30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/4


Impugnazione proposta il 9 agosto 2018 da PJ avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 30 maggio 2018, causa T-664/16, PJ / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-529/18 P)

(2020/C 103/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PJ (rappresentanti: J. Lipinsky e C. von Donat, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Erdmann & Rossi GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il dispositivo dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 30 maggio 2018, nella causa T-664/16, e rinviare la causa al Tribunale;

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente fa valere tre motivi.

1.

Violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale)

Il Tribunale avrebbe violato l'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale), in quanto avrebbe applicato erroneamente l'obbligo incombente alle parti, in virtù di tale disposizione, di «essere rappresentate da un avvocato». Il Tribunale ha trascurato i requisiti di indipendenza degli avvocati. La formulazione e il significato dell'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia sarebbero incompatibili con l'interpretazione del Tribunale. L'interpretazione del Tribunale non sarebbe neppure corroborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa non sarebbe prevedibile e violerebbe il principio della certezza del diritto.

2.

Violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale)

L’ordinanza impugnata violerebbe l'articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale) anche per il motivo che il Tribunale, al fine di constatare la mancanza di indipendenza dell'avvocato del ricorrente, si sarebbe basato su presunzioni non suffragate da fatti e non avrebbe valutato fatti manifestamente inequivocabili. Il Tribunale avrebbe pertanto tratto conseguenze manifestamente erronee dai fatti della controversia e/o avrebbe travisato questi ultimi.

3.

Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

L’ordinanza impugnata violerebbe l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, in quanto il Tribunale avrebbe fatto propria un’interpretazione della nozione di «indipendenza» degli avvocati comparenti ampia e non suffragata dal tenore dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, con la conseguente privazione del ricorrente di una tutela giurisdizionale effettiva.