SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 giugno 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 4 – Competenza generale dell’organo giurisdizionale di uno Stato membro a decidere sull’intera successione – Normativa nazionale che disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio di certificati successori nazionali – Certificato successorio europeo»

Nella causa C‑20/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 10 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2017, nel procedimento promosso da

Vincent Pierre Oberle

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da M. Hellmann, T. Henze e E. Lankenau, in qualità di agenti;

per il governo francese, da E. Armoët, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Nowak e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. Carvalho, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dal sig. Vincent Pierre Oberle presso l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg, Germania), per ottenere un certificato successorio nazionale a seguito del decesso del padre, cittadino francese, che aveva l’ultima residenza abituale in Francia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando da 7 a 9, 27, 32, 34, 59 e 67 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati:

(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(8)

Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione –, all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

(9)

L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.

(…)

(27)

Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. (…)

(…)

(32)

Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(…)

(34)

Nell’interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(…)

(59)

Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(…)

(67)

Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebb[e] dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (…), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri».

4

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa».

5

L’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento elenca le questioni escluse dall’ambito di applicazione dello stesso.

6

L’articolo 2 del regolamento in parola è così formulato:

«Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione».

7

L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), del regolamento n. 650/2012 è del seguente tenore:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“successione”, la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

(…)

g)

“decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(…)».

8

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento definisce la nozione di «organo giurisdizionale» nel modo seguente:

«Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

a)

possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

b)

abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia».

9

Il capo II del suddetto regolamento reca il titolo «Competenza». Esso comprende, in particolare, gli articoli 4, 13 e 15 del regolamento.

10

L’articolo 4 del regolamento in parola, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

11

L’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 così dispone:

«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

12

L’articolo 15 di tale regolamento è del seguente tenore:

«L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

13

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

14

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone quanto segue:

«La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione».

15

Ai sensi dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 650/2012:

«2.   L’uso del certificato [successorio europeo] non è obbligatorio.

3.   Il certificato [successorio europeo] non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato [successorio europeo] produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

16

L’articolo 64 di tale regolamento prevede che:

«Il certificato [successorio europeo] è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. (…)».

Diritto tedesco

17

Ai sensi dell’articolo 105 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»), nella sua versione del 17 dicembre 2008 (BGB1. 2008 I, pag. 2586):

«Gli altri procedimenti condotti in base alla presente legge rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali tedeschi se è territorialmente competente un organo giurisdizionale tedesco».

18

La competenza territoriale in materia di successioni è disciplinata dall’articolo 343 del FamFG. Nella versione introdotta dal Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften (legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato di eredità nonché altre disposizioni), del 29 giugno 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1042), entrata in vigore il 17 agosto 2015, tale disposizione recita:

«1.   Competente per territorio è l’organo giurisdizionale nel cui distretto il de cuius, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale.

2.   Se, al momento del decesso, il de cuius non aveva la residenza abituale nel territorio nazionale, è competente l’organo giurisdizionale nel cui distretto il de cuius aveva la sua ultima residenza abituale nel territorio nazionale.

3.   Ove non sussista una competenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, è competente [l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg)] in Berlino, se il de cuius era cittadino tedesco o i beni ereditari si trovano nel territorio nazionale.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19

Il sig. Adrien Théodore Oberle (in prosieguo: il «de cuius»), cittadino francese che aveva l’ultima residenza abituale in Francia, è deceduto il 28 novembre 2015 senza lasciare testamento. La moglie era premorta e il de cuius ha lasciato due figli, Vincent Pierre (in prosieguo: il «sig. Oberle») e suo fratello. Il patrimonio ereditario si trova in Francia e in Germania.

20

Su richiesta del sig. Oberle, in data 8 marzo 2016, il Tribunal d’instance de Saint-Avold (giudice civile monocratico di primo grado di Saint-Avold, Francia) ha rilasciato un certificato successorio nazionale attestante che il sig. Oberle e suo fratello sono eredi di tale patrimonio, ciascuno per una quota pari alla metà.

21

Il sig. Oberle ha chiesto all’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg) il rilascio di un certificato ereditario, limitato alla quota dei beni ereditari siti in Germania, che indicasse che, in applicazione del diritto francese, egli stesso e suo fratello avevano ereditato, ciascuno per una quota pari alla metà, i beni del de cuius.

22

All’esito della verifica della propria competenza giurisdizionale, in conformità dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg), con decisioni del 17 novembre e del 28 novembre 2016, si è dichiarato incompetente a statuire su tale domanda, ritenendo che le disposizioni dell’articolo 105 e dell’articolo 343, paragrafo 3, del FamFG non possano essere applicate per determinare la competenza giurisdizionale internazionale senza violare l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, in forza del quale sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva l’ultima residenza abituale.

23

Il sig. Oberle ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania).

24

Il giudice del rinvio ritiene che l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg) abbia la competenza giurisdizionale internazionale a rilasciare il certificato ereditario di portata limitata richiesto dal sig. Oberle, a motivo della presenza di beni ereditari nel territorio tedesco, conformemente a quanto disposto dall’articolo 343, paragrafo 3, del FamFG.

25

Secondo il giudice del rinvio, non appare chiaro se, con le disposizioni di cui al capo II del regolamento n. 650/2012, il legislatore dell’Unione abbia inteso regolare esaustivamente la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio dei certificati ereditari nazionali, come ha fatto riguardo alla competenza per il rilascio del certificato successorio europeo con l’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

26

Il giudice del rinvio rileva, infatti, che, se si dovesse ritenere che la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio del certificato successorio europeo sia già regolata dalle disposizioni del capo II del regolamento n. 650/2012, sarebbe stato superfluo per il legislatore prevedere una disposizione specifica al riguardo, vale a dire l’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento. A parere di tale giudice, il suddetto legislatore, qualora avesse voluto disciplinare la competenza giurisdizionale internazionale in materia di rilascio dei certificati ereditari nazionali alla stessa stregua di quella in materia di rilascio del certificato successorio europeo, avrebbe incluso nel regolamento, con riferimento ai primi certificati, una disposizione corrispondente, mutatis mutandis, a quella contenuta all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento citato.

27

Inoltre, il giudice del rinvio considera che l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg) abbia errato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012. La competenza generale degli organi giurisdizionali dello Stato membro, nel cui territorio il defunto aveva la residenza abituale, a «decidere sull’intera successione», ai sensi di detta disposizione, riguarderebbe, infatti, esclusivamente l’adozione di decisioni giurisdizionali, mentre i certificati successori nazionali non costituirebbero decisioni di tal natura. Questi ultimi sarebbero infatti rilasciati al termine di un procedimento di volontaria giurisdizione e la decisione di rilascio di tale certificato conterrebbe esclusivamente accertamenti di fatto e non sarebbe pertanto idonea ad acquisire forza di giudicato.

28

Alla luce di tali considerazioni, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4 del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che con esso sia determinata anche la competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati successori nazionali che non sono sostituiti dal certificato successorio europeo (v. articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012), con conseguente disapplicazione, per violazione di disposizioni di diritto dell’Unione di rango superiore, delle divergenti disposizioni legislative nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale a rilasciare i certificati successori nazionali – quali, ad esempio, in Germania, l’articolo 105 del [FamFG]».

Sulla questione pregiudiziale

29

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale preveda che, pur non avendo il defunto, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, restano competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato, quando i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato membro o se il defunto era cittadino dello stesso Stato membro.

30

In via preliminare, occorre ricordare che il regolamento n. 650/2012 si applica, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 9 dello stesso regolamento, a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, restando escluse le materie fiscale, doganale e amministrativa. L’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento elenca, a sua volta, varie questioni che rimangono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, tra le quali non compaiono né i certificati successori nazionali né i procedimenti ad essi relativi.

31

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 precisa che il termine «successione» comprende «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

32

Peraltro, come risulta dai suoi considerando 7 e 67, tale regolamento si applica alle successioni con implicazioni transfrontaliere. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, dato che l’eredità comprende beni situati in più Stati membri.

33

Per quanto riguarda, più in particolare, la questione se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 definisca la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri in materia di rilascio dei certificati successori nazionali, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni relative alle regole di competenza, allorché non rinviano al diritto degli Stati membri per la determinazione del loro senso e della loro portata, devono essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, la quale va ricercata tenendo conto non solo dei termini delle disposizioni stesse, ma anche del loro contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 24, nonché del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 32).

34

Secondo il suo tenore letterale, l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, stabilisce che sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso.

35

A tal proposito, occorre precisare che, benché nulla nella lettera di tale disposizione indichi che l’applicazione della regola generale di competenza dettata da tale articolo sia assoggettata alla condizione dell’esistenza di una successione che coinvolga più Stati membri, ciò non toglie che la suddetta norma trova fondamento nell’esistenza di una successione con implicazioni transfrontaliere.

36

Inoltre, dalla rubrica dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 risulta che tale disposizione disciplina la determinazione della competenza generale dei giudici degli Stati membri, mentre la ripartizione delle competenze giurisdizionali sul piano interno è stabilita secondo le norme nazionali, in conformità dell’articolo 2 del citato regolamento.

37

Emerge dalla formulazione del citato articolo 4 che la norma sulla competenza generale da esso stabilita riguarda l’«intera successione», il che induce a ritenere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, che essa dovrebbe trovare applicazione, in linea di principio, in tutti i procedimenti in materia successoria che si svolgono dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

38

Per quanto riguarda l’interpretazione del verbo «decidere», contenuto nella stessa disposizione, occorre esaminare se il legislatore dell’Unione abbia in tal modo inteso riferirsi soltanto alle decisioni adottate dagli organi giurisdizionali nazionali nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Nella fattispecie, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio si evince che il procedimento di rilascio dei certificati successori nazionali è un procedimento di volontaria giurisdizione e che le decisioni relative al rilascio di tali certificati contengono esclusivamente degli accertamenti di fatto, mancando qualsiasi elemento che possa acquisire forza di giudicato.

39

A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, la nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, come definita all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non fornisce indicazioni in merito alla portata del verbo «decidere».

40

Si deve pertanto constatare che il tenore letterale dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 non consente, di per sé, di determinare se la natura contenziosa o non contenziosa del procedimento incida sull’applicabilità della norma sulla competenza prevista da tale disposizione e se per «decidere», ai sensi di detta disposizione, si debba intendere il fatto di adottare una decisione di natura esclusivamente giurisdizionale. L’interpretazione letterale di tale disposizione non fornisce quindi una risposta alla questione se un procedimento di rilascio di certificati successori nazionali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere considerato rientrante nell’ambito di applicazione del citato articolo 4.

41

Con riferimento all’analisi del contesto nel quale si inserisce la suddetta disposizione, risulta dall’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 che, oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi di tale regolamento, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie.

42

L’articolo 13, letto alla luce del considerando 32 del regolamento n. 650/2012, mira quindi a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali competenti a decidere sull’intera successione in forza dell’articolo 4 del regolamento citato sono, in linea di principio, competenti a ricevere dichiarazioni successorie. Ne consegue che la norma sulla competenza di cui a tale articolo 4 riguarda anche i procedimenti in cui non si giunge all’adozione di una decisione giurisdizionale.

43

Siffatta interpretazione è corroborata dal considerando 59 del regolamento n. 650/2012, da cui emerge che le disposizioni del suddetto regolamento sono applicabili indipendentemente dal fatto che le decisioni relative a una successione con implicazioni transfrontaliere siano state adottate nell’ambito di un procedimento contenzioso o non contenzioso.

44

Pertanto, l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 determina la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri in materia di procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti relativi all’intera successione, quali, segnatamente, il rilascio di certificati successori nazionali, indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa di tali procedimenti.

45

Siffatta interpretazione non è inficiata dall’articolo 64 del regolamento n. 650/2012, nella parte in cui esso prevede che il certificato successorio europeo è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma degli articoli 4, 7, 10 e 11 di tale regolamento.

46

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, il certificato successorio europeo, che è stato creato dal regolamento n. 650/2012, gode di un regime giuridico autonomo, stabilito dalle disposizioni del capo VI di tale regolamento. In tale contesto, l’articolo 64 di detto regolamento ha lo scopo di chiarire che sono competenti a rilasciare siffatto certificato successorio tanto gli organi giurisdizionali quanto talune altre autorità, indicando al contempo, mediante rinvio alle norme sulla competenza di cui agli articoli 4, 7, 10 e 11 del medesimo regolamento, in quale Stato membro debba avvenire tale rilascio.

47

Occorre inoltre precisare che, ai sensi dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 650/2012, l’uso del certificato successorio europeo non è obbligatorio e che tale certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri, quali i certificati successori nazionali.

48

Alla luce di tali considerazioni, l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 non può essere interpretato nel senso che i certificati successori nazionali esulino dall’ambito di applicazione della norma sulla competenza di cui all’articolo 4 di tale regolamento.

49

Quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, risulta dai suoi considerando 7 e 8 che esso mira, segnatamente, ad aiutare gli eredi e i legatari, le altre persone vicine al defunto, nonché i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione.

50

Nella stessa ottica, il considerando 27 del regolamento n. 650/2012 sottolinea che le disposizioni di tale regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione possa applicare, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge.

51

A tal riguardo, tanto l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che concerne la regola generale relativa alla legge applicabile, quanto l’articolo 4 dello stesso regolamento, che riguarda la competenza generale degli organi giurisdizionali degli Stati membri, fanno riferimento al criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte.

52

Orbene, l’applicazione del diritto nazionale per determinare la competenza generale degli organi giurisdizionali degli Stati membri a rilasciare i certificati successori nazionali sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal considerando 27 del regolamento n. 650/2012, volto a garantire la coerenza fra le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale e quelle relative alla legge applicabile in tale ambito.

53

Inoltre, in considerazione dell’obiettivo generale di tale regolamento, enunciato al suo considerando 59, concernente il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, il considerando 34 dello stesso regolamento sottolinea che quest’ultimo mira ad evitare che siano adottate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi.

54

Tale obiettivo si ricollega al principio dell’unità della successione, cui dà espressione, in particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che precisa che la legge applicabile a norma di tale regolamento è destinata a regolare «l’intera successione».

55

Orbene, detto principio dell’unità della successione è sotteso anche alla regola di cui all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, nei limiti in cui tale articolo precisa, a sua volta, che la suddetta regola determina la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri a decidere «sull’intera successione».

56

Come ricordato dall’avvocato generale ai paragrafi 109 e 110 delle sue conclusioni, la Corte ha, infatti, già dichiarato che un’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 che conducesse alla frammentazione della successione non sarebbe conforme agli obiettivi di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 57). In effetti, poiché uno di tali obiettivi consiste nell’istituire un regime uniforme applicabile alle successioni con implicazioni transfrontaliere, il suo conseguimento implica l’armonizzazione delle norme sulla competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri nell’ambito di procedimenti tanto contenziosi quanto non contenziosi.

57

Un’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento in parola secondo la quale tale disposizione determina la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri relativamente ai procedimenti di rilascio dei certificati successori nazionali tende alla realizzazione di tale scopo, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, limitando il rischio di procedimenti paralleli dinanzi agli organi giurisdizionali di Stati membri diversi e di contraddizioni che da ciò potrebbero derivare.

58

Risulterebbe, al contrario, ostacolato il raggiungimento dei fini perseguiti da tale regolamento, qualora, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le disposizioni del capo II del regolamento n. 650/2012, e segnatamente il suo articolo 4, dovessero essere interpretate nel senso che esse non determinano la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri relativamente ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali.

59

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, permangono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda che, pur se il defunto non aveva, al momento del decesso, la residenza abituale in tale Stato membro, sono competenti a rilasciare i certificati successori nazionali, nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, gli organi giurisdizionali del suddetto Stato membro, allorché i beni ereditari si trovano nel territorio di detto Stato o il defunto era cittadino dello stesso Stato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.