26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Causa C-712/17)

(2018/C 112/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: EN.SA. Srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Questione pregiudiziale

Se, nell’ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all’Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall’applicazione dell’art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi comunitari in materia di IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:

a)

la reiterata e ripetuta indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile;

b)

l’applicazione dell’imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell’indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti;

c)

l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile.