1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 26 giugno 2018 — AW, BV, CU, DT / Repubblica di Lituania, rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Causa C-417/18)

(2018/C 352/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AW, BV, CU, DT

Resistente: Repubblica di Lituania rappresentata da Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE (1), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (2), stabilisca l’obbligo di fornire le informazioni sulla localizzazione ove le chiamate siano effettuate da dispositivi mobili sprovvisti di scheda SIM.

2)

Qualora la normativa nazionale di uno Stato membro consenta alle persone di effettuare chiamate al numero di emergenza europeo «112» senza una scheda SIM, se ciò significhi che le informazioni sulla localizzazione delle suddette chiamate di emergenza debbano essere determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

3)

Se la normativa nazionale di cui al punto 4.5.4 della procedura per l’accesso degli abbonati e/o utenti ai servizi delle autorità che forniscono servizi di emergenza (versione in vigore dall’11 novembre 2011 al 15 aprile 2016), che sancisce, fra l’altro, che i fornitori di reti pubbliche mobili sono tenuti a fornire informazioni sulla localizzazione con un’esattezza di copertura delle stazioni radio base (settore) (identificativo di cella), ma non specifica l’esattezza minima (in termini di distanza) con cui le stazioni radio base devono localizzare il chiamante né la densità (in termini di distanza) con cui devono essere distribuite dette stazioni, sia compatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, che stabilisce che le autorità di regolamentazione competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

4)

Nel caso in cui si risponda alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che uno Stato membro deve garantire che le informazioni sulla localizzazione siano determinate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, e/o alla terza questione dichiarando che la normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, che stabilisce che le autorità di regolamentazione delle comunicazioni competenti devono definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante, se il giudice nazionale, nel decidere la questione del risarcimento del danno, debba accertare la sussistenza di un nesso causale diretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui o se sia sufficiente accertare la sussistenza di un nesso causale indiretto fra la violazione del diritto dell’Unione e il danno subito dai singoli individui quando, in base alla normativa e/o alla giurisprudenza nazionali, l’accertamento della sussistenza di un nesso causale indiretto fra gli illeciti e il danno subito dai singoli individui è sufficiente per la sussistenza di una responsabilità.


(1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51).

(2)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU 2009, L 337, pag. 11).