SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 marzo 2019 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione»

Nella causa C‑498/17,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 CE, proposto il 17 agosto 2017,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2018,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, che, non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D’Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 1999/31, intitolato «Obiettivo generale»:

«1.   Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, (GU 1975, L 194, pag. 47)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

2.   Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE [del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26)], i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva».

3

L’articolo 7 della direttiva 1999/31, intitolato «Domanda di autorizzazione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

(...)

g)

il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;

(...)».

4

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Condizioni per la concessione dell’autorizzazione», così dispone:

«Gli Stati membri adottano misure affinché:

a)

l’autorità competente conceda l’autorizzazione per la discarica solo qualora:

i)

fatto salvo l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

ii)

la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;

iii)

per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

iv)

prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva [siano] state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all’articolo 13 [siano] state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell’articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;

b)

il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

c)

prima che inizino le operazioni di smaltimento, l’autorità competente effettui un’ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all’autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall’autorizzazione».

5

L’articolo 13 della direttiva 1999/31, intitolato «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura», è così formulato:

«Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell’autorizzazione:

a)

la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:

i)

quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell’autorizzazione,

oppure

ii)

con l’autorizzazione dell’autorità competente, su richiesta del gestore,

oppure

iii)

su decisione motivata dell’autorità competente;

b)

la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’autorità competente abbia eseguito un’ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall’autorizzazione;

(...)».

6

L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Discariche preesistenti», è così formulato:

«Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all’articolo 18, paragrafo 1:

a)

entro un anno dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all’approvazione dell’autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell’articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1;

b)

in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare;

c)

sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1;

d)

i)

entro un anno dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l’allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;

ii)

entro tre anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi».

7

L’articolo 18 di tale direttiva, dal titolo «Recepimento», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(...)».

8

Conformemente al suo articolo 19, la direttiva 1999/31 è entrata in vigore il 16 luglio 1999.

Procedimento precontenzioso

9

Dopo diversi scambi di corrispondenza con le autorità italiane, il 28 febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida ai sensi dell’articolo 258 TFUE, nella quale è fatta menzione della presenza, in tale Stato membro, di 102 discariche preesistenti operanti in violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31.

10

Nelle loro lettere datate 11 maggio e 8 giugno 2012 le autorità italiane hanno fatto menzione di 46 discariche preesistenti ai sensi del summenzionato articolo 14.

11

Il 22 novembre 2012 la Commissione ha emanato un parere motivato, al quale la Repubblica italiana ha risposto il 24 gennaio 2013, il 3 marzo e il 4 luglio 2014.

12

Tenuto conto di talune imprecisioni nelle risposte fornite dalle autorità italiane e a seguito della sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia (C‑196/13, EU:C:2014:2407), nella quale la Corte aveva dichiarato che la Repubblica italiana aveva violato l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, in relazione, tra l’altro, a talune discariche preesistenti ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31, il 19 giugno 2015 la Commissione ha inviato un parere motivato complementare nel quale ha precisato la differenza tra la procedura d’infrazione in questione nella presente causa e quella che ha dato luogo alla suddetta sentenza. In esso la Commissione ha indicato che quest’ultima procedura riguardava l’obbligo delle autorità competenti di adottare una decisione riguardante ciascuna delle discariche in questione e avente ad oggetto o l’autorizzazione a che la discarica continuasse a funzionare o la decisione di chiusura della discarica ai sensi dell’articolo 14, della direttiva 1999/31. La Commissione ha precisato che la procedura oggetto della presente causa riguarda, invece, i cosiddetti obblighi di «completamento», ossia gli obblighi di eseguire i provvedimenti che lo Stato membro ha già adottato e che possono avere ad oggetto, a seconda della discarica interessata, tanto l’autorizzazione a continuare a funzionare per la discarica in questione quanto la sua chiusura. Secondo la Commissione detti obblighi di completamento consistono quindi, a seconda della discarica interessata, tanto nel porre in essere tutte le attività necessarie alla chiusura definitiva della discarica, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), seconda frase, della suddetta direttiva, quanto nell’adozione delle misure necessarie a rendere tale discarica conforme alla stessa direttiva, ove essa sia stata autorizzata a continuare a funzionare ai sensi dell’articolo 14, lettera c), della medesima direttiva.

13

A seguito del parere motivato complementare la Commissione ha concesso alla Repubblica italiana un termine per rispondervi fino al 19 ottobre 2015, cosa che la Repubblica italiana ha fatto con lettere datate 20 ottobre 2015, 9 settembre 2016, 13 gennaio e 12 aprile 2017.

14

Nella sua risposta del 9 settembre 2016, la Repubblica italiana ha fornito un elenco completo delle discariche preesistenti, suddivise per regione, e ha menzionato altre quattro discariche preesistenti che, tuttavia, non sono oggetto della presente procedura, poiché non sono state prese in considerazione nella lettera di diffida.

15

Alla luce delle risposte al parere motivato complementare fornite, in data 13 gennaio e 12 aprile 2017, dalla Repubblica italiana, la Commissione ha indicato che sei discariche erano state messe in conformità con la direttiva 1999/31.

16

Ritenendo, tuttavia, che 44 discariche restassero ancora non conformi alla direttiva 1999/31, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

17

La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31, gli Stati membri devono adottare misure affinché le discariche preesistenti, ossia le discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione o quelle che erano già in funzione prima del 16 luglio 2001, possano continuare a operare dopo il 16 luglio 2009 soltanto se sono stati attuati al più presto i provvedimenti di cui all’articolo 14, lettere b) e c), della suddetta direttiva. Tale articolo instaurerebbe pertanto un regime transitorio destinato a garantire che le discariche preesistenti siano rapidamente messe in conformità con i requisiti di tale direttiva.

18

La Commissione precisa che la presente procedura d’infrazione riguarda unicamente gli obblighi di completamento che hanno ad oggetto la realizzazione, entro il 16 luglio 2009, di tutte le attività necessarie alla chiusura delle discariche preesistenti, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva, o delle attività necessarie a rendere conformi ai requisiti della direttiva le discariche preesistenti che siano state autorizzate a continuare a funzionare, ai sensi dell’articolo 14, lettera c), di tale direttiva.

19

Per quanto riguarda, in primo luogo, le discariche preesistenti che non hanno ottenuto l’autorizzazione a continuare la propria attività, ai sensi dell’articolo 14, lettera b), seconda frase, della direttiva 1999/31, la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per realizzare, al più presto ed entro la data del 16 luglio 2009, la loro chiusura, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13 della presente direttiva.

20

In secondo luogo, per le discariche esistenti autorizzate a continuare a funzionare, l’articolo 14, lettera c), della suddetta direttiva prevede che, se il piano di riassetto sia stato approvato e sia stata rilasciata, pertanto, l’autorizzazione a continuare a funzionare, le autorità competenti assicurano che ogni discarica preesistente sia conforme ai requisiti previsti dalla stessa direttiva entro il 16 luglio 2009.

21

La Commissione rileva, in tale contesto, una certa ambiguità nei provvedimenti adottati dalle autorità italiane, giacché queste ultime talvolta hanno deciso, in un primo momento, di adottare un piano di adeguamento e hanno quindi autorizzato la prosecuzione dell’esercizio della discarica interessata, prima di decidere, in un secondo momento, la chiusura della medesima. Il termine «adeguamento» inoltre sarebbe stato utilizzato anche nei casi di discariche oggetto di una decisione di chiusura. Per 22 delle 44 discariche oggetto del presente ricorso, sarebbe pertanto impossibile definire senza ambiguità se si tratti di una chiusura o di una continuazione dell’esercizio.

22

In ogni caso, la Commissione rileva che per le 44 discariche in questione o non erano state realizzate alla data del 19 ottobre 2015, fissata nel parere motivato complementare, le attività necessarie per rendere conformi alla direttiva 1999/31 le discariche che dovevano proseguire l’attività, o non sono state adottate, in contrasto con l’articolo 14, lettere b) e c), di tale direttiva le misure necessarie per la chiusura delle discariche per le quali non era stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio.

23

La Repubblica italiana contesta le affermazioni della Commissione. Relativamente all’asserita violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 14, lettere b) e c), della suddetta direttiva, di adottare una decisione definitiva sull’adeguamento o sulla chiusura delle discariche preesistenti e all’ambiguità delle misure adottate dalle autorità italiane, la Repubblica italiana rileva, da un lato, che le autorità competenti hanno adottato una decisione definitiva che impone la chiusura di 18 delle 22 discariche, mentre le rimanenti quattro discariche, localizzate nel territorio della Regione Puglia, sono state oggetto di provvedimenti definitivi che ne prevedevano l’adeguamento alle disposizioni della medesima direttiva e, d’altro lato, che, relativamente alle altre 22 discariche individuate dalla Commissione, quest’ultima non contesta la validità dei provvedimenti definitivi di chiusura adottati dalle autorità competenti, bensì soltanto la violazione dell’obbligo di completare i lavori di chiusura entro il termine fissato al 16 luglio 2009.

24

In molti casi le autorità competenti avrebbero, in un primo momento, prescritto l’adeguamento della discarica interessata ed autorizzato la prosecuzione dell’esercizio della stessa, prima di decidere, successivamente, la chiusura definitiva della discarica in ragione del mancato adeguamento della stessa nei termini prescritti o a seguito della cessazione dell’attività. In detti casi, la chiusura definitiva della discarica in questione sarebbe stata realizzata in attuazione delle prescrizioni impartite nell’atto unico che aveva approvato sia il piano di adeguamento sia il piano di chiusura, il che spiegherebbe l’asserita ambiguità dei provvedimenti citati dalle autorità italiane, ambiguità che sarebbe solo formale.

Giudizio della Corte

25

Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31, gli Stati membri devono adottare misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della suddetta direttiva, ossia al più tardi entro il 16 luglio 2001, possano rimanere in funzione soltanto se tutti i provvedimenti menzionati in tale articolo siano stati adottati con la massima tempestività e al più tardi entro il 16 luglio 2009.

26

Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 14 istituisce un regime transitorio derogatorio affinché tali discariche siano rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C‑454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

27

In particolare, l’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31 esige, da un lato, che le autorità competenti adottino una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base al piano di riassetto e a tale direttiva e, dall’altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per far chiudere al più presto le discariche che non abbiano ottenuto, in forza dell’articolo 8, l’autorizzazione a continuare a funzionare.

28

L’articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31 prevede, in sostanza, che, in base a un piano di riassetto di una discarica approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano, essendo precisato che tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla suddetta direttiva prima del 16 luglio 2009.

29

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per constatare un inadempimento degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva, l’esistenza di quest’ultimo dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, cosicché i mutamenti avvenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania, C‑301/17, non pubblicata, EU:C:2018:846, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, la data pertinente è stata fissata nel parere motivato complementare, ossia il 19 ottobre 2015.

31

È vero che la Repubblica italiana ha adottato provvedimenti in vista o della chiusura delle discariche che non hanno ottenuto l’autorizzazione al proseguimento delle operazioni, o della realizzazione dei lavori necessari conformemente ai piani di riassetto delle discariche approvati dalle autorità competenti.

32

È tuttavia pacifico tra le parti che, in primo luogo, le discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta); Rapolla (localité Albero in Piano); Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte delle Grotte); Canosa (CO.BE.MA); Torviscosa (società Caffaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti) e Torviscosa (località La Valletta) non erano state chiuse, conformemente alla direttiva 1999/31, alla data del 19 ottobre 2015 e non erano ancora conformi a quest’ultima alla data di proposizione del presente ricorso.

33

In secondo luogo, per quanto riguarda le discariche di: Andria (D’Oria G. & C.), Bisceglie (CO.GE.SER), Andria (F.lli Acquaviva), Trani (BAT-Igea), Atella (località Cafaro), Pescopagano (località Domacchia), Tito (località Valle del Forno), è stato confermato dalle parti nel corso dell’udienza che i lavori per rendere conformi a tale direttiva le suddette discariche sono stati completati nel corso del 2017 e del 2018, vale a dire dopo il 19 ottobre 2015.

34

In terzo luogo, per quanto attiene alle discariche di: Potenza (località Montegrosso-Pallareta), Roccanova (località Serre), Campotosto (località Reperduso), San Mauro Forte (località Priati), San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore) e Trivigano (ex Cava Zof), la Repubblica italiana ha affermato, in udienza, che esse sono state rese conformi alla direttiva 1999/31. Tuttavia, anche ammesso che la Commissione sia stata messa in condizione di prendere conoscenza dei documenti, prodotti dalla Repubblica italiana alla vigilia dell’udienza, tesi a dimostrare che tali discariche sono state effettivamente rese conformi alla direttiva – circostanza che essa ha peraltro contestato – si deve rilevare che è pacifico che tale messa in conformità, a volerla considerare dimostrata, è stata realizzata dopo il 19 ottobre 2015.

35

Infine, per quanto riguarda gli argomenti esposti dalla Repubblica italiana per spiegare il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 1999/31, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell’Unione (sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania, C‑301/17, non pubblicata, EU:C:2018:846, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

36

Si deve pertanto considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

37

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre constatare che, non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D’Oria G. & C.); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, della direttiva 1999/31, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

Sulle spese

38

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant’Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L’Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D’Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all’articolo 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, della stessa direttiva, quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.

 

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

 

Regan

Lycourgos

Juhász

Ilešič

Jarukaitis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2019.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Quinta Sezione

E. Regan


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.