SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno»

Nella causa C‑386/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 5 giugno 2018, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2018, nel procedimento

Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e L. Noort, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. van Vliet, F. Ronkes Agerbeek, K. Walkerová e F. Moro, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento OCM»), dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320; in prosieguo: il «regolamento QSC»), e dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento FEAMP»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA (in prosieguo: la «PO Texel») e il minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti, Paesi Bassi), in ordine alla decisione di quest’ultimo recante rigetto della domanda di sovvenzione della PO Texel nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento OCM

3

I considerando 7 e 14 del regolamento OCM così recitano:

«(7)

Le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura (“organizzazioni di produttori”) svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della [politica comune della pesca (in prosieguo: la “PCP”)] e dell’[organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (in prosieguo: l’“OCM”)]. Occorre pertanto rafforzarne le responsabilità e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP. (…)

(…)

(14)

Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i propri obiettivi».

4

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Le organizzazioni di produttori (…) possono essere costituite su iniziativa dei produttori (…) di prodotti della pesca o dell’acquacoltura in uno o più Stati membri (…)».

5

L’articolo 28 di detto regolamento, intitolato «Piano di produzione e di commercializzazione», così dispone:

«1.   Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. (…)

(…)

3.   Le autorità nazionali competenti procedono all’approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall’organizzazione di produttori.

(…)

5.   L’organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell’ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

6.   Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente [a] un futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014‑2020.

(…)».

Il regolamento PCP

6

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento PCP»), all’articolo 35 prevede quanto segue:

«1.

È istituita un’[OCM] (…)

(…)

3.

L’[OCM] comprende in particolare:

(…)

b)

piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori (…);

(…)».

Il regolamento QSC

7

L’articolo 2, punto 14, del regolamento QSC definisce la nozione di «operazione completata» come «un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari».

8

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento:

«Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell’esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, (…) conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo [strutturale e di investimento europeo (in prosieguo: i “Fondi SIE”)]».

9

Con il titolo «Ammissibilità», l’articolo 65, paragrafi 1, 2 e 6, del suddetto regolamento così recita:

«1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2.   Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. (…)

(…)

6.   Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario».

Il regolamento FEAMP

10

L’articolo 6 del regolamento FEAMP, intitolato «Priorità dell’Unione», al punto 5 enuncia quanto segue:

«Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della [PCP]. Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse, che a loro volta riflettano i pertinenti obiettivi tematici di cui al regolamento [QSC]:

(…)

5.

favorire la commercializzazione e la trasformazione perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a)

il miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b)

la promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

(…)».

11

Intitolato «Piani di produzione e di commercializzazione», l’articolo 66 del regolamento FEAMP è così formulato:

«1.   Il FEAMP sostiene la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento [OCM].

2.   Le spese connesse ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, della relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento [OCM].

3.   Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. (…)

4.   Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo pari al 50 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento [OCM].

5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori».

12

L’articolo 68 del regolamento FEAMP, intitolato «Misure a favore della commercializzazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura (…)».

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013

13

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1418/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento n. 1379/2013 (GU 2013, L 353, pag. 40), all’articolo 2, paragrafo 1, così recita:

«Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali competenti entro la fine del febbraio 2014. (…)».

Gli orientamenti n. 2014/2

14

Il punto 3.3 degli orientamenti n. 2014/2, della Commissione, del 13 giugno 2014, sull’integrazione della dimensione del mercato nei programmi operativi del FEAMP, stabilisce, in particolare, quanto segue:

«Il contenuto, la convalida e la decisione in merito al livello di finanziamento dei [piani di produzione e di commercializzazione] rientrano nella competenza degli Stati membri: [g]li Stati membri devono approvare i [piani di produzione e di commercializzazione] e determinare l’importo del finanziamento per ciascuno di essi. (…)».

Diritto dei Paesi Bassi

La legge generale sul diritto amministrativo

15

Ai sensi dell’articolo 4:23, paragrafo 1, della wet houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) [legge che stabilisce le norme generali del diritto amministrativo (legge generale sul diritto amministrativo)], del 4 giugno 1992 (Stb. 1992, n. 315), un organo dell’amministrazione concede una sovvenzione solo sulla base di una disposizione di legge che precisi le attività per le quali la sovvenzione può essere concessa.

Il decreto relativo alle sovvenzioni europee nel settore degli affari economici

16

Il 1o luglio 2015 è entrato in vigore nei Paesi Bassi il Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, nr. WJZ/15083650, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen op het terrein van Economische Zaken (Regeling Europese EZ-Subsidies) [decreto del Segretario di Stato agli Affari economici n. WJZ/15083650, recante fissazione degli strumenti di sovvenzione nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei nel settore degli affari economici (decreto relativo alle sovvenzioni europee nel settore degli affari economici)], del 28 giugno 2015 (Stcrt. 2015, n. 18094).

17

Ai sensi dell’articolo 2.2 del medesimo decreto, su richiesta, le attività di cui al regolamento FEAMP possono essere sovvenzionate dal Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti.

18

In forza dell’articolo 2.3, paragrafo 1, di detto decreto, tale ministro può concedere una sovvenzione solo se ha previsto la possibilità di presentare una domanda di sovvenzione, fissando nel contempo un limite massimo per la sovvenzione e un termine per la presentazione della domanda.

Il decreto che prevede il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione

19

Con il Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, nr. WJZ/16105576, houdende wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met de subsidiemodule inzake productie- en afzetprogrammàs en andere wijzigingen in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (decreto del Segretario di Stato agli Affari economici n. WJZ/16105576, recante modifica del decreto relativo alle sovvenzioni europee nel settore degli affari economici e del decreto recante apertura delle sovvenzioni europee nel settore degli affari economici 2016 per quanto riguarda il modulo di sovvenzioni per i piani di produzione e di commercializzazione, e recante altre modifiche nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), del 25 agosto 2016 (Stcrt. 2016, n. 43926; in prosieguo: il «decreto che prevede il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione»), il Regno dei Paesi Bassi ha previsto il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione durante il periodo compreso tra il 29 agosto e il 16 settembre 2016.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

La PO Texel è un’organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento OCM, la cui attività consiste nell’adozione di misure dirette a favorire la razionalizzazione della pesca e a migliorare le condizioni di vendita dei prodotti ittici.

21

Il 29 aprile 2014, conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento OCM, tale organizzazione ha trasmesso per approvazione al Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti il proprio piano di produzione e di commercializzazione 2014.

22

Con decisione del 9 luglio 2014, tale ministro, conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento OCM, ha approvato detto piano che, in conformità con la stessa disposizione, la PO Texel ha immediatamente attuato.

23

Nel mese di ottobre 2014 il Regno dei Paesi Bassi ha presentato presso la Commissione un programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

24

In seguito all’approvazione da parte della Commissione del programma operativo presentato dal Regno dei Paesi Bassi, avvenuta il 25 febbraio 2015, la PO Texel ha inviato, il 19 maggio 2015, una domanda di sovvenzione al ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti, sulla base del proprio piano di produzione e di commercializzazione 2014, ai fini dell’ammissione al sostegno del FEAMP sia per le spese che essa aveva sostenuto per la preparazione e l’attuazione di tale piano, sia per quelle relative alle misure di commercializzazione da essa adottate.

25

Con decisione del 10 luglio 2015 detto ministro ha respinto la domanda della PO Texel. Da un lato, egli ha considerato che, alla data del deposito della domanda di sovvenzione di quest’ultima, il Regno dei Paesi Bassi non aveva ancora previsto la possibilità di presentare una tale domanda né per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento FEAMP, né per le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, adottate dalle organizzazioni di produttori, conformemente all’articolo 68 di tale regolamento. Dall’altro lato, egli ha ritenuto che la PO Texel abbia presentato la sua domanda di sovvenzione solo dopo aver elaborato il piano di produzione e di commercializzazione 2014 e dopo averlo attuato, una volta approvato dal ministro.

26

Con decisione del 13 novembre 2015, il reclamo presentato dalla PO Texel avverso tale decisione è stato respinto dal Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti, in quanto infondato.

27

A sostegno del ricorso da essa proposto, avverso tale decisione, presso il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), la PO Texel afferma, in particolare, di aver diritto al sostegno del FEAMP, in base all’articolo 66 del regolamento FEAMP, per le spese relative alla preparazione e all’attuazione del piano di produzione e di commercializzazione 2014 da essa adottato. Al riguardo essa sottolinea che doveva trasmettere un piano di produzione e di commercializzazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento OCM.

28

Dal canto suo, il Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti afferma, in sostanza, che non poteva accogliere la domanda di sovvenzione formulata dalla PO Texel dato che, alla data di deposito di quest’ultima, il Regno dei Paesi Bassi non aveva previsto la possibilità di presentare una siffatta domanda e che, in ogni caso, il capo del regolamento FEAMP in cui è contenuto l’articolo 66 dello stesso lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri.

29

In tale contesto il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento [FEAMP] che stabilisce che il [FEAMP] sostiene la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento [OCM], osti a che uno Stato membro opponga a un’organizzazione di produttori che ha presentato una domanda di concessione di detto sostegno la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda per una determinata categorie di spese (nel caso di specie: i costi per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione) o per un determinato periodo (nel caso di specie: l’anno 2014) nel suo programma operativo approvato dalla Commissione europea, né nelle disposizioni nazionali che stabiliscono le spese ammissibili.

b)

Se per rispondere alla [prima questione, lettera a)] sia rilevante che, in forza dell’articolo 28 del regolamento [OCM], l’organizzazione di produttori è tenuta a elaborare un piano di produzione e di commercializzazione e, dopo l’approvazione di quest’ultimo ad opera dello Stato membro, ad attuare detto piano.

2)

Qualora si risponda alla [prima questione, lettera a)] nel senso che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento [FEAMP] osta a che uno Stato membro opponga a un’organizzazione di produttori, che ha presentato una domanda di concessione di sostegno per la preparazione e l’attuazione di piani di produzione e di commercializzazione, la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda, se il richiedente la sovvenzione interessato possa ricavare direttamente dall’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento [FEAMP] la base giuridica per acquisire un diritto alla concessione della sovvenzione in parola nei confronti del suo Stato membro.

3)

Qualora la risposta alla [seconda questione] sia che il richiedente la sovvenzione interessato può ricavare direttamente dall’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento [FEAMP] la base giuridica per un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione della sovvenzione in parola, se l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento [QSC] osti a che venga concessa una sovvenzione per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo che il piano di produzione e di commercializzazione è stato preparato e attuato».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

30

Occorre rilevare, in via preliminare, che con l’entrata in vigore dei regolamenti OCM, PCP e FEAMP è avvenuta la riforma più recente nel settore della PCP, entrata in vigore il 1o gennaio 2014.

31

Il legislatore dell’Unione ha esplicitamente sottolineato la necessità di fornire alle organizzazioni di produttori il sostegno finanziario necessario al conseguimento degli effetti di tale riforma, mettendo a loro disposizione uno specifico strumento di sostegno, ossia i piani di produzione e di commercializzazione.

32

Le condizioni che disciplinano la preparazione e l’attuazione di detti piani sono previste all’articolo 28 del regolamento OCM, il quale impone una serie di obblighi alle organizzazioni di produttori quali, in primo luogo, la presentazione di un tale piano alle autorità nazionali competenti perché venga approvato da queste ultime; in secondo luogo, una volta che tale piano è stato approvato, l’immediata attuazione; e, in terzo luogo, l’elaborazione di una relazione annuale sulle proprie attività previste dal piano e la sua trasmissione alle autorità nazionali competenti. Solo dopo l’approvazione di tale relazione annuale da parte di queste ultime le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per la preparazione e l’attuazione dei rispettivi piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP.

33

Le modalità di finanziamento di tali piani sono disciplinate dal regolamento FEAMP, il quale costituisce lo strumento finanziario al servizio della PCP per il periodo di programmazione dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 e, in particolare, dall’articolo 66 di tale regolamento.

34

A tal riguardo, occorre rilevare che il finanziamento nell’ambito del FEAMP è attuato sulla base dei programmi operativi unici elaborati da ciascuno Stato membro e che coprono l’intero periodo di programmazione. Tali programmi, che sono trasmessi alla Commissione, devono contenere un piano di finanziamento e una descrizione della strategia da seguire, al fine di dimostrare che la destinazione delle risorse finanziarie a favore delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 di detto regolamento è in grado di contribuire debitamente alla realizzazione degli obiettivi fissati dai suddetti programmi. Una volta che gli stessi programmi sono approvati dalla Commissione, spetta agli Stati membri stabilire i criteri nazionali di ammissibilità delle spese e prevedere la possibilità di presentare una domanda di sovvenzione nell’ambito del FEAMP. Nel caso di specie, tale possibilità è stata prevista dal Regno dei Paesi Bassi soltanto il 25 agosto 2016, mediante il decreto che prevede il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione.

35

Si deve inoltre rilevare che, a causa dell’adozione tardiva del regolamento FEAMP, intervenuta soltanto il 15 maggio 2014, con applicazione retroattiva a partire dal 1o gennaio 2014, e a causa del fatto che gli Stati membri hanno quindi potuto presentare i programmi operativi alla Commissione soltanto successivamente a tale data, le organizzazioni di produttori hanno dovuto preparare e attuare i loro piani di produzione e di commercializzazione per il 2014, mentre la possibilità di ricevere il sostegno finanziario di cui all’articolo 66 di tale regolamento non era ancora formalmente prevista. Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 1418/2013, infatti, tali organizzazioni erano tenute a trasmettere i loro piani per il 2014 prima della fine del mese di febbraio di tale anno. Nel caso di specie, la PO Texel ha trasmesso il proprio piano al ministro nazionale competente soltanto il 29 aprile 2014.

36

A tale riguardo, benché il regolamento di esecuzione n. 1418/2013 comporti l’obbligo per le organizzazioni di produttori di presentare i loro piani di produzione e di commercializzazione per l’anno 2014 entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno, poiché tale regolamento non prevedeva alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto di tale requisito temporale, le autorità dei Paesi Bassi non avevano ritenuto opportuno attribuire rilevanza al ritardo con cui era stato trasmesso il piano della PO Texel. Tale governo ha confermato che, in ogni caso, detto ritardo non può comportare conseguenze nei confronti della citata organizzazione di produttori, quali la privazione del suo diritto di beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del FEAMP.

Sulla prima questione

37

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un’organizzazione di produttori, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, con la motivazione che, alla data di presentazione della sua domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una simile domanda. Esso si chiede se la circostanza che l’articolo 28 del regolamento OCM imponga a tali organizzazioni di elaborare siffatti piani e di attuarli una volta approvati dalle autorità nazionali competenti possa essere rilevante ai fini della risposta che occorre dare a tale questione.

38

A tale riguardo, occorre stabilire anzitutto se, enunciando all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP che il FEAMP «sostiene» la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione, il legislatore dell’Unione abbia inteso introdurre l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le organizzazioni di produttori possano beneficiare di un sostegno nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione di tali piani.

39

Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP, il FEAMP «sostiene» la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento OCM.

40

L’utilizzo della formulazione imperativa «sostiene» depone a favore di un’interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP, secondo cui esso impone agli Stati membri, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo, di prevedere la concessione di aiuti per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 28 del regolamento OCM.

41

Tale interpretazione è avvalorata sia dalla genesi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP, sia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui esso si inserisce.

42

Anzitutto, per quanto riguarda la genesi di tale disposizione, occorre sottolineare, da un lato, che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni e come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il legislatore dell’Unione ha deliberatamente scelto di formulare l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP in modo imperativo. Infatti, risulta dai lavori preparatori di tale disposizione che, se è vero che nella proposta di regolamento FEAMP [COM (2011) 804 definitivo] presentata dalla Commissione era suggerita la formulazione secondo la quale il FEAMP «può sostenere», tuttavia quest’ultima non è stata accolta nel testo definitivo di detta disposizione. Il Parlamento europeo aveva insistito affinché fosse utilizzata l’espressione il «FEAMP sostiene», al fine di garantire che un sostegno finanziario sia concesso alle organizzazioni di produttori nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione.

43

D’altro lato, questa stessa interpretazione trova conferma sia nel punto 3.3 degli orientamenti n. 2014/2, in forza del quale gli Stati membri «devono» approvare i piani di produzione e di commercializzazione e determinare l’importo dei finanziamenti per ciascuno di essi, sia nelle indicazioni fornite dalla Commissione nella sezione FAQ del suo sito Internet in cui si precisa, in sostanza, che le autorità nazionali «devono sostenere» l’elaborazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione attraverso un finanziamento nell’ambito del FEAMP, purché tali piani siano stati approvati dall’autorità nazionale competente e tale sostegno rientri nel limite di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento FEAMP.

44

È vero che né gli orientamenti della Commissione né le indicazioni da questa fornite nella sezione FAQ del suo sito Internet possono vincolare la Corte. Tuttavia, essi possono costituire una fonte d’ispirazione utile (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione, C‑286/14, EU:C:2016:183, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

45

Per quanto riguarda poi il contesto in cui si inserisce l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP, occorre considerare, da un lato, che tale disposizione si differenzia dalla grande maggioranza delle altre disposizioni del regolamento FEAMP, quali gli articoli 48 e 68 di tale regolamento, i quali prevedono, in termini facoltativi, che un aiuto «può essere concesso» o anche che il FEAMP «può sostenere» talune misure od operazioni.

46

Dall’altro lato, occorre rilevare che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP rinvia esplicitamente all’articolo 28 del regolamento OCM, il cui paragrafo 6 mira a garantire che, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 di tale articolo, le organizzazioni di produttori devono poter beneficiare di un sostegno finanziario per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione.

47

Il carattere imperativo della formulazione dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP non può essere rimesso in discussione dall’osservazione del governo dei Paesi Bassi secondo la quale la formulazione utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento OCM, nella parte in cui prevede che le organizzazioni di produttori «possono beneficiare di un sostegno finanziario (…) conformemente ad un futuro atto giuridico dell’Unione» implicherebbe, in sostanza, l’intenzione di quest’ultimo di lasciare agli Stati membri la facoltà di fornire un siffatto sostegno a tali organizzazioni. Infatti, il riferimento al verbo «potere» in tale disposizione non deve essere inteso nella sua connotazione facoltativa, ma deve essere interpretato in maniera prospettica, mediante una lettura effettuata alla luce della circostanza secondo cui dette organizzazioni avrebbero dovuto beneficiare di un sostegno finanziario a titolo di un atto futuro dell’Unione, divenuto in seguito il regolamento FEAMP.

48

Occorre inoltre considerare che il carattere imperativo della formulazione dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP è anche una conseguenza logica del rapporto tra tale disposizione e gli obblighi imposti alle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento OCM, come ricordati al punto 32 della presente sentenza.

49

Infine, il carattere imperativo della formulazione dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP si impone anche alla luce degli obiettivi perseguiti dall’ultima riforma in materia di PCP, nonché in considerazione della finalità e dell’impianto sistematico del regolamento FEAMP.

50

A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che il legislatore dell’Unione ha espressamente evidenziato, ai considerando 7 e 14 del regolamento OCM, la necessità di rafforzare le responsabilità delle organizzazioni di produttori, nonché di fornire a queste ultime il sostegno finanziario necessario per consentire loro di svolgere un ruolo più importante nella gestione quotidiana della pesca, di modo che esse possano indurre i loro membri a svolgere le loro attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, in linea con il quadro definito dagli obiettivi della PCP. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 49 a 51 delle sue conclusioni, l’obiettivo perseguito dal sostegno finanziario di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP e, più in generale, dal sistema di finanziamento istituito nell’ambito dell’ultima riforma in materia di PCP, deve essere letto in correlazione con l’importante ruolo assegnato a tali organizzazioni, posto che è stato loro assegnato il compito di contribuire efficacemente all’esercizio di una funzione di interesse generale.

51

In secondo luogo, è importante osservare che, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento FEAMP, l’aiuto di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo può essere concesso unicamente alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di tali organizzazioni. Sotto questo profilo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il sistema di finanziamento istituito nell’ambito del FEAMP si differenzia in modo sostanziale da quelli rientranti in altri Fondi ESI.

52

In terzo luogo, va osservato che l’importanza sottesa alla necessità di fornire un sostegno, nell’ambito del FEAMP, a tali organizzazioni per la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione è corroborata dal fatto che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente previsto, all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento FEAMP – ciò a causa, principalmente, del fatto che un lasso di tempo minimo di un anno intercorre tra la data della preparazione di tali piani e la data in cui dette organizzazioni possono richiedere un finanziamento nell’ambito del FEAMP, dopo l’approvazione della loro relazione annuale da parte delle autorità nazionali competenti – la possibilità per gli Stati membri di concedere loro un anticipo del 50 % dell’aiuto finanziario richiesto per tali piani.

53

Risulta da tutti gli elementi che precedono che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP deve essere inteso nel senso che esso impone agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie affinché le organizzazioni di produttori possano beneficiare di un finanziamento nell’ambito del FEAMP, sia per la preparazione che per l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione.

54

Per adempiere tale obbligo, gli Stati membri sono tenuti a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, che le organizzazioni di produttori possano presentare le proprie domande di sovvenzioni nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione dei loro piani di produzione e di commercializzazione. Inoltre, conformemente all’articolo 66, paragrafi 2 e 3, del regolamento FEAMP, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, e con l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento QSC, essi devono adottare le misure di attuazione del regolamento FEAMP per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese e, in particolare, determinare i criteri relativi alla data di inizio dell’ammissibilità di tali spese e al metodo di calcolo dell’importo da concedere a ciascuna di tali organizzazioni.

55

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione dell’Unione, le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto, tra i quali si annoverano i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2006, Slob, C‑496/04, EU:C:2006:570, punto 41). Le autorità nazionali sono altresì tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dell’obbligo generale di diligenza ad esse incombente in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

56

Nel caso di specie, come emerge dai punti 19 e 34 della presente sentenza, soltanto il 25 agosto 2016, in occasione dell’adozione del decreto che prevede il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione, il Regno dei Paesi Bassi ha previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità per le organizzazioni di produttori di presentare le loro domande di sovvenzione nell’ambito del FEAMP. Dalla decisione di rinvio risulta inoltre che il rigetto, da parte del Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli Alimenti, della domanda presentata dalla PO Texel allo scopo di beneficiare di un sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP per il suo piano di produzione e di commercializzazione 2014 è stato motivato, in sostanza, dal fatto che, alla data di presentazione di tale domanda, vale a dire il 19 maggio 2015, il Regno dei Paesi Bassi non aveva ancora previsto la possibilità di istruire una simile domanda.

57

Occorre peraltro precisare che, da un lato, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, era stata prevista la prospettiva di sostenere le organizzazioni di produttori, almeno per quanto riguarda l’elaborazione dei piani di produzione e di commercializzazione, nel programma operativo trasmesso da tale Stato membro alla Commissione. Dall’altro, si deve rilevare che, interrogato su tale punto in udienza, il governo dei Paesi Bassi ha confermato che il decreto che prevede il modulo di domanda di sovvenzioni relativo ai piani di produzione e di commercializzazione non comportava effetti retroattivi, di modo che esso non poteva essere applicato alle domande di sostegno nell’ambito del FEAMP, presentate dalle organizzazioni di produttori prima della sua adozione.

58

In tale contesto, occorre considerare che un’inerzia delle autorità nazionali, come quella di cui hanno dato prova le autorità dei Paesi Bassi nella controversia oggetto del procedimento principale, non può rientrare nell’ambito del margine di discrezionalità conferito agli Stati membri per quanto riguarda l’attuazione dei rispettivi programmi operativi, ciò quand’anche, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento QSC, quest’ultima debba avvenire conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

59

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un’organizzazione di produttori, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, con la motivazione che, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una simile domanda.

Sulla seconda questione

60

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP debba essere interpretato nel senso che esso conferisce direttamente alle organizzazioni di produttori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto a un sostegno finanziario nell’ambito del FEAMP per le spese da esse sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione.

61

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che una disposizione di un regolamento dell’Unione può far sorgere diritti in capo ai singoli individui che questi possono far valere in giudizio solo se, da un lato, tale disposizione è chiara, precisa e incondizionata e, dall’altro, non lascia alcun margine di discrezionalità alle autorità preposte alla sua applicazione (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 1973, Schlüter, 9/73, EU:C:1973:110, punto 32).

62

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che una disposizione del diritto dell’Unione è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri (sentenza del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, EU:C:2011:348, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

63

Nella fattispecie, è importante rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, dal tenore stesso dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP risulta che tale disposizione, per sé sola, si limita a sancire un principio di finanziamento in termini assai generali e che occorre, pertanto, tener conto delle precisazioni previste da altre disposizioni di tale regolamento e, in particolare, di quelle dell’articolo 66, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento.

64

Orbene, occorre rilevare che tali paragrafi prevedono talune condizioni relative, da un lato, al fatto che le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori in relazione ai piani di produzione e di commercializzazione sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP solo previa approvazione, ad opera delle autorità nazionali competenti, della relazione annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento OCM e, dall’altro, che il sostegno annuale concesso a ciascuna organizzazione di produttori non deve superare il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da quest’ultima nel corso dei tre anni di calendario precedenti. L’importo esatto dell’aiuto non è quindi determinato dall’articolo 66 del regolamento FEAMP. Pertanto, la concessione del sostegno è subordinata, in particolare, alla determinazione dell’importo esatto di quest’ultimo da parte degli Stati membri.

65

Ne consegue che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP non soddisfa il criterio del carattere incondizionato risultante dalla giurisprudenza citata al punto 62 della presente sentenza.

66

Ciò premesso, occorre aggiungere che, nel caso in cui il giudice del rinvio non sia in condizioni di interpretare le disposizioni del proprio diritto nazionale che gli consentano di giungere a una soluzione conforme agli obiettivi perseguiti dall’ultima riforma in materia di PCP e di garantire, pertanto, la piena effettività del diritto dell’Unione, in una situazione del genere, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subìto (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

67

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce direttamente alle organizzazioni di produttori il diritto a un sostegno finanziario nell’ambito del FEAMP per le spese da esse sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione.

Sulla terza questione

68

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC debba essere interpretato nel senso che esso osta alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione di tale piano.

69

Ai sensi di tale disposizione, non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

70

A tale riguardo va osservato, da un lato, che la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione devono essere considerate un’azione continuata, che dura per tutto il periodo di programmazione compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Conformemente all’articolo 28 del regolamento OCM, la preparazione di un siffatto piano è considerata non già come una serie di azioni isolate attuate separatamente, bensì come un’unica azione continua accompagnata da costi operativi continui. Sebbene, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento, un piano siffatto debba essere oggetto di una relazione annuale, esso si conclude soltanto alla fine di tale periodo di programmazione. Pertanto, la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione durante il periodo di programmazione di cui trattasi non possono essere considerate come «completamente attuate» ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC.

71

Dall’altro lato, alla luce della definizione fornita dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, punto 14, del regolamento QSC, una determinata operazione è considerata «completata» solo nel momento in cui, in particolare, tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto a questi ultimi. Orbene, in forza dell’articolo 28, paragrafi 1 e 3, del regolamento OCM, le organizzazioni di produttori sono tenute a trasmettere i piani di produzione e di commercializzazione per approvazione alle autorità nazionali competenti e, una volta che queste ultime abbiano approvato tali piani, devono applicarli immediatamente. Ai sensi del paragrafo 5 di detto articolo, tali organizzazioni devono elaborare una relazione annuale delle proprie attività nell’ambito dei loro rispettivi piani e trasmetterla alle autorità nazionali competenti. Soltanto previa approvazione, da parte di queste ultime, di tale relazione annuale le spese sostenute dalle organizzazioni di produttori per la preparazione e l’attuazione dei loro rispettivi piani di produzione e di commercializzazione diventano ammissibili al sostegno da parte del FEAMP, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento FEAMP.

72

Peraltro, un’interpretazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC secondo la quale esso osterebbe alla concessione di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione di tale piano, renderebbe materialmente impossibile per dette organizzazioni ricevere un tale sostegno. Essa avrebbe quindi come conseguenza di privare l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP della sua efficacia pratica.

73

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento QSC deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione di un tale piano.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un’organizzazione di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, con la motivazione che, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una simile domanda.

 

2)

L’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce direttamente alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura il diritto a un sostegno finanziario nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per le spese da esse sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione.

 

3)

L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione di un tale piano.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.