28.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/14 |
Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-192/18)
(2018/C 182/17)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, una differenziazione nell'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1), e |
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abbassando, all’articolo 13, punto 1, della legge summenzionata, l'età pensionabile applicabile ai giudici dei tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, disposizioni che differenziano l'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri e abbassando, all’articolo 13, punto 1, della legge citata, l’età pensionabile applicabile ai giudici di tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonché ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.