23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-636/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati francesi - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2019/C 432/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, E. Manhaeve e K. Petersen, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, J. Traband e A. Alidière, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO2) dal 1o gennaio 2010 in dodici agglomerati e zone di qualità dell’aria francesi, ossia Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne Clermont Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi Pirenei (FR12A01), zona urbana regionale (ZUR) Reims Champagne Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione Rodano Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell’Arve Rodano Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario per il NO2 dal 1o gennaio 2010 in due agglomerati e zone di qualità dell’aria, ossia Parigi (FR04A01) e Lione Rodano Alpi (FR20A01), ha continuato a venir meno, da tale data, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall’entrata in vigore dei valori limite nel 2010.

La Repubblica francese, dall’11 giugno 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV a quest’ultima, e in particolare all’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, di provvedere affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 445 del 10.12.2018.