SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 aprile 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo – Articolo 7, punto 5 – Esercizio di una succursale – Articolo 26 – Proroga tacita – Necessità che il convenuto compaia»

Nella causa C‑464/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona (tribunale di commercio n. 1 di Girona, Spagna), con decisione del 9 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2018, nel procedimento

ZX

contro

Ryanair DAC,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, e dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZX, un passeggero, e la compagnia aerea Ryanair DAC, avente ad oggetto un ricorso per indennizzo proposto da ZX a seguito del ritardo di un volo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

4

L’articolo 7 di tale regolamento così recita:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

5)

qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

(…)».

5

La sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, che reca il titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene l’articolo 17, il quale così dispone:

«1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, o

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, o

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest’ultimo Stato membro.

3.   La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

6

In questo stesso capo vi è la sezione 7, dal titolo «Proroga di competenza». Essa contiene in particolare l’articolo 26, paragrafo 1, il quale è così formulato:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24».

7

L’articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento così dispone:

«Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento».

8

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1), stabilisce che, in caso di negato imbarco e di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria il cui importo è stabilito in 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri.

Diritto spagnolo

9

Ai sensi dell’articolo 86 ter, paragrafo 2, lettera b), della Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 relativa al potere giudiziario), del 1o luglio 1985, le cause proposte in base alla normativa nazionale o internazionale in materia di trasporti sono sottoposte, in primo grado o in unico grado di giurisdizione, ai tribunali di commercio, che, nell’ordinamento giurisdizionale civile, sono giudici specializzati in talune materie civili o commerciali.

10

Il giudice del rinvio precisa che la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante un codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575, in prosieguo: il «codice di procedura civile») organizza le azioni, segnatamente, in funzione del valore della causa, di modo che queste ultime sono sottoposte al procedimento ordinario o al procedimento sommario.

11

A norma dell’articolo 250, paragrafo 2, del codice citato, se il valore della causa non eccede l’importo di EUR 6000 essa sarà trattata in base al rito del procedimento sommario.

12

Ai sensi dell’articolo 56 del medesimo codice, una proroga tacita di competenza è presunta, per il ricorrente, per il fatto che quest’ultimo abbia adito i giudici di una determinata circoscrizione per proporre il ricorso, mentre per il convenuto tale proroga si presume ove questi, dopo essersi costituito in giudizio, compia qualsiasi atto processuale diverso dal sollevare un’eccezione di incompetenza. Si presume inoltre sussistere una proroga tacita di competenza qualora il convenuto, dopo essere stato debitamente citato in giudizio, non si costituisca o lo faccia quando è decaduto dalla facoltà di proporre l’eccezione di incompetenza.

13

Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del codice di procedura civile, «la proroga di competenza espressa o tacita non è valida per le cause sottoposte a procedimento sommario».

14

In conformità alle disposizioni dell’articolo 404 di detto codice, in combinato disposto con l’articolo 58 dello stesso, ove il cancelliere responsabile dell’organizzazione formale e materiale del processo rilevi, in fase di ammissione del ricorso, l’eventuale difetto di competenza internazionale del giudice adito, ne informa il giudice affinché questi possa pronunciarsi quanto alla ricevibilità o all’irricevibilità del ricorso, previa audizione delle parti costituite e del Ministerio Fiscal (pubblico ministero, Spagna).

15

L’articolo 36, paragrafo 2, punto 3), dello stesso codice è così formulato:

«I giudici civili spagnoli si asterranno dal conoscere le cause loro sottoposte (…) quando il convenuto, debitamente citato, non compaia, nei casi in cui la competenza internazionale dei giudici spagnoli possa fondarsi unicamente su una proroga tacita di competenza ad opera delle parti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

ZX ha acquistato via internet un biglietto aereo per un volo operato da Ryanair tra Porto (Portogallo) e Barcellona (Spagna).

17

Con il suo ricorso proposto, dinanzi al giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, la parte ricorrente nel procedimento principale ha chiesto il versamento di una compensazione pecuniaria per un importo pari a EUR 250, a titolo di risarcimento per il ritardo del volo di cui trattasi nel procedimento principale.

18

Risulta dalla decisione di rinvio che la parte ricorrente nel procedimento principale non è domiciliata o residente in Spagna, che la società convenuta nel procedimento principale ha la sua sede sociale in Irlanda e che essa dispone di una succursale a Girona (Spagna).

19

Conformemente all’articolo 58 del codice di procedura civile, la cancelleria del giudice del rinvio ha invitato le parti nel procedimento principale e il pubblico ministero a presentare le loro osservazioni in merito all’eventuale competenza internazionale di detto giudice.

20

Solo il pubblico ministero ha presentato le proprie osservazioni. Esso ha sostenuto che, poiché la controversia di cui al procedimento principale non rientrava in una delle ipotesi di competenza esclusiva e poiché la convenuta nel procedimento principale non aveva contestato la competenza del giudice del rinvio a dirimere la controversia di cui al procedimento principale, tale giudice doveva dichiararsi competente a conoscere della controversia stessa, potendo fondare la propria competenza sulla proroga tacita di competenza.

21

In considerazione del fatto che la convenuta nel procedimento principale possiede una succursale nella città di Girona, il giudice del rinvio si chiede se possa configurarsi, in suo favore, una competenza internazionale a conoscere della controversia di cui al procedimento principale in base alla competenza speciale spettante ai giudici del luogo in cui ha sede una succursale.

22

Il giudice del rinvio ritiene che, per potersi pronunciare su un’eventuale declinatoria della sua competenza, mediante decisione definitiva che ponga fine al procedimento, o sulla ricevibilità della domanda della parte ricorrente nel procedimento principale ed emanare una sentenza sul merito, gli è necessario conoscere l’interpretazione dell’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012, riguardante la proroga tacita di competenza, nonché quella dell’articolo 7, punto 5, del medesimo regolamento, relativo alla competenza alternativa dei giudici del luogo in cui si trova la succursale per le controversie relative al suo esercizio.

23

Tanto premesso, lo Juzgado de lo Mercantil n.° 1 de Gerona (tribunale di commercio n. 1 di Girona, Spagna), ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (…) n. 1215/2012 vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri e, pertanto, se l’interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri.

2)

Se il foro determinato mediante la proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 sia una norma di competenza giurisdizionale internazionale “pura”, che determina esclusivamente i giudici di uno Stato membro, e spetta invece al diritto processuale del medesimo determinare in concreto il tribunale territorialmente competente o, al contrario, se si tratti di una norma di competenza giudiziale sia internazionale che territoriale.

3)

Se il fatto che un volo si consideri operato da una compagnia aerea avente sede in un altro Stato membro, ma con partenza o arrivo in uno Stato membro nel quale ha una succursale che presta servizi ausiliari alla compagnia e attraverso la quale non sono stati acquistati i biglietti, in base alle circostanze del caso, possa costituire elemento della controversia relativa all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività che giustifichi il criterio di collegamento rispetto al foro di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento (…) n. 1215/2012».

Sulle questioni pregiudiziali

24

Si deve rilevare, in limine, che il regolamento n. 261/2004 non contiene norme relative alla competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, sicché la questione relativa alla competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dev’essere esaminata alla luce del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 28).

25

A questo proposito, l’articolo 26, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 consente di stabilire la competenza di un giudice, quando, «[o]ltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente».

26

Per tale motivo occorre, in primo luogo, verificare se il giudice del rinvio non sia competente a norma di altre disposizioni di detto regolamento.

27

Benché il regolamento n. 1215/2012 preveda norme di competenza speciale, contenute, segnatamente, alla sezione 2 del capo II del citato regolamento, il ricorrente nel procedimento principale non ha proposto, dinanzi al giudice del rinvio, la sua domanda di indennizzo relativa a un volo operato tra Porto e Barcellona sulla base della norma di competenza speciale basata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione su cui è fondata la domanda, di cui all’articolo 7, punto 1, lettera b), di detto regolamento, come interpretata dalla Corte (sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 43), in quanto tale giudice si situerebbe nell’area in cui si trova il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo di cui trattasi.

28

Analogamente, benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», introducano a loro volta una norma di competenza speciale in favore dei consumatori, e un passeggero aereo può essere considerato un consumatore, si deve ricordare che l’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

29

Pertanto, risulta chiaramente dal tenore di tale disposizione che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un passeggero aereo che ha acquistato non un viaggio tutto compreso, bensì un semplice biglietto aereo per un volo, non può avvalersi delle norme di competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori di cui al regolamento n. 1215/2012.

30

Occorre inoltre precisare che, sebbene il regolamento n. 1215/2012 enunci, al suo articolo 4, il principio generale del foro del convenuto, il giudice del rinvio rileva che la convenuta nel procedimento principale ha la propria sede sociale in uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna, vale a dire l’Irlanda, sicché tale disposizione non può valere da fondamento per la competenza di tale giudice.

31

Ne consegue che andrà esaminata, in primo luogo, la terza questione posta dal giudice a quo, relativa all’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, al fine di stabilire se la sua competenza non possa derivare da tale disposizione.

Sulla terza questione

32

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente a conoscere di una controversia relativa ad un ricorso per indennizzo, proposto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 nei confronti di una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale società possiede una succursale nella circoscrizione del giudice adito.

33

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, due criteri consentono di determinare se un’azione giudiziaria relativa all’esercizio di una succursale sia ricollegabile ad uno Stato membro. La nozione di «succursale» presuppone, per un verso, l’esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre. Per altro verso, la controversia deve riguardare atti relativi all’esercizio di una succursale o impegni assunti da quest’ultima in nome della casa madre, ove tali impegni debbano essere adempiuti nello Stato in cui tale succursale ha sede (v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

34

Per quanto riguarda, in particolare, il secondo criterio elaborato dalla giurisprudenza, risulta dalla decisione di rinvio che il biglietto aereo di cui trattasi nel procedimento principale è stato acquistato via internet. Pertanto, nessun elemento nella decisione stessa suggerisce che il contratto di trasporto tra il ricorrente nel procedimento principale e la compagnia aerea sia stato stipulato con l’intervento di tale succursale. Peraltro, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, i servizi prestati dalla succursale della Ryanair a Girona sembrano riferirsi a questioni fiscali.

35

Ne consegue che non vi è alcun elemento atto a dimostrare il coinvolgimento della succursale nel rapporto giuridico tra la Ryanair e la parte ricorrente nel procedimento principale, di modo che il giudice del rinvio non può essere competente a conoscere della controversia di cui al procedimento principale in base all’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 63).

36

Alla luce di quanto precede, l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.

Sulle due prime questioni

37

Con la prima e la seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso può giustificare la competenza internazionale del giudice adito in virtù di una proroga tacita di competenza, dal momento che il convenuto non eccepisce l’incompetenza di tale giudice.

38

L’articolo 26, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1215/2012 prevede una norma di competenza basata sulla comparizione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di tale regolamento. Tale disposizione implica, anche nei casi in cui il giudice sia stato adito senza osservare le disposizioni del regolamento medesimo, che la costituzione del convenuto può essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della competenza del medesimo (sentenze del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, punto 21, e del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 34).

39

Nella specie, dalle delucidazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, a seguito dell’invito formulato dalla cancelleria di tale giudice a presentare osservazioni sull’eventuale competenza internazionale del giudice stesso a conoscere della domanda di cui trattasi nel procedimento principale, la convenuta nel procedimento principale non ha presentato osservazioni scritte.

40

Atteso che un’assenza di osservazioni non può configurare una comparizione ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 e, pertanto, non può essere considerata come una tacita accettazione, da parte del convenuto, della competenza del giudice adito, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non è applicabile una siffatta disposizione attinente alla proroga tacita di competenza.

41

Occorre, pertanto, rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell’autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.

 

2)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.