8.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 agosto 2018 — Fédération des fabricants de cigares/ Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé
(Causa C-517/18)
(2018/C 364/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Fédération des fabricants de cigares
Resistenti: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé
Altra parte: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse vietano l’uso, sulle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco, di qualsiasi marchio che evochi determinate qualità, indipendentemente dalla sua notorietà. |
2) |
In base all’interpretazione che verrà fornita per l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva, se le relative disposizioni, in quanto si applicano alle denominazioni e ai marchi, rispettino il diritto di proprietà, la libertà di espressione, la libertà d’impresa e i principi di proporzionalità e di certezza del diritto. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafi 1 e 3, con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva rispetti il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d’impresa e il principio di proporzionalità. |
(1) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).