SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto – Autorità di cosa giudicata – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione – Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale – Termine per la presentazione di tale domanda»

Nella causa C‑676/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Ploieşti (Corte d’appello di Ploieşti, Romania), con decisione del 5 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 1o dicembre 2017, nel procedimento

Oana Mădălina Călin

contro

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa,

Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice,

Administraţia Fondului pentru Mediu,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice), D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, inizialmente da R.‑H. Radu, C.‑M. Florescu e R.I. Haţieganu, in qualità di agenti, successivamente da C. Canţăr, C.‑M. Florescu e R.I. Haţieganu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Armenia e C. Perrin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 110 TFUE, degli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dei principi di leale cooperazione, equivalenza, effettività e certezza del diritto.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Oana Mădălina Călin e, dall’altro, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (direzione generale delle finanze pubbliche di Ploiești – amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Dâmbovița, Romania), lo Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (Stato rumeno – Ministero delle Finanze pubbliche) e l’Administrația Fondului pentru Mediu (Amministrazione del fondo per l’ambiente, Romania), in merito ad un ricorso diretto ad ottenere la revocazione di una decisione giudiziaria definitiva che dichiara irricevibile, perché tardivo, il ricorso per revocazione presentato avverso un’altra decisione giudiziaria definitiva, che impone alla sig.ra Călin il pagamento di un bollo ambientale, successivamente dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione.

Contesto normativo

3

L’articolo 21 della Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (legge n. 554/2004 sui procedimenti amministrativi), del 2 dicembre 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154, del 7 dicembre 2004, intitolato «Mezzi d’impugnazione straordinari», prevedeva quanto segue:

«1)   Avverso le decisioni definitive e irrevocabili pronunciate dalle autorità giurisdizionali amministrative sono esperibili i mezzi di ricorso previsti dal codice di procedura civile.

2)   Costituiscono motivo di revocazione, in aggiunta a quelli previsti dal codice di procedura civile, la pronuncia di sentenze definitive e irrevocabili che violano il principio del primato del diritto [dell’Unione] sancito dall’articolo 148, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, della Costituzione rumena, come modificata. La domanda di revocazione si presenta entro 15 giorni dalla notifica, che viene effettuata, in deroga alla regola sancita dall’articolo 17, paragrafo 3, con domanda delle parti interessate motivata in modo circostanziato, entro 15 giorni dalla pronuncia. La domanda di revocazione viene esaminata con urgenza e in via prioritaria, entro un termine massimo di 60 giorni dal deposito».

4

Dalla richiesta di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 21, paragrafo 2, seconda frase, della legge n. 554/2004 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 1609/2010 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), del 9 dicembre 2010.

5

In sostanza, il giudice del rinvio rileva che solo la prima e la terza frase dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 continuano a produrre effetti giuridici. La seconda frase della medesima disposizione, invece, relativa al termine per la presentazione di una domanda di revocazione, ha cessato di produrre tali effetti.

6

Con sentenza n. 45/2016, del 12 dicembre 2016, pubblicata nel Monitorul Oficial al României il 23 maggio 2017, l’Înalta Curte di Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha dichiarato che il termine per la presentazione di una domanda di revocazione fondata sull’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 è di un mese e decorre dalla data di notifica della decisione definitiva oggetto della revocazione.

7

L’articolo 509 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile), intitolato «Oggetto e motivi della revocazione», al paragrafo 1 così dispone:

«(1)   La revocazione di una decisione resa nel merito, o che richiama il merito [...], può essere richiesta se:

(…)

11.

dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) si è pronunciata sulla contestazione ivi sollevata dichiarando incostituzionale la disposizione oggetto di contestazione».

8

L’articolo 511, paragrafo 3, del codice di procedura civile, intitolato «Prescrizione dell’azione», dispone quanto segue:

«Con riferimento ai motivi indicati nell’articolo 509, paragrafo 1, punti 10 e 11, il termine è di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o della decisione della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nel Monitorul Oficial al României, parte I».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

Il 12 aprile 2013, la sig.ra Călin, cittadina rumena, ha acquistato un autoveicolo usato proveniente dalla Germania. Il Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgoviște (Servizio pubblico locale – Sistema delle patenti di guida e delle immatricolazioni degli autoveicoli di Târgoviște, Romania) ha subordinato l’immatricolazione di tale veicolo in Romania al pagamento di un bollo ambientale per gli autoveicoli dell’importo di 968 lei rumeni (RON) (circa 207 EUR). La sig.ra Călin ha versato tale importo.

10

La sig.ra Călin ha presentato al Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Dâmbovița, Seconda Sezione civile competente in materia di contenzioso amministrativo e tributario, Romania) una domanda di rimborso di tale importo, per il motivo che l’imposizione di tale bollo ambientale era incompatibile con il diritto dell’Unione.

11

Con sentenza del 15 maggio 2014, tale giudice ha respinto la domanda.

12

Il 28 aprile 2015 la sig.ra Călin ha presentato dinanzi al suddetto giudice una prima domanda di revocazione avverso tale sentenza, invocando la sentenza del 14 aprile 2015, Manea (C‑76/14, EU:C:2015:216), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che tale bollo ambientale è stato istituito in violazione del diritto dell’Unione. Tale domanda di revocazione è stata respinta con sentenza del 16 giugno 2015.

13

Il 17 agosto 2016 la sig.ra Călin ha presentato una seconda domanda di revocazione dinanzi al Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Dâmbovița, Seconda Sezione civile competente in materia di contenzioso amministrativo e tributario) avverso la sentenza del 15 maggio 2014. Tale domanda di revocazione si fondava sulla sentenza del 9 giugno 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), nonché sull’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che avrebbe dovuto consentire la revocazione delle sentenze definitive pronunciate in violazione del diritto dell’Unione. Con sentenza dell’11 ottobre 2016, detto giudice ha accolto tale domanda di revocazione e ha disposto il rimborso del bollo ambientale, maggiorato degli interessi.

14

La direzione generale delle finanze pubbliche di Ploiești – amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Dâmbovița ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești, Romania).

15

Con sentenza del 16 gennaio 2017, detto giudice ha annullato la sentenza del Tribunalul Dâmbovița – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Dâmbovița, Seconda Sezione civile competente in materia di contenzioso amministrativo e tributario) dell’11 ottobre 2016, considerando che la seconda domanda di revocazione era stata depositata dopo la scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data di notifica della decisione definitiva oggetto della revocazione. Tale termine, che deriverebbe dalla sentenza n. 45/2016, sarebbe vincolante per tutti i giudici rumeni a decorrere dalla pubblicazione di tale sentenza nel Monitorul Oficial al României. Ebbene, la sentenza di cui veniva chiesta la revocazione era stata notificata alla sig.ra Călin il 26 maggio 2014, mentre la domanda di revocazione è stata presentata il 17 agosto 2016.

16

Il procedimento principale ha ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza del 16 gennaio 2017, presentata dalla sig.ra Călin dinanzi al giudice del rinvio. Tale domanda si basa, da un lato, sulla violazione del principio di non retroattività della legge, poiché la sentenza del 9 giugno 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), è stata pronunciata dopo il passaggio in giudicato della decisione nazionale di cui è stata richiesta la revisione. Dall’altro lato, tale domanda si basa sulla violazione, da parte della Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești), del principio di leale cooperazione, garantito dall’articolo 4, paragrafo 3, TFUE.

17

In tale contesto, il giudice del rinvio dubita della compatibilità della sentenza n. 45/2016 con il principio della certezza del diritto ed il principio di leale cooperazione, nonché con i principi di equivalenza e di effettività.

18

A tale riguardo, il giudice nazionale rileva che le circostanze della controversia principale differiscono da quelle della causa che ha portato alla sentenza del 6 ottobre 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:2015:662), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che il diritto dell’Unione non osta alla mancanza di una procedura di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, il giudice nazionale sostiene che, a differenza di tale causa, nel procedimento principale esiste la possibilità di ottenere la revocazione di una decisione definitiva del giudice nazionale pronunciata in violazione del diritto dell’Unione.

19

Tale giudice ricorda che, in mancanza di una normativa dell’Unione in materia di recupero delle tasse indebitamente riscosse, spetta a ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia processuale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti che spettano ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità processuali dovrebbero sempre rispettare il principio di leale cooperazione, i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della certezza del diritto.

20

Nel caso di specie, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda di revocazione, termine che risulta solo dalla sentenza n. 45/2016.

21

Tuttavia, il giudice del rinvio sostiene che l’applicazione di tale termine comporterebbe l’impossibilità del rimborso alla sig.ra Călin della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione. Infatti, la sig.ra Călin non disporrebbe di alcun ulteriore mezzo processuale nazionale per ottenere la restituzione di tale tassa.

22

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che fa riferimento al principio di leale cooperazione, gli articoli 17, 20, 21 e 47 della [Carta], l’articolo 110 TFUE, il principio della certezza del diritto, i principi di equivalenza e di effettività derivanti dal principio di autonomia procedurale possano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, segnatamente l’articolo 21, paragrafo 2, della [legge n. 554/2004], come interpretata dalla decisione [n. 45/2016], secondo la quale il termine entro cui può essere proposta la domanda di revocazione fondata sulle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 è di un mese e decorre dalla data della notifica della sentenza definitiva, sottoposta alla revocazione».

Sulla questione pregiudiziale

23

Con la sua questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione.

24

In via preliminare, occorre rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che alla sig.ra Călin era stato imposto di pagare un bollo ambientale per gli autoveicoli nonostante, nella sentenza del 9 giugno 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), la Corte abbia dichiarato, in sostanza, che l’articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una tassa come il bollo ambientale.

25

A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 12; del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24, nonché del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 24).

26

Occorre tuttavia ricordare l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 58; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 28, e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 54).

27

Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una decisione giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 59; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 29, e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 55).

28

È stato dichiarato che il diritto dell’Unione non esige che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte, un organo giurisdizionale nazionale debba, necessariamente, ritornare sulla propria decisione avente autorità di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 60; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 38, e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 56).

29

Qualora invece le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di cosa giudicata, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 62; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 30, e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 60).

30

Infatti, in ossequio al principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

31

Il rispetto di dette esigenze deve essere valutato dalle varie istanze nazionali tenendo conto del ruolo delle norme di cui trattasi nel procedimento complessivamente inteso, dello svolgimento del medesimo e delle specificità di tali norme (sentenze del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 24).

32

Nel caso di specie, dagli elementi a disposizione della Corte risulta che il diritto rumeno prevede un mezzo di ricorso che consente di richiedere la revocazione delle decisioni giudiziarie definitive che risultano contrarie al diritto dell’Unione. Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che tale ricorso per revocazione è soggetto ad un termine di un mese, che decorre dalla notifica della decisione giudiziaria di cui si chiede la revocazione. Detto termine deriverebbe dalla sentenza n. 45/2016, la quale riguardava l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004.

33

Occorre pertanto esaminare se tale termine sia compatibile con i principi di equivalenza e di effettività.

Sul principio di equivalenza

34

Come è stato ricordato al punto 30 della presente sentenza, il principio di equivalenza osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande dirette alla tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione rispetto alle modalità applicabili a ricorsi analoghi di natura interna.

35

Occorre pertanto verificare se il ricorso per revocazione di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerato analogo ad un ricorso fondato sulla violazione del diritto nazionale, tenendo conto dell’oggetto, della causa e degli elementi essenziali di tali ricorsi (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 39, e del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 27).

36

A tale riguardo, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio non menziona, nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’esistenza di un ricorso per revocazione fondato su una violazione del diritto nazionale che potrebbe essere considerato analogo a quello di cui trattasi nel procedimento principale.

37

La Commissione sostiene invece che il ricorso per revocazione avverso una decisione giudiziaria definitiva che ha violato il diritto dell’Unione, previsto all’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, è analogo a quello previsto all’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di proporre un ricorso per revocazione avverso una decisione giudiziaria quando, dopo che la decisione è diventata definitiva, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) si è pronunciata sull’eccezione di incostituzionalità sollevata in tale causa e ha dichiarato incostituzionale la disposizione oggetto di tale eccezione.

38

Ebbene, la Commissione ritiene che il principio di equivalenza sia stato disatteso nel caso di specie, in quanto le modalità processuali applicabili ai ricorsi fondati sull’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile sono più favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi per revocazione presentati sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004. Infatti, secondo la Commissione, mentre il primo ricorso può essere presentato entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che dichiara l’incostituzionalità di una disposizione nazionale, il secondo ricorso deve essere presentato entro il termine di un mese dalla data di notifica della decisione di cui si chiede la revocazione.

39

Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 71 e 77 delle sue conclusioni, nell’ambito dell’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile, la sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) che dichiara l’incostituzionalità di una disposizione nazionale consente di ritornare soltanto sulla decisione giudiziaria definitiva, adottata nell’ambito del procedimento in cui le parti hanno eccepito l’incostituzionalità di una disposizione nazionale, mentre l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 consentirebbe di ritornare su qualsiasi decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione.

40

Tuttavia, in mancanza di chiarimenti su tale ultimo punto, la Corte non è in grado di pronunciarsi sull’esistenza o meno di un’analogia tra il ricorso per revocazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004 e quello previsto all’articolo 509, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura civile né, di conseguenza, sulla sussistenza nel caso di specie dei requisiti derivanti dal principio di equivalenza.

41

Ciò posto, spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto del principio di equivalenza nel procedimento principale alla luce della giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza, fermo restando che tale giudice conserva il diritto di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando sarà in grado di fornire alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi sulla questione del rispetto del principio di equivalenza (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2016, Security Service e a., da C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

Sul principio di effettività

42

Per quanto concerne il principio di effettività, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare segnatamente, se necessario, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 49; del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 44, e del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 49).

43

Per quanto attiene, in particolare, ai termini di decadenza, la Corte ha dichiarato che, nell’interesse della certezza del diritto, la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza è compatibile con il principio di effettività (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; del 10 luglio 1997, Palmisani, C‑261/95, EU:C:1997:351, punto 28; del 29 ottobre 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, punto 28, nonché del 22 febbraio 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 47).

44

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești) ha ritenuto, conformemente alla sentenza n. 45/2016, che il secondo ricorso per revocazione presentato dalla sig.ra Călin fosse tardivo. Secondo tale sentenza, il termine per il deposito di una domanda di revocazione era di un mese a decorrere dalla notifica alla sig.ra Călin della sentenza del 15 maggio 2014, di cui si chiede la revocazione.

45

Occorre pertanto verificare la ragionevolezza di tale termine, alla scadenza del quale una parte in causa non può più presentare una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione.

46

A tale riguardo, va osservato che non è di per sé criticabile il termine di un mese per presentare siffatto ricorso per revocazione avverso una decisione giudiziaria definitiva, il quale, secondo il titolo dell’articolo 21 della legge n. 554/2004, è un ricorso avente natura «straordinaria».

47

Infatti, un termine di decadenza per presentare un ricorso per revisione è ragionevole qualora consenta alla parte in causa di valutare se sussistano motivi per chiedere la revocazione di una decisione giudiziaria definitiva e, eventualmente, di preparare il ricorso per revocazione avverso quest’ultima. A tale proposito, è necessario rilevare che, nella presente causa, non è stato in alcun modo sostenuto che il termine di un mese previsto a tal fine fosse irragionevole (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 44).

48

Peraltro, occorre precisare che il termine di presentazione del ricorso per revocazione di cui al procedimento principale inizia a decorrere dalla notifica alle parti della decisione giudiziaria definitiva interessata. Le parti non possono pertanto trovarsi in una situazione in cui tale termine sia scaduto senza che esse abbiano neppure avuto conoscenza della decisione giudiziaria definitiva (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 45).

49

In tali circostanze, la durata del termine per la presentazione del ricorso per revocazione di cui al procedimento principale non sembra, di per sé, tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile presentare una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva.

50

Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale termine, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto ha come corollario il principio della tutela del legittimo affidamento e richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a., C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20; del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 46, nonché dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 77).

51

Ebbene, dalla decisione di rinvio risulta che il termine di un mese per la presentazione di un ricorso per revocazione è stato fissato dalla sentenza n. 45/2016, la quale è vincolante per i giudici rumeni a partire dalla sua pubblicazione nel Monitorul Oficial al României. Come si evince dalle risposte scritte delle parti a un quesito posto dalla Corte, sebbene tale sentenza sia stata pronunciata il 12 dicembre 2016, essa è stata pubblicata nel Monitorul Oficial al României solo il 23 maggio 2017.

52

Pertanto, la sentenza n. 45/2016 non era stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României quando la sig.ra Călin ha presentato, il 17 agosto 2016, la sua seconda domanda di revocazione.

53

Alla luce di tali elementi, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, sembra che la Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești), al fine di stabilire la tardività del secondo ricorso per revocazione presentato dalla sig.ra Călin, abbia applicato il termine previsto dalla sentenza n. 45/2016, anche se tale sentenza non era ancora stata pubblicata. Peraltro, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che nel diritto rumeno esistesse, al momento in cui la sig.ra Călin ha presentato detto ricorso per revocazione, un altro termine per presentare tale domanda di revocazione che potesse essere considerato chiaro, preciso e prevedibile, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza.

54

Tuttavia, all’udienza, il governo rumeno ha indicato che, prima della pubblicazione della sentenza n. 45/2016 nel Monitorul Oficial al României, i giudici rumeni applicavano termini divergenti per la presentazione dei ricorsi per revocazione fondati sull’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, in quanto non erano tenuti ad applicare un termine specifico.

55

Sebbene, con tale affermazione, il governo rumeno cerchi di giustificare l’applicazione della soluzione individuata nella sentenza n. 45/2016 ancora prima della pubblicazione di quest’ultima, si deve necessariamente constatare che detta prassi non era tale da rendere chiara, precisa e prevedibile la norma relativa al termine per la presentazione del ricorso per revocazione e da contribuire, in tal modo, all’obiettivo della certezza del diritto.

56

Peraltro, poiché il giudice del rinvio ha constatato che l’applicazione di detto termine da parte della Curtea de Apel Ploiești (Corte d’appello di Ploiești) aveva comportato l’impossibilità del rimborso alla sig.ra Călin della tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, dato che la sig.ra Călin non disponeva di alcun ulteriore mezzo processuale nazionale per ottenere la restituzione di tale tassa, occorre ricordare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, che il principio dell’autorità di cosa giudicata non osta al riconoscimento del principio della responsabilità dello Stato per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 40), quale è il giudice del rinvio. Infatti, poiché, di norma, quando una siffatta decisione viola i diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione, tale violazione non può più costituire oggetto di riparazione, i singoli non possono essere privati della possibilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere con tale mezzo una tutela giuridica dei loro diritti (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 34; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punto 40, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 58).

57

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che:

il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione;

tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, all’applicazione da parte di un giudice nazionale di un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva qualora, al momento della presentazione di tale domanda di revocazione, la sentenza che stabilisce detto termine non sia stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una disposizione nazionale, come interpretata da una sentenza di un giudice nazionale, che prevede un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva pronunciata in violazione del diritto dell’Unione, che decorre dalla notifica della decisione di cui si chiede la revocazione.

 

2)

Tuttavia, il principio di effettività, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, all’applicazione da parte di un giudice nazionale di un termine di decadenza di un mese per la presentazione di una domanda di revocazione di una decisione giudiziaria definitiva qualora, al momento della presentazione di tale domanda di revocazione, la sentenza che stabilisce detto termine non sia stata ancora pubblicata nel Monitorul Oficial al României.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.