühnert, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da B. Ernst, T. Franchoo, C. Sjödin e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte riguardante la ricorrente, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),
composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, D. Gratsias, M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,
cancelliere: E. Artemiou, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
I. Fatti
A. Ricorrente e settore interessato
1 |
La ricorrente, la Nichicon Corporation, è una società con sede in Giappone, che produce e vende condensatori elettrolitici all’alluminio. La ricorrente era altresì, fino al 6 febbraio 2013, un produttore e venditore di condensatori elettrolitici al tantalio. |
2 |
L’infrazione di cui trattasi riguarda i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio. I condensatori elettrolitici sono componenti elettrici che immagazzinano energia elettrostaticamente in un campo elettrico e sono utilizzati in una vasta gamma di prodotti elettronici, come personal computer, tablet, telefoni, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, prodotti automobilistici e apparecchi industriali. La clientela è quindi molto diversificata. |
3 |
I condensatori elettrolitici, e più specificamente quelli all’alluminio e al tantalio, sono prodotti per i quali il prezzo è un importante parametro competitivo. |
B. Procedimento amministrativo
4 |
Il 4 ottobre 2013, la Panasonic e le sue società figlie hanno presentato alla Commissione europea una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), fornendo informazioni sull’esistenza di una presunta infrazione nel settore dei condensatori elettrolitici. |
5 |
Il 28 marzo 2014, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ha chiesto informazioni a diverse imprese operanti nel settore dei condensatori elettrolitici, tra cui la ricorrente. |
6 |
Il 4 novembre 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata indirizzata alla ricorrente. |
7 |
I destinatari della comunicazione degli addebiti, tra cui la ricorrente, sono stati ascoltati dalla Commissione nel corso di un’audizione tenutasi dal 12 al 14 settembre 2016. |
C. Decisione impugnata
8 |
Il 21 marzo 2018, la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 1768 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40136 – Condensatori) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
1. Infrazione
9 |
Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore dei condensatori elettrolitici, cui hanno partecipato nove imprese o gruppi di imprese, vale a dire Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nippon Chemi-Con (in prosieguo: la «NCC»), Rubycon, Sanyo (riferendosi a Sanyo e Panasonic insieme), e la ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: i «partecipanti al cartello») (punto 1 e articolo 1 della decisione impugnata). |
10 |
La Commissione ha constatato, in sostanza, che l’infrazione in questione aveva avuto luogo tra il 26 giugno 1998 e il 23 aprile 2012, nell’intero territorio del SEE, ed era consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (punto 1 della decisione impugnata). |
11 |
Il cartello era essenzialmente organizzato mediante riunioni multilaterali, che si tenevano generalmente in Giappone ogni mese o ogni due mesi al livello superiore della direzione vendite, e ogni sei mesi a livello di dirigenti, compresi i presidenti (punti 63, 68 e 738 della decisione impugnata). |
12 |
Le riunioni multilaterali sono state inizialmente organizzate, tra il 1998 e il 2003, con il nome di «circolo del(i) condensatore(i) elettrolitico(i)» o di «conferenza dei condensatori elettrolitici» (in prosieguo: le «riunioni ECC»). Esse sono state successivamente organizzate, tra il 2003 e il 2005, con il nome di «conferenza alluminio-tantalio» o di «gruppo dei condensatori all’alluminio o al tantalio» (in prosieguo: le «riunioni ATC»). Infine, esse sono state organizzate, tra il 2005 e il 2012, con il nome di «gruppo ricerca di mercato» o di «gruppo marketing» (in prosieguo: le «riunioni MK»). Parallelamente alle riunioni MK, e come complemento ad esse, tra il 2006 e il 2008 sono state organizzate riunioni «aumento dei costi» o «aumento dei condensatori» (in prosieguo: le «riunioni CUP») (punto 69 della decisione impugnata). |
13 |
Oltre a tali riunioni multilaterali, i partecipanti al cartello intrattenevano altresì, secondo le esigenze, contatti bilaterali e trilaterali ad hoc (punti 63, 75 e 739 della decisione impugnata) (in prosieguo, congiuntamente: gli «scambi anticoncorrenziali»). |
14 |
Nell’ambito degli scambi anticoncorrenziali, i partecipanti al cartello si scambiavano informazioni sui prezzi e sui prezzi futuri praticati, sulle future riduzioni di prezzo e sulle forcelle di tali riduzioni, sull’offerta e sulla domanda, anche future, e, in alcuni casi, concludevano, attuavano e monitoravano accordi sui prezzi (punti 62, 715, 732 e 741 della decisione impugnata). |
15 |
La Commissione ha ritenuto che il comportamento dei partecipanti al cartello costituisse una forma di accordo e/o di pratica concordata, che avevano un obiettivo comune, vale a dire evitare la concorrenza sui prezzi e coordinare il loro futuro comportamento in materia di vendita di condensatori elettrolitici, riducendo così l’incertezza sul mercato (punti 726 e 731 della decisione impugnata). |
16 |
La Commissione ha concluso che questo comportamento aveva un oggetto anticoncorrenziale unico (punto 743 della decisione impugnata). |
2. Responsabilità della ricorrente
17 |
La Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente a causa della sua partecipazione diretta e continuata al cartello dal 26 giugno 1998 al 31 maggio 2010, senza che la sua responsabilità si estendesse tuttavia alle riunioni MK [punti 760, 761, 955, 1023 e articolo 1, lettera f), della decisione impugnata]. |
3. Ammenda inflitta alla ricorrente
18 |
L’articolo 2, lettera i), della decisione impugnata infligge un’ammenda di importo pari a EUR 72901000 alla ricorrente. |
4. Calcolo dell’importo dell’ammenda
19 |
Nel calcolare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha seguito la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 980 della decisione impugnata). |
20 |
In primo luogo, per determinare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006 (punto 989 della decisione impugnata). |
21 |
La Commissione ha calcolato il valore delle vendite sulla base delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio fatturate a clienti nel SEE (punto 990 della decisione impugnata). |
22 |
Inoltre, la Commissione ha calcolato il valore rilevante delle vendite separatamente per le due categorie di prodotti, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e i condensatori elettrolitici al tantalio, e ha applicato loro coefficienti moltiplicatori diversi a seconda della durata (punto 991 della decisione impugnata). Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha adottato un coefficiente moltiplicatore di 11,93 (corrispondente al periodo compreso tra il 26 giugno 1998 e il 31 maggio 2010) per i condensatori elettrolitici all’alluminio, e di 10,36 (corrispondente al periodo compreso tra il 29 ottobre 1999 e il 9 marzo 2010) per i condensatori elettrolitici al tantalio (punto 1007, tabella 1, della decisione impugnata). |
23 |
La Commissione ha fissato al 16% la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per la gravità dell’infrazione. A questo proposito, essa ha ritenuto che gli «accordi» orizzontali di coordinamento dei prezzi rientrassero, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che il cartello si estendesse all’intero territorio del SEE (punti da 1001 a 1003 della decisione impugnata). |
24 |
La Commissione ha applicato un importo aggiuntivo del 16% ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006 al fine di assicurarsi che l’ammenda inflitta fosse sufficientemente dissuasiva (punto 1009 della decisione impugnata). |
25 |
La Commissione ha pertanto fissato in EUR 75156000 l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente (punto 1010 della decisione impugnata). |
26 |
In secondo luogo, la Commissione ha concesso alla ricorrente, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda inflittale, dato che la sua partecipazione alle riunioni MK non era dimostrata e non era stato provato che essa ne avesse avuto conoscenza (punto 1023 della decisione impugnata). |
27 |
La Commissione, di conseguenza, ha fissato in EUR 72901000 l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente (punto 1139, tabella 3, della decisione impugnata). [omissis] |
II. Procedimento e conclusioni delle parti
29 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. |
30 |
Il 28 settembre 2018 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della Commissione. |
31 |
La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 dicembre 2018 e il 28 febbraio 2019. |
32 |
Su proposta della Seconda Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato. |
33 |
Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la giudice relatrice è stata assegnata alla Nona Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa. |
34 |
Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti. |
35 |
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 22 ottobre 2020. |
36 |
In seguito al decesso del giudice Berke, avvenuto il 1o agosto 2021, i tre giudici firmatari della presente sentenza hanno proseguito le deliberazioni, conformemente all’articolo 22 e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
37 |
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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38 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
[omissis]
B. Nel merito
45 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi a supporto tanto delle conclusioni presentate in via principale, dirette all’annullamento della decisione impugnata, quanto delle conclusioni presentate in via subordinata, dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. |
46 |
Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei condensatori elettrolitici, nell’intero territorio del SEE, per una durata di quasi quattordici anni. Il primo motivo di ricorso verte su errori materiali di fatto, per quanto riguarda la portata geografica degli scambi anticoncorrenziali. Il secondo motivo di ricorso verte su errori di diritto, per quanto riguarda, da un lato, la qualificazione come infrazione unica e continuata e, dall’altro, la partecipazione della ricorrente a tale infrazione. Il terzo motivo di ricorso verte sull’incompetenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. |
47 |
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’ammenda che le è stata inflitta. Tale motivo verte su errori manifesti di valutazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. |
48 |
Con il quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata, la ricorrente contesta la legittimità della procedura di accertamento dell’infrazione. [omissis] |
1. Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata
[omissis]
c) Sul secondo motivo di ricorso, vertente su errori di diritto riguardanti la qualificazione come infrazione unica e continuata e la responsabilità della ricorrente nella partecipazione a tale infrazione
[omissis]
1) Sulla prima parte, relativa alla mancanza di prova di un’infrazione unica e continuata riguardante la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici verso il SEE
314 |
La ricorrente afferma, in sostanza, che, a causa della natura eterogenea dei condensatori e della specificità della domanda nei diversi mercati geografici, l’infrazione, oltre al fatto di non essere stata dimostrata dalla Commissione, non poteva riguardare la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici verso il SEE. [omissis] |
i) Sulla prima censura, relativa alla mancanza di prova di un’infrazione unica e continuata riguardante la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici
316 |
La ricorrente sostiene, innanzitutto, che i condensatori sono prodotti molto diversificati, che si distinguono per una moltitudine di caratteristiche e per i quali non esistono prezzi di mercato uniformi, cosicché l’infrazione non potrebbe riguardare la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici verso il SEE. Essa sostiene, più precisamente, che gli elementi di cui ai punti 796 e seguenti della decisione impugnata, sui quali la Commissione si è basata per suffragare la propria conclusione, non consentono di dimostrare, in termini giuridicamente adeguati, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata che, considerata nel suo insieme, copra la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici. |
317 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
318 |
In via preliminare, occorre ricordare che, per determinare i prodotti oggetto di un cartello, la Commissione non è tenuta a definire il mercato rilevante sulla base di criteri economici. Sono gli stessi partecipanti al cartello a determinare i prodotti oggetto delle loro discussioni e delle loro pratiche concordate (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata, EU:T:2005:220, punto 90). I prodotti oggetto di un cartello sono determinati con riferimento alle prove documentali di un comportamento anticoncorrenziale effettivo rispetto a prodotti specifici (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commissione, T‑61/99, EU:T:2003:335, punto 27). |
319 |
Occorre altresì sottolineare che la Commissione non può, al riguardo, basarsi su una presunzione che non sia suffragata da alcun elemento di prova (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, ABB/Commissione, C‑593/18 P, EU:C:2019:1027, punti 44 e 45). |
320 |
Tuttavia, dalla decisione impugnata, e in particolare dal punto 736, risulta che la Commissione ha constatato, dopo aver esaminato l’insieme degli scambi anticoncorrenziali e dei relativi elementi di prova, che tutti gli scambi tra i partecipanti al cartello coprivano vuoi i condensatori elettrolitici all’alluminio o al tantalio, vuoi entrambe queste due categorie di condensatori elettrolitici. |
321 |
Al punto 796 della decisione impugnata, la Commissione, in risposta a una censura della ricorrente analoga alla presente e invocata nel corso del procedimento amministrativo, ha precisato, in primo luogo, che dagli scambi anticoncorrenziali risultava che le discussioni non si limitavano a taluni sottotipi di condensatori elettrolitici all’alluminio o al tantalio. |
322 |
Come esposto dalla Commissione in tale punto, detta assenza di limitazione dell’oggetto delle discussioni risulta dalle riunioni del 29 agosto 2002, del 22 dicembre 2006, del 25 giugno 2008 e del 20 dicembre 2010, menzionate nel ricorso, nel corso delle quali era evocata una grande varietà di condensatori elettrolitici all’alluminio e/o al tantalio, ma anche dalle discussioni vertenti specificamente sugli elementi che contribuiscono alla determinazione del prezzo di vendita dei prodotti, quali l’aumento del costo delle materie prime e la fluttuazione dei tassi di cambio (v., ad esempio, le riunioni menzionate nelle note a piè di pagina 1417 e 1418 della decisione impugnata). Infatti, il contenuto di tali discussioni era generale ed era destinato ad applicarsi a tutti i tipi di condensatori elettrolitici all’alluminio o al tantalio. |
323 |
In secondo luogo, al punto 797 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che i partecipanti al cartello non avevano introdotto, nelle loro dichiarazioni aziendali, alcuna limitazione quanto alla definizione dei condensatori elettrolitici all’alluminio o al tantalio oggetto del cartello. |
324 |
In terzo luogo, al punto 798 di tale decisione, la Commissione ha rilevato che la maggior parte dei rappresentanti dei partecipanti al cartello erano responsabili della fabbricazione e/o della vendita di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio e non di una gamma di prodotti specifici. |
325 |
Alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 84, 318 e 319, la Commissione, tenuto conto di tali constatazioni, ha potuto giustamente ritenere che il cartello riguardasse tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio e, pertanto, che l’infrazione unica e continuata riguardasse l’insieme di tali prodotti. |
326 |
Questa conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente. |
327 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene, da un lato, che la Commissione si riferisce in realtà soltanto a quattro riunioni per affermare, al punto 796 della decisione impugnata, che il cartello riguardava la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici. Dall’altro, essa aggiunge che nessuno degli scambi menzionati nelle note a piè di pagina 1417 e 1418 relative a tale punto riguardava la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici. |
328 |
Orbene, la ricorrente effettua una lettura erronea della decisione impugnata, in particolare del suo punto 796. Infatti, da un lato, la Commissione invoca più di quattro scambi anticoncorrenziali per suffragare la sua conclusione secondo cui il cartello riguardava tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio e non un determinato sottotipo di condensatore. Dall’altro lato, la Commissione non intendeva dimostrare, in tale punto, che le discussioni in occasione di ogni scambio vertevano sulla totalità delle vendite di condensatori, ma semplicemente suffragare la sua conclusione, citando a titolo di esempio gli scambi di cui alle note a piè di pagina 1417 e 1418. Tale argomento, quindi, non può che essere respinto. |
329 |
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’assenza di una limitazione, nelle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, quanto ai prodotti oggetto del cartello non costituisce una prova sufficiente per dimostrare che l’infrazione riguardava la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici. |
330 |
Orbene, da un lato, è stato ricordato al precedente punto 318 che, secondo la giurisprudenza, sono gli stessi partecipanti al cartello a determinare i prodotti oggetto delle loro discussioni e delle loro pratiche concordate. Dall’altro lato, risulta dai punti precedenti che la conclusione della Commissione non si fonda unicamente sulle dichiarazioni delle imprese effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole. Tale argomento, quindi, non può che essere respinto. |
331 |
In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’allegato II della decisione impugnata non consente di dimostrare che le persone che avevano partecipato al cartello fossero responsabili, in via generale, di tutti i condensatori elettrolitici, poiché, da un lato, tale allegato menzionerebbe unicamente il titolo delle funzioni di tali persone, senza fornire dettagli sulle loro esatte responsabilità, e, dall’altro, gli scambi avrebbero avuto luogo in Giappone tra dipendenti giapponesi, i quali non erano responsabili, in via generale, delle vendite verso l’Europa. |
332 |
Orbene, da un lato, è sufficiente rilevare che il fatto che il dettaglio delle responsabilità delle persone interessate non fosse noto non esclude che esse possano aver esercitato responsabilità in relazione all’insieme dei prodotti considerati, circostanza che, del resto, la ricorrente non contesta. Dall’altro lato, la circostanza che tali persone non sarebbero state, in via generale, responsabili delle vendite verso l’Europa non osta a che esse possano esserlo state occasionalmente. In ogni caso, occorre ricordare che le persone menzionate in tale elenco erano i rappresentanti dei partecipanti al cartello, cosicché esse esercitavano necessariamente responsabilità collegate ai prodotti di cui trattasi. Tale argomento, quindi, non può che essere respinto. |
333 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente censura deve essere respinta. [omissis] |
e) Sul quarto motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione nella determinazione dell’ammenda
442 |
Con il presente motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, imponendole un’ammenda di EUR 72901000, la Commissione ha violato i principi di proporzionalità, del ne bis in idem e della parità di trattamento nonché il suo obbligo di motivazione. [omissis] |
1) Sulla prima parte, relativa al calcolo errato dell’importo dell’ammenda
446 |
Questa parte può essere suddivisa in tre censure. La prima censura riguarda l’errato utilizzo del valore totale delle vendite fatturate nel SEE, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. La seconda censura riguarda la determinazione del coefficiente moltiplicatore da prendere in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione. La terza censura riguarda la determinazione dell’importo supplementare da prendere in considerazione. |
i) Sulla prima censura, relativa all’errato utilizzo del valore totale delle vendite fatturate nel SEE
447 |
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità prendendo come base, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, il valore totale delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio fatturate nel corso dell’ultimo anno di partecipazione al cartello. |
448 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. [omissis] |
483 |
In sesto luogo, occorre respingere l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe applicato gli orientamenti del 2006 in modo erroneo prendendo, come base di calcolo dell’importo dell’ammenda, il valore totale delle vendite fatturate nel SEE anziché il valore totale delle vendite spedite verso il SEE. |
484 |
Da un lato, occorre rilevare, al pari della Commissione, che il punto 13 degli orientamenti del 2006 non parla di «vendite consegnate» né di «vendite fatturate». Quest’ultimo si riferisce unicamente alle «vendite realizzate» nel SEE. Ne consegue che gli orientamenti, così come non impongono di tener conto delle vendite consegnate nel SEE, non ostano a che la Commissione consideri le vendite fatturate nel SEE al fine di calcolare il valore delle vendite di ciascuna impresa all’interno del SEE (sentenza del 17 maggio 2013, Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione, T‑146/09, EU:T:2013:258, punto 210). |
485 |
Dall’altro lato, è vero che dalla giurisprudenza risulta che, per poter considerare le vendite fatturate nel SEE, è necessario che tale criterio rifletta la realtà del mercato, vale a dire che sia il più idoneo a definire le conseguenze del cartello sulla concorrenza nel SEE (sentenza del 17 maggio 2013, Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione, T‑146/09, EU:T:2013:258, punto 211). Tuttavia, la ricorrente non spiega in che modo il fatto che la Commissione prenda in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, talune vendite fatturate a clienti situati nel SEE, ma successivamente consegnate a destinazioni site al di fuori di tale area geografica, non consentirebbe di riflettere l’incidenza dell’infrazione sulla concorrenza nel SEE. |
486 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha addotto alcun elemento atto a dimostrare che il fatturato realizzato nel corso dell’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, per quanto riguarda la totalità delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio nel SEE, non costituiva, nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, un’indicazione delle sue effettive dimensioni, della sua potenza economica sul mercato e dell’entità dell’infrazione in questione. |
487 |
Ne consegue che la presente censura deve essere respinta. [omissis] |
iii) Sulla terza censura, relativa alla determinazione dell’importo supplementare da prendere in considerazione
509 |
La ricorrente afferma, in sostanza, che, tenuto conto del fatto che ai partecipanti al cartello erano già state inflitte pesanti ammende in paesi terzi, che tenevano conto degli aspetti mondiali dell’infrazione nonché di un effetto dissuasivo, la Commissione ha violato il principio del ne bis in idem e il principio di proporzionalità, imponendo un importo supplementare oltre all’importo di base al fine di dissuadere i partecipanti al cartello dall’impegnarsi in futuro in eventuali intese illecite. |
510 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
511 |
In via preliminare, dal punto 1009 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha indicato che, tenuto conto delle circostanze proprie del caso di specie e dei criteri di cui alla sezione 8.3.3.1, la percentuale da applicare all’importo supplementare, a titolo dell’effetto dissuasivo, dovrebbe essere del 16%. |
512 |
Si deve ricordare che il principio del ne bis in idem, sancito anche dall’articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, del quale il giudice garantisce il rispetto (v. sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
513 |
Il principio del ne bis in idem vieta di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico. L’applicazione di tale principio è soggetta ad una triplice condizione, cioè l’identità dei fatti, l’unicità del contravventore e l’unicità dell’interesse giuridico tutelato (v. sentenza del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, EU:T:2006:267, punto 278 e giurisprudenza ivi citata). |
514 |
Orbene, in primo luogo, nei limiti in cui la ricorrente afferma che, infliggendole un’ammenda per la partecipazione a un’intesa già sanzionata dalle autorità di Stati terzi, la Commissione ha violato il principio del ne bis in idem, occorre rilevare che il principio del ne bis in idem non è applicabile in un caso come quello di specie, in cui i procedimenti attivati e le sanzioni inflitte dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di Stati terzi, dall’altro, manifestamente non perseguono i medesimi obiettivi (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, EU:T:2006:267, punti 280 e 281 e giurisprudenza ivi citata). |
515 |
Infatti, se, nel primo caso, si tratta di preservare una concorrenza non falsata all’interno del SEE, la tutela perseguita, nel secondo caso, riguarda il mercato di paesi terzi. Fa quindi difetto la condizione relativa all’identità dell’interesse giuridico tutelato, necessaria perché divenga applicabile il principio del ne bis in idem. |
516 |
Peraltro, la ricorrente non invoca né dimostra l’esistenza di un principio di diritto o di una regola o di una convenzione di diritto internazionale pubblico che vieti ad autorità o a giudici di Stati diversi di perseguire e di condannare una persona per fatti identici implicanti effetti sul loro territorio o nell’ambito della loro competenza. In mancanza di prova dell’esistenza di una siffatta regola o convenzione che vincoli l’Unione e Stati terzi e che preveda detto divieto la Commissione non può esservi obbligata (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 34). |
517 |
Pertanto, l’affermazione della ricorrente, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio del ne bis in idem, deve essere respinta. |
518 |
In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, non tenendo conto, nella determinazione della percentuale supplementare da applicare, del fatto che le ammende che le sono state inflitte da altri Stati comprendevano già un effetto dissuasivo, occorre ricordare che il punto 25 degli orientamenti del 2006 precisa che, «a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione». |
519 |
Peraltro, si deve osservare che qualsiasi considerazione relativa all’esistenza di ammende inflitte dalle autorità di uno Stato terzo può essere presa in considerazione solo nell’ambito del potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia di fissazione di ammende per le violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione. Ne consegue che, anche se non può escludersi che la Commissione tenga conto di ammende anteriormente inflitte dalle autorità di Stati terzi, essa non può esservi tuttavia obbligata. Infatti, l’obiettivo di dissuasione che la Commissione può legittimamente perseguire nel determinare l’importo di un’ammenda è volto ad assicurare il rispetto, da parte delle imprese, di norme sulla concorrenza fissate dal Trattato FUE ai fini dello svolgimento delle loro attività nell’ambito del mercato interno. Di conseguenza, nel valutare il carattere dissuasivo di un’ammenda da infliggere per una violazione di dette norme, la Commissione non ha l’obbligo di tener conto di eventuali sanzioni inflitte ad un’impresa in ragione della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di Stati terzi (v. sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata). |
520 |
Pertanto, l’affermazione della ricorrente vertente sulla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinta. |
521 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del presente motivo di ricorso deve essere respinta. |
2) Sulla seconda parte, relativa alla mancata presa in considerazione delle circostanze attenuanti applicabili alla ricorrente
[omissis]
i) Sulla prima censura, relativa al fatto che l’importo dell’ammenda non rifletterebbe sufficientemente l’assenza della ricorrente dalle riunioni MK
523 |
La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’importo della riduzione concessale per non aver partecipato alle riunioni MK non rispetta i principi di proporzionalità e della parità di trattamento. |
524 |
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. |
525 |
Innanzitutto, dal punto 1023 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha concesso alla ricorrente, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda inflitta, in quanto la sua partecipazione alle riunioni MK non era stata dimostrata e non era stato provato che essa ne avesse avuto conoscenza. |
526 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la riduzione concessale per non aver partecipato alle riunioni MK era insufficiente, tenuto conto dell’importanza di tali riunioni nella qualificazione dell’infrazione. |
527 |
Secondo la giurisprudenza, la concessione di una riduzione dell’importo di base dell’ammenda per circostanze attenuanti è necessariamente connessa alle circostanze del caso di specie, che possono indurre la Commissione a escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene. Infatti, il riconoscimento del beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, non può avere la conseguenza di privare l’ammenda inflitta di effetto dissuasivo e di pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 237 e giurisprudenza ivi citata). |
528 |
Anche se le circostanze indicate nell’elenco di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 rientrano certamente tra quelle che possono essere prese in considerazione dalla Commissione in un determinato caso, quest’ultima non ha l’obbligo di concedere automaticamente una riduzione supplementare a detto titolo ogniqualvolta un’impresa adduca elementi tali da indicare la presenza di una di dette circostanze, dato che l’adeguatezza di un’eventuale riduzione dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti deve essere valutata da un punto di vista complessivo, tenendo conto dell’insieme delle circostanze pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 240 e giurisprudenza ivi citata). |
529 |
Orbene, è stato rilevato, primo, che la ricorrente aveva partecipato alla quasi totalità del periodo dell’infrazione, ossia per quasi dodici anni sui quattordici in cui è durato il cartello. Secondo, pur non avendo partecipato alle riunioni MK, la ricorrente aveva partecipato a 52 riunioni multilaterali, tra le quali figuravano le riunioni ECC, ATC e CUP, e a sei contatti bilaterali o trilaterali. Terzo, la ricorrente non aveva contestato che le riunioni CUP completassero le riunioni MK e che esse fossero considerate dai partecipanti al cartello come le «riunioni ufficiose», svoltesi parallelamente a queste ultime, in quanto esse erano generalmente organizzate una settimana dopo queste ultime e riunivano la maggior parte dei partecipanti a queste ultime. Quarto, tutti gli scambi anticoncorrenziali si inserivano in un medesimo piano d’insieme, con un unico obiettivo economico. D’altro canto, dalla decisione impugnata non risulta che le riunioni MK rivestissero un’importanza particolare rispetto alle altre riunioni. |
530 |
Peraltro, per quanto riguarda le riduzioni concesse in altri procedimenti, si è ricordato, ai precedenti punti 505 e 506, che la prassi decisionale anteriore della Commissione non poteva fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza. |
531 |
Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che, nonostante non abbia partecipato alle riunioni MK, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la sua partecipazione al cartello fosse limitata e presentasse un grado di dannosità tale da giustificare una maggiore riduzione dell’ammenda. Ne consegue che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità. L’affermazione della ricorrente deve pertanto essere respinta. |
532 |
In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di averle concesso la stessa riduzione di cui hanno beneficiato i partecipanti al cartello che non avevano partecipato alle riunioni CUP, sebbene essi non si trovassero in situazioni analoghe, tenuto conto dell’importanza delle riunioni MK rispetto alle riunioni CUP nella qualificazione dell’infrazione. |
533 |
A tale riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/Commissione, T‑91/11, EU:T:2014:92, punti 77 e 78 e giurisprudenza ivi citata). |
534 |
Per quanto concerne la determinazione dell’importo dell’ammenda, tale principio osta a che la Commissione operi, applicando metodi di calcolo diversi, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contraria all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 27 febbraio 2014, InnoLux/Commissione, T‑91/11, EU:T:2014:92, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). |
535 |
Orbene, primo, al precedente punto 529 è stato rilevato che le riunioni MK non rivestivano un’importanza particolare rispetto alle altre riunioni. Secondo, dal punto 1022 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha considerato che la Sanyo, la NEC Tokin e la Matsuo erano responsabili per la totalità dell’infrazione unica e continuata, ad eccezione delle riunioni CUP, dato che la loro partecipazione a tali riunioni non era stata dimostrata e non era stato provato che esse ne avessero avuto conoscenza. |
536 |
La Commissione ha quindi ritenuto che tali imprese, al pari della ricorrente, fossero responsabili per la totalità dell’infrazione unica e continuata, ad eccezione di un gruppo di riunioni, per il quale la loro partecipazione non era stata dimostrata. |
537 |
In tali circostanze, la Commissione, concedendo la stessa riduzione a tutte le imprese suddette, ha rispettato il principio della parità di trattamento, il quale impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. |
538 |
Ne consegue che la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento. L’affermazione della ricorrente deve pertanto essere respinta. |
539 |
Da tutto quanto precede risulta che la presente censura deve essere respinta. [omissis] |
2. Sulle conclusioni dirette ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda
571 |
Con il secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale, in ogni caso, di esercitare la sua competenza estesa al merito al fine di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, riguardante l’importo dell’ammenda, e, di conseguenza, di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. |
572 |
In via preliminare, occorre rilevare che, a sostegno del presente capo delle conclusioni, la ricorrente fa valere l’argomentazione presentata a sostegno del quarto motivo di ricorso, vertente su errori manifesti nella determinazione dell’importo dell’ammenda. |
573 |
Si deve ricordare che la competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la propria valutazione, per la determinazione dell’importo di tale sanzione, a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui tale importo è stato inizialmente fissato. Di conseguenza, il giudice dell’Unione può riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, al fine di eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta, e tale competenza è esercitata tenendo conto di tutte le circostanze (v. sentenza del 25 luglio 2018, Orange Polska/Commissione, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). |
574 |
Per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/Commissione, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, punto 180 e giurisprudenza ivi citata). |
575 |
Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio, e ricordare che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare i motivi diretti avverso quest’ultima e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (v. sentenza del 9 giugno 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). |
576 |
Inoltre, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale non è vincolato dagli orientamenti del 2006, i quali non pregiudicano la valutazione dell’ammenda da parte del giudice dell’Unione. Infatti, benché la Commissione sia tenuta a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento quando applica le regole che essa si è imposta, quali gli orientamenti del 2006, tale principio non può vincolare negli stessi termini i giudici dell’Unione, in quanto essi non si propongono di applicare uno specifico metodo di calcolo delle ammende nell’esercizio della loro competenza estesa al merito, ma esaminano caso per caso le situazioni loro sottoposte tenendo conto di tutte le relative circostanze di fatto e di diritto (v. sentenza del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, EU:T:2014:254, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). |
577 |
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, nella determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo contrario alle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione. Se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario che fornisca una spiegazione al riguardo nella sua sentenza (v. sentenza del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, EU:T:2014:254, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). |
578 |
Il Tribunale è quindi legittimato a rideterminare l’importo dell’ammenda a un livello inferiore a quello risultante dall’applicazione degli orientamenti del 2006, se le circostanze del caso di cui è investito lo giustifichino. È pur sempre necessario, tuttavia, che il ricorrente sollevi motivi pertinenti, in grado di giustificare una siffatta riduzione, e adduca prove a sostegno di essi (v. sentenza del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, EU:T:2014:254, punto 310 e giurisprudenza ivi citata). |
579 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se le circostanze invocate dalla ricorrente possano giustificare, anche in assenza di un errore di diritto o di un errore di valutazione della Commissione, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata. |
580 |
In primo luogo, per quanto riguarda il calcolo del valore delle vendite, anzitutto, è stato constatato, nell’ambito dell’esame della prima censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, che la presa in considerazione del valore totale delle vendite dei prodotti interessati nel corso dell’ultimo anno di partecipazione al cartello come base di calcolo dell’ammenda era tale da fornire un’indicazione corretta dell’ampiezza dell’infrazione sul mercato rilevante nonché della sua importanza economica per le attività dei partecipanti al cartello. |
581 |
Peraltro, occorre rilevare che l’argomento dedotto dalla ricorrente al riguardo non presenta un livello di precisione sufficiente per consentire al Tribunale di comprendere in che modo la ricorrente determini la base di calcolo e le modalità alternative di calcolo sulle quali essa si fonda. La ricorrente ritiene, infatti, sulla base delle informazioni contenute nello studio realizzato da una società indipendente, che l’importo dell’ammenda dovrebbe essere ridotto per essere fissato a un livello compreso tra EUR 25 e 40 milioni. Inoltre, la base di calcolo e le modalità di calcolo proposte non offrono alcuna indicazione quanto al fatto che esse consentirebbero di riflettere l’entità dell’infrazione sul mercato rilevante nonché la sua importanza economica per le attività della ricorrente e, inoltre, di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento tra i partecipanti al cartello. |
582 |
In sede di esame della prima censura della prima parte del secondo motivo di ricorso è stato poi rilevato che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata che non si limitava né a un tipo specifico di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, riguardando invece un’ampia gamma di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, né a determinati clienti. |
583 |
Infine, al precedente punto 482 è stato osservato che le specificità interne invocate dalla ricorrente, attinenti alla struttura delle sue vendite, rientravano nella sua propria strategia commerciale e non costituivano di per sé peculiarità tali da giustificare l’applicazione di un metodo di calcolo diverso per la determinazione del valore delle vendite. |
584 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la riduzione del coefficiente di gravità adottato dalla Commissione, invocata dalla ricorrente nell’ambito della seconda censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, primo, occorre rilevare anzitutto che la ricorrente non ha precisato né le specificità che giustificherebbero una riduzione della percentuale applicata dalla Commissione né la percentuale alla quale tale coefficiente dovrebbe essere fissato. Secondo, è stato rilevato al precedente punto 502 che l’infrazione di cui trattasi era, per sua stessa natura, una delle più gravi restrizioni della concorrenza. Terzo, come osservato al precedente punto 367, la ricorrente aveva partecipato alla quasi totalità del periodo dell’infrazione, ossia per quasi dodici anni sui quattordici in cui è durato il cartello. Quarto, dall’esame della seconda censura della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che l’infrazione si estendeva all’intero SEE. Quinto, se, con i riferimenti al coefficiente adottato dalla Commissione nelle altre decisioni, la ricorrente intendeva dimostrare, nella fattispecie, un’eventuale discriminazione, si deve ricordare al riguardo che il Tribunale non è vincolato dalla prassi decisionale della Commissione (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2017, Marine Harvest/Commissione, T‑704/14, EU:T:2017:753, punto 78). |
585 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la riduzione dell’importo supplementare adottato dalla Commissione, oggetto della terza censura della prima parte del quarto motivo di ricorso, primo, è stato rilevato al precedente punto 519 che il carattere dissuasivo di un’ammenda inflitta a causa di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza non può essere determinato in funzione di eventuali sanzioni inflitte all’impresa per violazioni delle norme in materia di concorrenza di Stati terzi. Secondo, la Commissione ha applicato nel caso di specie un importo supplementare del 16% del valore delle vendite, ossia, con uno scarto di un punto percentuale, la percentuale più bassa che essa poteva applicare, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006. |
586 |
In quarto luogo, per quanto riguarda la riduzione più significativa della sua ammenda a causa di circostanze attenuanti, si è rilevato, al precedente punto 531, che, nonostante non avesse partecipato alle riunioni MK, la ricorrente non poteva fondatamente sostenere che la sua partecipazione al cartello fosse limitata e che essa presentasse un grado di dannosità minore tale da giustificare una siffatta riduzione. È stato inoltre rilevato, al precedente punto 536, che la Commissione aveva concesso una riduzione analoga a tutte le imprese la cui responsabilità era stata accertata per la totalità dell’infrazione, ad eccezione di un gruppo di riunioni per il quale la loro partecipazione non era stata dimostrata. |
587 |
In quinto luogo, al precedente punto 546 è stato constatato che la ricorrente non poteva ignorare la natura censurabile del suo comportamento e, pertanto, sostenere che essa poteva tutt’al più essere considerata responsabile di una mera infrazione per negligenza. |
588 |
In sesto luogo, è stato constatato al precedente punto 564 che la ricorrente non poteva legittimamente invocare l’esistenza di una circostanza attenuante relativa al comportamento concorrenziale che essa avrebbe avuto sul mercato. In particolare, nessun elemento del fascicolo dimostra che la ricorrente abbia agito diversamente dagli altri partecipanti al cartello e abbia perturbato il funzionamento di quest’ultimo. |
589 |
Da tutto quanto precede risulta che nessuna delle circostanze di fatto e di diritto invocate dalla ricorrente a sostegno di una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta giustifica, in particolare alla luce dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, l’adozione di un metodo di calcolo diverso da quello adottato dalla Commissione, tale da condurre a una siffatta riduzione. Pertanto, non occorre che il Tribunale eserciti, nel caso di specie, la sua competenza estesa al merito. |
590 |
Ne consegue che occorre respingere le conclusioni della ricorrente dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza. [omissis] |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Costeira Gratsias Kancheva Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 2021. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.