Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 –
Ccc Event Management / Corte di giustizia dell’Unione europea

(causa C‑261/17 P)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni – Asserita non conformità con il diritto dell’Unione della normativa austriaca in materia di contributi per i giochi d’azzardo – Mancata proposizione, da parte dei giudizi nazionali, di una questione pregiudiziale alla Corte – Manifesta incompetenza del giudice dell’Unione»

1. 

Questioni pregiudiziali–Rinvio alla Corte–Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate–Valutazione da parte del giudice nazionale–Mancato deferimento alla Corte di una questione pregiudiziale–Assenza d’imputabilità alla Corte

(Art. 267 TFUE)

(v. punti 16, 17)

2. 

Diritto dell’Unione europea–Diritti conferiti ai singoli–Violazione da parte di uno Stato membro–Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli

(v. punto 18)

3. 

Questioni pregiudiziali–Rinvio alla Corte–Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate–Valutazione da parte del giudice nazionale–Decisione di non deferire alla Corte una questione pregiudiziale–Obbligo di trasmettere una tale decisione alla Corte–Insussistenza–Diritto soggettivo alla notifica di una tale decisione–Insussistenza

(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)

(v. punti 21, 22)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Ccc Event Management GmbH sopporta le proprie spese.