SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

7 maggio 2019 ( *1 )

«FEAGA e Feasr – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Germania – Rettifica finanziaria forfettaria applicata a titolo dell’insufficiente frequenza dei controlli essenziali – Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi – Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

Nella causa T‑239/17,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da D. Klebs e T. Henze, successivamente da D. Klebs, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e M. Zalewski, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 39, pag. 12), per quanto concerne la Repubblica federale di Germania,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

In diritto

[omissis]

Sul primo motivo, vertente sull’assenza di errore nel calcolo e nella presentazione degli interessi

29

La Repubblica federale di Germania sostiene che la decisione impugnata viola il combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 [del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1)] con l’articolo 6, lettera h) [nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione, del 22 ottobre 2007 (GU 2007, L 279, pag. 10)], e l’allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 [della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90)]. A tale riguardo essa fa valere che né l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005, né la giurisprudenza del Tribunale, né le disposizioni settoriali della normativa sulle restituzioni all’esportazione, né il documento di lavoro AGRI‑2007-62817-03-00, né il documento di orientamento n. 1 sulla presentazione alla Commissione delle tabelle dell’allegato III e dell’allegato III bis del regolamento n. 885/2006 fino al 1o febbraio 2009 (in prosieguo: il «documento di orientamento n. 1») impongono alcun obbligo nel senso del calcolo e della contabilizzazione annui degli interessi in vista della loro imputazione secondo la regola dei 50/50. Pertanto, in assenza di violazione, da parte delle autorità tedesche, delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al calcolo e alla presentazione degli interessi, la rettifica finanziaria del 5% applicata dalla Commissione nella decisione impugnata non può essere giustificata.

30

In particolare, la Repubblica federale di Germania fa valere, in via principale, che l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005 si limita a fissare, a titolo generale, una ripartizione delle perdite secondo la regola dei 50/50, di modo che gli interessi e le sanzioni siano anch’essi ripartiti a metà tra l’Unione e gli Stati membri e che non siano considerati come regolarizzati da questi ultimi per il solo fatto che è ripartito il credito principale. L’unica condizione che il legislatore dell’Unione avrebbe imposto è di indicare separatamente i diversi importi da recuperare, così da permettere all’occorrenza una ripartizione distinta delle somme individuali non ancora recuperate.

31

In subordine, la Repubblica federale di Germania sostiene, da un lato, che la contabilizzazione annua degli interessi è giuridicamente obbligatoria solo dall’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1306/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549)] e del regolamento di esecuzione (CE) n. 908/2014 [della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59)], che sarebbero inapplicabili nella fattispecie. Dall’altro lato, esigendo un aggiornamento degli interessi alla fine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione non avrebbe tenuto conto del documento di orientamento n. 1.

32

La Commissione contesta complessivamente tali argomenti rilevando che il primo motivo poggia su un’interpretazione erronea del combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n.. 1290/2005 con l’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006. In sostanza, essa fa valere che, se è vero che nessuna disposizione del diritto dell’Unione disciplina specificamente l’obbligo di contabilizzazione degli interessi, è pur vero che la tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 fa chiaramente riferimento alle prescrizioni dell’articolo 6, lettera h), di detto regolamento, ai cui termini le informazioni relative agli importi indicati in tale tabella devono essere comunicate alla Commissione annualmente. Così, secondo quest’ultima, dal combinato di detta disposizione con l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005 risulterebbe un obbligo di contabilizzazione annua degli importi dichiarati nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006.

33

In limine, occorre osservare che, nell’ambito del suo primo motivo, la Repubblica federale di Germania cerca di dimostrare che la decisione impugnata deve essere annullata, in funzione del suo primo capo di conclusioni, nella parte in cui la Commissione avrebbe disatteso il combinato disposto degli articoli 31 e 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 con l’articolo 6, lettera h), e l’allegato III del regolamento n. 885/2006 andando ad applicarle una rettifica finanziaria a titolo di carenze dei controlli essenziali per violazione dell’obbligo che le incomberebbe di contabilizzazione e di calcolo annui degli interessi.

34

Occorre dunque stabilire, nell’ambito dell’esame del primo motivo, se sussistesse un obbligo di calcolo e di presentazione annui degli interessi a carico della Repubblica federale di Germania, onde accertare un’eventuale violazione del diritto dell’Unione. Per contro, la questione di stabilire se, da un lato, l’applicazione di una rettifica finanziaria fosse giustificata nella specie e, dall’altro, se tale rettifica fosse proporzionata sarà trattata nell’ambito del quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

35

È d’uopo rammentare, inoltre, che la tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 è uno strumento per calcolare gli importi che sono imputati agli Stati membri in sede di applicazione della regola dei 50/50. Di conseguenza, l’obbligo di calcolare gli interessi su base annua presuppone necessariamente l’adozione, in via preliminare, di una contabilizzazione di esercizio, eseguita secondo il modello riportato nell’allegato III del regolamento n. 885/2006, di modo che l’obbligo di calcolo e quello di contabilizzazione degli interessi su base annua costituiscono logicamente un unico e solo obbligo.

36

Peraltro, l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005, relativo agli obblighi degli Stati membri nel recuperare gli importi presso i beneficiari che abbiano commesso irregolarità o dato prova di negligenza, concerne, al suo paragrafo 5, le situazioni particolari in cui lo Stato membro ha mancato il recupero degli importi nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. Per tali ipotesi è precisato, ebbene, che «[n]ella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo».

37

Secondo la giurisprudenza, la ripartizione in parti uguali, tra lo Stato membro interessato e il bilancio dell’Unione, della responsabilità finanziaria, prevista dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, si applica a qualsiasi onere finanziario connesso al mancato recupero degli importi irregolarmente corrisposti, intendendo per tali, segnatamente, l’importo principale nonché i relativi interessi, che avrebbero dovuto essere versati ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento (sentenza del 24 novembre 2015, Paesi Bassi/Commissione, T‑126/14, EU:T:2015:875, punto 76; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 aprile 2010, Italia/Commissione, T‑274/08 e T‑275/08, EU:T:2010:154, punti 39, 4144).

38

A tale riguardo si deve rilevare che gli «importi non (…) recuperati», ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1290/2005, comprendono capitale, interessi e sanzioni.

39

Dal canto suo, l’articolo 6 del regolamento n. 885/2006 enuncia che i conti annuali, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1290/2005 e che devono essere comunicati alla Commissione, comprendono, in particolare, la tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell’esercizio finanziario risultanti da irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), «incluse le sanzioni e gli interessi relativi», secondo il modello riportato nell’allegato III dello stesso regolamento n. 885/2006.

40

In virtù di una giurisprudenza costante, per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione va tenuto conto non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza citata, e del 6 ottobre 2005, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, T‑22/02 e T‑23/02, EU:T:2005:349, punto 47 e giurisprudenza citata).

41

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se l’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006 debba essere compreso nel senso che esso obbliga gli Stati membri a calcolare e a contabilizzare i «pagamenti indebiti da recuperare», nella tabella prevista nell’allegato III di detto regolamento, su una base annuale.

42

Va rilevato subito che l’articolo 6 del regolamento n. 885/2006 s’iscrive nel capo 2, rubricato «Liquidazione dei conti», così come l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 figura nel titolo IV, rubricato «Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della Commissione».

43

In primo luogo, appare evidente che la risposta alla questione del calcolo e della contabilizzazione annui degli interessi può essere dedotta da un’interpretazione letterale dell’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006. Infatti, occorre rilevare, anzitutto, che l’espressione «pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell’esercizio finanziario» significa che, nel contesto della trasmissione dei conti annui alla Commissione, devono essere comunicati a quest’ultima tutti gli importi non ancora recuperati alla fine di un esercizio finanziario, vale a dire alla fine di un anno. Poi, emerge con chiarezza dai termini «incluse le sanzioni e gli interessi relativi» che detti importi comprendono non solo i pagamenti indebiti, ma anche gli interessi. Dopodiché, essendo contenuti nei conti annuali, detti importi sono, necessariamente, contabilizzati anno per anno.

44

In secondo luogo, tale interpretazione letterale è fedele all’economia generale della procedura di liquidazione dei conti che, come ha sottolineato la Commissione nelle sue memorie, è un’operazione annuale. Infatti, occorre leggere l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 e l’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006 alla luce del considerando 23 del regolamento n. 1290/2005, secondo il quale è opportuno che «la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti» degli organismi pagatori riconosciuti e che «la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi». Ne risulta che la Commissione, durante la procedura di liquidazione, deve assicurarsi che nessuno degli importi indicati nei conti annui sfugga alla liquidazione. A tal fine, le informazioni relative al saldo dei crediti e dei recuperi negli Stati membri, comunicate nelle tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 e allegate ai resoconti annui degli organismi pagatori, devono necessariamente essere attualizzate anno per anno, affinché i conti di detti organismi siano esatti e aggiornati alla fine dell’esercizio finanziario, in vista della liquidazione.

45

In terzo luogo, si evince dal preambolo del regolamento n. 1290/2005, e più esattamente dai suoi considerando 25 e 26, che il sistema di corresponsabilità finanziaria, istituito dall’articolo 32, paragrafo 5, di detto regolamento, intende tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione imputando allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. Come sottolinea giustamente la Commissione, data l’assenza di calcolo e di aggiornamento annui degli interessi di mora, nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 destinata a calcolare gli importi imputabili agli Stati membri secondo la regola dei 50/50, non era possibile conoscere l’importo esatto degli interessi di mora che andavano imputati alla Repubblica federale di Germania. Pertanto, l’inesattezza dei dati dichiarati a titolo dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 sarebbe incompatibile con la tutela degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, il quale viene in tal modo esposto al rischio di sopportare interessi di mora che avrebbero dovuto essere imputati allo Stato membro responsabile conformemente alla regola dei 50/50.

46

Peraltro, occorre rilevare che sebbene, come sostiene la Repubblica federale di Germania, il modello di tabella riportato nell’allegato III del regolamento n. 885/2006 non imponga prima facie nessun obbligo esplicito di contabilizzazione degli interessi nella colonna destinata alla rettifica del credito principale, risulta dalla giurisprudenza che, quando gli interessi sono dovuti sui crediti principali, alla fine di un esercizio finanziario, in virtù di una normativa settoriale dell’Unione, si deve considerare che siffatti crediti d’interessi derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali (sentenza del 2 marzo 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, punto 42). Dato che l’importo del credito iniziale deve essere adeguato anno per anno secondo il recupero parziale o totale degli interessi dovuti su tale credito, occorre aggiornare gli interessi alla fine di ogni esercizio nella forma di un importo rettificato e, per questo, iscriverli con il credito principale nella tabella concernente le irregolarità. Se ne inferisce necessariamente che gli interessi devono essere contabilizzati nella colonna della tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 destinata alla rettifica del credito principale.

47

Infine, per quanto attiene all’argomento formulato dalla Repubblica federale di Germania secondo il quale il punto 2.E) dell’allegato I del regolamento n. 885/2006 e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1290/2005, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 1), invocati dalla Commissione nella comunicazione del 2015, non stabiliscono alcuna condizione su come presentare i dati nell’allegato III del regolamento n. 885/2006, occorre rilevare, da un lato, che detto punto, concernente le procedure in caso di debiti, enuncia che «[t]utti i criteri di cui ai punti da [2.]A) a [2.]D) si applicano, mutatis mutandis, ai prelievi, alle cauzioni incamerate, ai pagamenti rimborsati, alle entrate con destinazione specifica ecc., che l’organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del FEAGA e del FEASR». Orbene, al punto 2.C) dell’allegato I del regolamento n. 885/2006 è previsto che l’organismo pagatore adotti procedure contabili per garantire che «le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) o annuali siano complete, esatte e presentate entro i termini previsti e che eventuali errori od omissioni siano individuati e corretti in particolare mediante controlli e verifiche effettuati periodicamente». Di conseguenza, il punto 2.E) dell’allegato I del regolamento n. 885/2006 prevede che le procedure in caso di debiti siano concepite conformemente alle condizioni formulate al punto 2.C). È dunque giocoforza constatare che detto allegato stabilisce una condizione quanto alla presentazione dei dati nell’ambito della liquidazione dei conti del FEAGA, benché non faccia riferimento espresso all’allegato III.

48

D’altro lato, occorre convenire con la Repubblica federale di Germania che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2006, che prevede le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica, non impone effettivamente alcuna condizione quanto alla presentazione dei dati nell’allegato III del regolamento n. 885/2006. Tuttavia, nella misura in cui l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, in combinato disposto con l’articolo 6, lettera h), e l’allegato III del regolamento n. 885/2006, stabilisce un obbligo di contabilizzazione e di calcolo annui degli interessi, l’argomento vertente sul fatto che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2006 non impone alcuna condizione quanto alla presentazione dei dati nella tabella dell’allegato III è inconferente.

49

Tutto ciò considerato, si deve dunque concludere che a torto la Repubblica federale di Germania sostiene che la Commissione ha applicato un’interpretazione erronea del combinato disposto dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 con l’articolo 6, lettera h), e l’allegato III del regolamento n. 885/2006.

50

La conclusione tratta al precedente punto 49 non può essere messa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla Repubblica federale di Germania.

51

In primo luogo, quanto all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe disatteso il documento di orientamento n. 1 esigendo che gli interessi fossero calcolati su base annua, esso si fonda su un’interpretazione erronea di detto documento da parte della Repubblica federale di Germania. Risulta, infatti, dal documento di orientamento n. 1 che, tra i dati iscritti nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, figurano tutti gli importi corrispondenti ai pagamenti indebiti, compresi i relativi interessi e sanzioni, che devono essere aggiornati alla fine dell’anno in corso onde determinare gli importi dovuti per l’esercizio successivo.

52

In secondo luogo, quanto all’argomento secondo cui l’introduzione esplicita di un obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi da parte del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione n. 908/2014 dimostrerebbe che, prima dell’entrata in vigore di detti regolamenti, la Commissione non riteneva necessario procedere a un calcolo e a una presentazione degli interessi su base annua, anch’esso deve essere respinto. Infatti, il regolamento n. 1306/2013 e il regolamento di esecuzione n. 908/2014 non hanno modificato, nella sostanza, la situazione giuridica in materia di dichiarazione degli interessi ancora da recuperare, dato che l’obbligo di calcolo e di presentazione degli interessi annui esisteva già, conformemente al regolamento n. 1290/2005 e al regolamento n. 885/2006.

53

In particolare, si deve osservare che le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 885/2006 non sono state modificate in maniera rilevante dall’entrata in vigore del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione n. 908/2014. L’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006 e l’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione n. 908/2014 impongono, in sostanza, il medesimo obbligo di comunicazione, alla Commissione, di tutti gli importi non ancora recuperati alla fine di un esercizio finanziario, a titolo dell’allegato III trattandosi del regolamento n. 885/2006 e a titolo dell’allegato II trattandosi del regolamento di esecuzione n. 908/2014. La mera aggiunta in quest’ultimo allegato della colonna «Z» destinata alla dichiarazione annua degli importi di interessi ancora da recuperare per le irregolarità accertate a partire dal 16 ottobre 2014 non inficia tale constatazione.

54

Inoltre, contrariamente a quanto fa valere la Repubblica federale di Germania, la distinzione operata dal documento di orientamento n. 5 sulla comunicazione alla Commissione delle tabelle riportate nell’allegato II e nell’allegato III del regolamento di esecuzione n. 908/2014 per l’esercizio di bilancio N tra «vecchi» e «nuovi» casi di irregolarità nel modello di tabella di cui all’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non permette neanch’essa di concludere per una modifica sostanziale della situazione giuridica in materia di dichiarazione degli interessi non recuperati. Infatti, si deve convenire con la Commissione che una tale distinzione è operata solo in sede di applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU 2014, L 255, pag. 18), disposizione che distingue appunto tra, da un lato, i casi in cui un primo verbale amministrativo o giudiziario è stato redatto anteriormente al 16 ottobre 2014, ossia i casi vecchi, e, dall’altro, i casi in cui un tale atto è intervenuto dopo il 16 ottobre 2014, ossia i casi nuovi.

55

Peraltro, la Repubblica federale di Germania non può sostenere che la Commissione ha svolto un’argomentazione contraddittoria nella propria lettera del 29 novembre 2016, contenente la sua posizione definitiva, nei limiti in cui l’obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi, se è vero che non figura esplicitamente né all’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006 né all’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione n. 908/2014, risulta nondimeno dal tenore dell’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006, letto nel contesto dell’economia generale della procedura di liquidazione dei conti e degli obiettivi perseguiti dalla normativa, il quale prevede, in sostanza, lo stesso obbligo di cui all’articolo 29, lettera f), del regolamento di esecuzione n. 908/2014.

56

Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la Commissione non ha violato il combinato disposto dell’articolo 31 e dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 con l’articolo 6, lettera h), e l’allegato III del regolamento n. 885/2006 e ha pertanto concluso a buon diritto che sussisteva un obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi, relativi agli importi non recuperati a seguito di irregolarità o di negligenza, nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, in vista dell’applicazione della regola dei 50/50.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese proprie e quelle della Commissione europea.

 

Collins

Kancheva

De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti unicamente i punti della presente sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.