SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 aprile 2020 ( *1 ) ( i )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Nozione di “familiari” – Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti – Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti – Giustificazione»

Nella causa C‑802/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo), con decisione del 17 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2018, nel procedimento

Caisse pour l’avenir des enfants

contro

FV,

GW,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, C. Toader e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Caisse pour l’avenir des enfants, da R. Jazbinsek e A. Rodesch, avocats;

per FV e GW, da P. Peuvrel, avocat;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), dell’articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2

Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da una parte, la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo; in prosieguo: la «CAE»), e, dall’altra, FV, lavoratore frontaliero, e la moglie, GW, riguardo al diniego di detta cassa di concedere gli assegni familiari per il figlio nato dal primo matrimonio di GW, dato che il minore non ha un legame di filiazione con FV.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2004/38

3

L’articolo 2 della direttiva 2004/38 prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)

“familiare”:

a)

il coniuge;

b)

il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)

i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

(...)».

Regolamento n. 883/2004

4

A termini dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i)

“familiare”:

1)

i)

qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

ii)

per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;

2)

se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

3)

qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

(...)

z)

“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I.

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

j)

le prestazioni familiari».

7

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così recita:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

Regolamento n. 492/2011

8

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011 dispone quanto segue:

«1.   Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.   Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

Direttiva 2014/54/UE

9

Il considerando 1 della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU 2014, L 128, pag. 8), è del seguente tenore:

«La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell’Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell’Unione sancita dall’articolo 45 [TFUE]. Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell’Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Il termine «loro familiari» dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38], che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri».

10

L’articolo 1 della direttiva 2014/54 così recita:

«La presente direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011]. La presente direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari (...)».

11

A termini dell’articolo 2 di detta direttiva:

«1.   La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011], nel campo della libera circolazione dei lavoratori:

(…)

c)

accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

(...)

2.   L’ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento [n. 492/2011]».

Normativa lussemburghese

12

Le disposizioni pertinenti sono gli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «codice»), nella loro versione applicabile dal 1o agosto 2016, data in cui è entrata in vigore la loi du 23 juillet 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (legge del 23 luglio 2016, recante modifica del codice della previdenza sociale, della legge modificata del 4 dicembre 1967 relativa all’imposta sui redditi e recante abrogazione della legge modificata del 21 dicembre 2007 sul bonus per figlio a carico) (Mémorial A 2016, pag. 2348; in prosieguo: la «legge del 23 luglio 2016»).

13

L’articolo 269, paragrafo 1, del codice, nella versione applicabile a far data dal 1o agosto 2016, prevede quanto segue:

«È introdotto un sussidio per il futuro dei minori; in prosieguo: l’“assegno familiare”.

Si ha diritto agli assegni familiari per:

a)

ogni minore che risiede effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi ha il suo domicilio legale;

b)

i familiari, quali definiti dall’articolo 270, di chiunque sia assoggettato alla normativa lussemburghese e ricada nella sfera di applicazione dei regolamenti europei o di un altro accordo bilaterale o multilaterale concluso dal Lussemburgo in materia di previdenza sociale e che prevede il pagamento degli assegni familiari secondo la normativa del paese di occupazione. I familiari devono risiedere in un paese indicato dai regolamenti o dagli accordi in parola».

14

A termini dell’articolo 270 del codice, nella versione applicabile a far data dal 1o agosto 2016, «[a]i fini dell’applicazione dell’articolo 269, paragrafo 1, punto b), sono considerati familiari di una persona e danno diritto all’assegno familiare, i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona».

15

Ai sensi dell’articolo 272, paragrafo 1, prima frase, del codice, nella versione applicabile a far data dal 1o agosto 2016, «[l]’importo dell’assegno familiare è fissato in EUR 265 per figlio e per mese».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

FV lavora in Lussemburgo e risiede in Francia con la moglie, GW, e i loro tre figli, uno dei quali, HY, è nato da una precedente relazione di GW. GW esercita l’autorità parentale esclusiva su HY. Sino alla data in cui è entrata in vigore la legge del 23 luglio 2016, la famiglia beneficiava di assegni familiari per i tre figli, in ragione dello status di lavoratore frontaliero di FV.

17

Dalla data in cui è entrata in vigore la legge del 23 luglio 2016, che ha modificato il codice escludendo, segnatamente, i figli del coniuge o del partner dalla nozione di «familiari», definita dal suo articolo 270, la famiglia non ha più beneficiato di tali assegni per HY.

18

Infatti, con decisione dell’8 novembre 2016, la CAE, fondandosi, segnatamente, sull’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 e sugli articoli 269 e 270 del codice, nella loro versione applicabile dalla data in cui è entrata in vigore la legge del 23 luglio 2016, ha considerato che FV non aveva più diritto all’assegno familiare, a far data dal 1o agosto 2016, per HY, nato il 5 dicembre 2000 e cresciuto nella famiglia composta dallo stesso e da GW dal mese di luglio 2008. Dal momento che si tratta di un figlio nato da una precedente unione di GW e che non ha un legame di filiazione con FV, il minore non avrebbe lo status di «familiare», ai sensi di tali disposizioni, circostanza che escluderebbe il suo diritto all’assegno familiare lussemburghese.

19

Adito con ricorso proposto da FV avverso tale decisione, con sentenza del 17 novembre 2017 il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo) dichiarava l’azione fondata nella parte in cui mirava ad ottenere il mantenimento dell’assegno familiare per HY oltre il 31 luglio 2016. Secondo il Consiglio arbitrale per la previdenza sociale:

le prestazioni familiari lussemburghesi costituiscono un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011; esse si ricollegano all’esercizio di un’attività subordinata cosicché, perché gli siano attribuite, FV deve essere un lavoratore sottoposto alla legislazione lussemburghese; non occorre distinguere a seconda che detto vantaggio sociale si traduca, come in materia di prestazioni familiari, in un diritto riconosciuto al minore che ne legittima il percepimento o in un diritto al riconoscimento di dette prestazioni in capo a FV, che lo ha a carico e che è sottoposto alla legislazione sociale lussemburghese, a prescindere dal fatto che sia lavoratore nazionale o meno;

il regime istituito dagli articoli 269 e 270 del codice, nella loro versione applicabile a far data dal 1o agosto 2016, istituisce una differenza di trattamento dipendente dalla residenza del minore interessato in quanto sussiste una differenza di trattamento nel riconoscimento di vantaggi sociali in capo al destinatario degli assegni familiari a seconda che si tratti di un lavoratore nazionale che prende a carico il figlio del coniuge e che risiede in Lussemburgo, o di un lavoratore frontaliero che prende a carico il figlio del coniuge e che non risiede in Lussemburgo, bensì nello Stato membro di origine di detto lavoratore frontaliero; questo si porrebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e

anche se l’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004 rinvia alla normativa nazionale dello Stato membro chiamato a definire la nozione di «familiare», la legge nazionale di riferimento, vale a dire l’articolo 270 del codice, nella sua versione applicabile dal 1o agosto 2016, sarebbe incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

20

Con ricorso depositato il 29 dicembre 2017 presso il Consiglio superiore per la previdenza sociale (Lussemburgo) la CAE ha proposto appello avverso la sentenza del Consiglio arbitrale per la previdenza sociale del 17 novembre 2017, contestando l’assimilazione delle prestazioni familiari a un vantaggio sociale e sostenendo che gli elementi obiettivi che potrebbero giustificare l’asserita differenza di trattamento non erano stati presi in considerazione.

21

FV ha obiettato che il principio di parità di trattamento implica che i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro che si recano in un altro Stato membro per lavorare abbiano diritto alle prestazioni sociali, ai vantaggi sociali e fiscali nonché all’assistenza sociale che sono disponibili nello Stato membro ospitante per i suoi cittadini. Secondo FV, il medesimo ragionamento adottato nella sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. (da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955) dovrebbe essere seguito per analogia riguardo alla sua famiglia. In tale sentenza, la Corte ha statuito che i figli del coniuge o del partner riconosciuto dallo Stato membro ospitante del lavoratore frontaliero possono essere considerati come i figli di quest’ultimo per poter beneficiare del diritto di percepire un aiuto finanziario per la prosecuzione dei loro studi superiori, ove un siffatto aiuto può essere considerato come un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

22

Ciò premesso, il conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’assegno familiare lussemburghese concesso a norma degli articoli 269 e 270 del [codice] debba essere assimilato a un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

2)

In caso di assimilazione, se la definizione di familiare applicabile in forza dell’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004 osti alla più estesa definizione di familiare di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva [2004/38] ove quest’ultima escluda ogni autonomia dello Stato membro nella definizione di familiare contrariamente a quanto stabilito dal regolamento di coordinamento ed escluda, in subordine, ogni nozione di presa in carico principale. Se, nel contesto di un coordinamento dei regimi di previdenza sociale, la definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), del regolamento 883/2004 debba prevalere in considerazione della sua specificità e, in particolare, se lo Stato membro sia competente a definire i familiari che danno diritto all’assegno familiare.

3)

In caso di applicazione dell’articolo 2, punto 2), della direttiva [2004/38] alle prestazioni familiari e, più precisamente, all’assegno familiare lussemburghese, se l’esclusione del figlio del coniuge dalla definizione di familiare possa essere considerata come una discriminazione indiretta giustificata alla luce dell’obiettivo nazionale dello Stato membro di sancire il diritto personale del figlio e della necessità di tutelare l’amministrazione dello Stato membro di occupazione ove l’ampliamento dell’ambito di applicazione ratione personae integri un onere eccessivo per il sistema di prestazioni familiari lussemburghese che esporta, in particolare, quasi il 48% delle sue prestazioni familiari».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

24

Occorre ricordare che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Tale disposizione trova espressione concreta all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il quale precisa che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali (sentenza del 2 marzo 2017, Eschenbrenner, C‑496/15, EU:C:2017:152, punto 32).

25

Dall’obiettivo della parità di trattamento perseguito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 risulta infatti che la nozione di «vantaggio sociale» estesa da tale disposizione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri comprende tutti i vantaggi che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità all’interno dell’Unione e, pertanto, la loro integrazione nello Stato membro ospitante (sentenza del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

26

La Corte ha considerato che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 opera a favore, indifferentemente, tanto dei lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto dei lavoratori frontalieri i quali, pur esercitando attività di lavoro dipendente in quest’ultimo Stato membro, risiedono in un altro Stato membro (sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 37, nonché del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 41).

27

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 opera pertanto a favore di un lavoratore, quale FV, il quale, pur lavorando in Lussemburgo, risiede in Francia.

28

Occorre quindi verificare se un’allocazione come l’assegno familiare oggetto del procedimento principale rientri nella nozione di «vantaggio sociale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

29

A tal riguardo, il richiamo operato dalla predetta disposizione ai vantaggi sociali non può essere interpretato restrittivamente (sentenza del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

30

Orbene, nella specie, risulta dagli atti di causa di cui dispone la Corte che l’assegno familiare oggetto del procedimento principale, che costituisce un vantaggio, è connesso, per un lavoratore frontaliero come FV, all’esercizio di un’attività di lavoro dipendente in Lussemburgo. Esso è stato inizialmente concesso a FV solo in quanto era un lavoratore frontaliero assoggettato alla legislazione lussemburghese.

31

Una siffatta allocazione costituisce pertanto un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

32

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

Sulle questioni seconda e terza

33

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge, con i quali non hanno un legame di filiazione, mentre il diritto di percepire tale allocazione sussiste per tutti i minori residenti in detto Stato membro.

34

Per quanto riguarda l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 a fatti come quelli oggetto del procedimento principale, occorre verificare se un’allocazione, come l’assegno familiare oggetto del procedimento principale, ricade nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

35

A tale proposito occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e le prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia o meno qualificata come previdenziale dalla normativa nazionale (sentenza del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 22 e giurisprudenza citata).

36

In tal senso, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (sentenza del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 23 e giurisprudenza citata).

37

Secondo la giurisprudenza della Corte, prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali (sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 60, e del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, punto 22).

38

In merito alla questione se una data prestazione rientri nelle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l’espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I di tale regolamento. La Corte ha statuito che l’espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (sentenza del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

39

Quanto all’allocazione oggetto del procedimento principale, risulta dagli atti di causa di cui dispone la Corte che, da una parte, essa è versata per tutti i minori residenti in Lussemburgo nonché per tutti i figli dei lavoratori non residenti che abbiano un legame di filiazione con questi ultimi. Tale prestazione, pertanto, viene concessa prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, in base a una situazione definita per legge. D’altra parte, risulta che detta prestazione rappresenti una contribuzione pubblica al bilancio familiare, destinata ad alleggerire gli oneri che derivano dal mantenimento dei figli.

40

Ne consegue che un’allocazione come l’assegno familiare oggetto del procedimento principale costituisce una prestazione di previdenza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

41

Peraltro, un lavoratore come FV ricade nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, che si applica, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, ai cittadini di uno degli Stati membri, residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

42

Alla luce delle suesposte considerazioni, il regolamento n. 883/2004 è applicabile a fatti come quelli oggetto del procedimento principale.

43

Peraltro, l’applicazione congiunta di questo regolamento e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non può essere esclusa.

44

Infatti, la Corte ha statuito che, se è pur vero che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2), e il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), che sono stati rispettivamente, abrogati e sostituiti dai regolamenti nn. 492/2011 e 883/2004, non hanno il medesimo ambito di applicazione ratione personae, resta il fatto che, dal momento che il regolamento n. 1612/68 ha una portata generale per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori, l’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento può applicarsi ai vantaggi sociali che sono, nello stesso tempo, soggetti alla disciplina specifica del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 5 maggio 2011, Commissione/Germania, C‑206/10, EU:C:2011:283, punto 39; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 27).

45

La Corte ha in tale senso considerato, ad esempio, che una prestazione come l’indennità di educazione, che è destinata a compensare gli oneri familiari, rientra nel campo di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione in quanto prestazione familiare, i sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 e in quanto vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, EU:C:1998:217, punti 2728).

46

Tali considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto riguarda i regolamenti nn. 883/2004 e 492/2011.

47

Occorre pertanto rispondere alle questioni seconda e terza sulla base sia dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 sia del regolamento n. 883/2004.

48

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, un’allocazione come l’assegno familiare oggetto del procedimento principale costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di detta disposizione.

49

Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte, i familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 40).

50

La Corte ha parimenti statuito che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Secondo la Corte, quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall’interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 64).

51

La Corte ha statuito che la nozione di «familiare» del lavoratore frontaliero, idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011,corrisponde a quella di «familiare» ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell’Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner. La Corte ha segnatamente preso in considerazione, al riguardo, il considerando 1, l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54 (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punti da 52 a 54).

52

Nel procedimento principale, risulta dalla decisione di rinvio che il padre biologico del minore non versa la pensione alimentare alla madre. Sembra pertanto che FV, che è il coniuge della madre di HY, provveda al mantenimento del minore, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

53

Occorre pertanto determinare se la norma che vieta le discriminazioni fondate sulla cittadinanza per quanto riguarda i vantaggi sociali, prevista dall’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, osti a disposizioni di uno Stato membro che impediscano a un lavoratore frontaliero di percepire un’allocazione come l’assegno familiare oggetto del procedimento principale per il figlio del coniuge con il quale non ha un legame di filiazione.

54

A tal riguardo, il principio di parità di trattamento sancito sia nell’articolo 45 TFUE sia nell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenze del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 40, nonché del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 26; v. anche, per analogia, sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 41).

55

Nella specie, dagli atti di causa di cui dispone la Corte risulta che, ai sensi della normativa nazionale oggetto del procedimento principale, tutti i minori residenti in Lussemburgo possono pretendere detto assegno familiare, il che implica che tutti i minori che facciano parte della famiglia di un lavoratore residente in Lussemburgo possono pretendere la stessa allocazione, ivi compresi i figli del coniuge di detto lavoratore. Di contro, i lavoratori non residenti possono pretendere detta allocazione solo per i loro figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione.

56

Una distinzione simile, in base alla residenza, che è idonea ad operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

57

Il fatto che il diritto all’assegno familiare oggetto del procedimento principale sia conferito direttamente dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale al minore residente in Lussemburgo, mentre, per quanto riguarda i lavoratori non residenti, questo diritto sia conferito al lavoratore, per i membri della sua famiglia come definiti da detta normativa, è inconferente al riguardo. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere considerate come dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare (v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 2002, Humer, C‑255/99, EU:C:2002:73, punto 50, e del 26 novembre 2009, Slanina, C‑363/08, EU:C:2009:732, punto 31).

58

Per essere giustificata, tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Aubriet, C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 29).

59

Il giudice del rinvio menziona, al riguardo, da una parte, «l’obiettivo nazionale di sancire il diritto personale del minore» e, dall’altra parte, «la necessità di tutelare l’amministrazione dello Stato membro di occupazione ove l’ampliamento dell’ambito di applicazione ratione personae integri un onere eccessivo per il sistema di prestazioni familiari lussemburghese che esporta, in particolare, quasi il 48% delle sue prestazioni familiari».

60

Per quanto riguarda l’obiettivo nazionale di sancire il diritto personale del minore, un siffatto obiettivo non risulta tale da giustificare la discriminazione indiretta oggetto del procedimento principale.

61

Infatti, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, se il diritto all’assegno familiare oggetto del procedimento principale è conferito dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale direttamente al minore residente in Lussemburgo, sembra che, per quanto riguarda i lavoratori non residenti, tale diritto sia conferito al lavoratore, per i suoi familiari quali definiti da tale normativa, vale a dire i minori che hanno un legame di filiazione con detto lavoratore, e non i figli del coniuge, che non presentano tale legame con lo stesso. Sembra pertanto che non sia conferito alcun diritto personale ai figli dei lavoratori non residenti dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

62

Per quanto riguarda l’obiettivo di tutelare l’amministrazione dello Stato membro di occupazione, ove l’ampliamento dell’ambito di applicazione ratione personae dell’assegno familiare costituirebbe un «onere eccessivo per il sistema di prestazioni familiari lussemburghese», anche a voler ritenere che tale obiettivo possa essere considerato legittimo, la discriminazione indiretta oggetto del procedimento principale non sembra, in ogni caso, né adeguata né necessaria per risolvere l’asserito problema dell’esportazione delle prestazioni familiari lussemburghesi.

63

Infatti, da una parte, attribuendo l’assegno familiare oggetto del procedimento principale a tutti i minori che abbiano un legame di filiazione con i lavoratori frontalieri, senza che l’esistenza di un nucleo familiare comune o di un responsabile principale del minore debbano essere dimostrate, lo stesso legislatore lussemburghese ha accolto un’interpretazione più ampia della cerchia dei beneficiari di detta allocazione. D’altra parte, detto obiettivo potrebbe essere perseguito con misure che incidono indifferentemente sui lavoratori residenti e sui lavoratori frontalieri.

64

Conseguentemente, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 osta a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori non residenti possono percepire un’allocazione quale l’assegno familiare oggetto del procedimento principale solo per i propri figli, e non per quelli del coniuge, con i quali non hanno un legame di filiazione, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto alla percezione di tale allocazione.

65

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il regolamento n. 883/2004, il suo articolo 67 prevede che una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro.

66

Conformemente all’articolo 1, lettera i), del regolamento n. 883/2004, ai fini del regolamento medesimo, il termine «familiare» indica qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate.

67

Fondandosi su questa definizione nonché sulla sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski (C‑378/14, EU:C:2015:720), la CAE fa valere che spetta allo Stato membro competente definire i familiari per i quali sussiste il diritto all’assegno familiare. Il legislatore nazionale sarebbe, pertanto, competente quanto alla limitazione del versamento delle prestazioni familiari ai soli minori che hanno un legame di filiazione con il lavoratore.

68

A tal riguardo, iscrivendosi nell’obiettivo del regolamento n. 883/2004, che consiste nell’assicurare un coordinamento tra regimi nazionali distinti senza organizzare un regime previdenziale comune, la Corte ha, certamente, statuito che le persone che hanno diritto alle prestazioni familiari sono determinate conformemente alla normativa nazionale (sentenza del 22 ottobre 2015, Trapkowski, C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 44).

69

Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, nella specie le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 40).

70

Orbene, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che costituisce l’espressione particolare, nel settore specifico della concessione di benefici sociali, della norma sulla parità di trattamento sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretata nello stesso modo di quest’ultima disposizione (sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, punto 35, e del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 39), osta, come si è concluso al punto 64 della presente sentenza, a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori non residenti possono percepire un’allocazione quale l’assegno familiare oggetto del procedimento principale solo per i propri figli, e non per quelli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto alla percezione di tale allocazione.

71

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni seconda e terza affermando che l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

 

2)

L’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( i ) «I punti 12, 13, 14, 19 e 50 del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».