SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

4 ottobre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Ambito di applicazione – Articolo 19 – Litispendenza»

Nella causa C‑478/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Cluj (Tribunale di Cluj, Romania), con decisione del 17 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2017, nel procedimento

IQ

contro

JP

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, inizialmente da R.H. Radu, C.-M. Florescu e R. Mangu, poi da C.-R. Canţăr, C.-M. Florescu e R. Mangu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e D. Calciu, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti IQ e JP riguardo, in particolare, all’esercizio dell’autorità genitoriale sui loro tre figli comuni in seguito al loro divorzio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 12 e 13 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:

«12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

13)

Nell’interesse del minore, il presente regolamento consente al giudice competente, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso (…)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

[...]

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale».

5

Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detto regolamento:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

“autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1».

6

Il capo II, sezione 1, del medesimo regolamento è dedicato alle norme sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio. In questa sezione I, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

(…)

la residenza abituale del convenuto (…)

(…)».

7

Il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede, agli articoli da 8 a 15, un insieme di norme relative alla competenza in materia di responsabilità genitoriale.

8

L’articolo 8 del regolamento in parola, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

9

L’articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Proroga della competenza», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

2.   La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)

la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b)

nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c)

il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione».

10

L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso», così recita:

«1.   In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)

interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)

chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2.   Il paragrafo 1 è applicabile:

a)

su richiesta di una parte o

b)

su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o

c)

su iniziativa di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3.   Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a)

è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b)

è la precedente residenza abituale del minore; o

c)

è il paese di cui il minore è cittadino; o

d)

è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e)

la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5.   Le autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6.   Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell’articolo 53».

11

La sezione 3 del capo II di tale regolamento, rubricata «Disposizioni comuni», contiene segnatamente l’articolo 19, che, con il titolo «Litispendenza e connessione», dispone, ai suoi paragrafi 2 e 3, quanto segue:

«2.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3.   Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

Diritto rumeno

12

Dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 448, paragrafo 1, punto 1, del Codul de procedură civilă român (codice di procedura civile rumeno), prevede che le sentenze in materia di responsabilità genitoriale pronunciate in primo grado sono esecutive. Secondo la normativa processuale rumena, inoltre, le sentenze di primo grado in materia di responsabilità genitoriale possono essere annullate soltanto in seguito all’accoglimento dell’appello.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Dal matrimonio tra JP e IQ sono nati tre figli che, a partire dal 2012, risiedono nel Regno Unito con la madre IQ.

14

Il 26 novembre 2014, IQ ha adito la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) presentando un’istanza di divorzio nei confronti di suo marito, JP, residente a Floreşti (Romania). Essa ha chiesto altresì alla Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) di attribuirle l’esercizio esclusivo della autorità genitoriale sui tre minori nati dal matrimonio, di fissare presso di lei la loro abitazione e di condannare JP al pagamento di un assegno alimentare per il loro mantenimento e la loro educazione.

15

JP ha presentato domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto che il divorzio fosse dichiarato per mutuo consenso dei coniugi oppure, in via subordinata, per colpa comune degli stessi, che la responsabilità genitoriale sui tre figli nati dal matrimonio fosse esercitata congiuntamente e che fosse previsto un programma per il mantenimento del legame affettivo con i figli.

16

All’udienza del 28 settembre 2015, la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) ha verificato la sua competenza internazionale e ha dichiarato di essere competente a conoscere della causa. Dato che le parti avevano convenuto che il divorzio fosse dichiarato per mutuo consenso, tale giudice ha constatato che ricorrevano i presupposti per pronunciarsi su tale capo delle conclusioni. Di conseguenza, esso ha dichiarato il divorzio per mutuo consenso dei coniugi ed ha separato i capi delle conclusioni accessori a quelli relativi al divorzio in senso stretto, nei confronti dei quali ha proseguito la trattazione della causa, fissando un’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.

17

Con sentenza civile, la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca) ha parzialmente accolto la domanda formulata da IQ e la domanda riconvenzionale presentata da JP, ha disposto l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli nati dal matrimonio, ha fissato la residenza dei figli al domicilio di IQ, ha determinato l’importo dell’assegno alimentare dovuto da JP ai figli ed ha previsto un programma volto al mantenimento del legame affettivo tra il padre e i figli.

18

Il 7 settembre 2016, IQ e JP hanno interposto appello contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania).

19

Dinanzi a tale giudice, IQ chiede che l’esercizio dell’autorità genitoriale le sia concesso in via esclusiva e che il programma di mantenimento dei legami affettivi del padre con i figli sia più restrittivo. JP, da parte sua, chiede che tale programma sia esteso.

20

Il 26 dicembre 2016, IQ ha chiesto alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (family court), Birmingham [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia (tribunale della famiglia), Birmingham, Regno Unito] un provvedimento restrittivo nei confronti di JP. Il 3 gennaio 2017, ha inoltre chiesto al giudice di pronunciarsi sulla custodia dei figli e sulle modalità del diritto di visita di JP.

21

Lo stesso giorno, detto giudice ha adottato una misura provvisoria che vietava al padre di esercitare la custodia sui minori fino a quando non si fosse definitivamente pronunciato sul caso. Inoltre, il 2 febbraio 2017 esso ha invitato il giudice del rinvio a dichiarare la propria incompetenza per il fatto che la residenza dei minori è stata stabilita, con il consenso dei genitori, nel Regno Unito.

22

Con ordinanza del 6 luglio 2017, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (family court), Birmingham [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia (tribunale della famiglia), Birmingham, Regno Unito] ha chiesto al giudice rumeno di effettuare il rinvio degli atti in suo favore a norma dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 in base al rilievo che, poiché i tre minori interessati hanno risieduto abitualmente nel Regno Unito almeno a partire dal 2013, per tutta la pendenza del procedimento dinanzi ai giudici rumeni, tale Corte costituirebbe, ai sensi di detta disposizione, l’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso.

23

Il giudice del rinvio rileva che, nella fattispecie, il giudice a cui si chiede di trasferire la causa ne sarebbe investito in grado d’appello e che esiste già una sentenza di primo grado.

24

Esso si chiede quale sia l’esito da riservare a quest’ultima decisione, in quanto, secondo l’articolo 448, paragrafo 1, punto 1, del codice di procedura civile rumeno, essa è, in linea di principio, esecutiva, nel senso che fintantoché tale sentenza non è annullata, JP può esigerne l’esecuzione.

25

Orbene, qualora il giudice del rinvio dovesse rinviare gli atti alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (family court), Birmingham [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia (tribunale della famiglia), Birmingham, Regno Unito] sulla base dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, esso non avrebbe la possibilità di pronunciarsi sull’appello di IQ e di JP, in modo che la decisione emessa in primo grado continuerebbe ad esistere, in conformità al codice di procedura civile rumeno.

26

In tali circostanze, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’espressione “autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito”, di cui all’articolo 15 [del regolamento n. 2201/2003], si riferisca sia alle autorità giurisdizionali di primo grado, sia a quelle che decidono sulle impugnazioni. È rilevante stabilire se la causa possa essere trasferita ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, qualora l’autorità giurisdizionale competente cui viene chiesto il trasferimento della causa ad un’autorità giurisdizionale più adatta sia un giudice d’appello, mentre l’autorità più adatta sia un giudice di primo grado.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia la sorte che dovrebbe riservare alla sentenza pronunciata in primo grado l’autorità giurisdizionale competente che trasferisce la causa all’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso».

Sulle questioni pregiudiziali

27

Va osservato preliminarmente che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è caratterizzata dal fatto che i due giudici, quello rumeno e quello del Regno Unito, traggono la loro competenza dal regolamento n. 2201/2003.

28

Risulta, infatti, dal fascicolo presentato alla Corte che i giudici rumeni hanno verificato la propria competenza e si sono dichiarati competenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, mentre il giudice del Regno Unito, adito per secondo, trae la propria competenza in materia di responsabilità genitoriale dall’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, dato che i tre minori risiedono abitualmente nel Regno Unito, dove vivono con la madre dal 2012.

29

Pertanto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, per poter rispondere alle questioni presentate, si deve valutare se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che è applicabile ad una situazione in cui i giudici dei due Stati membri interessati sono competenti a giudicare del merito della controversia in forza degli articoli 8 e 12 di tale regolamento.

30

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito di un caso possano trasferire tale caso o una sua parte specifica a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, ove ritengano che quest’ultima sia più adatta a trattarla e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

31

Detto articolo 15, collocato nella sezione 2 del capo II del regolamento n. 2201/2003, che stabilisce un insieme di regole di competenza nelle cause in materia di responsabilità genitoriale, prevede una regola di competenza specifica e derogatoria alla regola di competenza generale, che designa le autorità giurisdizionali del luogo di residenza abituale del minore come giudici competenti a conoscere del merito della causa, enunciata all’articolo 8 del medesimo regolamento (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 29).

32

Pertanto, l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consente il trasferimento di un determinato caso a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’autorità giurisdizionale di norma competente, fermo restando che, come risulta dal considerando 13 del medesimo regolamento, un siffatto trasferimento deve rispondere a condizioni specifiche, da un lato, e può avvenire solo in casi eccezionali, dall’altro (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 47).

33

Ne deriva che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 consente all’autorità giurisdizionale di norma competente a statuire in materia di responsabilità genitoriale, vuoi in forza della regola generale stabilita all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, vuoi mediante proroga della competenza in base all’articolo 12 del regolamento suddetto, di trasferire la sua competenza, su tutta o su una parte specifica della causa di cui è adita, ad un’autorità giurisdizionale che è di norma incompetente in materia, ma che, nella situazione di specie, va considerata «più adatta» a trattare il caso.

34

Per stabilire quale sia l’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, occorre, segnatamente, designare il giudice di un altro Stato membro con cui il minore interessato ha un «legame particolare» (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 50).

35

In conformità alla giurisprudenza della Corte, al fine di dimostrare la sussistenza di un siffatto legame in un determinato caso, occorre fare riferimento agli elementi elencati, in modo tassativo, all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) ad e), del regolamento n. 2201/2003. Ne consegue che i casi privi di tali elementi devono essere ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento (sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 51).

36

Orbene, è giocoforza constatare che la situazione di cui al procedimento principale, nella quale i minori hanno risieduto e risiedono ancora abitualmente nel Regno Unito, Stato membro con il quale occorrerebbe dimostrare l’esistenza di un legame particolare, non presenta affinità con nessuno degli elementi elencati da tale disposizione.

37

In particolare, l’elemento enunciato all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, secondo cui «[lo] Stato membro (…) è la precedente residenza abituale del minore» si riferisce necessariamente ad una situazione in cui il minore ha risieduto, ma non risiede più abitualmente nello Stato membro con cui va dimostrata l’esistenza di un legame particolare.

38

Inoltre, gli elementi elencati all’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento attestano tutti – se non in modo esplicito, quantomeno dal punto di vista sostanziale – una prossimità tra il minore e uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del caso sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, o dell’articolo 12 di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, punto 52).

39

Ne deriva che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare e che è la più adatta a conoscere del caso, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non può essere il giudice di norma competente a conoscere del merito della controversia in base agli articoli 8 o 12 di tale regolamento.

40

Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 va interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione in cui le autorità giurisdizionali dei due Stati membri sono competenti nel merito in forza degli articoli 8 o 12 di tale regolamento.

41

Qualsiasi interpretazione contraria si scontrerebbe anzitutto con la volontà del legislatore dell’Unione, ricordata al punto 32 della presente sentenza, chiaramente espressa nel considerando 13 del regolamento n. 2201/2003 e nel dettato stesso dell’articolo 15 di tale regolamento, di conferire al meccanismo del trasferimento previsto da tale disposizione un carattere eccezionale.

42

Occorre poi ricordare che il regolamento n. 2201/2003, ai capi II e III, stabilisce, in particolare, regole che disciplinano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

43

Orbene, interpretare l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 nel senso che autorizzi il trasferimento della causa anche quando non ricorrono i presupposti applicativi di tale disposizione pregiudicherebbe le regole della ripartizione delle competenze fissate dal regolamento suddetto e, quindi, l’obiettivo di certezza del diritto perseguito dal legislatore dell’Unione.

44

Infine, un’interpretazione siffatta condurrebbe, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a svuotare di significato l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento suddetto, che è inteso a risolvere, in materia di responsabilità genitoriale, situazioni in cui sono competenti autorità giurisdizionali situate in Stati membri diversi.

45

Infatti, tale disposizione prevede che, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande relative alla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

46

Nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che ricorrono le condizioni applicative di tale disposizione. Pertanto, spetta alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (family court), Birmingham [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia (tribunale della famiglia), Birmingham, Regno Unito], adita per seconda, sospendere d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice del rinvio, adito per primo.

47

Al riguardo, come esposto al punto 28 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha verificato la propria competenza e si è dichiarato competente sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003. Spetta nondimeno ancora a tale autorità giurisdizionale verificare se la propria competenza non sia cessata in applicazione del paragrafo 2 di tale articolo.

48

Dato che, come è stato osservato al punto 40 della presente sentenza, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non occorre risolvere le questioni relative all’interpretazione delle condizioni di attuazione di tale articolo.

49

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre considerare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 di tale regolamento.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.