SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente»

Nella causa C‑452/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio), con decisione del 20 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2017, nel procedimento

Zako SPRL

contro

Sanidel SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe (relatore), C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Sanidel SA, da H. Deckers, avocat;

per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e E. Lankenau, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Malferrari, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Zako SPRL e la Sanidel SA relativamente al pagamento di prestazioni e di commissioni a seguito della cessazione del contratto tra le due società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 così recitano:

«Considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno [dell’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe e quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

4

L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.   Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3.   Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;

un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,

un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento».

5

L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:

«1.   La presente direttiva non si applica:

agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,

agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell’ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,

all’organismo conosciuto sotto il nome “Crown Agents for Overseas Governments and Administrations”, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai “Crown Agents”, o alle sue filiali.

2.   Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro».

6

A sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva:

«1.   L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

2.   In particolare, l’agente commerciale deve:

a)

adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

b)

comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;

c)

attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente».

Diritto belga

7

La direttiva 86/653 è stata recepita nel diritto belga con la loi relative aux contrats d’agence commerciale (legge in materia di contratti di agenzia commerciale), del 13 aprile 1995 (Moniteur belge del 2 giugno 1995, pag. 15621; in prosieguo: la «legge del 1995»). La legge del 1995, in vigore durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, definiva, al suo articolo 1, il contratto di agenzia commerciale nel seguente modo:

«Il contratto di agenzia commerciale è il contratto mediante il quale una delle parti, l’agente commerciale, è incaricata in maniera permanente, e dietro retribuzione, dalla controparte, il preponente, di trattare ed eventualmente concludere affari in nome e per conto del preponente, senza vincolo di subordinazione nei confronti di quest’ultimo. L’agente commerciale organizza le proprie attività come ritiene opportuno e dispone liberamente del proprio tempo».

8

L’articolo 26 della legge del 1995 disponeva quanto segue:

«Le azioni derivanti dal contratto di agenzia si prescrivono un anno dopo la cessazione dello stesso o cinque anni dopo il fatto che ha dato luogo all’azione; quest’ultimo periodo non può superare l’anno che fa seguito alla cessazione del contratto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La Zako, il cui oggetto sociale è segnatamente l’acquisto e la vendita di mobili, macchine, attrezzature, materiale informatico ed elettrodomestici, era legata, dalla fine del 2007, da un accordo non scritto alla Sanidel, la quale gestisce un commercio di sanitari e di cucine attrezzate. Il gestore della Zako è il responsabile del settore delle cucine attrezzate della Sanidal dalla suddetta data.

10

Il 30 ottobre 2012 la Sanidel ha comunicato alla Zako di voler porre fine a tale accordo senza indennità né preavviso.

11

La Zako ha intimato alla Sanidel di versarle un’indennità di preavviso e un’indennità di evizione nonché due fatture e le sue commissioni sulla base della legge del 1995. La Sanidel ha rifiutato di procedere a tale pagamento per il motivo che il rapporto contrattuale con la Zako non costituiva un contratto di agenzia commerciale, bensì un contratto d’impresa.

12

Il gestore della Zako ha citato in giudizio la Sanidel chiedendone la condanna a versargli indennità e arretrati di commissioni dinanzi al tribunal du travail de Marche-en-Famenne (tribunale del lavoro di Marche-en-Famenne, Belgio). Con sentenza del 21 febbraio 2014 tale tribunale ha dichiarato la domanda ricevibile ma infondata, a motivo che l’accordo tra le parti non poteva essere qualificato come «contratto di rappresentante di commercio», ma come «contratto d’impresa». Tale decisione è stata confermata da una sentenza della cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) del 9 settembre 2015.

13

La Zako ha quindi adito il giudice del rinvio invocando, questa volta, a sostegno della sua azione, l’esistenza di un contratto d’impresa. Dinanzi a tale giudice, la Sanidel sostiene, dal suo canto, che l’accordo tra le parti deve essere qualificato come «contratto di agenzia commerciale», di modo che l’azione della Zako è irricevibile perché è stata introdotta dopo il termine di un anno previsto dal diritto nazionale.

14

Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla qualificazione del contratto in questione nel procedimento principale. Esso afferma che la Zako effettuava per conto della Sanidel i diversi compiti seguenti: scelta dei prodotti e dei fornitori, scelta della politica commerciale, accoglienza dei clienti, realizzazione dei progetti delle cucine, elaborazione dei preventivi, trattative sui prezzi, firma degli ordini, misurazioni in loco, composizione delle controversie, gestione del personale del dipartimento (segreteria, venditori e montatori), realizzazione e gestione del sito internet di vendita online, sviluppo delle vendite dei rivenditori, promotori immobiliari, imprenditori, negoziazione e conclusione dei contratti di subappalto per conto della Sanidel. La Zako riceveva una somma forfettaria mensile di EUR 5500, alcune indennità per le spese di trasferta e una commissione annuale, il cui importo è variato da EUR 5197,53 a EUR 30574,19 durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale. Il rappresentante della Zako occupava un posto di lavoro permanente con linea telefonica e indirizzo elettronico diretti all’interno delle sedi della Sanidel. È pacifico che tale rappresentante svolgeva i suoi compiti in completa indipendenza.

15

Il giudice del rinvio evidenzia, tuttavia, che le trattative e le conclusioni di contratti si effettuavano esclusivamente presso la sede della Sanidel. Inoltre, tale giudice rileva che la Zako era incaricata di missioni estranee alla negoziazione e alla conclusione di contratti per conto della Sanidel, vale a dire la gestione del personale del dipartimento delle cucine attrezzate, i contatti con tutti i fornitori e tutti gli imprenditori, e non solo con i clienti, nonché la preparazione dei progetti, dei preventivi e delle misurazioni delle cucine e non solo degli ordini di acquisto.

16

A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che i compiti rientranti nell’attività di trattativa per la vendita o per l’acquisto di merci per il preponente e l’attività di trattativa e di conclusione di tali operazioni in nome e per conto del preponente, da un lato, nonché i compiti estranei a tale attività, dall’altro, erano della medesima importanza. Esso afferma che le retribuzioni e le commissioni percepite dalla Zako erano calcolate per l’insieme di tali prestazioni, senza operare una distinzione tra tali due tipologie di attività.

17

In tale contesto, il tribunal de commerce de Liège (Tribunale del commercio di Liegi, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale ricerchi e visiti i clienti o i fornitori al di fuori dell’impresa del preponente.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3)

In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l’agente commerciale possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente solo in maniera accessoria».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

18

Il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione da attribuire al contratto in questione nel procedimento principale nel diritto nazionale e si domanda, in particolare, se quest’ultimo rientri nella nozione di «contratto di agenzia commerciale» o in quella di «contratto d’impresa», ai sensi di tale diritto.

19

A tal riguardo, spetta unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi su tale qualificazione in funzione delle circostanze di fatto e di diritto di cui al procedimento principale. Ciononostante, la Corte è competente a interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva 86/653, nel caso di specie l’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, e quindi a fornire, a tale giudice, gli elementi utili che possano consentirgli di qualificare detto accordo alla luce di tale direttiva.

Sulla prima questione

20

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività presso la sede di quest’ultima osti a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione.

21

A tal proposito, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 definisce, ai fini di quest’ultima, l’agente commerciale come «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

22

In primo luogo, occorre rilevare, al pari di tutte le parti e di tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, che né tale disposizione né nessun’altra disposizione della direttiva in parola subordina espressamente la qualifica di «agente commerciale» al fatto che l’interessato svolga la propria attività economica fuori dei locali della sede del preponente.

23

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 prevede, infatti, tre condizioni necessarie e sufficienti affinché un soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale». In primo luogo, tale soggetto deve avere la qualifica di intermediario indipendente. In secondo luogo, deve essere contrattualmente vincolato in maniera permanente al preponente. In terzo luogo, egli deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo.

24

Pertanto, è sufficiente che una persona soddisfi le suddette tre condizioni per poter essere qualificata come «agente commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, a prescindere dalle modalità con cui quest’ultima esercita la propria attività e purché la stessa non rientri nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e all’articolo 2 della direttiva in parola.

25

In secondo luogo, detta direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri per quanto concerne i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

26

Come risulta dal suo secondo e terzo considerando, la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra Stati membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (sentenza del 3 dicembre 2015, Quenon K., C‑338/14, EU:C:2015:795, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

27

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, sottoporre la qualifica di «agente commerciale» e, pertanto, l’applicabilità della direttiva 86/653 a condizioni supplementari rispetto a quelle previste all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, quali le condizioni relative al luogo o alle modalità di esercizio dell’attività, limiterebbe la portata di tale tutela e pregiudicherebbe quindi il raggiungimento dell’obiettivo perseguito da detta direttiva.

28

In tale contesto, in assenza di una disposizione nella suddetta direttiva che disponga che l’agente commerciale esercita la propria attività in forma itinerante o fuori della sede del preponente, occorre constatare che la tutela concessa dalla medesima direttiva deve essere estesa anche alle persone che, come nel procedimento principale, esercitano la loro attività presso tale sede (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 1998, Bellone, C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13).

29

Quest’interpretazione si impone a maggior ragione se si considera che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, una diversa interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 escluderebbe da tale tutela le persone che esercitano, mediante le moderne tecnologie, compiti comparabili a quelli svolti da agenti commerciali che viaggiano, segnatamente compiti di ricerca della clientela e di vendita a domicilio.

30

Occorre, tuttavia, rilevare che l’ambito di applicazione della direttiva 86/653 non può estendersi fino a comprendere persone che non soddisfano le condizioni richiamate al punto 23 della presente sentenza, cui una persona deve adempiere per poter essere qualificata come «agente commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

31

Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione in concreto di tutti gli elementi che caratterizzano i rapporti contrattuali considerati, se tali condizioni siano soddisfatte.

32

Nell’ambito di tale valutazione, benché la circostanza che l’attività dell’agente sia esercitata presso la sede del preponente non possa, da sola, giustificare l’esclusione di tale agente dalla nozione di «agente commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, tale circostanza non deve nondimeno incidere sull’indipendenza di detto agente nei confronti del preponente. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, l’indipendenza dell’agente commerciale può, infatti, essere messa in discussione non solo dalla subordinazione alle istruzioni del preponente, ma anche dalle modalità di esercizio dei compiti che svolge.

33

Da un lato, infatti, trovandosi in prossimità di tale preponente, a causa della sua presenza fisica nella sede di quest’ultimo, detto agente può essere soggetto alle istruzioni dello stesso. Dall’altro lato, beneficiando di vantaggi materiali connessi a tale presenza, come la messa a disposizione di un posto di lavoro o l’accesso a strutture organizzative di tale sede, non può escludersi che il suddetto agente si trovi, di fatto, in una posizione che gli impedisca di esercitare la sua attività in maniera indipendente vuoi dal punto di vista dell’organizzazione di detta attività, vuoi dal punto di vista dei rischi economici connessi alla stessa. Quanto a tale ultimo profilo, occorre, infatti, evidenziare che tali vantaggi possono ridurre le spese di funzionamento a carico dell’agente interessato e, proporzionalmente, far diminuire il rischio economico connesso all’esercizio della sua attività nei limiti in cui tale riduzione di spese non si ripercuota a livello delle commissioni versate dal preponente all’agente.

34

Nel caso di specie, il giudice del rinvio evidenzia che il rappresentante della Zako occupava un posto di lavoro permanente con linea telefonica e indirizzo elettronico diretti all’interno delle sedi della Sanidel. Tale giudice afferma pure che è pacifico che tale rappresentante godeva di una completa indipendenza e svolgeva i suoi compiti in totale autonomia, in particolare nei confronti dei clienti, dei fornitori e degli imprenditori.

35

Ciò premesso, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il fatto che la Zako esercitasse la propria attività presso la sede della Sanidel non sembra aver comportato la perdita della sua indipendenza.

36

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività presso la sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché ciò non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla seconda e sulla terza questione

37

Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, osti a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale direttiva.

38

In via preliminare, occorre constatare che dal testo medesimo della suddetta disposizione, quale richiamato al punto 21 della presente sentenza, non risulta che una persona che eserciti altri compiti, oltre a quelli espressamente indicati in tale disposizione, non possa avere la qualifica di agente commerciale, ai sensi della medesima disposizione.

39

In tale contesto, occorre tener conto dell’economia generale e dell’obiettivo della direttiva 86/653, al fine di determinare se tale direttiva osti a che un agente commerciale svolga compiti diversi da quelli espressamente indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

40

In primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 della direttiva 86/653 prevedono talune ipotesi di esclusione ben determinate, rispettivamente, dalla nozione di «agente commerciale» e dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Orbene, ad eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in parola, nessuna di tali disposizioni contempla la situazione in cui l’agente commerciale svolga per il preponente compiti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva.

41

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/653 riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere che tale direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tali Stati membri.

42

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 49 a 51 delle sue conclusioni, la suddetta direttiva non osta, in linea di principio, a che l’attività di agente commerciale possa essere cumulata con attività di natura diversa, ivi compreso il caso in cui la persona in questione eserciti tale prima attività soltanto a titolo accessorio o il caso in cui, come nella fattispecie, tale attività abbia la stessa importanza degli altri compiti svolti da detta persona, atteso che la possibilità di un simile cumulo non è esclusa da nessun’altra disposizione della medesima direttiva.

43

Pertanto, salvo nell’ipotesi in cui, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/653, uno Stato membro decida di escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva le persone che svolgono un’attività di agente commerciale a titolo accessorio – ipotesi che non sembra ricorrere nel procedimento principale –, le persone che esercitano una simile attività di agente commerciale devono essere considerate comprese in tale ambito di applicazione, anche nel caso di cumulo di detta attività con un’attività di natura diversa.

44

In secondo luogo, interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 nel senso che tale disposizione escluda le persone che cumulano la loro attività di agente commerciale con un’attività di natura diversa sarebbe in contrasto con la finalità di detta direttiva, rammentata al punto 26 della presente sentenza, che consiste nel tutelare l’agente commerciale nella sua relazione con il preponente.

45

A tal riguardo, da un lato, occorre constatare che l’agente commerciale non può essere escluso dal beneficio di tale tutela per il motivo che il contratto che lo vincola al preponente prevede l’esecuzione di compiti diversi rispetto a quelli connessi all’attività di agente commerciale. L’interpretazione contraria permetterebbe, infatti, al preponente di eludere le norme imperative della direttiva 86/653, in particolare quelle relative agli obblighi che gli incombono nei confronti dell’agente commerciale, prevedendo nel contratto compiti diversi da quelli connessi all’attività di agente commerciale.

46

Dall’altro lato, lo svolgimento dei compiti dell’agente commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, che consistono o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci o nel trattare e concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente, può, a seconda delle specificità del settore considerato, essere accompagnato da prestazioni di servizi forniti dall’agente commerciale che, sebbene non rientrino stricto sensu nell’attività di negoziazione o conclusione di contratti per il preponente, fanno parte di tale attività.

47

Pertanto, interpretare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 nel senso che la qualità di agente commerciale non possa applicarsi alle persone che cumulano un’attività di agente commerciale con una o più attività di natura diversa potrebbe, di fatto, portare a escludere dall’ambito di applicazione di tale disposizione un gran numero di persone, privando così detta direttiva di una parte della sua efficacia pratica.

48

Di conseguenza, si deve ritenere che la direttiva 86/653 non osti, in linea di principio, a che un agente commerciale, ai sensi di tale disposizione, eserciti per il preponente compiti diversi da quelli espressamente indicati nell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653.

49

Tuttavia, alla luce delle condizioni richiamate al punto 23 della presente sentenza, occorre precisare che il cumulo, da parte di una medesima persona, delle attività di agente commerciale con attività di diversa natura non deve finire per incidere sulla sua qualità di intermediario indipendente.

50

Pertanto, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la circostanza che il ricorrente nel procedimento principale esercitasse, per la stessa persona, la sua attività di agente insieme ad altre attività aventi la stessa importanza abbia avuto l’effetto, in considerazione di tutte le circostanze del caso in esame, quali la natura dei compiti svolti, la proporzione di tali compiti nell’attività complessiva dell’interessato, le modalità di determinazione della retribuzione, o ancora la sussistenza del rischio economico incorso, di impedire l’esercizio in maniera indipendente di tale prima tipologia di attività.

51

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività all’interno della sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.