23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 26 gennaio 2018 — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH

(Causa C-47/18)

(2018/C 142/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Resistente: Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH

Questioni pregiudiziali

Questione 1

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che l’azione di diritto austriaco per l’accertamento di un credito ai fini di una procedura di insolvenza («Prüfungsklage») attiene all’insolvenza agli effetti dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 ed è pertanto esclusa dall’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

Questione 2a (solo in caso di risposta affermativa alla questione 1):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere applicato in via analogica alle azioni connesse che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1346/2000 [del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza].

Questione 2b (solo in caso di risposta negativa alla questione 1 o di risposta affermativa alla questione 2a):

Se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che sussiste una domanda fra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora un creditore — il ricorrente –, il quale abbia insinuato un credito (sostanzialmente) identico nella procedura principale di insolvenza austriaca e nella procedura secondaria di insolvenza polacca — credito che è stato contestato (in larga misura) dal rispettivo curatore fallimentare –, agisca in giudizio prima in Polonia nei confronti del curatore fallimentare locale nella procedura secondaria di insolvenza e successivamente in Austria nei confronti del curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza — il convenuto — chiedendo l’accertamento dell’esistenza di crediti fallimentari per un determinato ammontare.

Questione 3a

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che l’onere di comunicare la «natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo» è soddisfatto qualora il creditore stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza — il ricorrente –, all’atto di insinuare il credito nella procedura principale di insolvenza, come nella specie,

a)

si limiti a descrivere il credito indicando un importo concreto, senza tuttavia comunicare la data in cui esso è sorto (ad esempio, «credito del subappaltatore JSV Slawomir Kubica per l’esecuzione di lavori della rete stradale»);

b)

non comunichi, nell’insinuazione stessa, la data in cui il credito è sorto, ma una data sia desumibile dagli allegati prodotti congiuntamente all’insinuazione del credito (ad esempio, in base alla data indicata sulla fattura prodotta).

Questione 3b

Se l’articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta all’applicazione di norme nazionali più favorevoli, nel singolo caso concreto, al creditore insinuato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, ad esempio con riferimento all’onere della comunicazione della data in cui il credito è sorto.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.