SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 settembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Applicabilità – Articolo 8 e allegato II – Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto – Assenza del modulo standard – Conseguenze»

Nella causa C‑21/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 30 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2017, nel procedimento

Catlin Europe SE

contro

O.K. Trans Praha spol. s r. o.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la O.K. Trans Praha spol. s. r. o., da M. Laipold, advokát;

per il governo ellenico, da V. Karra, A. Dimitrakopoulou, M. Tassopoulou ed E. Tsaousi, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Šimerdová e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Catlin Europe SE e la O.K. Trans Praha spol. s. r. o. in merito a un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

Contesto normativo

Regolamento n. 1896/2006

3

L’articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 così prevede:

«1.   La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2.   Nella domanda sono indicati:

(…)

d)

il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e)

una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

(…)».

4

L’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento recita come segue:

«L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda (…)».

5

L’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, dello stesso regolamento dispone:

«1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine (…)

2.   Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.   Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

6

L’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, intitolato «Riesame in casi eccezionali», così prevede:

«1.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)

l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii)

la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)

il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.   Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

7

L’articolo 26 di detto regolamento recita come segue:

«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».

8

Sotto il titolo «Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000», l’articolo 27 del regolamento n. 1896/2006 precisa:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU 2000, L 160, pag. 37]».

9

L’allegato I del regolamento n. 1896/2006 contiene il modulo A, intitolato «Domanda di ingiunzione di pagamento europea».

10

Il modulo E con il quale è emessa l’ingiunzione di pagamento europea è riportato all’allegato V del medesimo regolamento.

Regolamento n. 1393/2007

11

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 1393/2007 si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

12

L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», così dispone:

«1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario;

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5.   Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 13, o l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto».

13

Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto», di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, contiene la seguente indicazione, all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

14

Tale modulo standard contiene altresì una «dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto interessato, è invitato a firmare e che è così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

15

Infine, detto modulo standard prevede che, nella medesima ipotesi, il destinatario debba indicare la lingua o le lingue che egli comprende tra le lingue ufficiali dell’Unione.

16

L’articolo 25 del regolamento n. 1393/2007 è così formulato:

«1.   Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Dalla decisione di rinvio risulta che la O.K. Trans Praha, società di diritto ceco, ha presentato all’Okresní soud Praha – západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest, Repubblica ceca) una domanda di ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Catlin Innsbruck GmbH, società stabilita in Austria, nei cui diritti è subentrata la Catlin Europe, stabilita a Colonia (Germania).

18

L’Okresní soud Praha – Západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest) ha accolto tale domanda, emettendo, il 1o agosto 2012, l’ingiunzione di pagamento europea richiesta.

19

Tale ingiunzione è stata notificata alla Catlin Europe il 3 agosto 2012 ed è divenuta esecutiva il 3 settembre 2012.

20

Il 21 dicembre 2012, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, la Catlin Europe ha chiesto il riesame della suddetta ingiunzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento.

21

A sostegno di tale domanda, la Catlin Europe ha addotto che, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, essa non era stata informata, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare benché tale atto non fosse redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue contemplate in tale disposizione.

22

Infatti, la copia del modulo di domanda d’ingiunzione di pagamento, che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, era allegata all’ingiunzione di pagamento del 1o agosto 2012, era redatta unicamente in lingua ceca, senza essere accompagnata da una traduzione in lingua tedesca.

23

La Catlin Europe ha concluso di essersi trovata nell’impossibilità di comprendere l’atto introduttivo del procedimento, il che costituirebbe una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, tale da giustificare il riesame dell’ingiunzione ai sensi di tale disposizione.

24

Detta domanda di riesame è stata tuttavia respinta dall’Okresní soud Praha – západ (Tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest), con decisione dell’8 aprile 2013, confermata in appello il 17 giugno 2013 dal Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca).

25

Quest’ultimo giudice ha ritenuto che l’ingiunzione di pagamento europea fosse stata debitamente notificata alla Catlin Europe, conformemente ai requisiti dell’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006. Inoltre, l’assenza di informazione relativa alla facoltà del destinatario di rifiutare di ricevere l’atto notificato in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non può rendere invalida l’ingiunzione o giustificare il suo riesame, in quanto il regolamento n. 1896/2006 non prevederebbe una simile conseguenza.

26

La Catlin Europe ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).

27

Tale giudice si chiede se, nella causa sottopostagli, l’inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa giustificare il riesame dell’ingiunzione come previsto all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

28

In particolare, quest’ultimo regolamento non conterrebbe alcuna disposizione che disciplini la lingua in cui la domanda di ingiunzione di pagamento deve essere notificata o comunicata al convenuto. Inoltre, a differenza del regolamento n. 1393/2007, il regolamento n. 1896/2006 stabilirebbe norme specifiche, basate sull’impiego di moduli standard figuranti nei suoi allegati, che devono essere sostanzialmente compilati utilizzando codici numerici prestabiliti. Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di ritenere che un vizio procedurale, come quello invocato dalla Catlin Europe, possa violare i diritti della difesa.

29

In tale contesto, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [n. 1896/2006] debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere gli atti da notificare o comunicare - come previsto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 1393/2007] - conferisce al convenuto (il destinatario) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [n. 1896/2006]».

Sulla questione pregiudiziale

30

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se i regolamenti n. 1896/2006 e n. 1393/2007 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il convenuto debba essere debitamente informato, utilizzando il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto di cui trattasi. Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede quali siano le conseguenze della mancanza di siffatta comunicazione e, in particolare, se una tale circostanza possa giustificare una domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

31

Per quanto riguarda il primo aspetto della questione sollevata, relativo all’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 nell’ambito dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea al convenuto, insieme al modulo di domanda di ingiunzione, conformemente al regolamento n. 1896/2006, occorre innanzitutto ricordare che il regolamento n. 1393/2007 prevede espressamente, in tale disposizione, la facoltà per il destinatario di un atto da notificare o da comunicare di rifiutare di riceverlo laddove detto atto non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

32

In tale contesto, la Corte ha statuito a più riprese che tale facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare costituisce un diritto del destinatario di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 49; ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 61, e sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 50).

33

Come la Corte ha altresì sottolineato, il diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare deriva dalla necessità di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, conformemente ai requisiti del giusto processo, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Infatti, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia volto anzitutto a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, la Corte ha dichiarato che detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, il rispetto effettivo dei diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

34

È pertanto necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì a che egli sia messo nelle condizioni di conoscere e di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente preparare la propria difesa e far valere i propri diritti nello Stato membro mittente (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

35

Orbene, affinché il diritto di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa utilmente produrre i suoi effetti, è necessario che il destinatario dell’atto sia stato debitamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza di tale diritto (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

36

Nel sistema istituito da detto regolamento, tale informazione gli deve essere fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

37

Per quanto attiene alla portata da riconoscere a tale modulo standard, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il regolamento n. 1393/2007 non prevede alcuna eccezione al suo utilizzo (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

38

Da tale considerazione e dalla finalità perseguita dal modulo standard di cui all’allegato II di detto regolamento, quale descritta ai punti 35 e 36 della presente sentenza, occorre dedurre che l’autorità incaricata della notificazione o comunicazione che è tenuta, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sempre a tal fine detto modulo standard (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

39

Per quanto riguarda la questione se le considerazioni che precedono debbano valere altresì nell’ambito del regolamento n. 1896/2006, va constatato che l’articolo 27 di tale regolamento dispone espressamente che esso non pregiudica l’applicazione del regolamento n. 1348/2000. Orbene, quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1393/2007, e l’articolo 25, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento precisa che «[i] riferimenti al regolamento [n. 1348/2000] si intendono fatti al [regolamento n. 1393/2007]».

40

Pertanto, le questioni non disciplinate dal regolamento n. 1896/2006 in materia di notificazione o comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda d’ingiunzione, devono eventualmente essere risolte ai sensi del regolamento n. 1393/2007.

41

Inoltre, non vi sono dubbi che la domanda di ingiunzione che costituisce l’atto introduttivo del procedimento ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea deve essere qualificata come atto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007.

42

Peraltro, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 prevede che l’ingiunzione di pagamento europea sia emessa insieme a una copia del modulo di domanda, cosicché la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione al convenuto sia altresì accompagnata da quella della domanda. Nella fattispecie, si è proceduto a tale doppia notificazione o comunicazione.

43

Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 trovano applicazione non solo alla notificazione o comunicazione dell’ingiunzione in sé, ma anche a quella della domanda di ingiunzione. Pertanto, ciascuno di tali due atti dev’essere notificato o comunicato al suo destinatario in una lingua che si suppone quest’ultimo comprenda, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1. A tal fine, la notificazione o la comunicazione dev’essere accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento e che informa l’interessato del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto di cui trattasi.

44

La conclusione che precede s’impone tanto più che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento n. 1896/2006 non è in contraddittorio, nel senso che il giudice nazionale decide alla luce della sola domanda presentata dalla parte ricorrente, senza che il convenuto sia informato dell’esistenza di un procedimento che lo riguarda.

45

Quindi, è solo nella fase della notificazione o comunicazione dell’ingiunzione che il convenuto ha la possibilità di venire a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della domanda. Il rispetto dei diritti della difesa, che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 mira a salvaguardare, è dunque particolarmente importante in questo contesto.

46

La circostanza che, conformemente al regolamento n. 1896/2006, la domanda di ingiunzione sia presentata mediante un modulo standard il cui modello figura all’allegato I di tale regolamento è priva di rilievo al riguardo.

47

Infatti, anche se molte delle caselle di tale modulo standard possono essere compilate mediante codici predefiniti e sono, pertanto, facilmente comprensibili, poiché le spiegazioni relative a tali codici sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, ciò non toglie che tale modulo standard impone anche alla parte ricorrente di fornire, come emerge dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del medesimo regolamento, spiegazioni più dettagliate per quanto riguarda la descrizione delle circostanze concrete invocate come base del credito e delle prove a sostegno della domanda. Orbene, il convenuto deve poter prendere cognizione di tali elementi in una lingua che si suppone padroneggi, al fine di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata del procedimento avviato nei suoi confronti all’estero nonché, se del caso, di preparare la sua difesa.

48

Alla luce di quanto precede, occorre pertanto concludere che il carattere obbligatorio e sistematico dell’uso del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 si applica allo stesso modo alla notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea e a quella, congiunta, della domanda di ingiunzione.

49

Per quanto riguarda il secondo aspetto della questione sottoposta, relativo alle conseguenze derivanti dalla violazione di tale obbligo, secondo una giurisprudenza costante l’omissione di allegare il modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007 non può comportare la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione, dato che una conseguenza del genere sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, che è quello di prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri (sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

50

Poiché la comunicazione di detto modulo standard costituisce, invece, una formalità essenziale, destinata a tutelare i diritti della difesa del destinatario dell’atto, la sua omissione deve essere regolarizzata conformemente a quanto disposto dal detto regolamento. Pertanto, spetta all’autorità incaricata della notificazione o della comunicazione procedere senza indugio ad informare il destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare la ricezione di quest’ultimo, trasmettendogli, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, questo modulo standard (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

51

Orbene, per motivi identici a quelli enunciati ai punti da 39 a 48 della presente sentenza, le stesse regole devono valere, per analogia, per la notificazione o comunicazione degli atti nel contesto del regolamento n. 1896/2006.

52

Ne deriva che, in un caso in cui, come nel procedimento principale, la notificazione o la comunicazione al convenuto della domanda d’ingiunzione di pagamento, redatta in una lingua diversa da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, non sia stata accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, deve essere posto rimedio a tale omissione e alla mancata comunicazione al destinatario dell’atto, risultante da siffatta omissione, del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso procedendo alla consegna all’interessato, senza indugio e conformemente alle disposizioni di detto regolamento, di tale modulo standard.

53

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in presenza di una notificazione o comunicazione irregolare come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ingiunzione di pagamento europea non ha validamente acquisito forza esecutiva e il termine imposto al convenuto per presentare opposizione non ha iniziato a decorrere (v., per analogia, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punti da 41 a 43 e punto 48).

54

Ciò posto, la questione di un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, quale sollevata dal giudice del rinvio, nella fattispecie non si pone.

55

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che i regolamenti n. 1896/2006 e n. 1393/2007 devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

56

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso.

57

In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

 

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso.

 

In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.