SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

29 giugno 2018 ( *1 )

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Principio del contraddittorio – Diniego di comunicazione del parere del comitato consultivo e dei resoconti di audizione dei testimoni – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole»

Nella causa T‑218/17,

HF, ex agente contrattuale ausiliario del Parlamento europeo, rappresentata da A. Tymen, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e M. Ecker, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, all’annullamento della decisione del Parlamento del 3 giugno 2016 con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente l’11 dicembre 2014, e, dall’altra, al risarcimento del preteso danno da quest’ultima subito a seguito degli illeciti commessi da tale autorità nella trattazione della detta domanda di assistenza,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, HF, è stata assunta dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«AACC») con una successione di contratti, dal 6 gennaio al 14 febbraio 2003, dal 15 febbraio al 31 marzo 2003, dal 1o aprile al 30 giugno 2003 e dal 1o al 31 luglio 2003, in qualità di agente ausiliario, categoria di impiego prevista nel Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea nella sua versione precedente al 1o maggio 2004. La ricorrente era assegnata alla divisione «Audiovisivi» – ora divenuta un’unità (in prosieguo: l’«unità Audiovisivi») della direzione Mezzi di comunicazione della direzione generale (DG) «Informazioni e pubbliche relazioni», divenuta (DG) «Comunicazione» –, ove esercitava mansioni di assistente di categoria B, gruppo V, classe 3.

2

La ricorrente è stata successivamente assunta, dal 1o agosto 2003 al 31 marzo 2005, da una società stabilita in Francia e fornitrice di servizi per il Parlamento, in qualità di amministratrice di produzione per far fronte a un surplus di attività legato alla produzione nell’unità Audiovisivi.

3

La ricorrente è stata nuovamente assunta dall’AACC, questa volta in qualità di agente contrattuale assegnato all’unità Audiovisivi, dal 1o aprile 2005 al 31 gennaio 2006, poi in qualità di agente temporaneo assegnato alla stessa unità, dal 1o febbraio 2006 al 31 gennaio 2012.

4

Dal 1o febbraio 2012 al 31 maggio 2015 la ricorrente è rimasta in servizio in qualità di agente contrattuale ausiliario assegnato all’unità Audiovisivi con una successione di contratti a tempo determinato.

5

A partire dal 26 settembre 2014, la ricorrente è stata posta in congedo di malattia e, da allora, non ha ripreso l’attività lavorativa all’interno del Parlamento.

6

Con lettera dell’11 dicembre 2014, indirizzata al segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale») e, in copia, al presidente del comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione (in prosieguo: il «comitato consultivo») nonché al presidente del Parlamento e al direttore generale della DG «Personale» del segretariato generale del Parlamento (in prosieguo: il «direttore generale del personale»), la ricorrente, in base all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), dato che i detti articoli sono applicabili per analogia agli agenti contrattuali in forza, rispettivamente, degli articoli 92 e 117 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

7

A sostegno della domanda di assistenza, la ricorrente faceva valere di essere vittima di molestie psicologiche da parte del capo dell’unità Audiovisivi, molestie che si sarebbero concretizzate in condotte, parole e scritti di quest’ultimo, in particolare in occasione di riunioni di servizio. Ella chiedeva l’adozione di provvedimenti urgenti per essere immediatamente tutelata nei confronti del suo presunto molestatore e l’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’AACC per accertare la sussistenza dei fatti.

8

Con lettera del 13 gennaio 2015, il capo unità «Risorse umane» (in prosieguo: l’«unità Risorse umane») della direzione Risorse della DG «Personale», M.R.N., peraltro presidente del comitato consultivo, ha accusato ricezione della domanda di assistenza della ricorrente, informando quest’ultima che tale domanda sarebbe stata trasmessa al direttore generale del personale, il quale si sarebbe pronunciato su detta domanda, nella sua qualità di AACC, entro un termine di quattro mesi, scaduto il quale, eventualmente, si sarebbe potuta considerare intervenuta una decisione implicita di rigetto della domanda, che avrebbe potuto essere successivamente oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

9

Con lettera del 23 gennaio 2015, il difensore della ricorrente ha portato a conoscenza del direttore generale del personale il fatto, in particolare, che il capo unità Audiovisivi era stato informato della presentazione della domanda di assistenza e dell’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’AACC. Tale informazione, infatti, sarebbe stata riportata nel verbale di una riunione dell’unità Audiovisivi, contribuendo alla divulgazione di determinate informazioni riservate non solo ai colleghi della ricorrente, ma anche a talune persone esterne all’istituzione. Nel corso di tale riunione, il capo unità avrebbe altresì preannunciato che la ricorrente non sarebbe tornata nell’unità Audiovisivi e che, di conseguenza, occorreva decidere una ristrutturazione del settore dell’unità Audiovisivi denominato «Newsdesk Hotline» (in prosieguo: la «Newsdesk Hotline»), al cui coordinamento ella provvedeva.

10

Con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2015, un agente dell’unità «Reclutamento degli agenti contrattuali e degli assistenti parlamentari accreditati» della direzione «Sviluppo delle risorse umane» della DG «Personale» ha trasmesso alla ricorrente una «nota che confermava il [suo] mutamento di servizio dal 21 [gennaio] 2015». Tale nota, anch’essa datata 26 gennaio 2015, precisava che la ricorrente sarebbe stata assegnata, con effetto retroattivo al 21 gennaio 2015, all’unità Programma di visite dell’Unione europea (in prosieguo: l’«unità Programma di visite») della direzione Relazioni con i cittadini della DG «Comunicazione» e che, ad eccezione di questo cambiamento di assegnazione, non sarebbero state apportate altre modifiche al suo contratto di assunzione.

11

Con lettera del 4 febbraio 2015 (in prosieguo: la «decisione del 4 febbraio 2015»), il direttore generale del personale ha risposto alla lettera del difensore della ricorrente del 23 gennaio 2015 asserendo che era stato adottato un provvedimento di allontanamento rispetto al capo dell’unità Audiovisivi in favore della ricorrente, provvedimento consistente nella riassegnazione di quest’ultima all’unità Programma di visite. Quanto alle informazioni rivelate dal capo dell’unità Audiovisivi nel corso della riunione di detta unità, è stato precisato alla ricorrente che tali informazioni «d[oveva]no essere lette nel contesto del provvedimento di allontanamento adottato in favore [della ricorrente] e non come intimidazioni destinate agli altri membri della sua unità, [e] ancor meno come un nuovo segno di molestie nei [suoi] confronti». Peraltro, il direttore generale del personale informava la ricorrente del fatto che, dopo un esame approfondito del suo fascicolo e in risposta alla sua domanda di avvio di un’indagine amministrativa, aveva deciso di trasmettere tale fascicolo al comitato consultivo, il cui presidente l’avrebbe tenuta al corrente di ogni ulteriore sviluppo. Il direttore generale del personale considerava che, così facendo, egli aveva risposto alla domanda di assistenza e che ciò implicava, nel suo ambito di competenze, la «chiusura [della] pratica» della ricorrente.

12

Con lettera del 12 febbraio 2015, il difensore della ricorrente ha, da un lato, chiesto al direttore generale del personale di chiarire la portata del provvedimento da lui annunciato nella decisione del 4 febbraio 2015 e, in particolare, di indicare se il provvedimento di allontanamento della ricorrente fosse stato adottato in via temporanea. Dall’altro lato, egli gli ha ricordato che, in applicazione delle norme interne relative al comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione (in prosieguo: le «norme interne in materia di molestie»), in particolare dei loro articoli 14 e 15, non spettava al comitato consultivo decidere su una domanda di assistenza. Infatti esso sarebbe stato tenuto unicamente a trasmettere una relazione riservata al segretario generale, al quale spettava, in ogni caso, adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 16 di tali norme interne. La ricorrente riteneva quindi che il soggetto legittimato a pronunciarsi sulla sua domanda di assistenza rimanesse il direttore generale del personale in qualità di AACC, e non il comitato consultivo.

13

Con lettera del 4 marzo 2015, il direttore generale del personale ha ribadito la propria opinione secondo cui, con la sua decisione di trasmettere la domanda di assistenza al comitato consultivo, egli aveva «chiuso tale pratica per quanto riguarda[va] il [suo] ambito di competenze» e secondo cui, anche se l’ufficio di presidenza del Parlamento gli aveva attribuito i poteri dell’AACC per pronunciarsi sulle domande di assistenza presentate ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, nondimeno egli non poteva ignorare le norme interne in materia di molestie, le quali affidavano esclusivamente al segretario generale il compito di agire a fronte di un’eventuale situazione di molestie persistenti. Egli precisava, inoltre, che il provvedimento di allontanamento della ricorrente dall’unità Audiovisivi verso l’unità Programma di visite era stato adottato tanto su richiesta dell’interessata, formulata nella domanda di assistenza, quanto «nell’interesse del servizio al fine di rispondere alle crescenti necessità all’interno dell’[unità Programma di visite]», e che tale riassegnazione doveva essere mantenuta fino alla scadenza del suo contratto.

14

Con messaggio di posta elettronica del 17 marzo 2015, la ricorrente è stata convocata dal comitato consultivo per essere sentita da quest’ultimo il successivo 25 marzo.

15

Con lettera in data 24 aprile 2015, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo, in primo luogo, contro la decisione di riassegnazione, in quanto, con tale decisione, l’AACC l’avrebbe riassegnata in maniera permanente, e non in via temporanea, all’unità Programma di visite; in secondo luogo, contro la decisione del 4 febbraio 2015, con la quale il direttore generale del personale avrebbe deciso sulla domanda di assistenza considerando chiusa la pratica «nel suo ambito di competenze» e, in terzo luogo, contro una decisione, che sarebbe intervenuta l’11 aprile 2015, con la quale l’AACC avrebbe implicitamente respinto la domanda di assistenza.

16

Con decisione del 28 maggio 2015, adottata in risposta ad una domanda di rinnovo del suo contratto formulata dalla ricorrente il 22 maggio 2015, l’AACC ha deciso di non rinnovare il detto contratto dato che, in seno all’unità Programma di visite alla quale ella era assegnata, non si giustificava un’esigenza di rinforzi (in prosieguo: la «decisione di non rinnovo»).

17

Con lettera del 20 agosto 2015, il segretario generale, nella sua qualità di AACC, ha deciso di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla ricorrente il 24 aprile precedente (in prosieguo: la «decisione del 20 agosto 2015»). Quanto alla riassegnazione della ricorrente all’unità Programma di visite, il segretario generale ha ricordato che tale riassegnazione aveva necessariamente natura provvisoria e doveva essere mantenuta per tutta la durata dell’indagine amministrativa, che era ancora in corso, e, in buona sostanza, ha respinto gli argomenti presentati dalla ricorrente contro la fondatezza o le modalità del provvedimento di allontanamento.

18

Per contro, nella decisione del 20 agosto 2015, il segretario generale ha deciso di riformare la decisione del 4 febbraio 2015 nella parte in cui il direttore generale del personale aveva erroneamente considerato che l’AACC aveva chiuso la pratica relativa alla domanda di assistenza. A tale riguardo, egli precisava che la domanda di assistenza avrebbe successivamente dato luogo a una decisione definitiva del direttore generale del personale e che, di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non era intervenuta alcuna decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, ragion per cui il suo reclamo risultava, sotto tale profilo, irricevibile.

19

Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 17 novembre 2015, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, ha proposto un ricorso, inizialmente iscritto a ruolo con il numero F‑142/15, diretto in particolare all’annullamento della decisione, a suo parere implicitamente intervenuta l’11 aprile 2015, con la quale l’AACC avrebbe respinto la domanda di assistenza nonché all’annullamento della decisione del 20 agosto 2015 di rigetto del reclamo del 24 aprile 2015.

20

Con lettera dell’8 dicembre 2015, il direttore generale del personale ha informato la ricorrente della sua intenzione di considerare infondata la domanda di assistenza, in esito, segnatamente, all’audizione, da parte del comitato consultivo, del capo unità Audiovisivi e di altri quattordici funzionari e agenti di tale unità. Egli invitava la ricorrente, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a presentare le sue osservazioni in ordine alla sua intenzione di dichiarare infondata la domanda di assistenza e la invitava a farlo, a sua scelta, o nel corso di un colloquio o per iscritto. Alla ricorrente veniva impartito un termine, che scadeva il 20 dicembre 2015, per far conoscere al direttore generale del personale la propria intenzione al riguardo.

21

Con lettera del 17 dicembre 2015, il difensore della ricorrente ha informato il direttore generale del personale che essa avrebbe depositato le proprie osservazioni in forma scritta. Tuttavia, facendo valere al riguardo la sentenza del 23 settembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), egli chiedeva la comunicazione della relazione, a suo parere «d’indagine», redatta dal comitato consultivo, domanda da lui ribadita con lettera del 5 febbraio 2016.

22

Con lettera del 9 febbraio 2016, il direttore generale del personale ha concesso alla ricorrente un termine, che scadeva il 1o aprile 2016, per depositare le proprie osservazioni scritte circa la sua intenzione di respingere la domanda di assistenza. Inoltre, egli le ha precisato che il comitato consultivo gli aveva inviato solo un parere in cui si concludeva per l’insussistenza di molestie psicologiche nel caso della ricorrente. Al riguardo, sarebbe stato normale che il comitato consultivo non gli avesse comunicato alcuna relazione, come previsto dall’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, perché tale relazione sarebbe redatta dal comitato consultivo solo nei casi in cui il detto comitato accerti l’esistenza di molestie psicologiche.

23

Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 marzo 2016, la ricorrente ha proposto un ricorso, inizialmente iscritto a ruolo con il numero F‑14/16, diretto in particolare all’annullamento della decisione di non rinnovo.

24

Il 1o aprile 2016, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni scritte in ordine alle lettere del direttore generale del personale dell’8 dicembre 2015 e del 9 febbraio 2016. Nelle stesse, pur ribadendo il fatto che i comportamenti del capo unità Audiovisivi nei suoi confronti configuravano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, la ricorrente ha in particolare contestato l’affermazione del direttore generale del personale secondo la quale il comitato consultivo non avrebbe redatto alcuna relazione, ai sensi dell’articolo 14 delle norme interne in materia di molestie, ma avrebbe soltanto emesso un parere. Al riguardo, ella fa valere che il rifiuto, da parte del direttore generale del personale, di comunicarle le intere conclusioni del comitato consultivo violava i suoi diritti della difesa e privava di ogni effetto utile le osservazioni che ella presentava.

25

Con decisione del 3 giugno 2016, il direttore generale del personale, in qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, egli ha asserito, in particolare, che la ricorrente era stata informata, in modo esaustivo e dettagliato, dei motivi in base ai quali egli intendeva, alla data dell’8 dicembre 2015, respingere la domanda di assistenza. Tuttavia, egli ha ricordato che la trattazione della domanda di assistenza era di sua esclusiva competenza e che, sotto questo aspetto, il comitato consultivo non disponeva di alcun potere decisionale. Orbene, a suo avviso, la ricorrente non vantava alcun diritto soggettivo alla comunicazione di una relazione d’indagine, di un parere o di resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo.

26

Relativamente alle irregolarità procedurali lamentate dalla ricorrente, il direttore generale del personale ha ritenuto, in particolare, che, trasmettendo la domanda di assistenza in copia al presidente del comitato consultivo, la ricorrente non avesse formalmente investito tale comitato consultivo di una denuncia ai sensi delle norme interne in materia di molestie.

27

Quanto al merito, il direttore generale del personale ha mantenuto l’analisi da lui esposta nella lettera dell’8 dicembre 2015 e, pertanto, ha deciso di non riconoscere che la situazione descritta dalla ricorrente rientrava nella nozione di molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

28

In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), le cause F‑142/15 e F‑14/16 sono state trasferite al Tribunale nello stato in cui esse si trovavano il 31 agosto 2016. Esse sono state iscritte a ruolo, rispettivamente, con i numeri T‑570/16 et T‑584/16, poi attribuite alla Prima Sezione del Tribunale.

29

Il 6 settembre 2016, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata. A sostegno di tale reclamo, ella faceva valere la violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto di essere ascoltata e del principio del contraddittorio nonché irregolarità nella procedura seguita dal comitato consultivo, errori manifesti di valutazione, la violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto e la violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine.

30

Con decisione del 4 gennaio 2017, il segretario generale, nella sua qualità di AACC, ha respinto il detto reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

31

Per quanto riguarda la doglianza della ricorrente relativa alla mancata comunicazione, da parte dell’AACC, della relazione redatta dal comitato consultivo e dei resoconti di audizione dei testimoni, il segretario generale ha in particolare ritenuto che, alla luce della giurisprudenza risultante dalle sentenze dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione (F‑46/11, EU:F:2013:115), e del 23 settembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), non esistesse alcun obbligo, per l’AACC, di trasmettere tali documenti alla ricorrente, segnatamente in quanto, in seno al Parlamento, il comitato consultivo doveva operare nella più grande riservatezza e in quanto i suoi lavori erano segreti. Orbene, per garantire la libertà di parola di tutti gli intervenienti, soprattutto dei testimoni, sarebbe stato impossibile, per l’AACC, trasmettere tali documenti alla ricorrente.

32

Il segretario generale ha inoltre sottolineato che i membri del comitato consultivo non svolgevano tale ruolo in base alle funzioni svolte nell’amministrazione del Parlamento e che non esisteva alcun vincolo di subordinazione gerarchica tra tali membri e i testimoni che erano stati sentiti dal comitato consultivo. Relativamente ai due testimoni che la ricorrente avrebbe desiderato che fossero sentiti, il segretario generale ha affermato che essi avevano rifiutato di fornire la loro testimonianza. Quanto all’audizione dei due medici, richiesta dalla ricorrente, egli ha insistito sul fatto che essi non avevano mai assistito a quanto era avvenuto tra la ricorrente e il presunto molestatore e che, pertanto, la loro testimonianza non era pertinente.

33

Infine, quanto all’esistenza, nella fattispecie, di un caso di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, il segretario generale ha ammesso che gli elementi addotti dalla ricorrente potevano costituire atti intenzionali e ripetitivi ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, egli ha considerato quanto segue:

«[N]on va dimenticato che il presunto molestatore [è] il superiore gerarchico d[ella ricorrente]. Orbene, è conforme alla natura delle sue funzioni che un capo unità ricordi ai suoi collaboratori il loro obbligo di ottemperare alle sue istruzioni, di contribuire alla buona collaborazione tra colleghi, di condividere adeguatamente le informazioni utili al lavoro o di dare spiegazioni quando sono stati assenti alle riunioni. Pertanto, globalmente considerati, i fatti lamentati da[lla ricorrente] non sembrano configurare una condotta inopportuna da parte di un capo unità nei confronti di un subordinato. I fatti portano invece a pensare che tale capo unità abbia ritenuto che fosse messa in discussione la sua leadership, il che ha provocato tensioni mentre era necessario intervenire al fine di migliorare il funzionamento del servizio. La pretesa denigrazione d[ella ricorrente] di fronte ai suoi colleghi senza possibilità di difendersi è appunto avvenuta in occasione di riunioni aventi lo scopo di parlare del malfunzionamento del servizio. Le affermazioni attribuite al presunto molestatore, certo incresciose, devono quindi essere riferite a tale contesto di tensione e di malfunzionamento (…)».

Procedimento e conclusioni delle parti

34

Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

35

Con sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282), e HF/Parlamento (T‑570/16, EU:T:2017:283), il Tribunale ha respinto i ricorsi in precedenza proposti dalla ricorrente.

36

Con lettera della cancelleria del 1o settembre 2017, il Parlamento è stato invitato, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre dinanzi al Tribunale la relazione o, se del caso, le conclusioni trasmesse dal comitato consultivo all’AACC, fatte salve le disposizioni dell’articolo 92, paragrafo 3, e dell’articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale.

37

Con lettera del 12 settembre 2017, il Parlamento ha spiegato che le deliberazioni del comitato consultivo erano segrete e che il nominativo dei testimoni sentiti da tale comitato doveva rimanere riservato. Di conseguenza, esso ha chiesto che il parere del comitato consultivo fosse considerato riservato ai sensi dell’articolo 103 del regolamento di procedura.

38

Con ordinanza del 21 settembre 2017, il Tribunale ha ingiunto al Parlamento, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di produrre la relazione o il parere trasmesso nella fattispecie dal comitato consultivo all’AACC e che il Parlamento aveva rifiutato di produrre in risposta alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, precisando nel contempo che tale documento non sarebbe stato comunicato alla ricorrente in tale fase del procedimento.

39

Con lettera della cancelleria del 22 settembre 2017, il Parlamento è stato altresì invitato, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a precisare al Tribunale se nella fattispecie fossero stati redatti resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo o di un altro organo del Parlamento. Se del caso, il Parlamento era invitato a produrli dinanzi al Tribunale, fatte salve le disposizioni dell’articolo 92, paragrafo 3, e dell’articolo 103 del regolamento di procedura.

40

Il 25 settembre 2017, il Parlamento ha prodotto le conclusioni del comitato consultivo in data 12 ottobre 2015, che presentavano la forma di un parere (in prosieguo: il «parere del comitato consultivo»). Con lettera in pari data, per le stesse ragioni addotte per quanto riguarda tale parere, esso ha chiesto che i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo fossero considerati riservati ai sensi dell’articolo 103 del regolamento di procedura.

41

Con ordinanza del 2 ottobre 2017, il Tribunale ha ingiunto al Parlamento, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di produrre i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo, che il Parlamento aveva rifiutato di produrre in risposta alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, precisando nel contempo che tali documenti non sarebbero stati comunicati alla ricorrente in tale fase del procedimento.

42

In esito ad un duplice scambio di memorie, la fase scritta del procedimento è stata chiusa il 10 ottobre 2017.

43

Il 12 ottobre 2017, il Parlamento ha prodotto i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo che, a suo parere, dovevano restare riservati nei confronti della ricorrente.

44

Con ordinanza del 30 novembre 2017, il Tribunale ha ingiunto al Parlamento di produrre una versione non riservata del parere del comitato consultivo omettendo i nominativi delle quattordici persone sentite nonché una versione non riservata dei resoconti di audizione dei testimoni da parte di tale comitato omettendo i soli dati che consentissero di stabilire, senza ragionevole dubbio, l’identità dei vari testimoni. In pari data, il Tribunale ha anche rivolto, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, quesiti in vista di risposte scritte alle parti, le quali hanno ottemperato a tale richiesta entro i termini impartiti.

45

Il 12 e il 15 dicembre 2018, rispettivamente, la ricorrente e il Parlamento hanno risposto a quesiti rivolti dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento.

46

In seguito alla produzione da parte del Parlamento di una versione non riservata del parere del comitato consultivo nonché dei resoconti di audizione dei quattordici testimoni, tra cui il capo unità Audiovisivi, come pure della ricorrente, tali documenti sono stati notificati alla ricorrente la quale, il 15 gennaio 2018, ha presentato le sue osservazioni al riguardo così come sulle risposte scritte del Parlamento ai quesiti del Tribunale.

47

Le parti sono state sentite all’udienza di discussione del 23 febbraio 2018. A causa della mancanza di una risposta chiara e univoca del Parlamento ad uno dei quesiti del Tribunale, quest’ultimo gli ha dato la possibilità di rispondere per iscritto. In seguito alla risposta del Parlamento fornita il 7 marzo 2018 e alla presentazione da parte della ricorrente, il 26 marzo 2018, delle sue osservazioni su tale risposta, il Tribunale ha chiuso la fase orale del procedimento.

48

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il Parlamento a versare un importo, fissato ex aequo et bono in EUR 90000, a titolo di risarcimento del preteso danno morale da lei subito a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della domanda di assistenza;

condannare il Parlamento alle spese;

49

Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull’oggetto del ricorso

50

Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in questo senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento,293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione,T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).

51

Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la decisione impugnata, si deve constatare che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non occorre quindi statuire specificamente su di essa, anche se, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, occorrerà prendere in considerazione, da una parte, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con quella della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff,T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 5859 e giurisprudenza citata), nonché, dall’altra, la motivazione figurante nella lettera dell’8 dicembre 2015, con la quale la ricorrente è stata preliminarmente sentita dall’AACC, dato che, nella decisione impugnata, viene affermato che tale decisione è integrata con rinvio a tale lettera per quanto riguarda i motivi per i quali l’AACC non ritiene che la ricorrente sia stata vittima di molestie psicologiche.

Sulla domanda di annullamento

52

A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce, formalmente, tre motivi, fondati, rispettivamente:

in primo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio;

in secondo luogo, su errori procedurali, in quanto la procedura seguita dal comitato consultivo sarebbe stata irregolare e parziale;

in terzo luogo, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine nonché sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio

53

A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente ricorda che, in forza dell’articolo 15 delle norme interne in materia di molestie, quando il comitato consultivo è incaricato di un’indagine, come nella fattispecie, esso deve trasmettere le sue conclusioni all’AACC.

54

La ricorrente sottolinea che, nella sua decisione del 9 febbraio 2016, il direttore generale del personale aveva giustificato il suo rifiuto di comunicarle la relazione del comitato consultivo da lei richiesta con il fatto che nessuna relazione sarebbe stata redatta nella fattispecie e che il detto comitato gli avrebbe trasmesso solo un mero parere. Orbene, prima di ottenere nell’ambito del procedimento giurisdizionale la trasmissione del parere del comitato consultivo, la ricorrente contestava il fatto che il comitato consultivo non avesse redatto, nel caso di specie, alcuna relazione o che non avesse elaborato conclusioni sostanziali conformemente alle norme interne in materia di molestie. Infatti, sarebbe stato inverosimile che la lettera dell’8 dicembre 2015, che consta di sole due pagine, potesse rispecchiare in maniera esaustiva il contenuto delle conclusioni del comitato consultivo, quando invece si presupponeva che le dette conclusioni fossero il frutto di un’indagine di quindici mesi e dell’audizione del capo unità Audiovisivi nonché di tredici persone in qualità di testimoni. Inoltre, il contenuto stesso di tale lettera non le avrebbe permesso di comprendere l’insieme della motivazione presa in considerazione dall’AACC nella decisione impugnata, né di contestare le dichiarazioni che avrebbero potuto essere rese da taluni testimoni o il loro eventuale snaturamento da parte dell’AACC.

55

In ogni caso, la ricorrente contesta la posizione del segretario generale, esposta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo la quale, in quanto denunciante, ella avrebbe goduto di diritti della difesa meno estesi. Al riguardo, ella ritiene che, in ogni caso, il principio del contraddittorio e quello dei diritti della difesa imponessero all’AACC di comunicarle non soltanto le conclusioni del comitato consultivo, ma anche i resoconti di audizione dei testimoni, documenti da lei alla fine ottenuti in corso di causa, in particolare in quanto, sia nella decisione impugnata sia nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC non aveva giustificato il suo rifiuto di comunicare tali documenti con la necessità di tutelare il carattere riservato dell’identità delle persone coinvolte e di quelle che avevano testimoniato, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione (F‑46/11, EU:F:2013:115).

56

Secondo la ricorrente, il riferimento al carattere segreto e riservato dei lavori del comitato consultivo, quale previsto nelle norme interne in materia di molestie, sarebbe inconferente. Per giunta, l’AACC avrebbe potuto decidere di redigere una versione non riservata della relazione o delle conclusioni del comitato consultivo nonché dei resoconti delle audizioni, come del resto il Parlamento ha fatto alla fine in risposta ad un provvedimento istruttorio del Tribunale.

57

Non avendo avuto a disposizione tali documenti per formulare le sue osservazioni del 1o aprile 2016, la ricorrente ritiene di non avere avuto a disposizione i motivi e l’insieme delle considerazioni di cui l’AACC ha tenuto conto nell’adozione della decisione impugnata. Pertanto, l’AACC, nella fattispecie, avrebbe anche violato il suo diritto di essere ascoltata, quale previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

58

Inoltre, la ricorrente rileva che l’AACC non aveva fatto valere, nella fase precontenziosa, la tutela della riservatezza dei testimoni, prevista dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, per giustificare il diniego di accesso alle conclusioni del comitato consultivo e ai resoconti di audizione dei testimoni. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, EU:F:2013:201, punto 28), il Parlamento, nella fase contenziosa, non potrebbe far valere tale aspetto per giustificare la fondatezza della decisione dell’AACC di negare l’accesso a tali documenti, poiché un siffatto argomento sarebbe tardivo e, pertanto, irricevibile.

59

Il Parlamento conclude per il rigetto del primo motivo in quanto infondato, rilevando che, in ogni caso, la giurisprudenza fatta valere dalla ricorrente non obbligava assolutamente l’AACC a darle accesso ai lavori del comitato consultivo. Inoltre, esso sottolinea che, nella fattispecie, l’AACC ha scelto di garantire il carattere riservato delle testimonianze, nei confronti non soltanto del presunto molestatore, ma anche dell’autrice della denuncia, al fine di garantire la libertà di parola dei testimoni. Al riguardo, esso fa riferimento al punto 41 della sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione (F‑46/11, EU:F:2013:115), nella quale il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, «nel contesto di una denuncia per molestie psicologiche, occorre[va], salvo circostanze particolari, garantire la riservatezza delle testimonianze raccolte, anche nel corso del procedimento contenzioso, nella misura in cui la prospettiva di un’eventuale revoca di tale riservatezza nella fase contenziosa po[teva] impedire la tenuta di indagini neutre e obiettive che benefici[assero] di una collaborazione senza riserve dei dipendenti chiamati ad essere sentiti come testimoni».

– Considerazioni preliminari sulla trattazione di una domanda di assistenza statutaria

60

In via preliminare, occorre ricordare che, quando all’AACC o, a seconda dei casi, all’autorità che ha il potere di nomina di un’istituzione (in prosieguo: l’«APN») venga rivolta, ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di detto Statuto, essa è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se tale autorità si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle aggressioni asseritamente subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della domanda di assistenza, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 1516; del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 84, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 46).

61

In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza con cui vengono lamentate molestie e di informare il richiedente del seguito riservato a quest’ultima (sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47; del 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, punto 74, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 88).

62

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che, come nella fattispecie, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione europea, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto (sentenze del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 48).

63

Quando, a seguito della presentazione di una domanda di assistenza, del tipo di quella di cui trattasi nel caso di specie, l’amministrazione dispone un’indagine amministrativa, se del caso affidandola, come nella fattispecie, ad un comitato consultivo (v., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 99), lo scopo stesso di tale indagine amministrativa è quello di confermare o di infirmare l’esistenza di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, di modo che l’AACC non può decidere anticipatamente l’esito dell’indagine e non può prendere posizione, neppure implicitamente, sulla sussistenza delle asserite molestie prima di aver ottenuto le risultanze dell’indagine amministrativa. In altri termini, è connaturato all’avvio di un’indagine amministrativa il fatto che l’amministrazione non prenda prematuramente posizione, sostanzialmente sulla base della descrizione unilaterale dei fatti fornita nella domanda di assistenza, poiché essa deve, al contrario, riservare la sua posizione sino a quando non sia conclusa la detta indagine, che dev’essere esperita confrontando le affermazioni del funzionario o dell’agente autore della domanda di assistenza con la versione dei fatti fornita dal presunto molestatore, nonché con quella delle persone eventualmente testimoni dei fatti asseritamente configuranti una violazione, da parte del presunto molestatore, dell’articolo 12 bis dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 59 e giurisprudenza citata).

64

Al riguardo, da un lato, l’accertamento da parte dell’amministrazione, in esito ad un’indagine amministrativa, eventualmente condotta con l’ausilio di un organo distinto dall’AACC, quale il comitato consultivo, della sussistenza di molestie psicologiche può, in sé e per sé, avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostituzione del funzionario o dell’agente molestato e può, inoltre, non solo giustificare conseguenze disciplinari nei confronti del molestatore, ma anche essere utilizzato dalla vittima ai fini di un’eventuale azione giurisdizionale nazionale, nell’ambito della quale l’obbligo di assistenza dell’AACC, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, si applicherà e non si estinguerà al termine del periodo di impiego dell’agente interessato. Dall’altro lato, il completo svolgimento di un’indagine amministrativa può, al contrario, consentire di smentire le asserzioni della presunta vittima, consentendo quindi di porre rimedio ai torti che una tale accusa, ove infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 61 e giurisprudenza citata).

65

Su tale aspetto, innanzitutto, occorre rilevare che lo Statuto non prevede alcuna procedura specifica alla quale l’amministrazione sia tenuta quando tratta una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, presentata sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 1, del detto Statuto e avente ad oggetto l’affermazione, da parte di un funzionario o di un agente, secondo la quale un altro funzionario o agente avrebbe tenuto, nei suoi confronti, un comportamento contrastante con l’articolo 12 bis dello Statuto.

66

Si deve poi ricordare che una procedura di indagine amministrativa esperita a seguito della presentazione, da parte di un funzionario o agente, di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto per fatti di un terzo, funzionario o agente, asseritamente costitutivi di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, è sì avviata su sua domanda, ma non può essere considerata come una procedura di indagine avviata contro il detto funzionario o agente (v., in questo senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 46). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il ruolo dell’autore della domanda di assistenza in cui si asseriscono fatti configuranti molestie psicologiche consiste sostanzialmente nella sua collaborazione alla buona conduzione dell’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 1516; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 136, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlemento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 87).

67

Orbene, è vero che il rispetto dei diritti della difesa, quale previsto dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, dal titolo «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», impone che i destinatari di decisioni che pregiudicano in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi eventualmente addebitati a loro «carico» per fondare tali decisioni (sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 51) e include il rispetto del principio del contraddittorio, che va al di là del rispetto del diritto di essere ascoltato, anch’esso, del resto, garantito in quanto componente dell’articolo 41 della detta Carta, dal titolo «Diritto a una buona amministrazione». Tuttavia, tale rispetto dei diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, è destinato ad essere fatto valere solo nell’ambito di una procedura avviata «contro» una persona e che possa sfociare in un atto lesivo nei suoi confronti nel quale l’amministrazione addebiti elementi a carico di tale persona (v., in questo senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 46).

68

Ne consegue che, nell’ambito della procedura seguita dall’APN o dall’AACC al fine di statuire su una domanda di assistenza fondata su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, l’autore di tale domanda non può rivendicare il rispetto dei diritti della difesa previsti all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali in quanto tali né, in tale ambito, sotto forma di violazione del principio del contraddittorio.

69

Lo stesso vale del resto per il presunto molestatore. Infatti, è vero che quest’ultimo può essere personalmente chiamato in causa nella domanda di assistenza sfociata nell’avvio dell’indagine amministrativa e, già in tale fase, può dover difendersi contro accuse nei suoi confronti, il che giustifica che egli possa essere sentito, se del caso a più riprese, nell’ambito dell’indagine (v., in questo senso, sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 147). Tuttavia, solo in una fase successiva della procedura, se nei suoi confronti dovessero essere intentati procedimenti disciplinari, nella fattispecie con l’adizione della commissione di disciplina, egli beneficerebbe allora dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio del contraddittorio, dovendosi sottolineare che lo Statuto prevede solo un diritto di essere ascoltato sul principio dell’avvio del procedimento disciplinare e che la procedura assume un carattere in contraddittorio solo dopo l’adizione della commissione di disciplina (v., in questo senso, sentenza del 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T‑74/96, EU:T:1998:58, punto 340).

70

Ciò premesso, si debbono riconoscere all’autore di una domanda di assistenza, in quanto presunta vittima, diritti procedurali, distinti dai diritti della difesa di cui all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, che non sono così estesi come questi ultimi (sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 48, e del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE, F‑34/15, EU:F:2015:153, punto 43) e che, in definitiva, rientrano nel diritto a una buona amministrazione, quale ormai previsto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

71

Infatti, occorre ricordare che lo scopo di un’indagine amministrativa avviata dall’amministrazione in risposta ad una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto è quello di fornire chiarimenti, attraverso le conclusioni dell’indagine, sui fatti controversi, affinché l’amministrazione possa prendere una posizione definitiva al riguardo che le consenta allora o di archiviare la domanda di assistenza, oppure, qualora i fatti dedotti risultino accertati e rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, di promuovere eventualmente un procedimento disciplinare al fine, se del caso, di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del presunto molestatore (v. sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 57 e giurisprudenza citata).

72

Pertanto, da un lato, quando, nell’ambito dei provvedimenti che essa decide di adottare in risposta alla domanda di assistenza, l’amministrazione decide di promuovere un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto, a motivo di una violazione, da parte della persona chiamata in causa in tale domanda, del divieto previsto dall’articolo 12 bis dello Statuto, il procedimento è così esperito contro tale funzionario o agente, presunto molestatore, di modo che quest’ultimo dispone allora di tutte le garanzie procedurali che danno attuazione ai diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali e, segnatamente, al principio del contraddittorio. Tali garanzie sono quelle previste all’allegato IX dello Statuto.

73

Dall’altro lato, quando, in risposta alla domanda di assistenza, l’amministrazione decide che gli elementi fatti valere a sostegno della domanda di assistenza non sono fondati e che, pertanto, i comportamenti lamentati non configurano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, una siffatta decisione incide negativamente sull’autore della domanda di assistenza (v., in questo senso, sentenze del 12 settembre 2007, Combescot/Commissione, T‑249/04, EU:T:2007:261, punto 32, e dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 93), e gli reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.

74

Pertanto, al fine di rispettare il diritto a una buona amministrazione, l’autore della domanda di assistenza deve necessariamente, in conformità dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, essere utilmente ascoltato prima che tale decisione di rigetto della domanda di assistenza sia adottata dall’APN o dall’AACC. Ciò implica che l’interessato sia preliminarmente sentito sui motivi che l’APN o l’AACC intende addurre a sostegno del rigetto di tale domanda.

75

Nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente è stata sentita dall’AACC, in particolare sulla base della lettera dell’8 dicembre 2015 del direttore generale del personale, nella quale egli esponeva, in maniera precisa, le ragioni per le quali, nella sua qualità di AACC, non intendeva riconoscere i fatti lamentati dalla ricorrente come configuranti molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Tuttavia, la ricorrente ritiene di non essere stata utilmente sentita nel contesto delle osservazioni scritte da lei presentate il 1o aprile 2016, in quanto ella non disponeva, a tal fine, del parere del comitato consultivo né dei resoconti di audizione dei testimoni.

76

Occorre quindi determinare se, nella fattispecie, il diritto di essere ascoltata della ricorrente rendesse necessario che ella disponesse anche del parere del comitato consultivo e dei resoconti delle audizioni tenute da tale comitato per formulare le sue osservazioni sui motivi fatti valere dall’AACC, nella lettera dell’8 dicembre 2015, ai fini del rigetto della domanda di assistenza.

– Sull’obbligo per l’AACC di trasmettere alla ricorrente il parere del comitato consultivo prima dell’adozione della decisione impugnata

77

In una causa in cui veniva in gioco il corpus normativo applicabile alla Banca centrale europea (BCE) e non lo Statuto, il Tribunale ha dichiarato che, quando l’amministrazione decideva l’avvio di un’indagine amministrativa e quest’ultima portava all’elaborazione di una relazione, l’agente di tale istituzione che aveva presentato, secondo la terminologia propria del corpus normativo della detta istituzione, una «denuncia» per lamentare fatti asseritamente rientranti nella nozione di molestie psicologiche, così come tale nozione era definita nelle norme applicabili al personale della BCE, doveva vedersi concedere, analogamente alla persona chiamata in causa, la possibilità di far valere le proprie osservazioni sul progetto di relazione d’indagine, come previsto dalle dette norme, prima che l’amministrazione della BCE statuisse sulla denuncia o, quanto meno, sugli elementi presi in considerazione da tale amministrazione al fine di adottare la sua decisione (v., in questo senso, sentenza del 23 settembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, punto 41).

78

Nell’ambito statutario, l’APN o, a seconda dei casi, l’AACC deve trattare, non una denuncia, ma una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 e dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. A questo proposito, contrariamente a quanto avviene nel regime applicabile alla BCE, lo Statuto non prevede alcuna procedura specifica sul modo in cui l’APN o l’AACC debba trattare una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, in cui viene lamentata una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, né alcuna disposizione che imponga, in quanto tale, di trasmettere il parere di un comitato consultivo o ancora i resoconti di audizione dei testimoni sentiti da tale comitato all’autore di una domanda di assistenza o alla persona chiamata in causa in tale domanda in quanto presunto molestatore.

79

Ciò considerato, è stato dichiarato che, fatta salva la tutela degli interessi delle persone chiamate in causa e di quelle che hanno testimoniato nell’ambito dell’indagine, nessuna disposizione dello Statuto vietava la trasmissione di una relazione finale di indagine ad un terzo avente un interesse legittimo a prenderne conoscenza, come nel caso della persona che presenta una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, asserendo una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto. È stato così sottolineato, in tale contesto, che, nell’ambito della loro autonomia nell’applicazione di tali disposizioni statutarie, talune istituzioni avevano talora adottato tale soluzione, trasmettendo al richiedente assistenza la relazione finale di indagine vuoi prima della proposizione del ricorso, allegandola alla decisione finale sulla domanda di assistenza, vuoi in esecuzione di una misura di organizzazione del procedimento decisa dal giudice dell’Unione tenuto a statuire in primo grado (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 133).

80

Il Tribunale considera tuttavia che, qualora l’AACC decida, come nel caso di specie, di avvalersi del parere di un comitato consultivo al quale essa affidi il compito di condurre un’indagine amministrativa e qualora, nella decisione sulla domanda di assistenza, essa tenga conto del parere così emesso da tale comitato consultivo, il detto parere, consultivo e redigibile in forma non riservata rispettosa dell’anonimato concesso ai testimoni, dev’essere in linea di principio portato a conoscenza dell’autore della domanda di assistenza in applicazione del diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, e ciò anche se le norme interne in materia di molestie non prevedono tale trasmissione.

81

È quindi in violazione del diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che, nella decisione del 9 febbraio 2016, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha rifiutato di comunicare alla ricorrente il parere del comitato consultivo e ha pertanto sentito quest’ultima, nella fattispecie, solo sulla base della lettera dell’8 dicembre 2015 che esponeva i motivi per i quali il direttore generale del personale intendeva respingere la domanda di assistenza.

– Sull’obbligo per l’AACC di trasmettere alla ricorrente i resoconti di audizione dei testimoni prima dell’adozione della decisione impugnata

82

Per quanto riguarda i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo, l’AACC ha rifiutato di comunicarli alla ricorrente al fine di garantire il carattere riservato dei lavori del comitato consultivo, necessario per garantire la libertà di parola dei testimoni, la quale era stata loro ricordata prima di ciascuno dei loro colloqui con il comitato consultivo. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale motivo, attinente alla tutela della riservatezza dei testimoni, era indicato nella decisione di rigetto del reclamo e pertanto, tenuto conto del carattere evolutivo della fase precontenziosa, può essere ribadito e precisato dal Parlamento nella fase contenziosa.

83

Al riguardo, il Tribunale considera che, in linea di principio, al fine di garantire un’applicazione efficace del divieto di ogni forma di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, l’amministrazione può legittimamente prevedere la possibilità di garantire ai testimoni che accettino di fornire i loro racconti dei fatti controversi in un asserito caso di molestie che le loro testimonianze resteranno riservate, nei confronti tanto del presunto molestatore quanto della supposta vittima, almeno nell’ambito della procedura seguita per la trattazione di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

84

Infatti, da una parte, dato che, nell’ambito della trattazione di una domanda di assistenza, uno degli obiettivi impartiti all’amministrazione è quello di riportare la serenità nel servizio, la presa di conoscenza del contenuto delle testimonianze, tanto da parte del presunto molestatore, quanto della supposta vittima, potrebbe compromettere tale obiettivo ravvivando un’eventuale animosità interpersonale in seno al servizio e dissuadendo, per il futuro, le persone in grado di fornire una testimonianza pertinente dal farlo.

85

Dall’altra parte, quando un’istituzione riceve informazioni fornite a titolo volontario, ma accompagnate da una richiesta di riservatezza al fine di proteggere l’anonimato dell’informatore, l’istituzione che accetta di ricevere tali informazioni è tenuta a rispettare tale condizione (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, 145/83, EU:C:1985:448, punto 34). Orbene, lo stesso può valere quando taluni funzionari o agenti accettino di rendere le loro testimonianze al fine di consentire all’amministrazione di far luce sui fatti che formano oggetto di una domanda di assistenza, esigendo però, in contropartita, che il loro anonimato sia garantito nei confronti del presunto molestatore e/o della supposta vittima, dovendosi sottolineare che, anche se la loro partecipazione è auspicabile, da un punto di vista statutario essi non sono necessariamente tenuti a collaborare all’indagine fornendo le loro testimonianze.

86

Ciò premesso, qualora l’amministrazione decida di promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del presunto molestatore, i diritti della difesa di quest’ultimo sono espressamente regolati dall’allegato IX dello Statuto e spetta all’APN o all’AACC comunicare all’interessato ogni documento che essa desideri sottoporre alla valutazione della commissione di disciplina, alla quale spetta, se del caso, sentire nuovamente i testimoni dei fatti addebitati.

87

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che è senza violare il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che l’AACC, nella fattispecie, ha rifiutato di trasmettere alla ricorrente i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa.

– Sulle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato fondata sulla mancata trasmissione, nella fase precontenziosa, del parere del comitato consultivo

88

Per quanto riguarda le conseguenze della mancata messa a disposizione della ricorrente del parere del comitato consultivo nella fase precontenziosa, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, anche in presenza di una violazione del diritto di essere ascoltato, è necessario inoltre, perché il motivo possa essere accolto, che, in assenza di tale irregolarità, la procedura potesse condurre ad un risultato diverso (v., in questo senso, ordinanza del 14 aprile 2016, Dalli/Commissione, C‑394/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:262, punto 41; sentenze del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 149, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punto 157).

89

Nella fattispecie, la ricorrente ha fatto valere, nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2018, che il parere del comitato consultivo era succinto e che, ove esso dovesse effettivamente rispecchiare il lavoro del comitato, si dovrebbe allora convenire che esso si rivelava insufficiente alla luce della denuncia da lei presentata. Tuttavia, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale del comitato consultivo nell’organizzazione dei suoi lavori, il Tribunale non ritiene che il carattere succinto del parere di tale comitato ostasse all’assolvimento, da parte dello stesso, del suo obiettivo consultivo. Inoltre, al fine di statuire sulla domanda di assistenza che esponeva in maniera dettagliata i fatti contestati, l’AACC disponeva non soltanto di tale parere consultivo, foss’anche succinto, ma anche dei resoconti di audizione dei testimoni, i quali le fornivano una visione d’insieme e dettagliata della realtà di tali fatti nonché della percezione di questi ultimi da parte dei vari membri del personale dell’unità interessata.

90

Interpellata di nuovo su tale aspetto nel corso dell’udienza, la ricorrente non è stata in grado di spiegare quale argomento, oltre a quelli da lei addotti in fase precontenziosa, ella avrebbe potuto concretamente addurre se fosse stata in possesso del parere del comitato consultivo e che potesse avere un impatto sulla decisione impugnata, la cui motivazione le era stata espressamente esposta nella lettera dell’8 dicembre 2015. Infatti, gli argomenti da lei addotti, anche all’udienza, tendono a dimostrare la struttura, che essa definisce “divisa in clan”, dell’unità Audiovisivi e l’infondatezza delle critiche del capo unità concernenti la qualità del suo lavoro, in particolare il trattenimento di informazioni da lei asseritamente praticato e la sua mancanza di spirito di squadra. Pertanto, tali argomenti riguardano il contenuto delle testimonianze registrate nei resoconti di audizione dei testimoni, e non il parere del comitato consultivo, di cui ella ha nondimeno avuto conoscenza nel corso della fase contenziosa. Orbene, è solo quest’ultimo documento che l’AACC avrebbe dovuto fornire alla ricorrente al fine di sentirla utilmente preliminarmente al rigetto della domanda di assistenza.

91

Di conseguenza occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, fondato su errori procedurali in quanto la procedura seguita dal comitato consultivo sarebbe stata irregolare e parziale

92

A sostegno del suo secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che, in quanto tredici dei quattordici testimoni sentiti dal comitato consultivo erano funzionari o agenti subordinati al presunto molestatore, essi non avrebbero potuto rendere una testimonianza obiettiva. Ciò sarebbe stato aggravato dal fatto che il presidente del comitato consultivo non era altri se non il capo unità Risorse umane, di modo che la sua presenza in seno al comitato consultivo non sarebbe stata tale da rassicurare i testimoni escussi sull’assenza di conseguenze, per le loro carriere, del contenuto delle loro testimonianze.

93

La ricorrente contesta altresì all’AACC il fatto che, benché essa ne avesse reclamato l’audizione, il comitato consultivo non ha sentito uno dei medici di fiducia dell’istituzione né lo psicologo del Parlamento. Orbene, a suo parere, tali persone potevano rendere una «testimonianza più neutrale», per la mancanza di vincolo di subordinazione tra loro e il presunto molestatore. In particolare, esse avrebbero potuto confermare, da un lato, che la ricorrente lamentava già, in seno all’istituzione, di essere vittima di molestie psicologiche ancor prima di aver consultato il suo medico curante e, dall’altro, l’esistenza, nel suo caso, di sintomi caratteristici di un’esposizione ad una situazione di molestie psicologiche. Ella ne trae la conclusione che il comitato consultivo, nella fattispecie, avrebbe condotto la sua indagine in maniera parziale.

94

Infine, la ricorrente ritiene che l’AACC non abbia fornito la prova che il comitato consultivo avesse effettivamente contattato i due testimoni da lei citati e che, secondo l’AACC, avrebbero asseritamente rifiutato di testimoniare dinanzi a tale comitato. In ogni caso, ella contesta le affermazioni attribuite ad uno dei due testimoni, Z, secondo le quali quest’ultima non sarebbe stata in contatto quotidiano con la ricorrente. Infatti, Z avrebbe occupato un ufficio vicino al suo e sarebbe stata in contatto con lei a parecchie riprese, come dimostrano gli scambi di messaggi di posta elettronica che la ricorrente ha allegato alla replica.

95

Il Parlamento conclude per il rigetto del secondo motivo in quanto infondato.

96

Al riguardo, esso sottolinea che i membri del comitato consultivo non si riuniscono nell’ambito di quest’ultimo nella loro qualità di funzionari o di agenti del Parlamento, ma a titolo personale. Inoltre, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il presidente del comitato consultivo non sarebbe assolutamente il responsabile di tutto il suo personale statutario e non avrebbe alcun vincolo gerarchico con le persone che hanno testimoniato nel caso di specie. Il Parlamento contesta altresì l’affermazione della ricorrente secondo la quale il fatto che tredici dei quattordici testimoni fossero gerarchicamente subordinati al presunto molestatore avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità da parte di questi ultimi di testimoniare liberamente. Infatti, secondo il Parlamento, da una parte, tali persone erano naturalmente quelle più qualificate a rendere una testimonianza utile sui fatti controversi. Dall’altra parte, proprio per garantire la libertà di parola dei testimoni esso avrebbe previsto che né il presunto molestatore né la pretesa vittima avessero accesso al contenuto delle loro testimonianze. Infine, per quanto riguarda i due testimoni citati dalla ricorrente, il Parlamento fornisce un messaggio di posta elettronica, inviato il 4 settembre 2015 da uno dei suoi funzionari, membro del segretariato del comitato consultivo, al presidente del comitato consultivo, nel quale tale funzionario riferisce sui contatti da lui presi con le due persone citate come testimoni dalla ricorrente e sulle ragioni addotte da tali due persone per rifiutare di essere escusse.

97

Per quanto riguarda il fatto che il comitato consultivo non ha sentito tutte le persone che la ricorrente desiderava veder testimoniare, il Tribunale ricorda che l’organo incaricato di un’indagine amministrativa, che è tenuto ad istruire le pratiche che gli sono sottoposte in maniera proporzionata, dispone di un ampio margine di discrezionalità per quel che riguarda la conduzione dell’indagine e, in particolare, per quel che riguarda la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da testimoni (sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 124 e giurisprudenza citata).

98

Nella fattispecie, da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta dal messaggio di posta elettronica fornito dal Parlamento che uno dei due membri del segretariato del comitato consultivo ha contattato le due persone che ella desiderava fossero sentite dal detto comitato, ma che tali due persone, per motivi diversi, hanno rifiutato di rendere le loro testimonianze.

99

Orbene, al riguardo, occorre sottolineare che, pur essendo auspicabile che i funzionari e gli agenti di un’istituzione, vuoi che siano in attività vuoi che siano a riposo, portino il loro contributo a un’indagine amministrativa, essi non sono necessariamente tenuti, sotto il profilo statutario, a testimoniare dinanzi ad un organo quale il comitato consultivo.

100

Pertanto, dato che le persone richieste, ivi compresa Z, potevano rifiutare di testimoniare senza dover fornire un valido motivo al riguardo, è vano il tentativo della ricorrente di contraddire le affermazioni, riportate da uno dei due membri del segretariato del comitato consultivo, secondo le quali Z, all’epoca in pensione, avrebbe dichiarato di non essere stata direttamente implicata nei fatti oggetto dell’indagine, di aver avuto solo scarsi contatti con la ricorrente, di non aver partecipato alle riunioni dell’unità Audiovisivi di cui trattasi nella fattispecie e di aver appreso solo indirettamente, tramite uno dei suoi colleghi, l’esistenza di un conflitto tra la ricorrente e il capo unità Audiovisivi.

101

Dall’altro lato e in ogni caso, il comitato consultivo non era per nulla tenuto a convocare tutti i testimoni proposti dalla ricorrente nell’ambito dell’indagine (v., in questo senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, punto 187).

102

Per quanto riguarda la pretesa mancanza di imparzialità del comitato consultivo, occorre rilevare che, ai sensi della decisione D(2014) 3983 del segretario generale del 4 febbraio 2014, il comitato consultivo è presieduto da M.R.N. ed è composto da due membri provenienti dall’amministrazione, assieme ad un membro supplente, da due membri provenienti dal comitato del personale del Parlamento, assieme a un membro supplente, nonché da un medico di fiducia dell’istituzione, assieme ad un medico di fiducia supplente.

103

Anche se non è prevista una parità completa tra i membri designati dall’amministrazione e quelli designati dalla rappresentanza del personale, poiché M.R.N., peraltro capo dell’unità Risorse umane della direzione Risorse della DG «Personale», appartiene all’amministrazione, il Tribunale considera che, in primo luogo, la presenza di un medico di fiducia dell’istituzione in seno al comitato consultivo, in secondo luogo, la circostanza che sia previsto, all’articolo 7 delle norme interne in materia di molestie, che il comitato consultivo «lavora nella più completa autonomia, indipendenza e riservatezza» e, in terzo luogo, il carattere collegiale delle deliberazioni costituiscono sufficienti garanzie di imparzialità e di obiettività del parere che il comitato consultivo deve formulare e adottare all’attenzione dell’AACC (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 30 maggio 2002, Onidi/Commissione, T‑197/00, EU:T:2002:135, punto 132, e del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 150).

104

A questo proposito, la circostanza che il presidente del comitato consultivo sia, inoltre, il capo dell’unità Risorse umane della direzione Risorse della DG «Personale» non implica, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente in maniera congetturale, che egli eserciti o possa esercitare un potere sui membri del personale e, pertanto, sulle deliberazioni del comitato consultivo (v., in questo senso, sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 151), così come sul tenore delle testimonianze rese da tredici dei quattordici testimoni. In ogni caso, non è affatto dimostrato che il presidente del comitato consultivo, foss’anche il capo dell’unità Risorse umane della direzione Risorse della DG «Personale», agisca necessariamente a sfavore della ricorrente (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 152). Inoltre, va aggiunto che, contrariamente a quanto sembra far credere la ricorrente, le norme interne in materia di molestie non prevedono che egli debba necessariamente essere presente per condurre l’insieme delle audizioni dei testimoni in un caso determinato.

105

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente diretto a mettere in discussione la veridicità delle testimonianze fornite dai testimoni escussi, in quanto essi erano tutti sottoposti all’autorità gerarchica del capo unità Audiovisivi, da una parte, il Tribunale rileva che la ricorrente omette di provare che i detti testimoni abbiano potuto ragionevolmente temere di subire ritorsioni o che essi siano stati oggetto di pressioni (v., in questo senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, punto 183). D’altra parte, se dovesse essere accolto, tale argomento implicherebbe che, ogni volta che un membro del personale di direzione di un’istituzione sia chiamato in causa da una domanda di assistenza, all’amministrazione sarebbe impedito fondarsi sulle testimonianze dei membri dell’unità amministrativa posta sotto la responsabilità di tale membro del personale di direzione. Orbene, ciò impedirebbe all’amministrazione di accertare i fatti all’origine della domanda di assistenza, poiché, spesso, sono proprio tali membri dell’unità amministrativa di cui trattasi i testimoni più diretti degli eventi asseriti in una domanda di assistenza.

106

Quanto all’audizione dei due medici di fiducia dell’istituzione richiesta dalla ricorrente, se è vero che essi sono stati da lei consultati nell’ambito delle permanenze del servizio medico del Parlamento, si deve necessariamente ricordare che i pareri di esperti sanitari non sono tali da dimostrare, di per se stessi, l’esistenza, in diritto, di molestie ovvero di illeciti dell’istituzione alla luce del suo obbligo di assistenza (sentenze del 6 febbraio 2015, BQ/Corte dei conti, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, punto 49; del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 127, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 92). In particolare, i certificati medici prodotti dalla ricorrente, così come l’eventuale testimonianza dei due medici di fiducia di cui trattasi, pur potendo evidenziare l’esistenza di turbe psichiche nella persona della ricorrente, non avrebbero tuttavia potuto provare che le dette turbe risultassero da molestie psicologiche, dato che, per concludere nel senso dell’esistenza di tali molestie, gli autori dei detti certificati si sarebbero necessariamente fondati esclusivamente sulla descrizione, fatta loro dalla ricorrente, delle sue condizioni di lavoro in seno al Parlamento (v., in questo senso, sentenze del 2 dicembre 2008, K/Parlamento, F‑15/07, EU:F:2008:158, punto 41, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 127).

107

Infine, quanto alla censura della ricorrente relativa al carattere succinto o, in ogni caso, non esaustivo del sunto delle audizioni, quale figura nei resoconti di audizione, il Tribunale ritiene che, relativamente alla sua stessa testimonianza, la ricorrente ometta di provare quale o quali delle sue risposte a quesiti posti dal comitato consultivo non sarebbero state esposte o sarebbero state insufficientemente esposte nel resoconto che la riguarda. Lo stesso vale per le audizioni degli altri testimoni riguardo ai quali il Tribunale ritiene che i resoconti forniti dal Parlamento fossero sufficienti alla luce dello scopo informativo a cui erano diretti, nella fattispecie per la redazione, da parte del comitato consultivo, del suo parere.

108

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, fondato su «errori manifesti di valutazione», sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine nonché sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto

109

A sostegno del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che l’AACC, nella decisione impugnata, quale confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, ha commesso un «errore manifesto di valutazione» rifiutando di qualificare gli eventi da lei descritti nella domanda di assistenza come configuranti molestie psicologiche. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto e, pertanto, tale domanda sarebbe stata respinta in contrasto con l’articolo 24 dello Statuto, che istituisce un obbligo di assistenza a carico dell’AACC. Così facendo, l’AACC sarebbe anche venuta meno al suo dovere di sollecitudine.

110

Riferendosi all’elenco, stilato dall’AACC in una comunicazione interna dell’11 maggio 2016, dei comportamenti qualificabili come molestie psicologiche, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto concluso dall’AACC nella decisione impugnata, facendo valere il contesto di difficoltà organizzative dell’unità, ella ha formato oggetto, da parte del suo capo unità, di critiche incessanti, di mancanza di considerazione, di mancata presa in considerazione dei pareri eventualmente da lei espressi, di eccessivo controllo del suo lavoro, di insulti o di osservazioni ingiuriose, di comportamenti consistenti nell’ignorarla, di ostilità permanente e di comportamenti diretti ad umiliarla o a ridicolizzarla in ragione del suo lavoro. Al riguardo, ella considera che, contrariamente a quanto lascia intendere il Parlamento nel suo controricorso, la qualificazione di atti configuranti molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, non richiedeva che essi mirassero, deliberatamente, a deteriorare le condizioni di lavoro della vittima.

111

I comportamenti denunciati dalla ricorrente figurano nella descrizione dei fatti controversi da lei illustrata nella domanda di assistenza. Al riguardo, ella ritiene che, contrariamente a quanto sostengono l’AACC e, ormai, il Parlamento, i comportamenti aggressivi, ironici e sarcastici del capo unità Audiovisivi nei suoi confronti non potessero assolutamente essere giustificati dalle difficoltà di funzionamento dell’unità alle quali si presumeva che il detto capo unità ponesse rimedio e che, in ogni caso, quest’ultimo non fosse autorizzato, nella sua qualità di capo unità, a adottare comportamenti del genere, contrastanti con l’articolo 12 bis dello Statuto, per porvi rimedio.

112

Il Parlamento conclude per il rigetto del terzo motivo in quanto infondato. Esso rileva che le critiche rivolte alla ricorrente da parte del capo unità Audiovisivi erano direttamente connesse all’esigenza di migliorare il funzionamento dell’unità e che la stessa ricorrente avrebbe riconosciuto che tali critiche erano state formulate in occasione di riunioni vertenti sulle disfunzioni del servizio, a seguito dell’aumento del carico di lavoro e della ristrutturazione dei servizi operativi. Pur riconoscendo che talune affermazioni di tale capo unità, come quelle citate dalla ricorrente nel suo ricorso, sono state talora esagerate o incresciose, il Parlamento fa valere tuttavia che esse non si basavano su accuse illegittime e prive di ogni relazione con fatti obiettivi imputabili alla ricorrente e che esse dovevano essere ricollegate al contesto di tensione, esistente all’epoca, a causa del malfunzionamento dell’unità e dell’aumento del carico di lavoro.

113

Il Parlamento ritiene, per quanto riguarda la menzione, da parte del capo unità Audiovisivi, della fine del contratto della ricorrente, che quest’ultima non abbia fornito elementi di prova sul fatto che tali eventuali affermazioni fossero state espresse in una prospettiva diversa da quella connessa alla valutazione dell’interesse del servizio, fermo restando che la valutazione delle prestazioni della ricorrente rientrava nelle attribuzioni del suo capo unità.

114

Secondo il Parlamento, pur essendo increscioso il fatto che il capo unità Audiovisivi abbia rivelato la presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di assistenza, ciò non configurerebbe, in sé e per sé, una molestia psicologica.

115

Il Parlamento afferma infine, per quanto riguarda il suo dovere di sollecitudine, di aver preso in considerazione lo stato di salute della ricorrente riassegnandola a un altro servizio.

– Sulla nozione statutaria di «molestia psicologica»

116

In via preliminare, occorre ricordare che, prima dell’entrata in vigore dello Statuto risultante dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU 2004, L 124, pag. 1), il Tribunale aveva definito, in maniera pretoria, la nozione di «molestia psicologica» come corrispondente, indipendentemente dalla percezione soggettiva che potesse averne la pretesa vittima, ad un complesso di elementi tali da permettere di stabilire che tale persona aveva subito un comportamento obiettivamente mirante a screditarla e a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro (v., in questo senso, sentenze del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 286, e dell’8 luglio 2004, Schochaert/Consiglio, T‑136/03, EU:T:2004:229, punto 41). Pertanto, per l’accertamento dell’esistenza di molestie psicologiche, il comportamento controverso doveva presentare oggettivamente un carattere intenzionale (sentenze del 4 maggio 2005, Schmit/Commissione, T‑144/03, EU:T:2005:158, punto 65, e del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 83).

117

A partire dall’entrata in vigore, il 1o maggio 2004, dell’articolo 12 bis, paragrafi 1 e 3, dello Statuto, ai sensi del quale «[i]l funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale», per molestia psicologica si intende ormai «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

118

A questo proposito, si deve constatare che, nella formulazione letterale dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, il legislatore dell’Unione non ha riportato il requisito giurisprudenziale anteriore, ricordato al precedente punto 116, secondo il quale, per rientrare nella nozione di molestie psicologiche, un comportamento doveva essere stato diretto, oggettivamente, «a screditare e a peggiorare deliberatamente le condizioni di lavoro» della persona nei confronti della quale un siffatto comportamento era stato manifestato.

119

Di conseguenza, si deve ammettere che la nozione di molestia psicologica è definita, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, come «condotta inopportuna» che, in primo luogo, si concretizza attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti manifestati «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che la molestia psicologica dev’essere intesa come un processo che si svolge necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuate e che siano «intenzionali», in opposizione ad «accidentali». In secondo luogo, per rientrare in tale nozione, tali comportamenti, parole, scritti, gesti e atti devono avere l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (sentenza del 13 dicembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non pubblicata, EU:T:2017:897, punto 101; v., altresì, sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 76 e giurisprudenza citata).

120

Non è quindi necessario dimostrare che i comportamenti, le parole, gli atti, i gesti o gli scritti di cui trattasi siano stati attuati con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche senza che sia dimostrato che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che tali comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere (v. sentenze del 5 giugno 2012, Cantisani/Commissione, F‑71/10, EU:F:2012:71, punto 89, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 77 e giurisprudenza citata).

121

Infine, poiché il comportamento di cui trattasi, in forza dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, deve presentare carattere inopportuno, ne consegue che la qualificazione come «molestia» è subordinata alla condizione che quest’ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto di cui trattasi come eccessivo e censurabile (sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 65, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 78).

122

È alla luce di tali considerazioni giurisprudenziali che occorre esaminare il terzo motivo per trattare il quale si dovrà esaminare cronologicamente ciascuno degli eventi menzionati dalla ricorrente alla luce dell’articolo 12 bis dello Statuto prima di valutarli globalmente al fine di determinare se, come sostiene la ricorrente, l’AACC abbia commesso un errore nella sua valutazione dei fatti e, pertanto, abbia violato tanto l’articolo 12 bis quanto l’articolo 24 dello Statuto.

123

Al riguardo, occorre altresì sottolineare che la definizione di cui all’articolo 12 bis dello Statuto costituisce una nozione oggettiva e che, pur basandosi su una qualificazione contestuale di atti e di comportamenti di terzi, nella fattispecie di funzionari e di agenti, non sempre semplice da effettuare, non implica tuttavia che si proceda a valutazioni complesse, del tipo di quelle che possono derivare da nozioni di natura economica (v., relativamente a misure di protezione commerciale, sentenze del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punto 86, e del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 40), scientifica [v., per le decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sentenza del 7 marzo 2013, Rütgers Germany e a./ECHA, T‑94/10, EU:T:2013:107, punti 9899] o ancora tecnica [v., per le decisioni dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (OCVV), sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77], che giustificherebbero il riconoscimento all’amministrazione di un margine di discrezionalità nell’applicazione della nozione di cui trattasi. Pertanto, in presenza di un’asserita violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, occorre esaminare se l’AACC abbia commesso un errore di valutazione dei fatti alla luce della definizione di molestia psicologica prevista in tale disposizione, e non un errore manifesto di valutazione di tali fatti.

– Sugli asseriti comportamenti controversi

124

La ricorrente espone che, pur avendo ella sempre avuto buoni stati di servizio, avendo dato soddisfazione a tre capi unità di seguito, di cui l’ultimo era il capo unità Audiovisivi, il comportamento di quest’ultimo sarebbe cambiato nei suoi confronti a partire dalla fine dell’anno 2011, e, ancora di più, nel corso dell’anno 2012. Tale comportamento sarebbe altresì perdurato al di là di tale periodo, nella fattispecie dal dicembre 2012 al settembre 2014. In concreto, tale capo unità avrebbe adottato una condotta inopportuna volta a denigrarla sistematicamente e consistente in critiche vivaci, essenzialmente dinanzi a terzi, in sua presenza o no, ma anche, talvolta, per iscritto. Le critiche principali che le sarebbero state così rivolte avrebbero avuto di mira direttamente la sua persona, in particolare i suoi pretesi problemi di carattere e la sua pretesa arroganza. Il suo capo unità le avrebbe così ricordato sistematicamente che egli era il suo superiore gerarchico e che ella era tenuta ad ubbidirgli, così come le avrebbe chiesto in maniera ricorrente di giustificare le sue azioni, senza tuttavia trarre alcuna conclusione dalle giustificazioni da lei fornite in risposta. Egli l’avrebbe anche messa sotto pressione minacciando di porre termine al suo rapporto d’impiego o, quanto meno, minacciandola di non chiedere il rinnovo del suo contratto di agente contrattuale ausiliario. Rivolgendosi a lei, egli avrebbe in particolare utilizzato i termini «Per chi si prende, signora marchesa?» e le avrebbe rimproverato i suoi «problemi di carattere». Orbene, la ricorrente contesta, per contro, al suo capo unità il fatto di aver avuto reazioni che non erano giustificate.

125

Ad esempio, riguardo alla mancanza di coordinamento del capo unità Audiovisivi nell’applicazione di una procedura specifica di trattazione delle domande dei mezzi di comunicazione, che dovevano passare in primo luogo attraverso la sezione dell’unità audiovisivi coordinata dalla ricorrente, quest’ultima ritiene legittimo essersene lamentata in un messaggio di posta elettronica del 25 ottobre 2011.

126

Analogamente, riguardo al messaggio di posta elettronica inviatole dal capo unità Audiovisivi il 26 settembre 2011, indirizzato in copia ad altri due agenti del settore Newsdesk Hotline, messaggio nel quale quest’ultimo rilevava di aver invano richiesto, a più riprese, che tale unità venisse in aiuto ad una persona di un altro settore in ordine alla visita di una delegazione della Repubblica tunisina, il suo messaggio di risposta, del 26 settembre 2011, avrebbe costituito una risposta appropriata ed esauriente a dimostrazione del carattere infondato di tale rimprovero che, in definitiva, avrebbe essenzialmente avuto di mira lei personalmente.

127

Inoltre, relativamente al messaggio di posta elettronica del 19 gennaio 2012, con il quale la ricorrente aveva fornito informazioni al direttore della direzione Mezzi di comunicazione sulla maniera in cui sarebbe stata organizzata la presa a carico di una trasmissione di una televisione francese, la ricorrente ritiene che il messaggio di posta elettronica di risposta del capo unità Audiovisivi, del 19 gennaio 2012, nel quale egli le rimproverava di aver prematuramente fornito al direttore della direzione Mezzi di comunicazione informazioni su tale evento, mentre egli stesso preparava una risposta globale in cui era precisato il contributo di tutti gli attori implicati, la ricorrente ritiene ingiustificato tale rimprovero così come quello di «andare per conto proprio»«bombard[ando]» gli altri servizi di informazioni che si presumeva che egli trasmettesse e coordinasse nella sua qualità di capo unità e quello di dare un’immagine poco professionale e che a suo dire non testimoniava un lavoro di squadra, o era addirittura nociva ai fini della promozione del lavoro di squadra del servizio.

128

A seguito di un messaggio di posta elettronica da lei inviato il 28 febbraio 2012 a un altro settore per chiedere di essere avvertita dei cambiamenti, delle aggiunte o delle soppressioni di argomenti sull’emittente EuropeBySatellite (in prosieguo: «EbS»), la ricorrente deplora il tono e il tenore del messaggio di risposta inviatole dal suo capo unità lo stesso giorno, così come il secondo scambio di messaggi di posta elettronica seguitone e nel quale egli le faceva rilevare che vi erano quattro persone alla Newsdesk Hotline e che, di conseguenza, una di tali quattro persone poteva benissimo avere direttamente il compito di seguire e individuare i cambiamenti intervenuti su EbS, concludendo nel contempo che non era possibile «passare sempre la responsabilità/o addirittura la “palla” agli altri ([“]noi non siamo informati!![”])» e chiedendo alle quattro persone della Newsdesk Hotline di «essere interattive all’interno e all’esterno, alla ricerca dell’informazione».

129

La ricorrente cita anche uno scambio di messaggi di posta elettronica del 19 marzo 2012 riguardante una riunione relativa alla copertura dell’evento «Rabat [(Marocco)] – Euromed», che era stata convocata da una persona di un altro settore e alla quale solo una delle quattro persone che lavoravano alla Newsdesk Hotline si era alla fine recata. Ella deplora, al riguardo, il rimprovero mosso dal capo unità Audiovisivi alle tre persone mancanti, tra cui la ricorrente, in un messaggio di posta elettronica nel quale egli sottolineava che era inutile convocare riunioni di coordinamento per ritrovarsi alla fine in tre persone, e cioè lui stesso, la persona che aveva convocato la riunione e la sola persona della Newsdesk Hotline che si era recata a tale riunione. Orbene, secondo la ricorrente, era abituale, per tale tipo di riunioni, che tale servizio fosse rappresentato da una sola persona, di modo che, contrariamente a quanto lasciato intendere dal capo unità nel suo messaggio di posta elettronica di risposta, la presenza delle altre tre, tra cui lei stessa, non era necessaria.

130

La ricorrente deplora altresì il tono e il tenore di uno scambio di messaggi di posta elettronica dell’8 maggio 2012. A questo proposito, in un primo messaggio indirizzato al capo unità Audiovisivi e, in copia, a otto persone e ad un servizio, la ricorrente, in un post-scriptum, aveva chiesto ad uno di tali destinatari quanto segue:

«[X], potresti in futuro attendere che noi ultimiamo le nostre ricerche e consultazione/i delle parti interessate prima di “forwardare” un e-mail con informazioni mancanti o incomplete per quanto riguarda il mio settore».

131

In un messaggio di posta elettronica di risposta, indirizzato alla ricorrente e, in copia, alla persona cui ella aveva scritto nonché ad un’altra persona, il capo unità aveva allora scritto quanto segue:

«Bisogna smettere di voler [ri]mettere tutti al loro posto … Questa pratica (…), è stata gestita, giustamente e con professionalità, da [X] (…). Non ho avuto il tempo di reagire prima, ma conto di fare una riunione con voi al riguardo al più presto. Non ho apprezzato i messaggi di posta elettronica scambiati su questa pratica. Una cosa è fare la scheda e fissare un sistema di lavoro, (…) una [cosa del tutto] diversa [è] non rispettare la cortesia con i colleghi. Il telefono evita anch’esso un gran numero di malintesi. Tutti questi metodi sono per me superati e intendo reagire con molta decisione contro questi comportamenti, del tutto estranei alle regole elementari del nostro lavoro in comune, chiedendo le responsabilità dirette a quelli che non avessero compreso i messaggi da me più volte indirizzati a tutti voi. Il messaggio è chiaro. Restiamo una squadra che deve lavorare e che lavorerà insieme, costi quello che costi. Non debbo rispettare un “settore” che pretendesse di andare per conto suo o di avere l’ultima parola. Ciò è e resta di mia esclusiva competenza».

132

La ricorrente aveva allora risposto a quest’ultimo messaggio di posta elettronica di non essere d’accordo con il capo unità e di trovare che, ancora una volta, era il settore della Newsdesk Hotline ad «essere coinvolto» mentre altri settori «presenta[va]no disfunzioni, trattene[va]no informazioni o semina[va]no la confusione». Sempre in tale messaggio di posta elettronica, ella sottolineava che, in parecchi casi, i membri della Newsdesk Hotline erano messi di fronte al fatto compiuto da parte di altri settori e che essi non cercavano di avere l’ultima parola. Inoltre, ella aggiungeva di essere sfinita, assieme agli altri membri della Newsdesk Hotline, per tutti questi fatti.

133

In occasione di una riunione dell’unità, tenutasi i 10 maggio 2012 allo scopo di discutere sui problemi esistenti in seno all’unità e di apportarvi soluzioni, il capo unità Audiovisivi, secondo la ricorrente, l’avrebbe direttamente presa di mira, criticandola apertamente e in via esclusiva, accusandola di trattenere informazioni e di non dar prova di spirito di squadra e quindi, in definitiva, accusandola di essere responsabile delle disfunzioni. Egli l’avrebbe anche attaccata personalmente, interpellandola su altri argomenti che non avevano nulla a che vedere con il coordinamento dei tre poli dell’unità e senza darle l’opportunità di rispondere. In un messaggio di posta elettronica avente la dicitura «Riservato», inviato al capo unità Audiovisivi il 12 maggio seguente, Y affermava inoltre di essere «rientra[to] a casa con il mal di stomaco e [di aver] dormito male». Secondo tale persona, «tale riunione [sarebbe] stata molto dura e [sarebbe] uscita del suo contesto con osservazioni fuori luogo» ed egli si chiedeva «come [la ricorrente fosse] riuscita a controllare le sue emozioni e a mantenere la calma». Il giorno successivo a tale riunione, la ricorrente è stata in congedo di malattia.

134

La ricorrente menziona inoltre un incidente intervenuto nel corso del mese di novembre 2012 in ordine alla sostituzione, durante la pausa del mezzogiorno, di una collega del servizio accreditamenti dell’unità Audiovisivi che doveva provvedere, da sola, alla ricezione di giornalisti al Parlamento in occasione di una visita di sedici capi di Stato o di governo per un evento dal titolo di «Friends of Cohesion». Nel corso della giornata, il capo unità avrebbe vilipeso la ricorrente perché i membri della Newsdesk Hotline non avrebbero fornito l’aiuto da lui richiesto per permettere alla loro collega Z di prendere la pausa pranzo. Al riguardo, la ricorrente precisa di aver avuto uno scambio di messaggi di posta elettronica, il 4 ottobre 2012, con Z per organizzare un rinforzo che le permettesse di usufruire di tale pausa.

135

Tuttavia, in un messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2012 inviato a taluni membri dell’unità, il capo unità ha affermato che, benché Z non si fosse lamentata, egli stesso e altri colleghi avevano constatato che le sostituzioni a turno dell’interessata, che egli chiedeva di organizzare da settembre, non erano state rispettate, di modo che ella non poteva prendere la pausa. Egli ha proseguito in questi termini:

«Infine, ho appena parlato con la persona responsabile fino a questo momento del coordinamento della squadra, che mi ha risposto con tono provocatorio, molto sgradevole, dopo aver[le] io ricordato che oggi, con l’arrivo di un gran numero di gruppi per [“Friends of Cohesion”] e per l’audizione dei commissari, occorreva dar man forte a [Z]. Il messaggio non sembra essere stato preso in considerazione nelle vostre “priorità” della giornata (…). Non vedo, come si era discusso ieri [in occasione della] riunione di programmazione, nulla di più importante oggi di tale ricezione di giornalisti sin dal [loro] arrivo e, naturalmente, esigo da ora in poi un piano vincolante con un nominativo tutti i giorni per provvedere alla sostituzione della nostra collega almeno durante la pausa del mezzogiorno e in qualunque momento in cui ella volesse, ad esempio, come fate anche voi, [per] prendere congedi. Spero che questo messaggio [sia] sufficientemente chiaro per tutti (…) Voi fate parte di una squadra e se l’una o l’altra non trova il suo posto tra noi, siete libere di cercare altrove un lavoro che si adatti meglio ai vostri desideri.»

136

Successivamente il capo unità Audiovisivi avrebbe comunicato alla ricorrente, nel corso di una riunione tenutasi il 4 dicembre 2012 in presenza di un assistente, che era lui che comandava, piacesse o no alla ricorrente. In tale contesto, a dire della ricorrente, egli avrebbe dichiarato in tono minaccioso quanto segue:

«La squadra funziona con o senza di Lei, ricevo tutti i giorni centinaia di [curriculum vitae] di persone che sanno perfettamente fare quello che Lei fa. Se Lei non cambia atteggiamento, prenderò una decisione».

137

La ricorrente fa inoltre valere che il capo unità, in sua assenza, avrebbe criticato il lavoro della squadra da lei coordinata, in particolare in occasione di due riunioni, cosa rilevata dalla ricorrente nei suoi confronti in un messaggio di posta elettronica del 12 novembre 2013 nel quale ella esprimeva la sua delusione di fronte a tale comportamento del capo unità. Inoltre, ella produce al riguardo, in particolare, uno scambio di messaggi di posta elettronica, del 18 marzo 2014, tra Y e il capo unità Audiovisivi nel quale Y esponeva a quest’ultimo di ritenere che lo «scopo de[lla] riunione [tenutasi il 17 marzo 2014 fosse quello] di sottoporre a linciaggio e [di] denigrare talune persone [e] un servizio assenti». Inoltre, da un lato, ella produce il messaggio di posta elettronica di una ex segretaria del capo unità Audiovisivi che, nel contesto della sua riassegnazione ad un altro servizio, ha scritto quanto segue:

«la mia esperienza nell’unità Audiovisivi? [E]’ come essere eroinomani: ci si inetta della droga credendo (…) di trovare il paradiso mentre si precipita sempre più in basso, verso l’inferno. Non sono mai stata così felice di uscirne fuori».

138

Dall’altro lato, la ricorrente cita le dimissioni di un’assistente del capo unità Audiovisivi, presentate in un laconico messaggio di posta elettronica del 27 gennaio 2015, come prova del disagio creato dal comportamento del detto capo unità.

139

Il 25 settembre 2014, in una riunione convocata dal capo unità Audiovisivi, sarebbe insorta una disputa tra quest’ultimo e la ricorrente. In tale contesto, mentre ella gli chiedeva di accedere alla cronologia di un software informatico al fine di constatare che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, i contributi dei membri della Newsdesk Hotline erano positivi, egli le avrebbe bruscamente tolto la parola e le avrebbe ricordato che era lui il capo e che era lui a decidere se una persona doveva rappresentare un settore in occasione di riunioni di servizio. Egli avrebbe altresì concluso che la Newsdesk Hotline non serviva a nulla.

140

A seguito di tale incidente, la ricorrente si sarebbe recata presso il servizio medico del Parlamento venendo posta, dal 26 settembre 2014, in congedo di malattia e, da allora, non ha più fatto ritorno al lavoro. Al riguardo, ella ritiene che, in violazione del dovere di sollecitudine, i certificati medici da lei forniti non siano stati sufficientemente presi in considerazione dall’AACC nell’ambito della trattazione della domanda di assistenza.

– Sulla specifica valutazione dei vari comportamenti controversi

141

In via preliminare, il Tribunale ricorda che, pur non essendo escluso che il capo unità Audiovisivi possa aver adottato un tono inappropriato in occasione di riunioni dell’unità o di discussioni con la ricorrente, parole o gesti accidentali, pur potendo apparire inappropriati, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto (sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 95).

142

Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi, né decisioni amministrative su questioni rientranti nell’organizzazione dei servizi, anche se difficili da accettare, né disaccordi con l’amministrazione su tali questioni possono da soli provare l’esistenza di molestie psicologiche (v. sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 98 e giurisprudenza citata).

143

Nella fattispecie, i fatti riferiti, pur rivelando un rapporto certo conflittuale in un contesto amministrativo difficile, non rispecchiano però atti che presentino un carattere inopportuno o eccessivo, dato che le parole e i comportamenti documentati dimostrano, tutt’al più, una gestione difficile, o addirittura talora maldestra, di una situazione conflittuale da parte del capo unità Audiovisivi.

144

Infatti, benché il tono adottato dal capo unità in taluni di tali messaggi di posta elettronica possa talora apparire un po’ colloquiale o poco elaborato sotto un profilo linguistico o stilistico, senza peraltro essere eccessivo, ciò deve però essere riportato nel contesto delle difficoltà di funzionamento del servizio, in seguito alla ristrutturazione di quest’ultimo.

145

A questo proposito, il Tribunale rileva che, essenzialmente, i messaggi di posta elettronica prodotti dalla ricorrente e a lei indirizzati dal suo capo unità riguardavano rimproveri mossi da tale capo unità, il che, in linea di principio, rientrava nel suo ambito di competenze in quanto superiore gerarchico.

146

Così, per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica nei quali egli muoveva alla ricorrente rimproveri per un comportamento, un’azione o un’omissione da lui ritenuti non conformi alle esigenze del servizio, come i messaggi di posta elettronica del 26 settembre 2011 e del 19 gennaio, del 28 febbraio e del 19 marzo 2012, si deve rilevare che essi non apparirebbero necessariamente eccessivi o censurabili ad un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e che si trovi nelle stesse condizioni. Pertanto, tali rimproveri, mossi in termini misurati, potevano essere obiettivamente giustificati alla luce del comportamento della ricorrente contestato dal capo unità Audiovisivi.

147

Infatti, occorre ricordare che la critica di un superiore gerarchico sul compimento di un lavoro o sull’espletamento di una mansione da parte di un subordinato di per sé non è un comportamento inappropriato, poiché, se così fosse, la gestione di un servizio ne sarebbe resa praticamente impossibile (sentenze dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 97, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 87). Analogamente, osservazioni negative rivolte ad un agente non ledono necessariamente la sua personalità, la sua dignità o la sua integrità, quando sono formulate in termini misurati e non si basano su accuse illegittime e senza alcun rapporto con fatti oggettivi (sentenze del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 87; v., altresì, in questo senso, sentenza del 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 110).

148

Orbene, relativamente al messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2011, indipendentemente dalle spiegazioni fornite successivamente dalla ricorrente e nei confronti delle quali il capo unità Audiovisivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva necessariamente l’obbligo di prendere posizione per iscritto né entro un termine preciso, il detto capo unità ha semplicemente fatto eco ad una lamentela da parte di un collega di un altro servizio, in ordine al mancato aiuto da parte della ricorrente e di altri membri della Newsdesk Hotline. Un siffatto rimprovero, espresso in termini misurati, non apparirebbe eccessivo o censurabile per un osservatore esterno imparziale e ragionevole.

149

Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 19 gennaio 2012, risulta che, poiché la ricorrente aveva preso l’iniziativa di trasmettere informazioni al direttore della direzione Mezzi di comunicazione, superiore gerarchico del capo unità Audiovisivi, senza riferirne a quest’ultimo, non era inappropriato per il detto capo unità criticare la ricorrente al riguardo e ricordarle, in termini misurati, le sue direttive secondo le quali i membri dell’unità dovevano agire in maniera collettiva e sotto la sua autorità gerarchica, anche se è vero che, sul piano formale, il tono di tale messaggio avrebbe potuto essere più curato. Al riguardo, la circostanza che la ricorrente abbia avuto l’occasione o l’abitudine, nel passato e successivamente, di comunicare direttamente con il direttore di cui trattasi è privo di pertinenza, tanto è pacifico che il capo unità era il suo superiore gerarchico diretto e che, a tale titolo, poteva pretendere che ella agisse in un ambito collettivo.

150

Relativamente allo scambio di messaggi di posta elettronica del 28 febbraio 2012, si deve rilevare che, nel suo messaggio inviato alle ore 11,04, la ricorrente aveva comunicato al capo unità Audiovisivi che «[era] necessario che qualcuno della EbS (…) annunciasse [alla Newsdesk Hotline] i cambiamenti o i dubbi per avere un’informazione credibile nei confronti dei [loro] “clienti”». Così, dato che ella esigeva che una persona dell’ufficio incaricato della EbS informasse in tempo reale la Newsdesk Hotline di tali cambiamenti, non era inappropriato che il capo unità le rispondesse che, dal suo punto di vista nella sua qualità di superiore gerarchico avente sotto la sua responsabilità sia la Newsdesk Hotline sia la EbS, una persona tra le quattro in servizio in seno alla Newsdesk Hotline doveva incaricarsi di tale compito che la ricorrente riteneva necessario e desiderava veder preso a carico da una persona terza.

151

Peraltro, tale messaggio di posta elettronica non aveva come unico destinatario la ricorrente e, anche se, di nuovo, il tono del messaggio avrebbe potuto essere meno colloquiale, le critiche così rivolte alla ricorrente, ma anche ad una delle sue colleghe della Newsdesk Hotline, non appaiono né irragionevoli né eccessive. Infine, il Tribunale rileva che, in risposta al messaggio di posta elettronica della ricorrente e a quello del capo unità, una persona della EbS, in un messaggio di posta elettronica scritto in spagnolo, ha chiaramente contestato la veridicità dell’affermazione della ricorrente, secondo la quale quest’ultima aveva cercato di contattare tale servizio per telefono, accusandola addirittura di mentire e di riversare la colpa sugli altri.

152

Quanto al rimprovero mosso dal capo unità Audiovisivi, in un messaggio di posta elettronica del 19 marzo 2012, sull’assenza della ricorrente e di altre due sue colleghe ad una riunione, si deve ricordare che un funzionario o agente ha l’obbligo di rendersi disponibile per incontrare il suo superiore gerarchico quando quest’ultimo lo convoca ad una riunione (sentenza del 10 luglio 2014, CW/Parlamento, F‑48/13, EU:F:2014:186, punto 123). Pertanto, indipendentemente dalle giustificazioni addotte successivamente dalla ricorrente quanto a tale assenza, il messaggio di posta elettronica del capo unità del 19 marzo 2012 non apparirebbe per nulla inappropriato ad un osservatore imparziale e ragionevole.

153

Per quanto concerne lo scambio di messaggi di posta elettronica dell’8 maggio 2012, occorre rilevare che, nel messaggio inizialmente inviato dalla ricorrente al capo unità Audiovisivi, ad altre otto persone e ad un servizio, quest’ultima ha chiamato direttamente in causa un collega di un altro servizio, lasciando intendere che egli diffondeva informazioni incomplete riguardo alla Newsdesk Hotline. Orbene, una siffatta affermazione, espressa nel contesto di un messaggio di posta elettronica indirizzato a destinatari multipli, poteva essere percepita dalla persona interessata come una denigrazione della qualità del suo lavoro, quando invece la ricorrente, tenuto conto delle sue mansioni e del suo grado, non era assolutamente in una posizione di superiorità gerarchica tale da autorizzarla ad esprimersi così sulla qualità delle prestazioni lavorative di tale persona e a valutarla. D’altro canto, ogni funzionario o agente deve non soltanto astenersi dal contestare, senza fondamento, l’autorità dei suoi superiori gerarchici, ma anche dar prova di misura e di prudenza, in particolare nella scelta di destinatari multipli, nel caso di invio di messaggi di posta elettronica rientrante in un’operazione del genere o mirante a contestare la qualità del lavoro di uno dei loro colleghi.

154

Di conseguenza, anche se un’espressione meno colloquiale di «bisogna smettere di voler [ri]mettere tutti al loro posto» avrebbe potuto essere utilizzata dal capo unità Audiovisivi, nondimeno era appropriato e legittimo che quest’ultimo spiegasse alla ricorrente che ella aveva ecceduto i limiti del suo ambito di competenza, rassicurando nel contempo la persona chiamata in causa sulla qualità delle sue prestazioni lavorative, la cui valutazione spettava prioritariamente al detto capo unità. Inoltre, mentre la ricorrente aveva formulato il rimprovero nei confronti di X sotto forma di un’istruzione contenuta in un messaggio di posta elettronica inviato a destinatari multipli, il capo unità ha avuto cura di indirizzare la sua risposta alla sola ricorrente, a X e alla persona responsabile della pianificazione delle risorse di produzione.

155

Relativamente alla questione della sostituzione di Z in occasione della ricezione di giornalisti al Parlamento, è vero che la fermezza di tono utilizzata nel messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2012 rivela l’esistenza di un contrasto con la ricorrente su tale questione e, manifestamente, difficoltà di comunicazione. Tuttavia, tale messaggio di rimprovero, d’altronde indirizzato a tutto il gruppo interessato, non costituisce, in quanto tale, uno scritto lesivo della personalità, della dignità o dell’integrità fisica o psichica della ricorrente o degli altri membri di tale gruppo.

156

Per quanto riguarda infine le pretese reiterate minacce del capo unità Audiovisivi quanto al suo intento di non procedere al rinnovo del contratto della ricorrente ove ella non avesse modificato il suo comportamento, risulta dagli atti che, pur essendo provato che tale capo unità ha espresso una posizione dello stesso genere nei confronti di tutti i membri della Newsdesk Hotline, nella fattispecie nel messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2012 (v. precedente punto 135), la ricorrente ha omesso tuttavia di provare la sussistenza di una minaccia che il detto capo unità avrebbe espresso in maniera specifica nei suoi confronti quanto al rinnovo del suo contratto di assunzione. In particolare, se è vero che un testimone ha affermato che, riferendosi a lui, il capo unità Audiovisivi gli aveva ricordato «che egli era solo un agente temporaneo» e se è vero che un altro «[era] del parere che il [proprio] contratto continua[sse] perché non [aveva] presentato una denuncia», ciò non riguarda però direttamente la questione del contratto della ricorrente.

157

Inoltre e in ogni caso, da una parte, finché la ricorrente è stata in attività, il suo contratto è stato rinnovato e, in particolare, risulta dal punto 94 della sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282), che il capo unità ha fatto il necessario perché i contratti delle persone come la ricorrente fossero rinnovati per un anno intero e che egli cercava, nell’ambito delle sue competenze, di ottenere, per quanto possibile, una durata di rinnovo dei loro contratti di impiego in seno alla sua unità più lunga rispetto a prima. D’altra parte, anche se il tono del messaggio di posta elettronica del 13 novembre 2012 indirizzato a tutti i collaboratori della Newsdesk Hotline può essere percepito come colloquiale e se non può escludersi che, nel corso della riunione menzionata in tale messaggio, il capo unità abbia insinuato che l’opportunità del rinnovo di taluni contratti di agenti temporanei avrebbe potuto essere da lui valutata alla luce del rispetto dei suoi ordini, non è necessariamente irragionevole che un superiore gerarchico possa manifestare il suo malcontento sul comportamento e sulla qualità delle prestazioni lavorative dei suoi subordinati.

– Sulla valutazione globale dei comportamenti controversi

158

Prendendo in considerazione i vari fatti controversi esaminati in precedenza singolarmente nonché, anche se essi non hanno necessariamente potuto essere tutti documentati, il complesso degli altri elementi o eventi descritti dalla ricorrente nei suoi documenti scritti, in particolare i vivaci scambi intervenuti in occasione delle riunioni del 4 dicembre 2012 e del 25 settembre 2014, il Tribunale considera che, per quanto lo stile e il tono di taluni scritti del capo unità Audiovisivi e i comportamenti da lui tenuti nel corso di tali riunioni, o in occasione di dirette discussioni bilaterali con la ricorrente, possano essere percepiti, anche dal punto di vista delle forme linguistiche, come particolarmente diretti e senza ambagi, o persino, per taluni, accidentali, come sarcastici, nondimeno, alla luce del contesto nel quale essi sono stati formulati, segnatamente alla luce dell’esistenza di difficoltà organizzative, ma anche del tono utilizzato a sua volta dalla ricorrente, in particolare in taluni dei suoi messaggi di posta elettronica indirizzati ai suoi superiori gerarchici o ad altri suoi colleghi e così come riferito da taluni testimoni, un osservatore imparziale e ragionevole non avrebbe necessariamente percepito la condotta del capo unità di cui trattasi come inopportuna ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

159

A questo proposito, per quanto concerne la possibilità per l’AACC di valutare i fatti addebitati alla luce del contesto di difficoltà di funzionamento del servizio, occorre sottolineare che, come prevede la giurisprudenza ricordata al precedente punto 121, la valutazione dell’esistenza di molestie psicologiche implica che venga esaminato se i fatti asseriti presentino una realtà oggettiva sufficiente nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e che si trovi nelle stesse condizioni, li considererebbe eccessivi e censurabili. Orbene, nella fattispecie, le difficoltà di funzionamento del servizio fanno parte del contesto in cui i fatti asseriti si sono verificati, di modo che esse potevano essere prese in considerazione al fine di ricreare le condizioni in cui tale osservatore doveva essere ricollocato per determinare la valutazione che avrebbe operato sui fatti asseriti se ne fosse stato spettatore.

160

Inoltre, il Tribunale rileva a questo proposito che i rimproveri del capo unità Audiovisivi, espressi in messaggi di posta elettronica o in occasione di riunioni, non erano esclusivamente rivolti alla ricorrente e che, nella sua qualità di superiore gerarchico, egli aveva il diritto di impartire istruzioni, di ricordarle e di esprimere, quando era il caso, la sua insoddisfazione quanto al livello e alla qualità delle prestazioni lavorative dei membri dell’unità, anche di quelle della ricorrente. Inoltre, se è vero che l’ambiente di lavoro in seno all’unità Audiovisivi non era necessariamente dei più sereni, come sembrano indicare le partenze di due dei collaboratori del capo unità Audiovisivi, ciò non permette di dimostrare l’esistenza di molestie psicologiche nei confronti della ricorrente. Infine, i documenti forniti dalla ricorrente nonché i resoconti di audizione dei testimoni sembrano indicare che ella stessa può aver contribuito alle tensioni menzionate dall’AACC nella decisione impugnata, letta alla luce della lettera dell’8 dicembre 2015, ad esempio con i suoi messaggi di posta elettronica del 25 settembre 2011 nonché del 28 febbraio e dell’8 maggio 2012.

161

In ordine ai resoconti di audizione dei testimoni, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il modo in cui le testimonianze sono state ritrascritte per essere utilizzate ai fini di un documento del genere, e cioè la redazione del parere del comitato consultivo, non permette di constatare che essi siano stati esposti in maniera lacunosa, né che essi non potrebbero servire da prova materiale adeguata nell’ambito della trattazione del presente motivo. In particolare, ella non può contestare al comitato consultivo il fatto di aver formulato quesiti vaghi o non pertinenti, mentre invece quest’ultimo disponeva di un ampio potere discrezionale nella conduzione dell’indagine amministrativa affidatagli dall’AACC.

162

Quanto al contenuto delle testimonianze, esso tende certo a confermare l’esistenza di «clan» di funzionari o agenti in seno all’unità Audiovisivi, uno dei quali era chiaramente strutturato intorno alla Newsdesk Hotline coordinata dalla ricorrente, così come delle difficoltà organizzative tra i vari settori di tale unità, con implicazioni sulla chiarezza delle attribuzioni di questi ultimi per gli interlocutori della detta unità, sia interni sia esterni al Parlamento, ma anche sulle interazioni tra tali settori, come dimostrano i riferimenti, nella fattispecie, alle difficoltà di sostituzione di una persona nelle pause di mezzogiorno, a quelle relative alle modalità di trasmissione di talune informazioni o, ancora, a quelle concernenti l’identificazione del circuito decisionale appropriato per l’organizzazione di eventi.

163

Alcune testimonianze tendono ad accreditare la fondatezza di talune affermazioni della ricorrente quanto alla forte personalità del capo unità Audiovisivi, ad una certa aggressività di quest’ultimo nei suoi confronti e all’esistenza di difficoltà relazionali tra il capo unità e altri collaboratori della sua unità, nessuno dei quali, tuttavia, ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Per contro, un numero identico, se non superiore, di testimonianze menziona un comportamento inappropriato della ricorrente, accreditando la fondatezza delle critiche del capo unità nei confronti di quest’ultima, così come l’esistenza di dissidi di lavoro tra la ricorrente e altri collaboratori dell’unità Audiovisivi, la sua tendenza a trattenere informazioni per rendersi indispensabile nel funzionamento della Newsdesk Hotline e dell’unità Audiovisivi, la scarsa propensione della ricorrente a prestar man forte ad altri settori dell’unità Audiovisivi, o addirittura la sua aggressività e menzogne su talune delle sue prestazioni lavorative. Da talune testimonianze risulta, inoltre, che le critiche del capo unità non riguardavano specificamente la ricorrente, ma il funzionamento e le prestazioni del settore della Newsdesk Hotline che quest’ultima, de facto, coordinava.

164

In conclusione, il Tribunale considera che, anche se i vari documenti agli atti della presente causa, compresi il parere del comitato consultivo e i resoconti di audizione dei testimoni, mettono in rilievo talune innegabili carenze nello stile di management del capo unità Audiovisivi, in particolare insinuazioni inappropriate rivolte a diversi membri del personale di tale unità, tra cui la ricorrente, quanto al fatto che essi erano «liberi di cercare altrove un lavoro», è tuttavia senza violare l’articolo 12 bis dello Statuto né commettere un errore di valutazione dei fatti che l’AACC ha potuto considerare, nella decisione impugnata e rinviando alle considerazioni esposte nella lettera dell’8 dicembre 2015, che i fatti asseriti, ad una valutazione globale, non dimostravano l’esistenza di un comportamento inopportuno del capo unità nei confronti della ricorrente, in quanto un osservatore obiettivo, dotato di normale sensibilità, non avrebbe considerato che la situazione di fatto descritta era tale da ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente.

165

Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il capo unità Audiovisivi sia stato informato della presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di assistenza e che ne abbia informato, a sua volta, i membri della sua unità, in occasione di una riunione di servizio tenutasi il 13 gennaio 2015. Infatti, è certo preferibile, in linea di principio, per scrupolo di tutela sia della supposta vittima sia dell’integrità professionale del presunto molestatore, che, in un primo tempo, l’AACC non informi quest’ultimo, né altri terzi, sulla presentazione di una domanda di assistenza e sull’identità del richiedente. Tuttavia, dato che lo Statuto non prevede alcuna disposizione specifica in materia, l’AACC può, in ogni caso, nell’ambito della trattazione di una domanda di assistenza, qualora la supposta vittima abbia formato oggetto, come nella fattispecie, di un provvedimento di allontanamento, decidere di informare la persona chiamata in causa in tale domanda dell’esistenza di quest’ultima, purché la rivelazione di tale informazione non pregiudichi l’efficacia dell’indagine, il che non è avvenuto nel caso di specie. Inoltre, sempre nel caso di specie, i membri dell’unità Audiovisivi avrebbero dovuto necessariamente essere informati, prima o poi, dell’esistenza dell’indagine amministrativa, essendo stati invitati a testimoniare dinanzi al comitato consultivo.

166

Ne consegue che la censura della ricorrente, con la quale ella contesta, nell’ambito del presente motivo, un «errore manifesto di valutazione» dell’AACC e una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, dev’essere respinta.

– Sulle altre censure

167

Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’articolo 24 dello Statuto da parte dell’AACC, il Tribunale constata che, poiché tale autorità, senza commettere alcun errore di diritto nell’applicazione della definizione di «molestia psicologica» di cui all’articolo 12 bis dello Statuto, aveva accertato che i fatti menzionati nella domanda di assistenza e che avevano formato oggetto dell’indagine amministrativa non dovevano alla fine essere considerati come configuranti molestie psicologiche, la detta autorità non era tenuta ad adottare ulteriori provvedimenti di assistenza. Infatti, nel caso di specie, i provvedimenti inizialmente adottati dall’AACC, e cioè l’allontanamento della ricorrente e l’avvio di un’indagine amministrativa, erano fondati sulla constatazione che la ricorrente, nella domanda di assistenza, aveva fornito un principio di prova sufficiente dei fatti da lei asseriti. Tuttavia, dato che, al termine dell’indagine amministrativa, l’AACC ha ritenuto di non trovarsi in presenza di un caso di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, la stessa, in particolare alla luce del suo ampio potere discrezionale, non era più tenuta a adottare altri provvedimenti di assistenza e poteva quindi respingere la domanda di assistenza alla luce dell’articolo 24 dello Statuto.

168

Quanto alla censura relativa al dovere di sollecitudine dell’AACC, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, benché tale autorità fosse certamente tenuta ad esaminare la domanda di assistenza con spirito di apertura, il dovere di sollecitudine ad essa incombente non le imponeva tuttavia di dar prova di una maggiore apertura per il motivo che la ricorrente aveva prodotto certificati medici attestanti la sua incapacità lavorativa a seguito di un «burn out», o addirittura che ella si sarebbe trovata di fronte ad una situazione di molestie psicologiche. Infatti, l’AACC rimaneva tenuta ad esaminare tale domanda di assistenza alla luce della definizione di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto. Orbene, al riguardo, secondo giurisprudenza costante, i certificati medici prodotti dalla ricorrente, pur potendo mettere in evidenza la presenza di turbe psichiche nella sua persona, non potevano tuttavia dimostrare che le dette turbe risultassero necessariamente da molestie psicologiche nel senso statutario, dato che, per concludere nel senso dell’esistenza di tali molestie, i medici così consultati si sono necessariamente fondati esclusivamente sulla descrizione, loro fatta dalla ricorrente, delle sue condizioni di lavoro in seno al Parlamento (v., in questo senso, sentenze del 2 dicembre 2008, K/Parlamento, F‑15/07, EU:F:2008:158, punto 41, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 127) e che, in ogni caso, questi ultimi non erano tenuti ad applicare la definizione di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

169

Infine, nei limiti in cui, nell’ambito del presente motivo, la ricorrente cerca di rimettere in discussione la legittimità della decisione di non rinnovo del suo contratto, e non peraltro, come ella afferma, di licenziamento, si deve necessariamente constatare che tale argomento è manifestamente irricevibile alla luce dell’autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282).

170

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, la domanda di annullamento nel suo complesso.

Sulla domanda diretta al risarcimento danni

171

A sostegno della sua domanda di risarcimento danni, la ricorrente fa valere di aver subito un danno morale a seguito degli illeciti commessi dall’AACC nella trattazione della domanda di assistenza. Ella sarebbe stata in particolare esposta a incertezze e a sofferenze e il suo stato di salute si sarebbe particolarmente deteriorato a partire dal mese di settembre 2014. Ella reclama, per questi motivi, il versamento di un importo di EUR 70000 a titolo di risarcimento.

172

Inoltre, la ricorrente reclama un ulteriore importo di EUR 20000 come risarcimento del danno morale risultante dalle irregolarità che hanno viziato la procedura di indagine, nella fattispecie per quanto riguarda i lavori del comitato consultivo.

173

Infatti, la ricorrente ritiene che l’AACC abbia violato il principio del termine ragionevole nella trattazione della domanda di assistenza e che, inoltre, il comitato consultivo, peraltro da lei adito in condizioni conformi ai requisiti non rigorosi previsti nelle norme interne in materia di molestie, non abbia rispettato le dette norme e, in particolare, non la abbia sentita entro il termine di dieci giorni contemplato nelle dette norme e non abbia realmente cercato di contattarla prima del 3 marzo 2015. Ella censura altresì il calendario delle audizioni dei testimoni da parte del comitato consultivo rilevando, segnatamente, che erano trascorsi oltre sei mesi tra la sua audizione, il 25 marzo 2015, e quella degli ultimi testimoni, avvenuta il 6 ottobre successivo. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, in un primo tempo, l’AACC aveva ritenuto a torto, nella decisione del 4 febbraio 2015, che la pratica fosse conclusa. Infine, secondo la ricorrente, ella ha anche subito un danno morale a seguito della presenza, in occasione delle audizioni da parte del comitato consultivo, di persone non facenti parte di tale comitato e alle quali, pertanto, sarebbero state svelate informazioni riservate che la riguardavano.

174

Il Parlamento conclude per il rigetto della domanda di risarcimento danni, sottolineando che, nella fattispecie, l’AACC aveva prontamente adottato provvedimenti di assistenza, nello specifico decidendo sulla riassegnazione della ricorrente, allora in congedo di malattia, e sull’avvio dell’indagine amministrativa. Inoltre, esso ritiene che la ricorrente non avesse sottoposto al comitato consultivo una denuncia ai sensi delle norme interne in materia di molestie, dato che il presidente del comitato consultivo era stato destinatario, in copia, della domanda di assistenza indirizzata all’AACC, solo nella sua qualità di capo unità Risorse umane della direzione Risorse della DG «Personale», e non nella sua qualità di presidente del comitato consultivo. Infine, il Parlamento ritiene che la ricorrente ometta di precisare quali informazioni riservate sarebbero state rivelate a terzi.

175

A tale riguardo, occorre ricordare che la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale dev’essere respinta quando presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata (sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 69; v. altresì, in questo senso, sentenze del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 129, e del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 51).

176

Di conseguenza, per la parte strettamente connessa alla domanda di annullamento, la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta in quanto infondata.

177

Per quanto concerne la parte della domanda di risarcimento danni relativa ad un danno morale asseritamente connesso a illeciti separabili da quelli che avrebbero inficiato la decisione impugnata, nella fattispecie a disfunzioni del comitato consultivo, il Tribunale ricorda che la ricorrente aveva, in ogni caso, il diritto di presentare una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto presso l’AACC, senza essere soggetta ad un obbligo di adire preliminarmente il comitato consultivo (sentenza del 16 maggio 2017, CW/Parlamento, T‑742/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:338, punto 54).

178

Si deve poi necessariamente constatare che la ricorrente ha indirizzato la domanda di assistenza al segretario generale e, unicamente in copia, al presidente del comitato consultivo, al presidente del Parlamento e al direttore generale del personale. Ne consegue che la ricorrente aveva inviato copia della domanda di assistenza agli ultimi tre destinatari a mero titolo informativo. Pertanto, la ricorrente non può sostenere di aver regolarmente adito il comitato consultivo sottoponendogli il suo caso. Quindi, ella non può contestare al Parlamento il fatto di non aver vegliato al rispetto, da parte di tale organo interno distinto dall’AACC, delle norme interne in materia di molestie, segnatamente dell’obbligo per il comitato consultivo, quale previsto all’articolo 11 delle dette norme, di ricevere la pretesa vittima entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla sua domanda.

179

Quanto alla durata di trattazione della domanda di assistenza, presentata l’11 dicembre 2014, essa è stata di quasi 18 mesi, il che costituisce una durata piuttosto lunga. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, in un primo tempo, erano state fornite risposte inesatte, o addirittura contraddittorie, dal direttore generale del personale nelle sue lettere del 4 febbraio e del 4 marzo 2015 quanto all’intervento di una decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza. Ciò premesso, conformemente al principio di buona amministrazione, il carattere erroneo delle informazioni fornite dall’AACC è stato successivamente constatato dal segretario generale nella decisione del 20 agosto 2015 in risposta al reclamo della ricorrente al riguardo. Inoltre, tale aspetto della controversia ha già giustificato la condanna del Parlamento alla metà delle spese sostenute dalla ricorrente per la causa che ha portato alla sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑570/16, EU:T:2017:283).

180

Per quanto riguarda l’indagine condotta dal comitato consultivo, essa, in realtà, si è svolta solo tra la data di adizione, da parte del direttore generale del personale, del comitato consultivo, e cioè il 2 febbraio 2015, e la data in cui quest’ultimo ha emesso il suo parere consultivo, nella fattispecie il 12 ottobre 2015, ossia per un periodo di oltre otto mesi. Tale periodo di oltre otto mesi, pur rivelando una relativa lentezza dei lavori del comitato consultivo, non è tuttavia irragionevole alla luce del numero di testimoni da sentire, del tipo e del numero di allegazioni della ricorrente, del fatto che, tenuto conto della provenienza da più servizi delle persone componenti tale organo consultivo, le sedute del comitato consultivo non potevano aver luogo regolarmente e del fatto che quest’ultimo, in occasione delle stesse, ha dovuto sentire altri testimoni chiamati da tale comitato ad esprimersi su casi diversi da quello della ricorrente.

181

Quanto al periodo trascorso tra la data di trasmissione del parere consultivo al segretario generale e quella della decisione impugnata, e cioè più di sette mesi, esso si spiega con l’esercizio, da parte della ricorrente, del suo diritto di essere ascoltata sui motivi per i quali l’AACC intendeva respingere il suo reclamo.

182

Il Tribunale considera quindi che, vista nel suo complesso, la durata della procedura di trattazione da parte dell’AACC della domanda di assistenza non è stata irragionevole nel caso di specie.

183

Circa l’allegazione della ricorrente secondo la quale talune informazioni riservate che la riguardavano sarebbero state trasmesse a persone non facenti parte del comitato consultivo, a parte il fatto che essa non è in alcun modo suffragata, il Tribunale rileva che, alla luce dei resoconti di audizione, risulta chiaramente che tutte le persone presenti erano membri titolari o supplenti del comitato consultivo, il quale consta, in totale, di nove membri e due segretari. Tale argomento deve, di conseguenza, essere respinto in quanto infondato.

184

Da tutto quanto precede risulta che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta.

185

Pertanto, il ricorso dev’essere respinto nel suo insieme in quanto infondato.

Sulle spese

186

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135 del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, da un lato, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo. Dall’altro lato, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

187

Nella fattispecie, il Tribunale rileva che l’AACC non ha fornito alla ricorrente il parere del comitato consultivo ai fini della presentazione, da parte sua, delle sue osservazioni sulla motivazione fatta valere nella lettera dell’8 dicembre 2015 a sostegno del rigetto della domanda di assistenza. D’altro canto, relativamente alla questione di stabilire se il direttore generale del personale e il segretario generale abbiano avuto a disposizione tale parere nonché i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo ai fini dell’adozione, rispettivamente, della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo, il Parlamento ha fornito risposte palesemente contraddittorie, come giustamente rilevato dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 26 marzo 2018. Infatti, mentre, nelle sue risposte ad un identico quesito del Tribunale al riguardo, ossia nella sua risposta del 15 dicembre 2017 e all’udienza, il Parlamento ha sostenuto che essi avevano a disposizione solo un resoconto orale fatto dal presidente del comitato consultivo, il segretario generale ha alla fine attestato, il 7 marzo 2018, in risposta ad un’espressa domanda del Tribunale, formulata al termine dell’udienza e nonostante un errore di data menzionato dalla ricorrente, che il direttore generale del personale e lo stesso segretario generale avevano avuto a disposizione il parere del comitato consultivo e i resoconti di audizione dei testimoni.

188

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il comportamento del Parlamento meriti che esso sopporti le proprie spese e che, per giunta, sia condannato a sopportare un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare un quarto delle spese sostenute da HF.

 

3)

HF sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

 

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2018.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sull’oggetto del ricorso

 

Sulla domanda di annullamento

 

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio

 

– Considerazioni preliminari sulla trattazione di una domanda di assistenza statutaria

 

– Sull’obbligo per l’AACC di trasmettere alla ricorrente il parere del comitato consultivo prima dell’adozione della decisione impugnata

 

– Sull’obbligo per l’AACC di trasmettere alla ricorrente i resoconti di audizione dei testimoni prima dell’adozione della decisione impugnata

 

– Sulle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato fondata sulla mancata trasmissione, nella fase precontenziosa, del parere del comitato consultivo

 

Sul secondo motivo, fondato su errori procedurali in quanto la procedura seguita dal comitato consultivo sarebbe stata irregolare e parziale

 

Sul terzo motivo, fondato su «errori manifesti di valutazione», sulla violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine nonché sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto

 

– Sulla nozione statutaria di «molestia psicologica»

 

– Sugli asseriti comportamenti controversi

 

– Sulla specifica valutazione dei vari comportamenti controversi

 

– Sulla valutazione globale dei comportamenti controversi

 

– Sulle altre censure

 

Sulla domanda diretta al risarcimento danni

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.