SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 11 – Risoluzione delle controversie relative agli obblighi imposti al gestore del sistema – Effetti nel tempo delle decisioni dell’organo per la risoluzione delle controversie – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»

Nella causa C‑236/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 21 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2018, nel procedimento

GRDF SA

contro

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la GRDF SA, da F. Boucard, H. Savoie, e D. Théophile, avocats;

per la Eni Gas & Power France SA, da J. Rousseau e F. Prunet, avocats;

per la Direct énergie, da F. Molinié, O. Fréget e L. Eskenazi, avocats;

per il governo francese, da S. Horrenberger, D. Colas, A.‑L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

pour la Commissione europea, da O. Beynet e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94), e più specificamente dell’articolo 41, paragrafo 11, della stessa direttiva.

2

Tale richiesta è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la GRDF SA, gestore della rete di distribuzione del gas naturale in Francia, da un lato, e la Eni Gas & Power France SA (in prosieguo: la «Eni Gas») e la Direct énergie, fornitori di gas naturale, nonché la Commission de régulation de l’énergie (Commissione di regolamentazione dell’energia, Francia; in prosieguo: la «CRE») e il procureur général près la cour d’appel de Paris (procuratore generale presso la Corte di appello di Parigi, Francia), dall’altro, relativamente a contratti di trasporto che hanno l’effetto di trasferire ai fornitori il rischio di fatture non pagate dai clienti finali e l’onere della gestione dei clienti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2003/55/CE

3

L’articolo 18, intitolato «Accesso dei terzi», della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti [di gas naturale liquefatto], basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell’entrata in vigore dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

4

Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva menzionata, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1o luglio 2004.

La direttiva 2009/73

5

I considerando 4, 6, 25, 30, 32 e 40 della direttiva 2009/73 così recitano:

«(4)

Tuttavia, attualmente si frappongono ostacoli alla vendita di gas a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.

(…)

(6)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura (“separazione effettiva”), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(…)

(25)

L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l’influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Inoltre, la separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, ai sensi della direttiva [2003/55], soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno del gas naturale devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano attuate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

(…)

(30)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri. (…)

(…)

(32)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

(…)

(40)

Ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento è opportuno tenere sotto controllo l’equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate, in caso di pericolo per la sicurezza dell’approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas».

6

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva in parola definisce l’obiettivo della medesima come segue:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».

7

L’articolo 32 della suddetta direttiva, intitolato «Accesso dei terzi», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

8

L’articolo 40 della stessa direttiva, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolamentazione», dispone quanto segue:

«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno del gas naturale concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;

(…)

d)

contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione;

(…)».

9

Ai sensi dell’articolo 41 della direttiva 2009/73, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione»:

«1.   L’autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

a)

stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa di gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

(…)

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale;

(…)

6.   Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;

(…)

10.   Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. (…) (…)

11.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. (…)

(…)».

Direttiva 2009/72/CE

10

La direttiva n. 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), prevede, all’articolo 37, paragrafo 11, che «[q]ualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo».

Diritto francese

11

L’articolo L 134-20 del codice dell’energia, nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, al secondo e terzo comma così prevede:

«La decisione del [comité de règlement des différends e des sanctions (comitato per la risoluzione delle controversie e le sanzioni)], che può essere corredata da sanzioni, è motivata e precisa le condizioni di ordine tecnico e finanziario della soluzione della controversia secondo le quali l’accesso alle reti, alle opere e agli impianti menzionati all’articolo L 134-19 o il loro uso sono, se del caso, garantiti.

Ove necessario per la risoluzione della controversia, il comitato può fissare, in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato, le modalità di accesso a tali reti, opere e impianti o le relative condizioni d’uso».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

La Poweo e la Direct énergie, due società di fornitura di gas naturale, hanno concluso, rispettivamente il 21 giugno 2005 e il 21 novembre 2008, con la GRDF, gestore della rete di distribuzione di gas naturale in Francia, due contratti di trasporto sulla rete di distribuzione di gas naturale (in prosieguo: i «contratti in discussione»). La Poweo e la Direct énergie sono in seguito divenute la Poweo-Direct, e successivamente la Direct énergie.

13

I contratti in discussione contenevano una clausola di intermediazione che obbligava i fornitori a fornire, nell’ambito dei cosiddetti contratti «unici» con il cliente finale, ossia contratti che combinano gli aspetti della fornitura e della distribuzione del gas, prestazioni di intermediazione per conto della GRDF ai clienti finali, senza poter negoziare il prezzo o le condizioni di realizzazione di tali prestazioni. Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che i fornitori dovevano riscuotere dai clienti finali gli importi dovuti da questi ultimi in base alla tariffa dei servizi di distribuzione che la GRDF aveva fornito e successivamente versarglieli. Orbene, i fornitori sarebbero stati tenuti a trasferire siffatti importi anche se il cliente finale non li aveva pagati. In tal modo, per mezzo della clausola di intermediazione, la GRDF avrebbe trasferito il rischio degli insoluti alla Direct énergie.

14

In data 22 luglio 2013 la Direct énergie si è rivolta al Comitato per la risoluzione delle controversie e le sanzioni istituito presso la CRE (in prosieguo: il «Cordis»), ritenendo che la clausola di intermediazione fosse contraria alla normativa nazionale applicabile. Essa ha chiesto, da un lato, che il Cordis ingiungesse alla GRDF di rendere i suoi accordi conformi alla normativa applicabile al settore dell’energia e, dall’altro, di fissare la tariffa per i servizi di intermediazione prestati dal fornitore per conto del gestore di rete nell’ambito del contratto unico concluso con il cliente finale. Nel corso del procedimento il Cordis ha sentito la Eni Gas, un’altra società che fornisce gas naturale.

15

Ritenendo che la clausola di intermediazione fosse contraria alla normativa nazionale applicabile, il Cordis ha ordinato, con decisione del 19 settembre 2014, alla GRDF di trasmettere alla Direct énergie «un addendum di modifica [ai contratti in discussione] che ripristinasse la situazione contrattuale nello stato in cui avrebbe dovuto trovarsi se [tali contratti] [fossero] stati ab initio in conformità con la normativa vigente». Il Cordis ha inoltre precisato che la sua competenza si estendeva all’intero periodo coperto dalla controversia di cui era investito, fatte salve le norme di prescrizione applicabili in materia, indipendentemente dalla data in cui fosse insorta fra le parti.

16

La GRDF, la Direct énergie e la Eni Gas hanno presentato ricorso alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia).

17

Con sentenza del 2 giugno 2016, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha sostanzialmente confermato la decisione del Cordis. La Commissione ha ingiunto alla GRDF di proporre un addendum di modifica ai contratti in discussione che stabilisse che si considera non essere mai esistita la clausola di intermediazione. Inoltre, tale giudice ha obbligato la GRDF a versare alla Direct énergie una remunerazione equa e proporzionata rispetto ai costi evitati per i servizi di intermediazione forniti dalla Direct énergie ai suoi clienti a partire dal giorno della firma dei suddetti contratti.

18

La GRDF ha proposto impugnazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia). Fra le censure della GRDF alla sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) vi è un motivo secondo cui essa ritiene, in sostanza, che il diritto dell’Unione osti al carattere retroattivo anteriore all’insorgenza della controversia della decisione adottata dal Cordis.

19

Il giudice del rinvio, richiamando la sentenza del 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a. (da C‑383/06 a C‑385/06, EU:C:2008:165, punto 55), rammenta che la Corte ha sancito il principio di certezza del diritto e ha ammesso che esso possa prevalere sull’effettività del diritto dell’Unione.

20

Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 2009/73 (…), e in particolare il suo articolo 41, paragrafo 11, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che un’autorità di regolamentazione, risolvendo una controversia, abbia il potere di emanare una decisione che si applica all’intero periodo relativo alla controversia di cui è investita, a prescindere dalla data in cui la stessa è insorta tra le parti, in particolare traendo le conseguenze della non conformità di un contratto alle disposizioni della direttiva mediante una decisione i cui effetti riguardano l’intero periodo contrattuale».

Sulla competenza della Corte

21

In occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, la GRDF ha sostenuto che la presente controversia riguardava una prestazione di un fornitore di gas naturale a favore di un gestore del sistema di distribuzione e che una prestazione del genere non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/73. La direttiva in parola disciplinerebbe unicamente le prestazioni di un gestore del sistema di distribuzione di gas naturale a favore dei fornitori.

22

Un simile argomento non può essere accolto.

23

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2009/73 stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

24

L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 prevede che gli Stati membri garantiscano l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. A tal fine, l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta direttiva impone all’autorità di regolamentazione di stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo e di garantire che i gestori del sistema di distribuzione ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della menzionata direttiva. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 10, della stessa direttiva, l’autorità di regolamentazione è abilitata a chiedere ai gestori dei sistemi, se necessario, di modificare le condizioni di connessione e di accesso alla rete, comprese le tariffe. Inoltre, secondo l’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73, qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della direttiva in parola può adire l’autorità di regolamentazione, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, che adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo.

25

Ora, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia dinanzi al Cordis fra la Direct énergie, un fornitore di gas naturale, e la GRDF, il gestore della rete di distribuzione di tale energia in Francia, verteva in sostanza sull’obbligo che la GRDF aveva imposto alla Direct énergie, quale condizione di accesso alla rete di distribuzione francese, di sostenere il rischio degli insoluti relativi agli importi dovuti dai clienti finali per la tariffa di distribuzione del gas naturale. La domanda di pronuncia pregiudiziale è fondata sulla considerazione che una pratica del genere sarebbe incompatibile con le disposizioni della direttiva 2009/73. La controversia rientra quindi effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/73.

26

Da quanto precede risulta che la Corte è competente a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sollevata.

Sulla questione pregiudiziale

27

In via preliminare, va osservato che la domanda di pronuncia pregiudiziale si basa sulla premessa per cui la prassi contrattuale di un gestore del sistema di distribuzione, consistente nell’imporre al fornitore di gas, quale condizione per l’accesso alla rete di distribuzione nazionale, l’obbligo di sostenere il rischio degli insoluti relativi agli importi dovuti dai clienti finali in base alla tariffa di distribuzione del gas naturale, è incompatibile con le disposizioni della direttiva 2009/73. Nella misura in cui questa premessa non è stata contestata dinanzi alla Corte, l’esame della questione sollevata si basa su siffatta premessa.

28

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2009/73 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che gli effetti di una decisione di un organo per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 41, paragrafo 11, della menzionata direttiva, si estendano alla situazione delle parti della controversia di cui è investita che esisteva fra le medesime prima dell’insorgere di tale controversia, in particolare, nel caso di un contratto di trasporto di gas naturale, imponendo a una parte di suddetta controversia di rendere il contratto in parola conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale.

29

Va ricordato che, in base all’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73, qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di distribuzione del gas naturale in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi di suddetta direttiva può adire l’autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo.

30

Secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

31

Come giustamente rileva il giudice del rinvio, la formulazione dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non precisa quali siano gli effetti nel tempo delle decisioni adottate dall’organo per la risoluzione delle controversie e, più specificamente, se esse possano avere un effetto prima che la controversia insorga.

32

Per quanto riguarda il contesto della succitata disposizione, va ricordato che l’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73 conferisce all’autorità di regolamentazione il compito di garantire che i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della direttiva in parola. Tra gli obblighi del gestore del sistema figura in particolare quello derivante dall’articolo 32, paragrafo 1, della medesima direttiva, di applicare il sistema di accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema.

33

Per consentire a tali autorità di regolamentazione di svolgere detto compito, gli Stati membri provvedono, a norma dell’articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73, affinché esse dispongano dei poteri necessari, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti nei confronti delle imprese di gas naturale, affinché queste ultime modifichino, se necessario, le condizioni di connessione e di accesso alla rete, comprese le tariffe, in modo che queste siano proporzionate e applicate in modo non discriminatorio.

34

Quanto all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/73, esso consiste nel realizzare un mercato interno del gas naturale completamente ed effettivamente aperto e concorrenziale nell’ambito del quale tutti i consumatori possano scegliere liberamente i propri fornitori e in cui ogni fornitore possa fornire liberamente i propri prodotti ai propri clienti (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, punto 26). A detto fine, come risulta dal suo articolo 1, la direttiva in parola si propone di stabilire norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale (v., in tal senso, ordinanza del 14 maggio 2019, Acea Energia e a., da C‑406/17 a C‑408/17 e C‑417/17, non pubblicata, EU:C:2019:404, punto 54). I considerando 4, 6, 25 e 40 della menzionata direttiva manifestano, al riguardo, la volontà del legislatore dell’Unione di assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di distribuzione di gas (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2013, Essent e a., da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punto 65).

35

A tale riguardo, occorre innanzitutto respingere l’argomento della GRDF secondo cui le decisioni dell’organo per la risoluzione delle controversie sono decisioni amministrative che non possono produrre effetti prima dell’insorgenza della controversia fra le parti. Una simile interpretazione sarebbe in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2009/73 e ne pregiudicherebbe l’utile effetto. Al pari della Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, va ricordato che la giurisprudenza costante della Corte secondo cui l’obbligo di dare pieno effetto alle norme dell’Unione, segnatamente eliminando le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione, incombe non solo sui giudici nazionali, ma anche, nell’ambito delle rispettive competenze, su tutti gli organismi dello Stato membro interessato, ivi comprese le autorità amministrative, (v., in tal senso, sentenze del 12 giugno 1990, Germania/Commissione, C‑8/88, EU:C:1990:241, punto 13; del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 64, e del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, punti 3839).

36

In seguito, certamente, in forza dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73, l’organo per la risoluzione delle controversie deve prendere una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla GRDF nelle sue osservazioni scritte, ciò non implica che tale organo non possa prendere decisioni i cui effetti si estendano ad un periodo precedente l’insorgenza della controversia tra le parti. I termini procedurali non hanno infatti alcuna incidenza sull’eventuale adeguamento nel tempo degli effetti della decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie.

37

Infine, per quanto riguarda l’incidenza del fatto che, nel caso in esame, i contratti in discussione sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della direttiva 2009/73, va ricordato che quest’ultima non crea un nuovo regime, ma è in diretta continuità con la direttiva 2003/55, che la direttiva 2009/73 ha abrogato e sostituito. Detta ultima direttiva, difatti, persegue i medesimi obiettivi della direttiva 2003/55 e non modifica il contenuto delle disposizioni sostanziali della stessa, segnatamente quelle concernenti l’accesso al sistema di distribuzione, previste, rispettivamente, all’articolo 18 della direttiva 2003/55 e all’articolo 32 della direttiva 2009/73 (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 37).

38

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i contratti in discussione sono stati conclusi nel corso del 2005 e del 2008, vale a dire dopo il 1o luglio 2004, data alla quale gli Stati membri erano tenuti ad attuare la direttiva 2003/55, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della stessa.

39

Da quanto precede risulta che gli effetti di una decisione di un organo per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 41, paragrafo 11, di tale direttiva, si estendono alla situazione delle parti della controversia di cui è investita esistente fra le medesime prima dell’insorgere di suddetta controversia. Siffatta disposizione non osta quindi a una decisione che impone a una parte della controversia in parola di rendere conforme al diritto dell’Unione il contratto di trasmissione per l’intero periodo contrattuale.

40

Una simile interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73 non è rimessa in discussione dal principio della certezza del diritto o dal principio della tutela del legittimo affidamento invocati dalla GRDF.

41

Quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 48 e giurisprudenza citata).

42

Occorre ricordare che il principio della certezza del diritto richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 50 e giurisprudenza citata).

43

A tale riguardo, la Corte ha, senz’altro, stabilito, da un lato, che essa può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione rispetto a norme di diritto interno con essa in contrasto e, dall’altro, che un giudice nazionale può, nel rispetto delle condizioni che spetta unicamente alla Corte determinare, essere eccezionalmente autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, sulla base di considerazioni imperative attinenti alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punti da 177 a 179).

44

Tuttavia, quand’anche l’argomentazione della GRDF dovesse essere intesa nel senso che comporta una domanda a tal fine, occorre senz’altro escludere che il giudice del rinvio sia autorizzato a limitare nel tempo gli effetti dell’annullamento di un atto di diritto nazionale contrario al diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio non ha infatti menzionato elementi concreti idonei a consentire di accertare specifici rischi relativi alla mancanza di certezza del diritto che risulterebbero dalla circostanza che gli effetti delle decisioni del Cordis, a titolo dell’articolo 41, paragrafo 11, della direttiva 2009/73, si estendono alla situazione delle parti della controversia di cui è investita e che esisteva fra le medesime prima dell’insorgere di suddetta controversia (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C‑597/17, EU:C:2019:544, punto 59 e giurisprudenza citata).

45

Infine, la GRDF invoca il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto, nel caso di specie, gli operatori economici potevano legittimamente riporre la loro fiducia nella legalità dei contratti di trasmissione, sulla base della negoziazione di suddetti contratti sotto l’egida e il controllo della CRE, in forza dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73.

46

A tal riguardo, va sottolineato che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 50 e giurisprudenza citata).

47

È pertanto necessario verificare se gli atti dell’autorità amministrativa interessata abbiano generato un ragionevole affidamento in capo all’individuo di cui trattasi e, in tal caso, accertare la legittimità di siffatte aspettative (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, punto 51 e giurisprudenza citata).

48

Orbene, nel caso di specie, se la GRDF fa valere che i contratti di trasmissione in discussione nel procedimento principale sono stati negoziati sotto l’egida e il controllo della CRE, essa non ha fornito alcuna assicurazione specifica da parte di detta autorità nazionale circa la conformità della clausola di intermediazione di cui al procedimento principale.

49

Inoltre, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate dall’Eni Gas sembra risultare che il Cordis, il quale è parimenti l’organo per la risoluzione delle controversie in materia di energia elettrica di cui all’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72, avrebbe adottato, dal 2008, decisioni nel settore dell’energia elettrica paragonabili a quella in discussione nel procedimento principale per quanto riguarda il settore del gas naturale. Pertanto, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il Cordis sembra aver deciso che la direttiva 2009/72 osterebbe ad una clausola contrattuale con la quale il gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica trasferisce il rischio di insoluti relativi alla tariffa di distribuzione dell’energia elettrica ai fornitori di energia elettrica. A siffatto riguardo va constatato che le direttive 2009/72 e 2009/73 perseguono obiettivi identici, fra cui, segnatamente, quello di assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2013, Essent e a., da C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, punto 65).

50

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo a un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione (sentenza del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, paragrafo 52 e giurisprudenza citata).

51

In circostanze del genere, risulta, previa verifica del giudice del rinvio, che gli atti dell’autorità di regolamentazione, vale a dire l’approvazione delle condizioni di distribuzione, comprese le tariffe, in forza dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73, non potevano creare un legittimo affidamento in capo alla GRDF sul fatto che la clausola di intermediazione fosse essa stessa conforme al principio di accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione previsto da tale direttiva.

52

Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 2009/73 deve essere interpretata nel senso che non osta a che gli effetti di una decisione di un organo per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 41, paragrafo 11, di tale direttiva, si estendano alla situazione delle parti della controversia di cui essa è investita che esisteva fra le medesime prima dell’insorgere di suddetta controversia, in particolare, nel caso di un contratto di trasporto di gas naturale, imponendo a una parte di suddetta controversia di rendere il contratto in parola conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta a che gli effetti di una decisione di un’autorità di regolamentazione, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 41, paragrafo 11, di tale direttiva, si estendano alla situazione delle parti della controversia di cui essa è investita che esisteva fra le medesime prima dell’insorgere di suddetta controversia, in particolare, nel caso di un contratto di trasporto di gas naturale, imponendo a una parte di suddetta controversia di rendere il contratto in parola conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.