Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 – Luminor Bank

(affaire C‑8 / 18) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 52, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari Soggetto privato che ha acquistato da una banca uno strumento finanziario derivato – Qualificazione del suddetto soggetto privato ai sensi del diritto dell’Unione»

1. 

Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttive 2004/39 e 2014/65 – Ambito di applicazione ratione temporis – Contratti di sottoscrizione di obbligazioni e contratti di prestito conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento delle direttive – Esclusione

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 70, e 2014/65)

(v. punti 31‑34, 37, 38, 52 e dispositivo)

2. 

Tutela dei consumatori – Contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 2011/83 – Ambito di applicazione ratione temporis – Contratti di sottoscrizione di obbligazioni e contratti di prestito conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/83, artt.13, § 2, e 28, § 1)

(v. punti 35, 36, 38, 52 e dispositivo)

3. 

Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate in assenza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta

(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94)

(v. punti 40‑49, 52 e dispositivo)

Dispositivo

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano ad acquisti a credito di obbligazioni, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tali acquisti siano stati effettuati entro il 1o novembre 2007.

La prima e la seconda questione, nella parte in cui si riferiscono alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34, e al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, sono manifestamente irricevibili.


( 1 ) GU C 152 del 30.4.2018.