SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d’autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento»

Nella causa C‑683/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento

Cofemel – Sociedade de Vestuário SA,

contro

G‑Star Raw CV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per Cofemel – Sociedade de Vestuário SA, da I. Bairrão e J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogados;

per G‑Star Raw CV, da A. Grosso Alves e G. Paiva e Sousa, advogados;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, nonché P. Salvação Barreto, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. De Luca, avvocato dello Stato;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e Z. Lavery, in qualità di agenti, assistiti da J. Moss, barrister;

per la Commissione europea, da J. Samnadda, B. Rechena e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra Cofemel – Sociedade de Vestuário SA (in prosieguo: «Cofemel») e G‑Star Raw CV (in prosieguo: «G-Star») con riguardo al rispetto dei diritti d’autore rivendicati da G‑Star.

Contesto normativo

Diritto internazionale

La Convenzione di Berna

3

L’articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna») prevede, segnatamente, al suo paragrafo 7, quanto segue:

«È riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [istituita da detta convenzione] la disciplina sia del campo di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli industriali, che delle condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli (…). Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione [istituita da detta convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

4

L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato della WIPO sul diritto d’autore, approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6) (in prosieguo: il «Trattato della WIPO sul diritto d’autore»).

5

A termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, rubricato «Rapporto con la [c]onvenzione di Berna»:

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della [c]onvenzione di Berna».

Diritto dell’Unione

La direttiva 2001/29

6

Il considerando 60 della direttiva 2001/29 recita:

«La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale (…)».

7

Gli articoli da 2 a 4 di detta direttiva sono intitolati, rispettivamente, «Diritto di riproduzione», «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti» nonché «Diritto di distribuzione». Tali disposizioni impongono agli Stati membri, segnatamente, di garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere [articolo 2, lettera a)], il diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la comunicazione al pubblico (articolo 3, paragrafo 1) e il diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la distribuzione (articolo 4, paragrafo1).

8

L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», prevede che la direttiva medesima non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti altri settori. Molte versioni linguistiche di questo articolo, tra cui quella tedesca, inglese, spagnola, francese e italiana, precisano che tali settori includono, segnatamente, quello dei brevetti, dei marchi, dei disegni e modelli, nonché dei modelli di utilità. La versione portoghese di detto articolo si riferisce, da parte sua, ai settori dei brevetti, dei marchi e dei modelli di utilità, senza menzionare quello dei disegni e modelli.

La direttiva 98/71/CE

9

Il considerando 8 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28), enuncia quanto segue:

«[C]onsiderando che, in mancanza di un’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d’autore».

10

L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», precisa al suo punto a) che la nozione di «disegno o modello» ha ad oggetto «l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

11

L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Relazioni con il diritto d’autore», così dispone:

«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Il regolamento (CE) n. 6/2002

12

A termini del considerando 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1):

«In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d’autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d’autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d’autore».

13

L’articolo 3, lettera a), di detto regolamento definisce la nozione di «disegno o modello» nei medesimi termini in cui essa è descritta dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71.

14

L’articolo 96 di detto regolamento, rubricato «Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Diritto portoghese

15

L’articolo 2 del Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d’autore e diritti connessi), segnatamente, intitolato «Opere originali», al suo paragrafo 1, è così redatto:

«Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall’obiettivo, ricomprendono, in particolare:

(…)

i)

opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

La Cofemel e la G‑Star sono due società attive nel settore della concezione, della produzione e della commercializzazione di prodotti di abbigliamento.

17

Dagli anni 90, la G‑Star utilizza, in qualità di titolare o in virtù di contratti di licenza esclusiva, i marchi «G‑STAR», «G‑STAR RAW», «G‑STAR DENIM RAW», «GS‑RAW», «G‑RAW» e «RAW». I capi di abbigliamento concepiti, prodotti e commercializzati con tali marchi includono, in particolare, un modello di jeans chiamato «ARC», nonché un modello di felpe e magliette chiamato «ROWDY».

18

La Cofemel concepisce, produce e commercializza parimenti, con il marchio «TIFFOSI», jeans, felpe e magliette

19

Il 30 agosto 2013 la G‑Star presentava ricorso dinanzi a un giudice portoghese di primo grado chiedendo che la Cofemel fosse condannata a cessare la violazione dei suoi diritti d’autore e ogni atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, nonché a risarcire il danno conseguentemente subito e, in caso di nuova trasgressione, a versarle una sanzione pecuniaria giornaliera fino alla sua cessazione. Nell’ambito di tale azione la G‑Star rilevava, in particolare, che alcuni modelli di jeans, di felpe e di magliette commercializzati dalla Cofemel erano simili ai capi di abbigliamento dei suoi modelli «ARC» e «ROWDY». La G‑Star sosteneva, altresì, che questi ultimi modelli di capi di abbigliamento costituivano creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, dovevano essere qualificati come «opere» che godono di tutela in forza del diritto d’autore.

20

La Cofemel si opponeva sostenendo, segnatamente, che detti modelli di abbigliamento non potevano essere qualificati come opere che godono di una siffatta protezione.

21

Il giudice di primo grado adito dalla G‑Star accoglieva parzialmente il suo ricorso e condannava la Cofemel, inter alia, a cessare la violazione dei diritti d’autore della G‑Star, a versarle un importo corrispondente ai benefici risultanti dalla vendita dei capi di abbigliamento prodotti in violazione di tali diritti d’autore e a versarle una sanzione pecuniaria giornaliera in caso di nuova trasgressione.

22

Cofemel proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), che confermava la decisione impugnata. Detto giudice perveniva a siffatta conclusione ritenendo, anzitutto, che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi doveva essere inteso, alla luce della direttiva 2001/29, quale interpretata dalla Corte nelle sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), e del 1o dicembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), nel senso che godono della tutela del diritto d’autore le opere d’arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design a condizione di presentare un carattere originale, vale a dire che costituiscano il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, senza che sia richiesto un grado particolare di valore estetico o artistico. Detto giudice, inoltre, affermava che, nella specie, i modelli di capi di abbigliamento «ARC» e «ROWDY» di G‑Star costituivano opere che godevano di tutela ai sensi del diritto d’autore. Infine, esso statuiva che alcuni dei capi di abbigliamento prodotti dalla Cofemel ledevano i diritti d’autore di G‑Star.

23

Adito dalla Cofemel con ricorso di impugnazione, il giudice del rinvio, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) afferma, anzitutto, che è acclarato, in primo luogo, che i modelli di capi di abbigliamento di G‑Star in questione nel contesto di detta impugnazione sono stati concepiti, vuoi da designer dipendenti di G‑Star, vuoi da designer che agivano per suo conto e che le avevano trasmesso i loro diritti d’autore per contratto. In secondo luogo, tali modelli di capi di abbigliamento sarebbero il frutto di concetti e di processi di fabbricazione riconosciuti come innovativi nel mondo della moda. In terzo luogo, essi conterrebbero molteplici elementi specifici (forma tridimensionale, schema di assemblaggio delle parti, collocazione di alcune componenti ecc.), che sarebbero stati parzialmente ripresi da Cofemel ai fini della confezione dei capi di abbigliamento del suo marchio.

24

In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi include chiaramente le opere d’arte applicata, i disegni o modelli industriali e le opere di design nell’elenco delle opere che godono di tutela a titolo del diritto d’autore, ma non precisa quale livello di originalità sia richiesto perché determinati oggetti siano qualificati come opere di tale genere. Esso indica anche che tale questione, centrale nella controversia tra la Cofemel e la G‑Star, è controversa nella giurisprudenza e nella dottrina portoghesi. Per questa ragione, detto giudice si chiede se occorra considerare, alla luce dell’interpretazione della direttiva 2001/29 accolta dalla Corte nelle sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465), e del 1o dicembre 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), che tali opere godono della tutela assicurata dal diritto d’autore allo stesso titolo di qualsiasi opera letteraria e artistica, e pertanto a condizione che siano originali, nel senso che sono il risultato di una creazione intellettuale propria del loro autore, o se sia possibile subordinare la concessione di detta tutela all’esistenza di uno specifico livello di valore estetico o artistico.

25

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l’attribuzione della protezione nell’ambito dei diritti d’autore.

2)

Se l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d’autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d’autore a opere d’arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d’arte”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 vada interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.

27

A termini dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere il diritto esclusivo, per gli autori, di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere.

28

Il termine «opera» al quale si riferisce detta disposizione ricorre parimenti all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, relativi ai diritti esclusivi riconosciuti all’autore di un’opera per quanto riguarda la sua comunicazione al pubblico e la sua distribuzione, nonché agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, che vertono, il primo, sulle eccezioni e limitazioni che possono essere apportate a tali diritti esclusivi, e, gli altri due, sulle misure tecnologiche e le misure di informazione che garantiscono la tutela di detti diritti esclusivi.

29

La nozione di «opera» considerata dall’insieme di dette disposizioni costituisce, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, e che presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 3739, e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punti 33 e da 35 a 37, nonché giurisprudenza ivi citata).

30

Quanto al primo di questi elementi, risulta da costante giurisprudenza della Corte che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 8994, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 14).

31

Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2012, Football Dataco e a., C‑604/10, EU:C:2012:115, punto 39, e giurisprudenza ivi citata).

32

Quanto al secondo elemento evocato al punto 29 della presente sentenza, la Corte ha precisato che la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 40).

33

Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i terzi nei confronti dei quali si può far valere la tutela rivendicata dall’autore di detto oggetto. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione di detto oggetto implica che quest’ultimo sia stato espresso in modo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 41).

34

Come è stato sottolineato dalla Corte, non risponde all’esigenza di precisione e oggettività richiesta un’identificazione che si fondi essenzialmente su sensazioni, intrinsecamente soggettive, della persona che percepisce l’oggetto in questione (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 42).

35

Quando un oggetto presenta le caratteristiche ricordate ai punti 30 e 32 della presente sentenza, e costituisce pertanto un’opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29, ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti da 97 a 99).

36

In considerazione di questa giurisprudenza, la risposta alla prima questione implica, in primo luogo, di determinare se dei modelli siano qualificabili, in termini generali, come «opere» ai sensi della direttiva 2001/29.

37

A tal riguardo occorre rilevare, anzitutto, che ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la proprietà intellettuale è protetta.

38

Dal tenore di detta disposizione risulta che gli oggetti che costituiscono una proprietà intellettuale beneficiano di una tutela ai sensi del diritto dell’Unione. Per contro, non ne consegue che detti oggetti o categorie di oggetti debbano beneficiare, tutti, di una protezione identica.

39

In tal senso, il legislatore dell’Unione ha adottato diversi atti di diritto derivato intesi ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale, e segnatamente, da una parte, delle opere protette ai sensi del diritto d’autore, di cui alla direttiva 2001/29, nonché, dall’altra parte, dei disegni e modelli che ricadono nella direttiva 98/71, applicabile ai disegni e modelli registrati in uno Stato membro o per uno Stato membro, o nel regolamento n. 6/2002, applicabile ai disegni e modelli protetti a livello dell’Unione.

40

Procedendo in tal modo, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che gli oggetti protetti in virtù di un disegno o di un modello non fossero assimilabili, in linea di principio, a quelli che costituiscono opere protette dalla direttiva 2001/29.

41

Detta scelta legislativa risulta conforme alla convenzione di Berna, agli articoli da 1 a 21 della quale l’Unione, pur non essendo certamente parte di detta convenzione, deve tuttavia conformarsi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato della WIPO sul diritto d’autore, del quale essa è parte (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 38, e giurisprudenza ivi citata).

42

Infatti, l’articolo 2, paragrafo 7, della convenzione di Berna autorizza le parti di essa a concedere ai disegni e modelli industriali una protezione speciale, diversa ed eventualmente escludente di quella prevista a beneficio delle opere letterarie e artistiche che ricadono in detta convenzione, nonché a determinare le condizioni di una siffatta protezione. Al contempo, detta disposizione non esclude nemmeno la possibilità del cumulo di queste due protezioni.

43

In questo contesto, il legislatore dell’Unione ha optato per un sistema secondo il quale la protezione riservata ai disegni e modelli e quella assicurata dal diritto d’autore non si escludono a vicenda.

44

Infatti, per quanto riguarda i disegni e modelli, l’articolo 17 della direttiva 98/71 prevede, nel suo primo periodo, che i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della direttiva medesima beneficiano altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente nello Stato membro nel quale o per il quale detti disegni e modelli sono stati registrati fin dal momento in cui essi sono stati creati o stabiliti in una qualsiasi forma. Lo stesso articolo precisa quindi, nella sua seconda frase, che l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità richiesta, sono determinate da ogni Stato membro. Per quanto riguarda i disegni e modelli protetti a livello dell’Unione, un regime analogo a quello che risulta dall’articolo 17 della direttiva 98/71 è previsto dall’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

45

Tali due disposizioni devono a loro volta essere lette, rispettivamente, alla luce del considerando 8 della direttiva 98/71 e del considerando 32 del regolamento n. 6/2002, che evocano espressamente il principio di un «cumulo» tra la protezione dei disegni e modelli, da una parte, e la protezione del diritto d’autore, dall’altra.

46

Per quanto riguarda il diritto d’autore, risulta dall’articolo 9 della direttiva 2001/29, che è intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», e che deve essere interpretato tenendo conto, segnatamente, di tutte le sue versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 122 e giurisprudenza ivi citata), nonché alla luce del considerando 60 della direttiva medesima, che detta direttiva non incide sulle disposizioni nazionali o dell’Unione che esistono in altri settori, e segnatamente quelle che riguardano i disegni e modelli.

47

In tal senso, la direttiva 2001/29 mantiene l’esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, compreso il principio del «cumulo» richiamato al punto 45 della presente sentenza.

48

Alla luce dell’insieme di queste disposizioni, si deve ritenere che dei modelli siano qualificabili come «opere», ai sensi della direttiva 2001/29, se soddisfano le due esigenze menzionate al punto 29 della presente sentenza.

49

In tale contesto, occorre esaminare, in secondo luogo, se siano qualificabili come «opere», alla luce di queste esigenze, modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale che, al di là del loro fine utilitario, producono, secondo il giudice del rinvio, un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, ove le questioni di detto giudice vertono sulla questione se un tale elemento di originalità estetica costituisca il criterio centrale di attribuzione della protezione prevista dalla direttiva 2001/29.

50

Al riguardo si deve precisare, anzitutto, che la tutela dei disegni e modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d’autore, dall’altra, perseguono obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti. Infatti, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 55 delle sue conclusioni, la tutela dei disegni e modelli è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa. Inoltre, detta tutela è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza. Da parte sua, la protezione connessa al diritto d’autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere.

51

Per queste ragioni, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d’autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell’effettività rispettive di tali due tutele.

52

Ne deriva che, anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore, ai sensi del diritto dell’Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni.

53

A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, come risulta dal senso usuale del termine «estetico», l’effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 34 della presente sentenza.

54

D’altra parte, è certamente vero che considerazioni di ordine estetico partecipano dell’attività creativa. Tuttavia, la circostanza che un modello generi un effetto estetico non consente, di per sé, di determinare se tale modello costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, che soddisfa pertanto l’esigenza di originalità evocata ai punti 30 e 31 della presente sentenza.

55

Ne consegue che la circostanza che modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale diano luogo, al di là del loro fine utilitario, ad un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, non è tale da giustificare che siffatti modelli siano qualificati come «opere» ai sensi della direttiva 2001/29.

56

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.

Sulla seconda questione

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Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre risolvere la presente questione.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d’autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.