SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di “standstill” – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità»

Nella causa C‑70/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 31 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2018, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

A,

B,

P,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, C. Toader, A. Rosas e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per A, B e P, da D. Schaap, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Wolff e P. Ngo, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da A. Joyce, in qualità di agente, assistito da D. Fennelly, barrister;

per il governo del Regno Unito, inizialmente da R. Fadoju, successivamente da S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;

per la Commissione europea, da G. Wils, D. Martin e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della decisione n. 2/76, del 20 dicembre 1976, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»), nonché dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie sorte, la prima, tra lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») e A, la seconda tra, da un lato, il Segretario di Stato e, dall’altro, B e P, in merito all’obbligo di collaborare al rilevamento dei dati biometrici di A e B al fine di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

L’accordo di associazione

3

L’articolo 12 dell’accordo di associazione, che figura al capitolo 3, intitolato «Altre disposizioni di carattere economico», del titolo II di tale accordo, prevede quanto segue:

«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [39], [40] e [41 CE] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

La decisione n. 2/76

4

L’articolo 1 della decisione n. 2/76, relativa all’attuazione dell’articolo 12 dell’accordo di associazione, così dispone:

«1.   La presente decisione definisce, per una prima tappa, le modalità di attuazione dell’articolo 36 del [protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1972, L 293, pag. 1)].

2.   La durata di questa prima tappa è fissata in quattro anni a decorrere dal 1o dicembre 1976».

5

L’articolo 7 di tale decisione enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni concernenti le condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori che, sul loro rispettivo territorio, sono in regola in materia di soggiorno e di occupazione».

6

L’articolo 11 della medesima decisione così recita:

«Un anno prima del termine della prima tappa ed alla luce dei risultati conseguiti nella medesima il Consiglio di Associazione avvierà lavori per determinare il contenuto della tappa successiva e assicurarsi che la decisione a questa relativa sia messa in vigore a partire dalla data di scadenza della prima tappa. Le disposizioni della presente decisione continueranno ad essere applicate fino all’entrata in vigore di tale tappa successiva».

7

Ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 2/76, essa è entrata in vigore il 20 dicembre 1976.

La decisione n. 1/80

8

La sezione 1, intitolata «Problemi relativi all’occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori», del capitolo II, intitolato «Disposizioni sociali», della decisione n. 1/80, contiene l’articolo 13, il quale prevede quanto segue:

«Gli Stati membri della Comunità e la [Repubblica di Turchia] non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».

9

L’articolo 14, paragrafo 1, di tale decisione, anch’esso contenuto nella suddetta sezione 1, così recita:

«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».

10

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, le disposizioni della sezione 1 del capitolo II della decisione medesima vengono applicate con decorrenza dal 1o dicembre 1980.

La direttiva 95/46/CE

11

L’articolo 2 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

“trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

c)

“archivio di dati personali” (“archivio”): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(…)».

Il regolamento (CE) n. 767/2008

12

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 2008 218, pag. 60), dispone quanto segue:

«Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

(…)

c)

agevolare la lotta contro la frode;

(…)».

Il regolamento (UE) 2019/817

13

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU 2019, L 135, pag. 27), così recita:

«1.   Garantendo l’interoperabilità, il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a)

migliorare l’efficacia e l’efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne;

b)

contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione illegale;

(…).

2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati:

a)

garantendo la corretta identificazione delle persone;

b)

contribuendo a contrastare la frode di identità;

(…)».

Diritto dei Paesi Bassi

14

Ai sensi dell’articolo 106a, paragrafo 1, del Vreemdelingwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), come modificato dal wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeeren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (legge di modifica della legge del 2000 sugli stranieri per quanto riguarda l’utilizzazione estesa degli identificatori biometrici nell’ambito della cooperazione tra gli organi competenti in materia di stranieri al fine di migliorare l’identificazione di un cittadino straniero), dell’11 dicembre 2013 (Stb. 2014, n. 2) (in prosieguo: la «legge sugli stranieri»):

«Qualora i regolamenti europei concernenti i dati biometrici di cui all’articolo 1 non prevedano una siffatta possibilità, un’immagine facciale e un’immagine delle dieci impronte digitali di un cittadino straniero possono essere rilevate e trattate per stabilire l’identità di quest’ultimo ai fini dell’esecuzione della presente legge. Le immagini facciali e delle impronte digitali sono confrontate con quelle figuranti nell’archivio dei cittadini stranieri».

15

L’articolo 107 della legge sugli stranieri così recita:

«1.   È istituito un archivio dei cittadini stranieri amministrato dal nostro ministro. L’archivio dei cittadini stranieri contiene:

a)

le immagini facciali e delle impronte digitali di cui all’articolo 106a, paragrafo 1;

(…).

2.   L’archivio dei cittadini stranieri mira al trattamento:

a)

dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), ai fini dell’esecuzione della presente legge, della legge del Regno [dei Paesi Bassi] sulla cittadinanza dei Paesi Bassi e delle disposizioni adottate in applicazione di tali leggi;

(…).

5.   Fatto salvo l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera a), (…) i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere messi a disposizione soltanto ai fini di:

(…)

c)

individuare e perseguire reati;

(…).

6.   I dati dell’archivio dei cittadini stranieri relativi alle impronte digitali del cittadino straniero possono, nei casi di cui al paragrafo 5, lettera c), essere forniti ai fini di individuare e perseguire soltanto reati per i quali può essere pronunciata una misura di custodia cautelare, in forza di un’autorizzazione scritta del giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero e:

a)

qualora sussista un dubbio ragionevole che il sospettato sia uno straniero, o

b)

nell’interesse di un’indagine, nel caso in cui l’indagine preliminare non faccia progressi o nel caso in cui siano necessari rapidi risultati per risolverla.

(…)».

16

L’articolo 8.34 del Vreemdelingenbesluit 2000 (decreto del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 497), dispone quanto segue:

«1.   I funzionari incaricati della tenuta dell’archivio dei cittadini stranieri hanno accesso diretto alle immagini facciali e delle impronte digitali contenute nell’archivio, nei limiti in cui l’accesso è loro necessario per svolgere adeguatamente il loro compito e nei limiti in cui il nostro ministro li ha abilitati a tal fine.

(…)».

17

L’articolo 8.35 del decreto del 2000 sugli stranieri così recita:

«La durata della conservazione delle immagini facciali e delle impronte digitali contenute nell’archivio dei cittadini stranieri non supera:

a)

cinque anni dopo il rigetto di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo;

b)

in caso di soggiorno legale, cinque anni dopo la data in cui può essere dimostrato che il cittadino straniero il cui soggiorno legale è cessato ha lasciato il territorio dei Paesi Bassi, o

c)

se il cittadino straniero è stato oggetto di un divieto d’ingresso o di un’espulsione giudiziaria con divieto di ingresso, cinque anni a decorrere dalla scadenza del periodo di validità del divieto d’ingresso o dell’espulsione giudiziaria con divieto di ingresso».

18

Il giudice del rinvio osserva che i cittadini di uno Stato terzo che intendano soggiornare nei Paesi Bassi per un periodo superiore a 90 giorni a titolo di soggiorno ordinario devono, in linea di principio, essere titolari di un permesso di soggiorno temporaneo al momento del loro ingresso nel territorio.

19

Inoltre, tale giudice precisa che, conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), della legge sugli stranieri, in combinato disposto con l’articolo 1.31 del decreto del 2000 sugli stranieri, un cittadino di uno Stato terzo che presenta una domanda di permesso di soggiorno temporaneo è tenuto, al momento della sua domanda, a collaborare al rilevamento e al trattamento dei suoi dati biometrici.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

20

Il 15 novembre 2013 una società di diritto dei Paesi Bassi ha presentato a nome di A, cittadino turco, una domanda di permesso di soggiorno temporaneo ai fini dell’esercizio, da parte di tale cittadino, di un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi.

21

Con decisione del 28 marzo 2014 il Segretario di Stato ha accolto tale domanda. Tale decisione subordinava tuttavia la concessione del permesso di soggiorno temporaneo alla condizione che A fornisse determinati dati biometrici, vale a dire la sua immagine facciale e le sue dieci impronte digitali. A ha collaborato al rilevamento dei propri dati biometrici e ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

22

B è un cittadino turco la cui coniuge, P, risiede nei Paesi Bassi e possiede la doppia cittadinanza, della Turchia e dei Paesi Bassi. Il 17 febbraio 2014 P ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo ai fini del ricongiungimento familiare a favore di B.

23

Il Segretario di Stato ha, in un primo tempo, respinto tale domanda. B e P hanno proposto un ricorso amministrativo contro tale rigetto. Con decisione del 4 aprile 2014 il Segretario di Stato ha dichiarato fondato detto ricorso e ha accolto la domanda di permesso di soggiorno temporaneo, subordinando al contempo la concessione di quest’ultimo alla condizione che B fornisse determinati dati biometrici, vale a dire la sua immagine facciale e le sue dieci impronte digitali. B ha collaborato al rilevamento dei propri dati biometrici e ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

24

A, da un lato, nonché B e P, dall’altro, hanno proposto un ricorso amministrativo dinanzi al Segretario di Stato contro le sue decisioni del 28 marzo e del 4 aprile 2014, nella parte in cui esse obbligavano, rispettivamente, A e B a collaborare al rilevamento dei loro dati biometrici al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi.

25

Con decisioni del 23 dicembre 2014 e del 6 gennaio 2015, il Segretario di Stato ha respinto, rispettivamente, i ricorsi proposti da B e P, da un lato, nonché da A, dall’altro.

26

A, da un lato, nonché B e P, dall’altro, hanno proposto un ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Rotterdam, Paesi Bassi) avverso queste ultime decisioni.

27

Con sentenze del 3 febbraio 2016, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Rotterdam) ha dichiarato fondati detti ricorsi. Tale giudice ha statuito che la normativa nazionale che impone il rilevamento, la registrazione e la conservazione di dati biometrici dei cittadini turchi in un archivio centrale costituiva una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 2/76 e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Inoltre, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Rotterdam) ha ritenuto sostanzialmente che la misura in questione non fosse proporzionata rispetto all’obiettivo legittimo perseguito, vale a dire prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti. Di conseguenza, detto giudice, da un lato, ha annullato le decisioni del Segretario di Stato del 28 marzo e del 4 aprile 2014, nei limiti in cui queste ultime richiedevano che A e B collaborassero al rilevamento dei loro dati biometrici, e, dall’altro, ha ingiunto al Segretario di Stato di sopprimere i loro dati biometrici dall’archivio centrale entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica delle suddette sentenze.

28

Il Segretario di Stato ha interposto appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) contro tali sentenze del 3 febbraio 2016.

29

Il giudice del rinvio constata che la normativa nazionale che prevede il rilevamento, la registrazione e la conservazione di dati biometrici dei cittadini di Stati terzi in un archivio centrale costituisce una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 2/76 e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Esso ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una simile restrizione è vietata a meno che sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo. In tale contesto, partendo dal principio che detta normativa persegue un obiettivo legittimo e che è idonea a conseguirlo, il giudice del rinvio si chiede se il rilevamento, la registrazione e la conservazione di dati biometrici dei cittadini di Stati terzi in un archivio centrale, quali previsti da tale normativa, non vadano al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti. Secondo il giudice del rinvio, poiché il rilevamento e il trattamento di dati biometrici costituiscono un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, e tali dati rientrano in una particolare categoria di dati, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, le deroghe alla tutela di tali dati e le restrizioni a tale tutela devono intervenire entro i limiti dello stretto necessario, conformemente alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 96).

30

Peraltro, nei limiti in cui la normativa nazionale di cui al procedimento principale consente, in determinate circostanze, che siano forniti a terzi dati biometrici di cittadini turchi ai fini di individuare e perseguire reati, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se una simile normativa costituisca una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 2/76 e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 e, in caso affermativo, se una simile restrizione sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se l’effetto prodotto da detta normativa sull’accesso all’occupazione nei Paesi Bassi da parte dei cittadini turchi possa essere considerato troppo aleatorio e indiretto per concludere nel senso dell’esistenza di una «nuova restrizione» ai sensi delle suddette disposizioni.

31

In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se gli articoli 7 della decisione n. 2/76 o, rispettivamente, 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che dette disposizioni non ostano ad una normativa nazionale che prevede in generale il trattamento e la conservazione di dati biometrici di cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi, in un archivio ai sensi dell’[articolo 2, lettera c)], della [direttiva 95/46], in quanto detta normativa nazionale non va oltre quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo da essa legittimamente perseguito di prevenire e ostacolare la frode in materia di identità e di documenti.

b)

Se al riguardo sia rilevante il fatto che la durata della conservazione dei dati biometrici è collegata alla durata del soggiorno legale e/o illegale dei cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi.

2)

Se l’articolo 7 della decisione n. 2/76 o, rispettivamente, l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale non configura una restrizione ai sensi di dette disposizioni, qualora l’effetto esercitato dalla normativa nazionale sull’accesso all’occupazione, ai sensi delle disposizioni in parola, sia troppo aleatorio e indiretto per poter presumere che detto accesso venga ostacolato.

3)

a)

Qualora, in risposta alla seconda questione, si dichiari che una normativa nazionale che consente di mettere a disposizione di terzi i dati biometrici di cittadini di paesi terzi, tra i quali i cittadini turchi, conservati in un archivio al fine della prevenzione, [dell’individuazione e dell’investigazione] di reati – terroristici o meno – configura una nuova restrizione, se l’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a siffatta normativa nazionale.

b)

Se al riguardo sia rilevante il fatto che, nel momento in cui è stato arrestato in quanto sospettato di un reato, il cittadino in questione abbia con sé il documento di soggiorno sul quale sono registrati i suoi dati biometrici».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 7 della decisione n. 2/76 e l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tali disposizioni, e, in caso affermativo, se una siffatta normativa possa essere giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti.

33

A tale riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che sia l’articolo 7 della decisione n. 2/76 sia l’articolo 13 della decisione n. 1/80 enunciano una clausola di standstill che vieta, in generale, l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore delle summenzionate decisioni nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punto 39).

34

La Corte ha già statuito, da un lato, che l’articolo 7 della decisione n. 2/76 si applica ratione temporis alle misure nazionali introdotte nel periodo compreso tra il 20 dicembre 1976 e il 30 novembre 1980 e, dall’altro, che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 si applica ratione temporis alle misure nazionali introdotte a partire dal 1o dicembre 1980, data di entrata in vigore di tale decisione (sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punto 48).

35

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale è stata introdotta successivamente alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 nei Paesi Bassi.

36

Ne consegue che detta normativa rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, di modo che solo quest’ultima disposizione deve essere interpretata nel contesto della risposta da fornire alla prima questione.

37

Come ricordato al punto 33 della presente sentenza, la clausola di standstill prevista all’articolo 13 della decisione n. 1/80 vieta in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore di detta decisione nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza del 29 marzo 2017, Tekdemir, C‑652/15, EU:C:2017:239, punto 25).

38

La Corte ha altresì riconosciuto che tale disposizione, a partire dall’entrata in vigore nello Stato membro ospitante della decisione n. 1/80, osta all’introduzione di qualsiasi nuova restrizione all’esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori, incluse quelle riguardanti le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia di prima ammissione nel territorio di detto Stato membro dei cittadini turchi che intendono in esso avvalersi di tale libertà (sentenza del 7 novembre 2013, Demir, C‑225/12, EU:C:2013:725, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

39

Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che inasprisca i requisiti per il ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi, residenti legalmente nello Stato membro interessato, rispetto a quelli applicabili al momento dell’entrata in vigore in tale Stato membro della decisione n. 1/80 costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 di tale decisione, all’esercizio da parte dei suddetti lavoratori turchi della libera circolazione dei lavoratori in tale Stato membro (sentenza del 29 marzo 2017, Tekdemir, C‑652/15, EU:C:2017:239, punto 31).

40

Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale, relativamente alla quale è stato constatato al punto 35 della presente sentenza che è stata introdotta nei Paesi Bassi successivamente alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 in tale Stato membro, prevede che i cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, che intendano soggiornare nei Paesi Bassi per un periodo superiore a 90 giorni devono ottenere previamente un permesso di soggiorno temporaneo. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il rilascio di un simile permesso è subordinato alla condizione che detti cittadini collaborino al rilevamento dei loro dati biometrici, vale a dire dieci impronte digitali e un’immagine facciale. Tali dati sono successivamente registrati e conservati in un archivio centrale al fine di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti.

41

Pertanto, detta normativa rende le condizioni della prima ammissione nel territorio dei Paesi Bassi nei confronti di cittadini turchi più restrittive di quelle che erano loro applicabili alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 nei Paesi Bassi.

42

Nei procedimenti principali, dalla decisione di rinvio risulta che il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei ad A e a B allo scopo, rispettivamente, di svolgere un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi e di beneficiare del ricongiungimento familiare con P in tale Stato membro era subordinato alla condizione che A e B fornissero i loro dati biometrici.

43

In simili circostanze, la normativa nazionale di cui al procedimento principale costituisce una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

44

Secondo una giurisprudenza costante, una simile restrizione è vietata a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 7 agosto 2018, Yön, C‑123/17, EU:C:2018:632, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

45

Occorre pertanto verificare se la normativa nazionale di cui al procedimento principale soddisfi tali condizioni.

46

Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la questione di stabilire se l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, vale a dire l’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti, possa costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già statuito che l’obiettivo di prevenire l’ingresso e il soggiorno illegali costituisce un motivo imperativo di tal genere (sentenza del 7 novembre 2013, Demir, C‑225/12, EU:C:2013:725, punto 41).

47

In secondo luogo, la Corte ha anche statuito che il rilevamento e la conservazione di impronte digitali nell’ambito del rilascio di passaporti al fine di prevenire la loro falsificazione e il loro uso fraudolento perseguono un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione europea, vale a dire impedire l’ingresso illegale di persone nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punti da 3638).

48

In terzo e ultimo luogo, occorre rilevare l’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla lotta contro la frode di identità, come risulta, in particolare, dall’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 767/2008, e dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2019/817.

49

In tali circostanze, l’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

50

Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, l’adeguatezza della normativa nazionale di cui al procedimento principale a garantire la realizzazione di un simile obiettivo, si deve osservare che il rilevamento, la registrazione e la conservazione di dieci impronte digitali e dell’immagine facciale dei cittadini di Stati terzi in un archivio centrale consentono di identificare con precisione la persona interessata e di individuare la frode in materia di identità e di documenti, confrontando i dati biometrici del richiedente un permesso di soggiorno temporaneo con quelli figuranti nel suddetto archivio.

51

Ne consegue che la normativa nazionale di cui al procedimento principale è idonea a garantire l’obiettivo perseguito.

52

Per quanto riguarda, sotto un terzo profilo, la questione di stabilire se la normativa nazionale di cui al procedimento principale non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, occorre assicurarsi che essa non arrechi, in nome dell’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti, un pregiudizio sproporzionato al diritto alla vita privata in materia di trattamento dei dati personali.

53

A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevede, in particolare, che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata. Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, della Carta ogni individuo ha diritto alla tutela dei dati personali che lo riguardano.

54

Il rispetto del diritto alla vita privata per quanto attiene al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8 della Carta, è riferito a ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 52).

55

Pertanto, da un lato, le impronte digitali e l’immagine facciale di una persona fisica rientrano in tale nozione, dato che contengono oggettivamente informazioni uniche su persone fisiche e consentono la loro identificazione precisa (sentenza del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 27). Dall’altro, le operazioni di rilevamento, di registrazione e di conservazione delle impronte digitali e dell’immagine facciale dei cittadini di Stati terzi in un archivio centrale costituiscono trattamenti di dati personali, ai sensi dell’articolo 8 della Carta [v., in tal senso, parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 123 e giurisprudenza ivi citata].

56

Secondo una giurisprudenza costante, la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello dell’Unione richiede che le deroghe e le restrizioni alla protezione dei dati personali operino entro i limiti dello stretto necessario [parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 140 e giurisprudenza ivi citata].

57

A tale riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che, al fine di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti, gli Stati membri devono verificare l’identità dichiarata del richiedente un permesso di soggiorno temporaneo. Come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, tale obiettivo impone di assicurarsi – raffrontando le impronte digitali del richiedente con quelle contenute in un archivio centrale – in particolare che egli, anteriormente alla domanda di permesso di soggiorno, non ne abbia depositata un’altra sotto una diversa identità.

58

In secondo luogo, i dati oggetto della normativa nazionale di cui al procedimento principale si limitano a dieci impronte digitali e a un’immagine facciale. Il rilevamento di tali dati, oltre a consentire di identificare in modo affidabile la persona interessata, non ha carattere intimo e non comporta neppure un disagio fisico o psichico particolare per la persona interessata (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Schwarz, C‑291/12, EU:C:2013:670, punto 48).

59

Peraltro, il legislatore dell’Unione stesso ha previsto, in particolare nell’ambito del regolamento n. 767/2008, l’obbligo per i richiedenti un visto di fornire le loro dieci impronte digitali e la loro immagine facciale.

60

In terzo luogo, per quanto riguarda la portata della normativa nazionale di cui al procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che essa si applica sostanzialmente a tutti i cittadini di Stati terzi che intendano soggiornare nei Paesi Bassi per un periodo superiore a 90 giorni o che soggiornano illegalmente in tale Stato membro.

61

A tale riguardo, occorre rilevare che l’obiettivo perseguito da detta normativa, vale a dire prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti di cittadini di Stati terzi, non può essere realizzato circoscrivendo l’applicazione di tale normativa a una determinata categoria di cittadini di Stati terzi. Pertanto, la portata della normativa nazionale di cui al procedimento principale sembra garantire la realizzazione efficace dell’obiettivo perseguito.

62

In quarto luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’accesso e l’utilizzo dei dati biometrici contenuti nell’archivio centrale sono limitati ai funzionari delle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della legislazione nazionale in materia di stranieri, quali il personale degli uffici consolari e diplomatici, debitamente autorizzati a tal fine dal ministro competente, al fine di accertare o di verificare l’identità dei cittadini di Stati terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

63

In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda la durata della conservazione dei dati personali, la normativa nazionale di cui trattasi deve sempre rispondere, in particolare, a criteri oggettivi, che stabiliscano un rapporto tra i dati personali da conservare e l’obiettivo perseguito [parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 191].

64

Nel caso di specie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede che i dati biometrici siano conservati nell’archivio centrale per una durata di cinque anni dopo il rigetto della domanda di permesso di soggiorno temporaneo, la partenza dell’interessato al termine di un soggiorno legale o la scadenza del periodo di validità di un divieto di ingresso o di un’espulsione giudiziaria con divieto di ingresso. I dati biometrici sono immediatamente distrutti in caso di naturalizzazione del cittadino di uno Stato terzo durante il suo soggiorno nei Paesi Bassi.

65

In tale contesto, occorre rilevare che la normativa nazionale di cui al procedimento principale stabilisce un rapporto tra la durata della conservazione dei dati biometrici e l’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti.

66

Infatti, la conservazione dei dati biometrici dei cittadini di Stati terzi durante il loro soggiorno nei Paesi Bassi appare giustificata alla luce della necessità di verificare, nel corso di tale periodo, l’identità e la legalità del soggiorno in detto Stato membro di tali cittadini, conformemente alla legge sugli stranieri, in particolare in occasione dell’esame di una proroga di un permesso di soggiorno. Peraltro, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, tale durata della conservazione risulta necessaria per impedire che domande di permesso di soggiorno temporaneo vengano presentate sotto l’identità di cittadini di Stati terzi legalmente soggiornanti nei Paesi Bassi.

67

Quanto alla conservazione dei dati biometrici dei cittadini di Stati terzi per un periodo di cinque anni dopo il rigetto della loro domanda di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, dalla loro partenza al termine di un soggiorno legale o dalla scadenza del periodo di validità di un divieto d’ingresso o di un’espulsione giudiziaria con divieto di ingresso adottata nei loro confronti, occorre rilevare che un siffatto periodo di conservazione impedisce, in particolare, che cittadini di Stati terzi che si trovano in tali circostanze presentino una nuova domanda sotto diversa identità.

68

A tal fine, detto periodo di conservazione di cinque anni non appare eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale.

69

In tali circostanze, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non va al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti.

70

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti.

Sulla seconda questione

71

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 7 della decisione n. 2/76 e l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale non costituisce una restrizione ai sensi di tali disposizioni quando il suo effetto sull’accesso all’impiego è troppo aleatorio e indiretto perché si possa concludere nel senso dell’esistenza di un ostacolo a tale accesso.

72

In particolare, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua seconda questione, detto giudice chiede sostanzialmente se – tenuto conto del fatto che la normativa nazionale di cui al procedimento principale consente anche che siano forniti a terzi dati biometrici di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, al fine di individuare e perseguire reati – tale normativa costituisca una «nuova restrizione» ai sensi di dette disposizioni.

73

Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 130 e giurisprudenza ivi citata).

74

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale prevede sostanzialmente che è consentito fornire a terzi dati biometrici di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, soltanto al fine di individuare e perseguire reati per i quali può essere pronunciata una misura di custodia cautelare qualora, quanto meno, sussista un sospetto che un cittadino di uno Stato terzo abbia commesso un reato di tale natura.

75

Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta che A e B siano sospettati di aver commesso un reato e che i loro dati biometrici siano stati forniti a terzi in forza dell’articolo 107, paragrafi 5 e 6, della legge sugli stranieri. Del resto, il governo dei Paesi Bassi, all’udienza dinanzi alla Corte, ha confermato che i dati biometrici di A e di B non sono stati utilizzati nell’ambito di un procedimento penale.

76

In tali circostanze, la seconda questione deve essere dichiarata irricevibile.

Sulla terza questione

77

Poiché la seconda questione è stata dichiarata irricevibile, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

78

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.