SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 novembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Articolo 32, paragrafo 1 – Accesso di terzi – Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) – Oneri di dispacciamento»

Nelle cause riunite C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanze del 30 gennaio 2017, pervenute in cancelleria il 10 maggio 2017, nei procedimenti

Solvay Chimica Italia SpA,

Solvay Specialty Polymers Italy SpA,

Solvay Chimica Bussi SpA,

Ferrari f.lli Lunelli SpA,

Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA,

Erg Power Srl,

Erg Power Generation SpA,

Eni SpA,

Enipower SpA (C‑262/17),

Whirlpool Europe Srl,

Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA,

FCA Italy SpA,

FCA Group Purchasing Srl,

FCA Melfi SpA,

Barilla G. e R. Fratelli SpA,

Versalis SpA (C‑263/17),

Sol Gas Primari Srl (C‑273/17)

contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

nei confronti di:

Nuova Solmine SpA,

American Husky III,

Inovyn Produzione Italia SpA,

Sasol Italy SpA,

Radici Chimica SpA,

La Vecchia Soc. cons. arl,

Zignago Power Srl,

Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA,

Zignago Vetro SpA,

Chemisol Italia Srl,

Vinavil SpA,

Italgen SpA,

Arkema Srl,

Yara Italia SpA,

Ineos Manufacturing Italia SpA,

ENEL Distribuzione SpA,

Terna SpA,

CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali,

Ministero dello Sviluppo economico (C‑262/17),

Terna SpA,

CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali,

Ministero dello Sviluppo Economico,

ENEL Distribuzione SpA (C‑263/17),

Terna SpA,

Ministero dello Sviluppo Economico (C‑273/17),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev, E. Regan (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Sol Gas Primari Srl, Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Zignago Power Srl, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgen SpA, Arkema Srl, Yara Italia SpA, e Ineos Manufacturing Italia SpA, da F. Angelini, L. Parola, G. La Rosa, M. Monaco, A. Salzano, G. Berruti e T. Arnoni, avvocati;

per Erg Power Srl e Erg Power Generation SpA, da L. Acquarone, A. Ricci, M. Saladino e G. Acquarone, avvocati;

per Eni SpA, Enipower SpA e Versalis SpA, da O. Torrani e P.G. Torrani, avvocati;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Sclafani, avvocato dello Stato;

per il governo ellenico, da M. Tassopoulou e D. Tsagkaraki, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da O. Beynet e G. Gattinara, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 15, paragrafo 7, dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’articolo 28 e dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Solvay Chimica Italia SpA e varie altre imprese proprietarie o incaricate della gestione di reti private di distribuzione dell’energia elettrica, e, dall’altro, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Italia) (in prosieguo: l’«AEEGSI»), in merito alla decisione adottata da quest’ultima di imporre loro svariati obblighi riguardanti in particolare l’accesso dei terzi e il servizio di dispacciamento.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 3, 29, 30 e 35 della direttiva 2009/72 sono formulati nei termini seguenti:

«(3)

Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato – tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(29)

Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

(30)

Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell’industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.

(...)

(35)

Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato dell’energia elettrica raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di energia elettrica necessaria ai fini del bilanciamento. In assenza di un mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia elettrica e per non compromettere il sistema. I gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero agevolare la partecipazione dei clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della capacità di riserva e di bilanciamento».

4

L’articolo 1 della direttiva 2009/72, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», così prevede:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica [nell’Unione europea]. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

5

A termini dell’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

5.   “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

(...)

19.   “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

(...)

26.   “piccolo sistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 3000GWh nel 1996, ove meno del 5% del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;

27.   “microsistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

(...)».

6

L’articolo 3 della richiamata direttiva, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», al paragrafo 14 così dispone:

«Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, 32 e/o 34 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi [dell’Unione]. Gli interessi [dell’Unione] comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo [106 TFUE]».

7

L’articolo 15 della direttiva 2009/72, rubricato «Dispacciamento e bilanciamento», è formulato come segue:

«1.   Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile, quando svolge questa funzione, del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego degli interconnector con altri sistemi.

2.   Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione, qualora competenti, e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. I criteri tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema.

(...)

7.   Le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione».

8

L’articolo 25 di tale direttiva, rubricato «Compiti dei gestori del sistema di distribuzione», prevede quanto segue:

«1.   Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica, nonché di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di energia elettrica sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

(...)

5.   Ciascun gestore del sistema di distribuzione acquisisce l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione. (...)

6.   Nel caso in cui un gestore di un sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte del gestore di un sistema di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

7.   In fase di pianificazione dello sviluppo del sistema di distribuzione, il gestore del sistema di distribuzione prende in considerazione misure di efficienza energetica/gestione della domanda e/o generazione distribuita che possano supplire alla necessità di incrementare o sostituire la capacità».

9

Ai sensi dell’articolo 26 della suddetta direttiva, rubricato «Separazione dei gestori del sistema di distribuzione»:

«1.   Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

(...)

3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate dalle autorità di regolamentazione o altri organi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. (...)

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati».

10

L’articolo 28 della direttiva 2009/72, rubricato «Sistemi di distribuzione chiusi», così dispone:

«1.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a)

per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure

b)

il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

a)

dal requisito di cui all’articolo 25, paragrafo 5, di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

b)

dal requisito di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37.

3.   Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

4.   L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2».

11

L’articolo 32 della direttiva 2009/72, rubricato «Accesso di terzi», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3 e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l’utente del sistema a cui sia stato negato l’accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolamentazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione».

12

L’articolo 37 di tale direttiva, rubricato «Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione», al paragrafo 6 recita:

«Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

(...)

b)

la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento devono essere forniti in modo equo e non discriminatorio ed essere basati su criteri obiettivi; (...)

(...)».

Diritto italiano

13

L’articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (GURI n. 176, del 31 luglio 2009; in prosieguo: la legge n. 99/2009»), così prevede:

«Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale (...), il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L’[AEEGSI] è incaricata dell’attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti».

14

L’articolo 33 della legge n. 99/2009 dispone:

«(...) è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

a)

è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

b)

connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

c)

è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;

d)

è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

e)

ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica».

15

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 – Attuazione dell’articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti (GURI n. 305, del 31 dicembre 2010), impone ai gestori delle reti private, in particolare, l’obbligo di consentire agli utenti finali che vi siano connessi di richiedere ed ottenere il collegamento, fisico o virtuale, alla rete pubblica e di consentirne l’utilizzo da parte dei gestori delle reti pubbliche al fine di assicurare il diritto degli utenti finali di ottenere la connessione alla rete pubblica.

16

L’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 – Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (GURI n. 148, del 28 giugno 2011; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 93/2011»), dispone, tra l’altro, quanto segue:

«Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma l, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite dall’articolo 33 della legge [n. 99/2009] nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge [n. 99/2009] (...)».

17

Con la deliberazione n. 539/2015/R/eel – Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi, del 12 novembre 2015 (in prosieguo: la «deliberazione n. 539/2015»), l’AEEGSI, conformemente all’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011, ha ascritto le reti interne di utenza e le altre reti elettriche private alla categoria dei «sistemi di distribuzione chiusi» di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72.

18

L’articolo 8 dell’allegato A di tale deliberazione stabilisce che «un [sistema di distribuzione chiuso] è una rete con obbligo di connettere le sole utenze che, ai sensi dell’articolo 6 del presente provvedimento, rientrano tra quelle connettibili al medesimo [sistema di distribuzione chiuso]».

19

Ai sensi dell’articolo 22.1 del predetto allegato, «[l]’applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avviene in relazione all’energia elettrica immessa e prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del [sistema di distribuzione chiuso]».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

20

Le ricorrenti nei procedimenti principali sono, a seconda dei casi, proprietarie o gestori di reti private per la distribuzione di energia elettrica che sono state ascritte, in forza dell’articolo 38, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 93/2011, alla categoria dei «sistemi di distribuzione chiusi» e che, a tale titolo, sono soggette a vari obblighi imposti dall’AEEGSI in applicazione della deliberazione n. 539/2015.

21

Tali ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) proponendo un ricorso diretto all’annullamento della deliberazione n. 539/2015, per il motivo che quest’ultima, applicando ai sistemi di distribuzione chiusi le stesse regole applicabili alle reti pubbliche di distribuzione, senza dettare una disciplina che tenga conto delle specificità di tali sistemi chiusi, sarebbe contraria alle disposizioni della direttiva 2009/72.

22

Le censure dedotte dalle suddette ricorrenti a sostegno del ricorso riguardano, rispettivamente, gli obblighi di connessione di terzi e di separazione contabile e funzionale imposti ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi, l’applicazione degli oneri per il servizio di dispacciamento in relazione a ciascun utente allacciato a un sistema di distribuzione chiuso, senza che l’intera rete privata, nel suo complesso, sia trattata come un unico utente di tale servizio, come avveniva in precedenza, e l’applicazione dei corrispettivi dovuti a titolo di oneri generali di sistema elettrico al consumo di energia di ogni singolo utente allacciato a un sistema di distribuzione chiuso, anche ove l’energia sia prodotta all’interno della rete.

23

In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17:

«1)

se le previsioni della direttiva [2009/72], e in particolare l’art. [2], nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un “sistema di distribuzione”, ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione;

2)

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla [direttiva 2009/72] per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria de[i] [sistemi di distribuzione chiusi] di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per [i sistemi di distribuzione chiusi];

3)

indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi;

4)

indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva [2009/72], consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se – alla luce di quanto espresso nei “considerando” (29) e (30) della direttiva – sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti “considerando”;

5)

nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della [direttiva 2009/72] – e in particolare ai “considerando” (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 – una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso».

24

Con decisione del presidente della Corte del 12 giugno 2017, le cause C‑262/17, C‑263/17 e C‑273/17 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

25

In risposta a una domanda di chiarimenti della Corte, il 12 aprile 2018 il giudice del rinvio l’ha informata della sopravvenuta irrilevanza della quinta questione pregiudiziale, nella parte in cui la predetta questione riguarda la disciplina in materia di unbundling e i corrispettivi dovuti per gli oneri generali di sistema elettrico.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscano sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.

27

Occorre rammentare che la direttiva 2009/72, come risulta dal suo articolo 1, mira a stabilire norme comuni segnatamente per la distribuzione dell’energia elettrica al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione.

28

Se è pur vero che la nozione di «sistema di distribuzione» non viene definita in quanto tale dalla direttiva 2009/72, l’articolo 2, punto 5, di quest’ultima definisce invece la nozione di «distribuzione» come il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa, nozione quest’ultima che deve essere intesa, secondo l’articolo 2, punto 19, della suddetta direttiva, come la vendita di energia elettrica ai clienti (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 45).

29

Da tali definizioni risulta che un sistema di distribuzione è un sistema che serve a inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 46).

30

Ne consegue che solo la tensione dell’energia elettrica inoltrata costituisce un criterio pertinente per stabilire se una rete costituisca un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2009/72 (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 48).

31

Per contro, né la data alla quale tale sistema è stato costituito né il fatto che esso sia destinato a fini di autoconsumo e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, costituiscono criteri pertinenti in proposito.

32

Al contrario, per quanto riguarda quest’ultima circostanza, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e non rifornisce in linea di principio i clienti civili se, a seconda del caso, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza oppure se il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

33

A norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali competenti esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso, da un lato, dall’obbligo di cui all’articolo 25, paragrafo 5, di tale direttiva, di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, nonché, dall’altro, dall’obbligo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della richiamata direttiva, di far sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37 della medesima direttiva. In quest’ultimo caso, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2009/72, gli utenti del sistema possono chiedere all’autorità nazionale competente di rivedere e approvare tali tariffe e metodi di calcolo.

34

Dalle richiamate disposizioni risulta che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo e gestiti da un soggetto privato, ai quali sono allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva, dato che le autorità nazionali competenti possono classificarli come sistema di distribuzione chiuso ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della predetta direttiva, e gli Stati membri hanno peraltro soltanto la facoltà, ma non l’obbligo, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, della medesima direttiva, di esentarli dai due obblighi menzionati in quest’ultima disposizione.

35

Si deve peraltro rilevare, per quanto concerne la dimensione ridotta del sistema, che la direttiva 2009/72, all’articolo 2, punti 26 e 27, fa riferimento a tale criterio soltanto per definire le nozioni di «piccolo sistema isolato» e di «microsistema isolato», con la conseguenza che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere taluni sistemi di distribuzione dall’ambito di applicazione di tale direttiva in ragione della loro dimensione o del loro consumo di energia elettrica (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 49).

36

Le considerazioni che precedono sono inoltre corroborate dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/72, che consiste nel completare il mercato interno dell’energia elettrica (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 44).

37

Pertanto, sistemi come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, per i quali la funzione di inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti finali risulta pacifica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72.

38

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Sulle questioni seconda e quarta

39

Con le questioni seconda e quarta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28 della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono unicamente esentare sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali dagli obblighi previsti al paragrafo 2 di tale disposizione, relativi ai sistemi di distribuzione chiusi ivi contemplati, nonché da quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 4, di tale direttiva, o se possano altresì ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla predetta direttiva.

40

Come risulta già dai punti da 32 a 34 della presente sentenza, uno Stato membro che stabilisca che le autorità nazionali competenti classifichino come sistemi di distribuzione chiusi le reti che soddisfano le condizioni indicate all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 può altresì prevedere, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, di tale direttiva, che dette autorità esentino il gestore di tali sistemi dagli obblighi contemplati all’articolo 25, paragrafo 5, e all’articolo 32, paragrafo 1, della predetta direttiva.

41

Risulta quindi chiaramente dal tenore letterale stesso dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 che i sistemi classificati dalle autorità nazionali competenti come sistemi di distribuzione chiusi possono unicamente, sul fondamento di tale disposizione, essere esentati dagli obblighi che essa prevede, e ciò, come emerge dal considerando 30 di tale direttiva, al fine di evitare di far sopportare ai gestori di tali sistemi obblighi che potrebbero costituire un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra tali gestori e gli utenti dei suddetti sistemi.

42

Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta – circostanza peraltro non contestata – che i sistemi di cui trattasi nei procedimenti principali sono stati classificati dall’autorità nazionale competente come sistemi di distribuzione chiusi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72.

43

A tale titolo detti sistemi potrebbero dunque, qualora l’Italia abbia esercitato la facoltà prevista all’articolo 28, paragrafo 2, di tale direttiva, beneficiare delle sole esenzioni contemplate da tale disposizione.

44

Ciò premesso, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 52 a 58 delle sue conclusioni, nulla impedisce che un sistema di distribuzione chiuso possa beneficiare altresì, ad altro titolo, di esenzioni supplementari previste dalla direttiva 2009/72.

45

In particolare si deve rilevare, in proposito, che l’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 consente agli Stati membri di esonerare le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati dagli obblighi di separazione previsti all’articolo 26, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva, e ciò al fine di evitare d’imporre, conformemente al considerando 29 della richiamata direttiva, un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione.

46

Orbene, dagli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio risulta che i sistemi di cui trattasi nei procedimenti principali sono idonei a rientrare in tale esenzione, dal momento che non possono, in linea di principio, rifornire clienti civili e che collegano un numero limitato di unità di produzione e consumo all’interno di un sito geograficamente limitato.

47

Inoltre, dalla risposta fornita da tale giudice alla domanda di chiarimenti della Corte emerge che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali esenta ormai tali sistemi, conformemente all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2009/72, dagli obblighi di separazione previsti all’articolo 26, paragrafi da 1 a 3, della stessa.

48

In ogni caso occorre sottolineare che gli Stati membri non possono ascrivere sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72, a una categoria di sistemi di distribuzione distinta da quelle espressamente previste da tale direttiva, al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla medesima.

49

Indubbiamente, come risulta dai considerando 29 e 30 della direttiva 2009/72, la particolare natura di alcuni tipi di sistemi di distribuzione, ai quali appartengono i sistemi di distribuzione chiusi, può giustificare la decisione degli Stati membri di esentarli da taluni obblighi previsti dalla direttiva suddetta al fine di non imporre loro un onere amministrativo superfluo.

50

Si deve tuttavia constatare che tali considerazioni si riflettono precisamente nell’articolo 26, paragrafo 4, e nell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, i quali stabiliscono espressamente le esenzioni nelle quali tali sistemi di distribuzione sono idonei a rientrare.

51

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest’ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all’articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.

Sulla terza questione

52

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

53

Si deve ricordare che, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, gli Stati membri hanno l’obbligo di attuare un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Secondo l’articolo 32, paragrafo 1, terza frase, di tale direttiva, gli Stati membri fanno inoltre sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 37 di tale direttiva e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

54

Come già ripetutamente sottolineato dalla Corte, il libero accesso dei terzi a tali sistemi, istituito all’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 44; del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, EU:C:2008:551, punti 31, 3346, e del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 76).

55

Infatti, come risulta dal considerando 3 della direttiva 2009/72, quest’ultima mira a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

56

A tale proposito, se è pur vero che l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 lascia agli Stati membri l’onere di adottare le misure necessarie per l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, essendo quindi gli Stati membri competenti, conformemente all’articolo 288 TFUE, quanto alla forma e ai mezzi da adoperare per conseguire tale attuazione, resta il fatto che, in considerazione dell’importanza del principio del libero accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, tale margine di discrezionalità non li autorizza a eludere detto principio, fatte salve le ipotesi in cui tale direttiva prevede eccezioni o deroghe (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 55).

57

In tal senso, dall’articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2009/72 risulta che gli Stati membri sono autorizzati a non applicare le disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva che prevedono un accesso non discriminatorio dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione qualora la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi di servizio pubblico che così incombono alle imprese elettriche, purché gli Stati membri verifichino che l’adempimento di tali obblighi non possa essere realizzato con altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso ai sistemi, che costituisce uno dei diritti sanciti dalla direttiva 2009/72 (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 60, e del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 91).

58

Al contrario, come emerge dalle risposte alla prima questione, nonché alla seconda e alla quarta questione, in particolare dai punti 33, 34, 40 e 41 della presente sentenza, dalla formulazione stessa dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 risulta che, sulla base di tale disposizione, i sistemi di distribuzione chiusi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva possono unicamente essere esentati da due obblighi specifici, vale a dire, da un lato, quello di acquisire l’energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, e, dall’altro, quello di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore, nel qual caso, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della richiamata direttiva, gli utenti del sistema possono chiedere all’autorità nazionale competente di rivedere e approvare tali tariffe e metodologie di calcolo.

59

Ne consegue che, sebbene un sistema di distribuzione chiuso possa essere esentato dall’obbligo previsto all’articolo 32, paragrafo 1, terza frase, della direttiva 2009/72, di fare previamente approvare le sue tariffe o i suoi metodi di calcolo, esso non può invece essere esentato dall’obbligo di libero accesso dei terzi previsto all’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, di tale direttiva.

60

A tale proposito è peraltro necessario sottolineare che, sebbene l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 preveda che il gestore del sistema di distribuzione possa rifiutare l’accesso al suo sistema ove manchi della necessaria capacità, con riserva che il rifiuto sia debitamente motivato, tale possibilità di rifiutare l’accesso al sistema va valutata caso per caso e non autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe siffatte in termini generali e in mancanza di una valutazione concreta, per ogni gestore, dell’incapacità tecnica del sistema di soddisfare la richiesta di accesso proveniente da terzi (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C‑439/06, EU:C:2008:298, punto 57).

61

Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

Sulla quinta questione

62

Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno dei suoi utenti attraverso il punto di connessione della propria utenza al suddetto sistema.

63

Come risulta dal disposto degli articoli 15 e 25 della direttiva 2009/72, il servizio di dispacciamento consente al gestore della rete elettrica di procedere al dispacciamento degli impianti di generazione situati in una zona determinata, in particolare al fine di acquisire l’energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del suo sistema nonché di assicurare il bilanciamento di tale sistema e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.

64

Secondo l’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72, le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dal gestore del sistema di trasmissione, comprese quelle per gli addebiti agli utenti della rete, devono essere dettate in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria e, come emerge anche dal considerando 35 di tale direttiva, devono rispecchiare i costi, secondo un metodo che garantisca che i servizi di bilanciamento siano prestati nel modo più economico possibile e forniscano agli utenti incentivi adeguati affinché essi bilancino il loro apporto e il loro consumo. L’articolo 25, paragrafo 6, della predetta direttiva impone, in sostanza, un obbligo analogo al gestore di un sistema di distribuzione.

65

Nel caso di specie, dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali è stata modificata nel senso che gli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete pubblica, ossia la Terna SpA, dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non sono ormai più calcolati sulla sola energia elettrica scambiata con la rete pubblica dal sistema di distribuzione chiuso nel suo complesso attraverso il punto di connessione di tale sistema chiuso alla rete pubblica, ma sull’energia elettrica scambiata con il sistema di distribuzione chiuso da ciascun utente di tale sistema attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, allineando così le norme applicabili a questi ultimi a quelle applicabili agli utenti della rete pubblica. Ne consegue che gli oneri di dispacciamento si applicano quindi anche all’energia elettrica prodotta all’interno del sistema di distribuzione chiuso.

66

Secondo una giurisprudenza costante, il principio generale di parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23).

67

A tale proposito occorre anzitutto rilevare che gli utenti di sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che secondo il diritto nazionale rientrano nella categoria dei «sistemi di distribuzione chiusi», sono allacciati alla rete pubblica e che, in tale misura, essi possono ricorrere, così come qualsiasi altro utente di tale rete, al servizio di dispacciamento. Le ricorrenti nei procedimenti principali non possono quindi validamente sostenere né che gli utenti di tali sistemi di distribuzione chiusi non generano alcun costo per il prestatore del servizio di dispacciamento, né, pertanto, che la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali li obbliga a sopportare i costi di un servizio di cui non usufruiscono.

68

Tuttavia, è pacifico che, a differenza degli altri utenti della rete pubblica, gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che consumano essenzialmente, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/72, l’energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica soltanto in maniera residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti, in particolare nel caso di un aumento repentino e imprevisto della domanda interna al sistema o di un’interruzione delle unità di produzione allacciate a quest’ultimo a causa di una manutenzione o di un malfunzionamento. A parte tali situazioni eccezionali, spetta quindi essenzialmente al gestore del sistema di distribuzione chiuso garantire esso stesso il bilanciamento tra la produzione e il consumo all’interno di tale sistema, al pari del compito assunto dalla Terna rispetto alla rete pubblica.

69

In tale contesto, da un lato, gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non sembrano trovarsi nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica. Dall’altro, il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica risulta dover sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio soltanto in maniera residua. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare la realtà di tali circostanze.

70

Orbene, qualora la realtà di tali circostanze dovesse essere accertata, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli oneri dovuti dagli altri utenti della rete pubblica, può essere qualificata, in assenza di una giustificazione oggettiva, come discriminatoria.

71

In particolare, non sembra escluso che tale metodo possa non presentare un collegamento sufficiente con i costi del servizio di dispacciamento, conformemente ai requisiti derivanti dall’articolo 15, paragrafo 7, e dall’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2009/72.

72

Peraltro, poiché l’importo degli oneri per il servizio di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non presenta un nesso con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica, detto metodo non sembra neppure atto a incentivare tali utenti, come prevede l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), di tale direttiva, a bilanciare la loro produzione e il loro consumo di energia elettrica al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale servizio.

73

Certamente potrebbe essere legittimo per uno Stato membro imporre agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso che hanno accesso alla rete pubblica oneri per il servizio di dispacciamento il cui importo non sia calcolato sulla sola energia elettrica effettivamente scambiata con la rete pubblica, se si potesse dimostrare, ad esempio, che tale importo corrisponde a un costo specifico, per il prestatore di tale servizio, collegato alla possibilità stessa, per gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, di scambiare energia elettrica con la rete pubblica ricorrendo a detto servizio. Tuttavia, nessuno degli interessati che hanno partecipato al presente procedimento ha prospettato l’esistenza di un siffatto costo specifico.

74

Nelle osservazioni scritte e in udienza il governo italiano ha inoltre fatto valere che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso hanno la possibilità di aggregarsi per costituire un unico punto per il dispacciamento, nel qual caso gli oneri di dispacciamento sarebbero calcolati sulla sola energia elettrica scambiata con la rete pubblica.

75

Occorre tuttavia osservare che le ricorrenti nei procedimenti principali hanno sostenuto che tale aggregazione non aveva alcun impatto sul calcolo di tali oneri. Inoltre, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di suffragare le affermazioni del governo italiano.

76

In tale contesto, spetta unicamente al giudice del rinvio verificare la realtà di tali affermazioni, che riguardano l’interpretazione del solo diritto nazionale.

77

Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

Sulle spese

78

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 5, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 

2)

L’articolo 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest’ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all’articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.

 

3)

L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.

 

4)

L’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

 

Bonichot

Arabadjiev

Regan

Fernlund

Rodin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 novembre 2018.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.