3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 13 gennaio 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17)

(2017/C 104/49)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 196 della direttiva IVA (direttiva 2006/112) (1), gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (2) e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA ad una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:

la società tedesca ha ottenuto un numero di identificazione fiscale in Portogallo per la realizzazione di un unico atto, in particolare, l’«acquisizione di quote sociali», corrispondente a un soggetto non residente senza stabile organizzazione;

la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società;

in un momento successivo, la società tedesca, utilizzando il primo numero di identificazione fiscale, ha stipulato con un’altra impresa un contratto di costituzione di un raggruppamento complementare di imprese (ACE), per l’esecuzione di un contratto d’appalto in Portogallo;

successivamente, la controllata, utilizzando il proprio numero di identificazione fiscale, ha stipulato un contratto di subappalto con l’ACE, concordando le reciproche prestazioni, e stabilendo che quest’ultimo debba fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i costi da esso sostenuti;

nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l’ACE ha indicato il numero di identificazione fiscale di quest’ultima e ha liquidato l’IVA;

la controllata ha detratto l’IVA liquidata nelle note di addebito;

le operazioni attive dell’ACE sono costituite (mediante il subappalto) dalle operazioni attive della controllata e dell’altra impresa facente parte dell’ACE, e queste ultime hanno fatturato all’ACE la totalità delle entrate che l’ACE ha fatturato al committente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 , recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).