29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 agosto 2018 — La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net / Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

(Causa C-511/18)

(2018/C 392/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Resistenti: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58/CE] del 12 luglio 2002 (1), debba essere considerato, in un contesto caratterizzato da minacce gravi e persistenti alla sicurezza nazionale, e in particolare dal rischio terroristico, come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 del Trattato sull’Unione europea, unicamente agli Stati membri.

2)

Se la direttiva del 12 luglio 2002, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa autorizza misure legislative, quali la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e sull’ubicazione di persone determinate, che, pur incidendo sui diritti e sugli obblighi dei fornitori di un servizio di comunicazioni elettroniche, non per questo impone loro uno specifico obbligo di conservazione dei loro dati.

3)

Se la direttiva del 12 luglio 2002, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa subordina sempre la regolarità delle procedure di raccolta dei dati di connessione a un obbligo di informazione degli interessati ove tale informazione non sia suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità competenti o se tali procedure possano essere considerate regolari, tenuto conto di tutte le altre garanzie procedurali esistenti, una volta che queste ultime garantiscono l’efficacia del diritto di ricorso.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).