26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
(Causa C-712/17)
(2018/C 112/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: EN.SA. Srl
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
Questione pregiudiziale
Se, nell’ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all’Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall’applicazione dell’art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi comunitari in materia di IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:
a) |
la reiterata e ripetuta indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile; |
b) |
l’applicazione dell’imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell’indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti; |
c) |
l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile. |