26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/25


Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-61/18)

(2018/C 112/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato o, comunque, comunicato alla Commissione entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 2014/89/UE (1), che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 135–145), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell‘articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una sanzione pecuniaria periodica pari ad un importo di EUR 14 089,60 al giorno, computata a partire dal momento della pubblicazione della sentenza con cui venga accertata una violazione del trattato da parte della Repubblica di Bulgaria.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 18 settembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dal momento che alla Commissione non sono state comunicate le misure nazionali emanate per trasporre la direttiva, essa ha deciso di adire la Corte di giustizia.

2.

Nel ricorso la Commissione propone di infliggere alla Repubblica di Bulgaria l’obbligo di pagare una sanzione pecuniaria periodica pari a EUR 14 089,60 al giorno. L’importo della sanzione pecuniaria periodica è stato calcolato alla luce della gravità e della durata delle violazioni, nonché dell’effetto deterrente e della capacità di pagamento di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 257, pag. 135.