SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 maggio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza»

Nelle cause riunite C‑508/18 e C‑82/19 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 31 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2018, e dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 4 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2019, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

OG (C‑508/18),

PI (C‑82/19 PPU),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe (relatrice) e C. Lycourgos, presidenti di sezione, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la domanda della High Court (Alta Corte) del 4 febbraio 2019, pervenuta alla Corte il 5 febbraio 2019, di sottoporre il rinvio pregiudiziale nella causa C‑82/19 PPU a procedimento d’urgenza, a norma dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 14 febbraio 2019 della Quarta Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per OG, da E. Lawlor, BL, e R. Lacey, SC, su incarico di M. Moran, solicitor;

per PI, da D. Redmond, barrister, e R. Munro, SC, su incarico di E. King, solicitor;

per il Minister for Justice and Equality, da J. Quaney, M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da B.M. Ward, A. Hanrahan e J. Benson, BL, nonché da P. Caroll, SC;

per il governo danese, da P.Z.L. Ngo e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze, J. Möller, M. Hellmann e A. Berg, in qualità di agenti, successivamente da M. Hellmann, J. Möller e A. Berg, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas, D. Dubois ed E. de Moustier, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci, avvocato dello Stato;

per il governo lituano, da V. Vasiliauskienė, J. Prasauskienė, G. Taluntytė e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Z. Wagner, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Hesse, K. Ibili e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da R. Troosters, J. Tomkin e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi rispettivamente, nella causa C‑508/18, il 13 maggio 2016 dalla Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck (procura presso il tribunale del Land, Lubecca, Germania; in prosieguo: la «procura di Lubecca»), ai fini dell’esercizio di azioni penali promosse nei confronti di OG, e, nella causa C‑82/19 PPU, il 15 marzo 2018 dalla Staatsanwaltschaft Zwickau (procura di Zwickau, Germania), per esercitare azioni penali promosse nei confronti di PI.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 5, 6, 8 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(8)

Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(…)

(10)

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

4

L’articolo 1 della suddetta decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5

Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo. L’articolo 5 della medesima decisione quadro riguarda le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.

6

A norma dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.   Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.   Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

3.   Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

Diritto irlandese

7

L’European Arrest Warrant Act 2003 (legge irlandese relativa al mandato d’arresto europeo del 2003), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«EAW Act»), recepisce nel diritto irlandese la decisione quadro 2002/584. L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, dell’EAW Act dispone quanto segue:

«per “autorità giudiziaria” si intende il giudice, il magistrato o qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi della legge dello Stato membro interessato a svolgere funzioni identiche o simili a quelle svolte ai sensi dell’articolo 33 da un organo giurisdizionale [dell’Irlanda]».

8

L’articolo 20 dell’EAW Act così stabilisce:

«(1)   Nei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, la High Court [(Alta Corte, Irlanda)], se ritiene che la documentazione o le informazioni fornite non siano sufficienti per poter svolgere le proprie funzioni ai sensi della presente legge, può richiedere all’autorità giudiziaria emittente o allo Stato emittente, se del caso, di fornire le informazioni o i documenti aggiuntivi che essa specifichi, entro il termine da essa stabilito.

(2)   L’autorità centrale nello Stato, se ritiene che la documentazione o le informazioni fornite ai sensi della presente legge non siano sufficienti per consentire ad essa o alla High Court [(Alta Corte)] di svolgere le sue funzioni ai sensi della presente legge, può richiedere all’autorità giudiziaria emittente o allo stato emittente, se del caso, di fornire le informazioni o i documenti aggiuntivi che essa specifichi, entro il termine da essa stabilito. (…)».

Diritto tedesco

9

Ai sensi dell’articolo 146 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sull’ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «GVG»):

«I funzionari dell’ufficio della procura devono attenersi alle istruzioni ufficiali dei loro superiori».

10

L’articolo 147 del GVG stabilisce quanto segue:

«Il potere di vigilanza e di direzione spetta:

1.   al Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz [(Ministro federale della Giustizia e della Tutela dei consumatori)] nei confronti del Procuratore generale federale e dei procuratori federali;

2.   alla Landesjustizverwaltung [(Amministrazione della giustizia del Land)] nei confronti di tutti i funzionari dell’ufficio della Procura del Land interessato;

3.   al funzionario di grado più elevato dell’ufficio della procura presso i tribunali superiori del Land e i tribunali del Land nei confronti di tutti i funzionari dell’ufficio della procura del rispettivo distretto».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑508/18

11

OG è un cittadino lituano residente in Irlanda. Il 13 maggio 2016 è stata richiesta la sua consegna in applicazione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Lubecca ai fini dell’esercizio di un’azione penale per fatti che OG avrebbe commesso nel 1995 e che tale procura ha qualificato come «omicidio volontario, lesioni personali gravi».

12

OG ha proposto ricorso dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) per contestare la validità di tale mandato d’arresto europeo, sostenendo, segnatamente, che la procura di Lubecca non è un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

13

A sostegno di tale affermazione, OG si è basato su un parere giuridico redatto da un avvocato tedesco, da cui emergeva, in particolare, che, nel diritto tedesco, il pubblico ministero non beneficerebbe dello status autonomo o indipendente di un organo giurisdizionale, ma rientrerebbe in una gerarchia amministrativa diretta dal Ministro della Giustizia, ragion per cui esisterebbe un rischio di ingerenza politica nelle procedure di consegna. Inoltre, il pubblico ministero non sarebbe un’autorità giudiziaria competente a ordinare la detenzione o l’arresto di una persona, salvo casi eccezionali. Solo un giudice o un organo giurisdizionale disporrebbe di tale competenza. Il pubblico ministero, dal canto suo, sarebbe competente a eseguire un mandato d’arresto nazionale spiccato da un giudice o da un tribunale, eventualmente emettendo un mandato d’arresto europeo. Di conseguenza, nessuna «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, sarebbe stata coinvolta nell’emissione del mandato d’arresto europeo nei confronti di OG.

14

In tali circostanze, la High Court (Alta Corte) si è rivolta alla procura di Lubecca, per il tramite dell’autorità centrale irlandese, al fine di ottenere maggiori informazioni sugli elementi dedotti da OG circa la qualità di «autorità giudiziaria» di tale procura, alla luce, in particolare, delle sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858) e del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860).

15

L’8 dicembre 2016 la procura di Lubecca ha risposto a tale richiesta e ha indicato che, ai sensi del diritto tedesco, il pubblico ministero costituisce un organo di giustizia penale allo stesso titolo degli organi giurisdizionali nazionali ed è responsabile dell’esercizio dell’azione penale e della partecipazione al procedimento penale. In particolare, esso avrebbe il compito di garantire la legittimità, la regolarità e il corretto svolgimento del procedimento d’indagine. Il pubblico ministero creerebbe le condizioni preliminari per l’esercizio del potere giudiziario e darebbe esecuzione alle decisioni giudiziarie. Disporrebbe del diritto di iniziativa in relazione all’avvio di un procedimento d’indagine, contrariamente ai giudici.

16

Per quanto riguarda i suoi rapporti con lo Schleswig-Holsteinischen Minister für Justiz (Ministro della Giustizia del Land Schleswig‑Holstein, Germania), la procura di Lubecca ha indicato che tale Ministro non dispone di alcun potere di impartirle istruzioni. In forza del diritto nazionale, solo la Staatsanwaltschaft beim Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Procuratore generale della procura presso il Tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein, Germania) (in prosieguo: il «Procuratore generale»), che è a capo del pubblico ministero di tale Land, potrebbe impartire direttive al Leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Lübeck (Primo Procuratore della procura di Lubecca, Germania). Per giunta, il potere di impartire istruzioni sarebbe circoscritto dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e dal principio di legalità che disciplina il procedimento penale, principio che a sua volta deriva da quello dello Stato di diritto. Benché detto Ministro possa eventualmente esercitare un potere «esterno» di impartire istruzioni nei confronti del Procuratore generale, esso sarebbe tenuto all’osservanza di tali principi. Inoltre, nel Land Schleswig‑Holstein, esso sarebbe tenuto ad informare il presidente del Landtag (Parlamento del Land, Germania) quando impartisce un’istruzione al Procuratore generale. Nel caso di specie, per quanto riguarda OG, non sarebbe stata data alcuna istruzione da tale Ministro al Procuratore generale, né da quest’ultimo alla procura di Lubecca.

17

Il 20 marzo 2017 la High Court (Alta Corte) ha respinto l’argomento di OG vertente sul fatto che la procura di Lubecca non è un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. La Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), adita con ricorso avverso la sentenza della High Court (Alta Corte), ha confermato detta sentenza.

18

La Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), giudice del rinvio, ha autorizzato la presentazione di un ricorso avverso la sentenza della Court of Appeal (Corte d’appello).

19

Tenuto conto degli elementi di prova a sua disposizione, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che la procura di Lubecca soddisfi il requisito di indipendenza e il requisito relativo al ruolo nell’amministrazione della giustizia penale, quali emergono dalla giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 29 giugno 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), nonché del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860) e del 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861), per poter essere considerata un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

20

Secondo tale giudice, alla luce della situazione istituzionale del pubblico ministero tedesco, la procura di Lubecca sembra subordinata all’autorità e alle istruzioni del potere esecutivo. Esso nutre, quindi, dubbi quanto al fatto che tale procura soddisfi i principi elaborati da tale giurisprudenza e che, nel procedimento di cui è investito, l’indipendenza della stessa possa essere dimostrata in base alla sola circostanza che non sia stato impartito alcun ordine o istruzione dal potere esecutivo per quanto riguarda il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di OG.

21

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il pubblico ministero svolga un ruolo essenziale nell’amministrazione della giustizia in Germania, esso esercita funzioni distinte da quelle degli organi giurisdizionali o dei giudici. Quindi, anche supponendo che il requisito relativo all’indipendenza sia rispettato, non è certo che detto pubblico ministero soddisfi quello relativo all’amministrazione della giustizia o alla partecipazione all’amministrazione della giustizia, necessario per essere qualificato come «autorità giudiziaria» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

22

In tale contesto, la Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’indipendenza di una procura dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.

2)

Se una procura che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetta, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerata un’“autorità giudiziaria” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584].

3)

In caso di risposta affermativa, se la procura debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

4)

In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se una procura che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, all’avvio dell’azione pubblica, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’“autorità giudiziaria” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584].

5)

Se la procura di Lubecca sia un’“autorità giudiziaria” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584]».

Causa C‑82/19 PPU

23

Il 15 marzo 2018 PI, cittadino rumeno, è stato oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Zwickau (Germania) ai fini della sua consegna per l’esercizio di un’azione penale per fatti qualificati come «furto organizzato o rapina a mano armata». Tale mandato è stato controfirmato dal giudice del rinvio, la High Court (Alta Corte), il 12 settembre 2018, per l’esecuzione. PI è stato arrestato il 15 ottobre 2018 sulla base di detto mandato e si trova in stato di detenzione a partire da tale data.

24

Il giudice del rinvio spiega di trovarsi di fronte al medesimo problema che è stato sollevato dalla Supreme Court (Corte suprema) nella causa C‑508/18.

25

PI ha contestato la sua consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo che lo riguarda invocando, in particolare, il fatto che la procura di Zwickau non è un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, competente a emettere un tale mandato d’arresto europeo.

26

A sostegno di tale affermazione, PI si è basato sul medesimo parere giuridico di cui al punto 13 della presente sentenza, relativo alla procura di Lubecca, nonché su un parere del medesimo avvocato riferito alla procura di Zwickau.

27

In tali circostanze, il giudice del rinvio si è rivolto alla procura di Zwickau, per il tramite dell’autorità centrale irlandese, al fine di ottenere maggiori informazioni sugli elementi di prova presentati da PI per quanto riguarda lo status di tale procura.

28

Nell’ambito della sua risposta del 24 gennaio 2019, quest’ultimo ha trasmesso al giudice del rinvio il mandato d’arresto nazionale emesso dall’Amtsgericht Zwickau (Tribunale circoscrizionale di Zwickau, Germania), su cui si basa il mandato d’arresto europeo riguardante PI, e ha precisato che tale primo mandato di arresto era stato emesso da un giudice indipendente. Inoltre, la procura di Zwickau ha indicato di essere, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l’autorità competente per l’emissione di un mandato d’arresto europeo.

29

Alla procura di Zwickau è stata rivolta una nuova domanda, per determinare se essa adottasse lo stesso approccio della procura di Lubecca nella causa C‑508/18. Il 31 gennaio 2019 la procura di Zwickau ha risposto in questi termini:

«In riferimento al Vostro messaggio del 28 gennaio 2019 e ai documenti dell’ufficio della procura di Lubecca [(Germania)] allegati, condivido l’opinione dell’ufficio della procura di Lubecca relativamente alla posizione del pubblico ministero nell’ordinamento giuridico della Repubblica federale di Germania. Vorrei aggiungere che le indagini della procura di Zwickau nei confronti dell’imputato sono svolte in maniera indipendente e senza alcuna ingerenza politica. Né la [Generalstaatsanwaltschaft Dresden (Procuratore generale di Dresda, Germania)] né il [Justizminister des Freistaats Sachsen (Ministro della Giustizia del Land Sassonia, Germania)] hanno mai impartito alcuna istruzione».

30

In tale contesto, la High Court (Alta Corte) si interroga, al pari della Supreme Court (Corte suprema) nell’ambito della causa C‑508/18, sui criteri che un giudice nazionale deve applicare per stabilire se una procura sia o meno un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

31

In tale contesto, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’indipendenza di una procura dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.

2)

Se una procura che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetta, direttamente o indirettamente, all’eventuale direzione o alle istruzioni del ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerata un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584].

3)

In caso di risposta affermativa, se la procura debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

4)

In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se una procura che si limita all’avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, all’avvio dell’azione pubblica, all’esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati, e non emette mandati d’arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un’“autorità giudiziaria” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584].

5)

Se la procura di Zwickau sia un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584]».

Procedimento dinanzi alla Corte

Causa C‑508/18

32

Il giudice del rinvio nella causa C‑508/18 ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

33

Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality (C‑508/18 e C‑509/18, non pubblicata, EU:C:2018:766).

34

Con decisione del presidente della Corte, la causa C‑508/18 è stata sottoposta a trattamento prioritario.

Causa C‑82/19 PPU

35

Il giudice del rinvio nella causa C‑82/19 PPU ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura.

36

A sostegno di tale richiesta, detto giudice ha in particolare dedotto la circostanza che PI è attualmente privato della sua libertà, in attesa della sua consegna effettiva alle autorità tedesche.

37

Occorre rilevare, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale in tale causa verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

38

In secondo luogo, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in custodia dipenda dalla soluzione della controversia principale (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Il provvedimento detentivo di cui PI è oggetto è stato infatti disposto, come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti dell’interessato.

39

Ciò considerato, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, in data 14 febbraio 2019, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il rinvio pregiudiziale nella causa C‑82/19 PPU al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

40

È stato inoltre deciso di rimettere la causa alla Corte affinché fosse attribuita alla Grande Sezione.

41

Data la connessione tra le cause C‑508/18 e C‑82/19 PPU, occorre riunirle ai fini della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

42

Con le loro rispettive questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce alle procure di uno Stato membro che sono competenti all’esercizio dell’azione penale e si trovano in rapporto di subordinazione rispetto a un organo del potere esecutivo di tale Stato membro, quale il Ministro della Giustizia, e possono essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte di quest’ultimo nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

43

In via preliminare, è opportuno ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

44

Per quanto riguarda, in particolare, la decisione quadro 2002/584, risulta dal considerando 6 della medesima che il mandato d’arresto europeo da essa istituito costituisce la prima concretizzazione, nel settore del diritto penale, del principio di riconoscimento reciproco.

45

Tale principio trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della suddetta decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi, in via di principio, rifiutare di eseguire un mandato siffatto soltanto per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis della stessa decisione quadro. Parimenti, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 della medesima. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione da interpretarsi restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

46

Tuttavia, il principio di riconoscimento reciproco presuppone che soltanto i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debbano essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima. Orbene, da detto articolo risulta che un simile mandato d’arresto costituisce una «decisione giudiziaria», il che richiede che esso sia emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 28, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 29).

47

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

48

Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l’«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d’arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punti 3031, nonché del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punti 3132).

49

Detta nozione richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che, conformemente a giurisprudenza costante della Corte, dev’essere ricercata tenendo conto, al contempo, dei termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, del contesto in cui esso si inserisce e della finalità perseguita da tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 32, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 33).

50

In proposito, è opportuno ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che i termini «autorità giudiziaria» contenuti in tale disposizione non si limitano a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma devono intendersi riferiti, più in generale, alle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punti 3335, nonché del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punti 3436).

51

Ne consegue che la nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro.

52

Questa interpretazione è corroborata, da un lato, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. In proposito, occorre rilevare che quest’ultima è uno strumento della cooperazione giudiziaria in materia penale, che riguarda il riconoscimento reciproco non solo delle decisioni definitive emesse dagli organi giurisdizionali penali, ma, più in generale, delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri nell’ambito del procedimento penale, compresa la fase di tale procedimento relativa all’azione penale.

53

Infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale, quale era prevista all’articolo 31 UE – che costituisce la base giuridica della decisione quadro 2002/584 –, aveva ad oggetto, tra l’altro, la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione tanto ai procedimenti quanto all’esecuzione delle decisioni.

54

Il termine «procedimento», da intendersi in senso lato, può ricomprendere il procedimento penale nel suo complesso, vale a dire la fase preliminare al processo penale, il processo penale stesso e la fase di esecuzione della decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale emessa a carico di una persona riconosciuta colpevole di un reato.

55

Tale interpretazione è confortata dal tenore letterale dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE, e che precisa oramai che la cooperazione giudiziaria in materia penale ha ad oggetto la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

56

L’interpretazione di cui sopra è altresì confermata, dall’altro lato, dalla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584, la quale mira, come risulta dal suo considerando 5, a introdurre un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

57

La decisione quadro 2002/584 ha infatti lo scopo, mediante l’introduzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, di facilitare e di accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri, conformemente al principio di riconoscimento reciproco (sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

58

L’emissione di un mandato d’arresto europeo può quindi perseguire, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, due finalità distinte. Detto mandato d’arresto può essere emesso o ai fini dell’esercizio di un’azione penale nello Stato membro emittente, o ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nel medesimo Stato (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 49).

59

Pertanto, nella misura in cui il mandato d’arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza, relative all’esercizio di un’azione penale, si deve ritenere che le autorità competenti, in base al diritto nazionale, ad adottare decisioni siffatte possano rientrare nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro.

60

Come risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 50 a 59 della presente sentenza, un’autorità, come una procura, la quale dispone della competenza, nell’ambito del procedimento penale, a esercitare un’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato affinché questa compaia dinanzi a un giudice dev’essere considerata un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato.

61

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che, nella Repubblica federale di Germania, le procure giocano un ruolo essenziale nello svolgimento del procedimento penale.

62

A tal riguardo, nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo tedesco ha indicato che, conformemente alle disposizioni del diritto tedesco che disciplinano il procedimento penale, il potere di iniziativa in relazione all’esercizio dell’azione pubblica spetta alle procure, ragion per cui esse dispongono di una competenza esclusiva all’avvio dei procedimenti penali. Inoltre, in forza del principio di legalità, tali procure sono, in linea di principio, soggette all’obbligo di avviare un’indagine su chiunque sia sospettato di un reato. Pertanto, da tali indicazioni discende che, in linea generale, a dette procure è conferita la funzione, nell’ambito del procedimento penale, di porre in essere le condizioni preliminari all’esercizio del potere giudiziario da parte degli organi giurisdizionali penali di tale Stato membro.

63

Alla luce di tali circostanze, si può ritenere che dette procure partecipino all’amministrazione della giustizia penale nello Stato membro interessato.

64

In secondo luogo, con riferimento al requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, i giudici del rinvio nutrono dubbi quanto al fatto che le procure di cui ai procedimenti principali soddisfino tale requisito, dal momento che esse rientrano in una struttura gerarchica che dipende dal Ministro della Giustizia del Land interessato e nella quale tale Ministro dispone di un potere di vigilanza e di direzione, o addirittura di impartire istruzioni, nei confronti dei soggetti che, come tali procure, siano ad esso subordinati.

65

A tale riguardo, si deve ricordare che la decisione quadro 2002/584 mira a introdurre un sistema semplificato di consegna direttamente tra autorità giudiziarie, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l’intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 41).

66

In tale contesto, quando un mandato d’arresto europeo viene emesso ai fini dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve avere beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui protezione deve essere assicurata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 55).

67

Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 56).

68

Per quanto riguarda una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

69

Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti.

70

Il rispetto di tali requisiti consente quindi di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

71

Il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata, menzionato al punto 67 della presente sentenza, implica che l’autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, a emettere un mandato d’arresto europeo controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione e esamini la proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 47).

72

Spetta infatti all’«autorità giudiziaria emittente», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire al soggetto che, da ultimo, adotta la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo, assicurare tale secondo livello di protezione, anche quando detto mandato d’arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale.

73

Pertanto, l’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere in grado di esercitare tale funzione in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 42).

74

Di conseguenza, l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

75

Inoltre, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

76

Nel caso di specie, è pur vero che dalle indicazioni contenute nelle decisioni di rinvio e confermate dal governo tedesco durante l’udienza dinanzi alla Corte emerge che le procure tedesche sono tenute all’obiettività e devono indagare non solo sugli elementi a carico, ma anche su quelli a discarico. Ciò non toglie che, secondo dette indicazioni, conformemente agli articoli 146 e 147 del GVG, il Ministro della Giustizia dispone di un potere «esterno» di impartire istruzioni nei confronti di tali procure.

77

Come confermato da detto governo nell’udienza dinanzi alla Corte, questo potere di impartire istruzioni conferisce a tale ministro la facoltà di influire direttamente sulla decisione di una procura di emettere o, eventualmente, di non emettere un mandato d’arresto europeo. Detto governo ha precisato che il potere di impartire istruzioni in parola poteva essere esercitato, in particolare, in fase di esame della proporzionalità dell’emissione di un tale mandato d’arresto europeo.

78

Certamente, si deve rilevare che, come sostenuto dal governo tedesco, il diritto tedesco prevede garanzie che consentono di circoscrivere il potere di impartire istruzioni di cui dispone il Ministro della Giustizia nei confronti del pubblico ministero, con la conseguenza che le situazioni in cui tale potere potrebbe essere esercitato sarebbero estremamente rare.

79

Così, da un lato, tale governo ha indicato che il principio di legalità che si applica all’azione della procura consente di garantire che le eventuali istruzioni specifiche che quest’ultima potrebbe ricevere dal Ministro della Giustizia non possano comunque eccedere i limiti della legge e del diritto. I membri delle procure del Land Schleswig-Holstein e del Land Sassonia sarebbero, inoltre, pubblici dipendenti che non possono essere rimossi dalle proprie funzioni a seguito di una mera inosservanza di un’istruzione. Dall’altro lato, detto governo ha indicato che, nel Land Schleswig-Holstein, le istruzioni del Ministro nei confronti delle procure devono essere formulate per iscritto e comunicate al presidente del Parlamento del Land. Nel Land Sassonia, il contratto di coalizione del governo di tale Land prevedrebbe che il potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni non sarà più esercitato in un certo numero di casi individuali fintanto che tale contratto sarà in vigore.

80

Tuttavia, occorre constatare che siffatte garanzie, quand’anche accertate, non consentono, ad ogni modo, di escludere del tutto che la decisione di una procura, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, di emettere un mandato d’arresto europeo possa, in un caso individuale, essere soggetta a un’istruzione del Ministro della Giustizia del Land interessato.

81

Anzitutto, se è vero che, in forza del principio di legalità, un’istruzione del Ministro che sia manifestamente illecita non dovrebbe, in linea di principio, essere seguita dalla procura interessata, si deve rilevare che, come risulta dal punto 76 della presente sentenza, il potere di istruzione di tale Ministro è riconosciuto dal GVG e che quest’ultimo non precisa le condizioni alle quali tale potere può essere esercitato. Pertanto, l’esistenza di questo principio non è idonea, di per sé sola, a impedire al Ministro della Giustizia di un Land di influire sul potere discrezionale di cui dispongono le procure di tale Land quando decidono di emettere un mandato d’arresto europeo, circostanza che, del resto, il governo tedesco ha confermato all’udienza dinanzi alla Corte.

82

Inoltre, anche se in alcuni Länder, come il Land Schleswig‑Holstein, le istruzioni del ministro devono avere forma scritta, ciò non toglie che, come sottolineato al punto precedente, esse restano autorizzate dal GVG. Inoltre, è emerso dalle discussioni svoltesi all’udienza dinanzi alla Corte che, tenuto conto della formulazione generica di detta legge, non si poteva, in ogni caso, escludere che tali istruzioni potessero essere fornite oralmente.

83

Infine, per quanto riguarda il Land Sassonia, anche se, allo stato attuale, il potere esecutivo ha deciso di non avvalersi del potere di impartire istruzioni in taluni casi individuali, è giocoforza constatare che tale garanzia non sembra riguardare tutti i casi. Ad ogni modo, detta garanzia non è sancita dalla legge, cosicché non si può escludere che tale situazione possa essere modificata in futuro con una decisione politica.

84

Orbene, come rilevato al punto 73 della presente sentenza, il rischio che il potere esecutivo possa esercitare un’influenza siffatta sulla procura in un caso individuale non consente di garantire che, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni ai fini dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, tale procura risponda alle garanzie menzionate al punto 74 della presente sentenza.

85

Questa considerazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, come sostenuto dal governo tedesco all’udienza dinanzi alla Corte, la decisione delle procure, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, di emettere un mandato d’arresto europeo può essere impugnata dalla persona interessata dinanzi ai giudici tedeschi competenti.

86

Alla luce delle indicazioni fornite da tale governo, non risulta, infatti, che l’esistenza di detto mezzo di ricorso sia di per sé idonea a tutelare le procure dal rischio che le loro decisioni siano soggette a un’istruzione individuale del Ministro della Giustizia nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.

87

Infatti, anche se un mezzo di ricorso siffatto consente di garantire che l’esercizio delle funzioni della procura sia soggetto alla possibilità di un controllo giurisdizionale a posteriori, un’eventuale istruzione individuale del Ministro della Giustizia nei confronti delle procure all’atto dell’emissione del mandato d’arresto europeo resta, in ogni caso, consentita dalla legge tedesca.

88

Da quanto precede risulta che, poiché le procure di cui ai procedimenti principali sono esposte al rischio di essere influenzate dal potere esecutivo nella loro decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, tali procure non paiono rispondere a uno dei requisiti per poter essere qualificate come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire quello di presentare la garanzia di agire in modo indipendente nell’ambito dell’emissione di un siffatto mandato d’arresto.

89

Nel caso di specie, è al riguardo irrilevante, per i motivi esposti al punto 73 della presente sentenza, che, nell’ambito dell’emissione dei mandati d’arresto europei di cui trattasi nei procedimenti principali, alle procure di Lubecca e di Zwickau non sia stata rivolta alcuna istruzione individuale da parte dei Ministri della Giustizia dei Länder interessati.

90

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

Sulle spese

91

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

Le cause C‑508/18 e C‑82/19 PPU sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.