18.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/38


Ricorso proposto il 13 ottobre 2017 — Lux-Rehab Non-Profit / Commissione

(Causa T-710/17)

(2017/C 437/46)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: LUX-REHAB Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Szombathely, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare che la decisione della Commissione SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa» del 20 luglio 2011 e della decisione della Commissione SA.45498 (FC/2016) — «Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità», del 25 gennaio 2017 (in prosieguo: le «decisioni impugnate») non stabiliscono la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

in subordine, dichiarare che le decisioni impugnate non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni promosso dalla stessa avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministero delle risorse umane, Ungheria), pendente con il n. 66. P. 22.195/2017 dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte della capitale, Ungheria) e che, per tale motivo, la ricorrente non è una parte interessata direttamente e individualmente, dal momento che fonda la sua richiesta di risarcimento danni sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE;

nel caso che le decisioni impugnate debbano essere qualificate come atti giuridici vincolanti per la parte ricorrente nel procedimento di risarcimento danni fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarare la nullità delle decisioni impugnate, in quanto l’aiuto statale concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una motivazione in relazione a ciascuna domanda.

1.

Motivazione della prima domanda

Le decisioni impugnate non dichiarano la compatibilità dell’aiuto statale sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE; per tale motivo le decisioni di cui trattasi non costituiscono atti giuridicamente vincolanti nell’ambito del procedimento di risarcimento danni promosso dalla parte ricorrente avverso l’Emberi Erőforrások Minisztériuma dinanzi al Fővárosi Törvényszék.

2.

Motivazione della seconda domanda

Nelle decisioni impugnate la Commissione ha dichiarato la compatibilità dell’aiuto statale non sulla base dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE bensì sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza, tali decisioni non sono pertinenti in relazione alla motivazione della domanda formulata nel procedimento di risarcimento danni pendente dinanzi al Fővárosi Törvényszék e non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la parte ricorrente.

3.

Motivazione della terza domanda

Secondo la ricorrente, le decisioni impugnate sono nulle in quanto le autorità ungheresi hanno concesso un aiuto statale illegittimo che viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che, in conformità a quanto disposto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE la Commissione avrebbe dovuto essere informata. Per giustificare l’illegittimità dell’aiuto, la ricorrente invoca la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (1) e del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (2).


(1)  GU 2016, C 262, pag. 1.

(2)  GU 2008, L 214, pag. 3.