CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 29 maggio 2018 ( 1 )

Causa C‑21/17

Catlin Europe SE

contro

O. K. Trans Praha spol. s r. o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Notificazione di un’ingiunzione di pagamento con la domanda di ingiunzione – Mancanza della traduzione di quest’ultima – Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva – Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione»

1.

Con il presente rinvio pregiudiziale, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) ci chiede di interpretare il regolamento (CE) n. 1896/2006 ( 2 ) nel contesto di una controversia tra due società (Catlin Europe SE e O. K. Trans Praha spol. s r. o.) in merito a un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

I. Contesto normativo

A.   Regolamento n. 1896/2006

2.

Come emerge dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 1896/2006, nell’ambito della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone, l’Unione europea deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie per il funzionamento del mercato interno, che includono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili.

3.

A tal fine, detto regolamento mira, secondo i suoi considerando 9 e 29, a introdurre un meccanismo rapido e uniforme di recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l’Unione.

4.

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 stabilisce quanto segue:

«Il presente regolamento intende

a)

semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

e

b)

assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5.

L’articolo 2 di tale regolamento così prevede al suo paragrafo 1:

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (…)».

6.

L’articolo 7 del medesimo regolamento così dispone:

«1.   La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

2.   Nella domanda sono indicati:

a)

il nome e l’indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b)

l’importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c)

qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d)

il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e)

una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f)

i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g)

il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell’articolo 3.

(…)».

7.

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1896/2006:

«Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. (…)».

8.

L’articolo 12 di tale regolamento è del seguente tenore:

«1.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

(…)

2.   L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. (…)

3.   Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a)

pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione;

oppure

b)

opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4.   Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a)

l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b)

l’ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c)

se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

5.   Il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15».

9.

L’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento così dispone:

«1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine (…)

2.   Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.   Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

10.

Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento:

«1.   Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

(…)

3.   Il giudice trasmette al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva».

11.

L’articolo 19 del regolamento n. 1896/2006 è così formulato:

«L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

12.

L’articolo 20 di tale regolamento, rubricato «Riesame in casi eccezionali», dispone quanto segue:

«1.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)

l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii)

la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)

il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché, in entrambi i casi, agisca tempestivamente.

2.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.   Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

13.

Sotto il titolo «Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000», l’articolo 27 del regolamento n. 1896/2006 precisa quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio[,] del 29 maggio 2000[,] relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU 2000, L 160, pag. 37]».

14.

A norma dell’articolo 33, secondo comma, del regolamento n. 1896/2006, quest’ultimo si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008.

15.

L’allegato I di detto regolamento contiene il modulo A, intitolato «Domanda di ingiunzione di pagamento europea».

16.

Il modulo E per emettere un’ingiunzione di pagamento europea è riportato all’allegato V del medesimo regolamento.

B.   Regolamento n. 1393/2007

17.

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, il regolamento n. 1393/2007 ( 3 ) ha lo scopo, conformemente al suo considerando 2, di migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, stabilendo il principio di una trasmissione tra gli Stati membri, a fini di notificazione o comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

18.

I considerando 7 e da 10 a 12 di tale regolamento enunciano, in particolare, quanto segue:

«(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto.

(…)

(10)

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

(11)

Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.

(12)

Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario abbia esercitato la facoltà di rifiuto. (…) È opportuno prevedere la possibilità di ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso».

19.

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n.°1393/2007 si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

20.

Il capo II del regolamento n. 1393/2007 contiene disposizioni che prevedono diversi mezzi di trasmissione e di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari.

21.

In tale capo figura in particolare l’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», che così recita:

«1.   L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a)

una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b)

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.   Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3.   Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

(…)».

22.

Il modulo standard, intitolato «Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l’atto», di cui all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, contiene la seguente indicazione, all’attenzione del destinatario dell’atto:

«È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo».

23.

Tale modulo standard contiene inoltre una «dichiarazione del destinatario» che quest’ultimo, nell’ipotesi in cui rifiuti di ricevere l’atto interessato, è invitato a firmare e che è così formulata:

«Rifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione».

24.

Infine, detto modulo standard prevede che, nella medesima ipotesi, il destinatario debba indicare la lingua o le lingue che egli comprende tra le lingue ufficiali dell’Unione.

25.

Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1393/2007:

«1.   Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento (…)».

26.

A norma dell’articolo 26, secondo comma, del regolamento n. 1393/2007, quest’ultimo si applica a decorrere dal 13 novembre 2008.

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

27.

Dalla decisione di rinvio risulta che la O. K. Trans Praha, società di diritto ceco, ha presentato, dinanzi all’Okresní soud Praha – západ (tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest, Repubblica ceca), una domanda diretta a ottenere un’ingiunzione di pagamento europea contro la Catlin Innsbruck GmbH, con sede in Austria. Nel corso del procedimento, la Catlin Innsbruck si è fusa con un’altra società del gruppo Catlin, la Catlin Europe, con sede a Colonia (Germania). La Catlin Europe è subentrata nei diritti della Catlin Innsbruck nella causa principale.

28.

L’Okresní soud Praha – Západ (tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest) ha accolto tale domanda, emettendo, il 1o agosto 2012, l’ingiunzione di pagamento europea richiesta.

29.

Tale ingiunzione è stata notificata alla Catlin Europe il 3 agosto 2012 ed è divenuta esecutiva il 3 settembre 2012.

30.

Il 21 dicembre 2012, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, la Catlin Europe ha presentato una domanda di riesame della suddetta ingiunzione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento.

31.

A sostegno di tale domanda, la Catlin Europe ha addotto che, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, essa non era stata informata, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare in quanto quest’ultimo non era accompagnato da una traduzione.

32.

Infatti, nel caso di specie, una copia del modulo di domanda d’ingiunzione di pagamento, che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, era allegata all’ingiunzione di pagamento del 1o agosto 2012, era redatta unicamente in lingua ceca, senza essere accompagnata da una traduzione in lingua tedesca.

33.

A tale riguardo, la Catlin Europe ritiene che questa mancanza di traduzione del modulo di domanda d’ingiunzione di pagamento le abbia reso impossibile comprendere l’atto introduttivo del procedimento, il che costituirebbe una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, tale da giustificare il riesame dell’ingiunzione ai sensi di tale disposizione.

34.

Detta domanda di riesame è stata tuttavia respinta dall’Okresní soud Praha – západ (tribunale circoscrizionale di Praga-Ovest), con decisione dell’8 aprile 2013, confermata in appello il 17 giugno 2013 dal Krajský soud v Praze (corte regionale di Praga, Repubblica ceca).

35.

Secondo tale giudice, l’ingiunzione di pagamento europea è stata debitamente notificata alla Catlin Europe, conformemente ai requisiti dell’articolo 14 del regolamento n. 1896/2006. Inoltre, l’assenza di informazione relativa alla facoltà del destinatario di rifiutare di ricevere l’atto notificato in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non può rendere invalida l’ingiunzione o giustificare il suo riesame, in quanto il regolamento n. 1896/2006 non prevederebbe una simile conseguenza.

36.

La Catlin Europe ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema).

37.

Tale giudice si chiede se il mancato rispetto, nella causa sottopostagli, dei requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa giustificare il riesame dell’ingiunzione come previsto all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

38.

In particolare, quest’ultimo regolamento non conterrebbe alcuna disposizione che disciplini la lingua in cui la domanda di ingiunzione di pagamento deve essere notificata o comunicata al convenuto. Inoltre, a differenza del regolamento n. 1393/2007, il regolamento n. 1896/2006 stabilirebbe norme specifiche, basate sull’impiego di moduli standard di cui ai suoi allegati, che devono essere sostanzialmente compilati utilizzando codici numerici prestabiliti. Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di ritenere che un vizio procedurale meramente formale, come quello invocato dalla Catlin Europe, possa violare i suoi diritti della difesa.

39.

In tale contesto, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1896/2006 (…), debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere gli atti da notificare o comunicare – come previsto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 1393/2007 (…) – conferisce al convenuto (il destinatario) il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1896/2006 (…)».

III. Analisi

A.   Sintesi degli argomenti delle parti

40.

Osservazioni scritte sono state presentate dalla O. K. Trans Praha, dai governi ellenico, italiano e austriaco, nonché dalla Commissione europea. Non è stata richiesta né tenuta dalla Corte alcuna udienza.

41.

La O. K. Trans Praha ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

42.

Il presente procedimento europeo di ingiunzione di pagamento sarebbe stato infatti preceduto da tre altri procedimenti dello stesso tipo e, nell’ambito di questi tre procedimenti, la Catlin Europe avrebbe, ogni volta, presentato opposizione, il che dimostrerebbe che era a conoscenza delle possibilità per difendersi. La mancanza di informazioni sulla possibilità di rifiutare di ricevere il presente invio non avrebbe pertanto avuto alcuna conseguenza sui suoi diritti della difesa.

43.

La circostanza che non sia stata presentata alcuna opposizione nel presente procedimento sarebbe dovuta a un errore commesso da un dipendente della Catlin Europe, la quale cercherebbe ora di correggere tale errore mediante un tentativo di riesame.

44.

Il governo ellenico rileva che l’obiettivo perseguito dai regolamenti n. 1896/2006 e n. 1393/2007 è di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti procedurali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti.

45.

Inoltre, risulterebbe da una giurisprudenza costante che, in forza del regolamento n. 1393/2007, l’organo ricevente, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziale al suo destinatario, è tenuto, in tutti i casi, ad allegare a tale atto il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, allo scopo di informare il destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto se quest’ultimo non è redatto o tradotto in una lingua a lui nota o che si suppone che comprenda ( 4 ).

46.

Ne conseguirebbe che l’interpretazione della possibilità di un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in casi eccezionali, quale prevista all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, non può comportare un indebolimento dei diritti della difesa del destinatario di una tale ingiunzione.

47.

Orbene, sarebbe evidente che vi è violazione dei diritti della difesa quando il convenuto non è in grado di comprendere, in mancanza di una traduzione adeguata, il contenuto della domanda di ingiunzione di pagamento e, pertanto, il credito fatto valere nei suoi confronti, dato che, in tali circostanze, non potrebbe decidere, con cognizione di causa, se debba opporsi alla domanda o, al contrario, non contestarla.

48.

Di conseguenza, la mancata comunicazione al destinatario di un’ingiunzione di pagamento europea della facoltà a esso conferita di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare per il motivo che esso non è redatto o tradotto in una delle lingue di cui all’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 dovrebbe essere considerata come configurante un caso eccezionale, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, e, pertanto, idonea a giustificare un riesame ai sensi di tale disposizione.

49.

Per contro, secondo il governo italiano, la mancanza di informazione fornita al destinatario per quanto riguarda la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare che non è redatto nella lingua del destinatario o in una lingua che egli conosce non conferisce a tale parte il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

50.

In tal senso, un tale vizio di forma non comporterebbe la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione. Quest’ultima dovrebbe semplicemente essere regolarizzata tramite la consegna all’interessato del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, cosicché il termine per proporre opposizione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, inizierebbe a decorrere solo a partire da tale regolarizzazione. Il presupposto richiesto per l’applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, vale a dire che il convenuto fornisca la prova che la circostanza addotta gli ha impedito di presentare opposizione entro il termine stabilito, non sarebbe quindi soddisfatto nel caso di specie.

51.

Inoltre, nessuna delle circostanze di cui all’articolo 20 che giustificano il riesame corrisponderebbe alla notificazione o comunicazione irregolare per mancanza di informazione del destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere l’atto.

52.

Il governo austriaco giunge al medesimo risultato del governo italiano, ma sulla base di un ragionamento in parte diverso: sebbene il regolamento n. 1896/2006 contenga determinate disposizioni relative alla notificazione e alla comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea al convenuto, esso non conterrebbe tuttavia alcuna norma relativa alla lingua in cui la notificazione o comunicazione deve aver luogo.

53.

Tuttavia, le questioni non disciplinate da quest’ultimo in materia di notificazione o comunicazione dovrebbero essere risolte ai sensi del regolamento n. 1393/2007.

54.

Ne conseguirebbe che, ai sensi dell’articolo 8 di quest’ultimo regolamento, l’ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata o comunicata con una traduzione o, in mancanza di questa, che il convenuto deve essere informato del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

55.

Non sarebbe tuttavia chiaro se sia richiesta anche una traduzione della copia della domanda di ingiunzione o se questa possa essere richiesta in determinati casi.

56.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, l’ingiunzione di pagamento europea deve essere emessa insieme a una copia della domanda di ingiunzione.

57.

Da un lato, questa domanda si presenterebbe sotto forma di un modulo, di cui il ricorrente deve soltanto spuntare alcune caselle, di modo che il convenuto possa facilmente comprenderne il contenuto confrontando in parallelo la versione del modulo redatta e pubblicata nella sua lingua.

58.

Dall’altro, non sarebbe escluso che la domanda contenga anche spiegazioni importanti sotto forma di testo scritto.

59.

In quest’ultimo caso, e sempreché il destinatario non sia stato informato del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto, benché quest’ultimo non fosse redatto in una lingua da lui compresa, occorrerebbe stabilire se la notificazione o comunicazione sia valida.

60.

Al riguardo, si potrebbe sostenere o che non lo è, sicché il termine per proporre opposizione non ha iniziato a decorrere, oppure che occorre applicare, per analogia, il paragrafo 1 dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

61.

Per un tale vizio di forma non potrebbe invece ammettersi l’applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo. Infatti, tale disposizione riguarderebbe solo l’emissione ingiustificata dell’ingiunzione di pagamento europea, a causa di un errore materiale. Orbene, nel procedimento principale, l’ingiunzione sarebbe stata emessa legittimamente e l’eventuale errore, puramente formale, avrebbe avuto luogo solo in una fase successiva del procedimento, ossia al momento della notificazione o comunicazione al convenuto.

62.

A parere della Commissione, i due vizi procedurali che, secondo la Catlin Europe, inficerebbero nella specie la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea – vale a dire il fatto che, in primo luogo, la copia della domanda all’origine di tale ingiunzione e che deve accompagnare quest’ultima non era redatta in una lingua compresa dal destinatario né nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto, e che, in secondo luogo, la convenuta non era stata informata del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto in questione, conformemente all’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 – non potrebbero costituire circostanze eccezionali tali da giustificare il riesame dell’ingiunzione a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006.

63.

Qualsiasi altra interpretazione non sarebbe conforme alla finalità del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

64.

A tale riguardo, il regolamento n. 1896/2006 avrebbe lo scopo di semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.

65.

La procedura sarebbe caratterizzata dall’esistenza di un modulo di domanda, allegato al regolamento e pubblicato in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il modulo standard dovrebbe essere compilato con l’aiuto di codici numerici identici in tutte le versioni linguistiche, di modo che il convenuto sia in grado di comprendere che è stato avviato un procedimento nei suoi confronti nonché l’oggetto esatto della domanda e i motivi per i quali si fa valere un credito pecuniario.

66.

Inoltre, il convenuto sarebbe informato circa la possibilità di presentare opposizione all’ingiunzione.

67.

Si aggiunge che il diritto di chiedere un riesame dell’ingiunzione sarebbe limitato a casi caratterizzati dalla presenza di circostanze eccezionali, il che significherebbe che il convenuto non dispone di una seconda possibilità di opposizione.

68.

In ogni caso, tale situazione potrebbe facilmente essere sanata mediante l’invio al convenuto della traduzione della domanda di ingiunzione.

B.   Valutazione

69.

Il giudice del rinvio chiede, da un lato, se i regolamenti n. 1896/2006 e n. 1393/2007 debbano essere interpretati nel senso che, al momento della notificazione o comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea al convenuto, residente nel territorio di un altro Stato membro, e nel caso in cui la domanda di ingiunzione non sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che questi comprenda oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, il destinatario deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

70.

Il giudice del rinvio chiede, dall’altro lato, quali siano le conseguenze della mancata informazione al destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 e, in particolare, se una tale circostanza possa giustificare una domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

1. Prima parte – applicabilità delle prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 conformemente a quelle del regolamento n. 1896/2006

a) Giurisprudenza della Corte

71.

Faccio riferimento essenzialmente alla sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, in particolare i punti da 50 a 56 e la giurisprudenza ivi citata), che ha già ampiamente trattato tale questione alla luce del regolamento n. 1393/2007.

72.

Confermando la sua giurisprudenza precedente ( 5 ), la Corte ribadisce al punto 50 della suddetta sentenza che la facoltà di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 di rifiutare di ricevere l’atto in questione costituisce un diritto del destinatario di tale atto.

73.

In tale sentenza, essa conferma altresì che il diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare deriva dalla necessità di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, conformemente ai requisiti del giusto processo, sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ( 6 ). Infatti, sebbene il regolamento n. 1393/2007 sia volto, in prima battuta, a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e a garantire una buona amministrazione della giustizia, la Corte ha dichiarato che detti obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei destinatari degli atti di cui trattasi ( 7 ).

74.

È pertanto necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che egli sia messo nelle condizioni di conoscere e di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente preparare la propria difesa e far valere i propri diritti nello Stato membro mittente ( 8 ).

75.

Orbene, affinché il diritto di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 possa utilmente produrre i suoi effetti, è necessario che il destinatario dell’atto sia stato debitamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza di tale diritto ( 9 ).

76.

Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale informazione gli deve essere fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento ( 10 ).

77.

Per quanto attiene alla portata da riconoscere a tale modulo standard, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che il regolamento n. 1393/2007 non prevedeva alcuna eccezione al suo utilizzo ( 11 ).

78.

Da tale considerazione e dalla finalità perseguita dal modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, quale descritta ai paragrafi 75 e 76 delle presenti conclusioni, la Corte ha desunto che l’organo ricevente era tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, a informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutarne la ricezione, utilizzando sempre a tal fine detto modulo standard ( 12 ).

b) Applicazione al caso di specie

79.

Nella presente causa si pone la questione se le considerazioni che precedono debbano valere anche nel contesto del regolamento n. 1896/2006.

80.

Come ha osservato il governo austriaco, le questioni non disciplinate da tale regolamento in materia di notificazione o comunicazione devono essere risolte ai sensi del regolamento n. 1393/2007. Infatti, l’articolo 27 del regolamento n. 1896/2006 dispone espressamente che quest’ultimo non pregiudica l’applicazione del regolamento n. 1348/2000, che è stato sostituito dal regolamento n. 1393/2007. Inoltre, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, i riferimenti al regolamento n. 1348/2000 si intendono fatti al regolamento n. 1393/2007.

81.

È chiaro che, nella fattispecie, la domanda di ingiunzione, che costituisce l’atto introduttivo del procedimento ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, deve essere qualificata come «atto» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007.

82.

Come rileva il governo austriaco, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 prevede espressamente che l’ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda ( 13 ), in modo che la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione al convenuto sia accompagnata da quella della domanda. Nella fattispecie, si è proceduto a tale doppia notificazione o comunicazione.

83.

Pertanto, le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 si applicano non solo alla notificazione o comunicazione dell’ingiunzione in sé, ma anche a quella della domanda di ingiunzione. Ciascuno di tali due atti deve essere quindi notificato o comunicato al suo destinatario in una lingua che si suppone che quest’ultimo comprenda, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, e, nell’ipotesi in cui ciò non avvenga, la notificazione o comunicazione deve essere accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento e che informa l’interessato del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto di cui trattasi.

84.

La conclusione che precede s’impone tanto più che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento n. 1896/2006 non è in contraddittorio, nel senso che il giudice nazionale decide alla luce della sola domanda presentata dalla parte ricorrente, senza che il convenuto sia nemmeno informato dell’esistenza di un procedimento che lo riguarda.

85.

Quindi, è solo nella fase della notificazione o comunicazione dell’ingiunzione che il convenuto ha la possibilità di venire a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della domanda. Il rispetto dei diritti della difesa, che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 mira a salvaguardare, è dunque particolarmente importante in questo contesto.

86.

La circostanza che, conformemente al regolamento n. 1896/2006, la domanda di ingiunzione sia presentata mediante un modulo standard il cui modello figura all’allegato I di tale regolamento è priva di rilievo al riguardo.

87.

Infatti, anche se un numero significativo di caselle di tale modulo standard possono essere riempite mediante codici predefiniti e sono, pertanto, facilmente comprensibili, poiché le spiegazioni relative a tali codici sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, ciò non toglie che tale modulo standard impone anche alla parte ricorrente di fornire, come emerge dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del medesimo regolamento, spiegazioni più dettagliate per quanto riguarda la descrizione delle circostanze concrete invocate come base del credito e delle prove a sostegno della domanda. Orbene, il convenuto deve poter prendere cognizione di tali elementi in una lingua che si suppone padroneggi, al fine di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata del procedimento avviato nei suoi confronti all’estero nonché, se del caso, di preparare la sua difesa.

88.

Se ne deve concludere che il carattere obbligatorio e sistematico dell’uso del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 si applica allo stesso modo alla notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea e a quella, congiunta, della domanda di ingiunzione.

2. Seconda parte – quali sono le conseguenze derivanti dalla violazione di tale obbligo?

a) Giurisprudenza della Corte

89.

Anzitutto, come ha rilevato la Commissione, l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 nulla dice riguardo alle conseguenze giuridiche della mancata informazione del destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso. Non risulta da nessuna norma di tale regolamento che una tale mancanza comporti la nullità della procedura di notificazione o di comunicazione.

90.

In una causa in cui l’atto non era redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, la Corte ha dichiarato che il mittente poteva sanare tale vizio procedurale mediante l’invio al debitore della traduzione richiesta ( 14 ).

91.

Inoltre, faccio ancora riferimento alla sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, in particolare i punti 57 e 58).

92.

Secondo il punto 57, «nel caso in cui l’organo ricevente, chiamato a procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto di cui trattasi al suo destinatario residente in un altro Stato membro, non abbia allegato il modulo standard che figura all’allegato II del regolamento n. 1393/2007, tale omissione non può comportare la nullità né dell’atto da notificare o da comunicare né della procedura di notificazione o di comunicazione, dato che una conseguenza del genere sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito da tale regolamento, che è quello di prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri» (il corsivo è mio).

93.

Per contro, secondo il punto 58, «[p]oiché la comunicazione di detto modulo standard costituisce (…) una formalità essenziale, destinata a tutelare i diritti della difesa del destinatario dell’atto, la sua omissione deve essere regolarizzata dall’organo ricevente conformemente a quanto disposto dal regolamento n. 1393/2007. Tale organo dovrà quindi procedere senza indugio ad informare il destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare la ricezione di quest’ultimo, trasmettendogli, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, questo stesso modulo standard» (il corsivo è mio).

b) Applicazione al caso di specie

94.

A mio avviso, per motivi identici a quelli enunciati ai paragrafi da 79 a 88 delle presenti conclusioni, le stesse regole devono evidentemente valere, per analogia, per la notificazione o comunicazione degli atti nel contesto del regolamento n. 1896/2006.

95.

Come ha dichiarato la Corte, è solo dopo che il destinatario sia stato informato del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto e l’abbia esercitato che il giudice adito può verificare la fondatezza di tale rifiuto ( 15 ).

96.

Pertanto, in un caso in cui, come nella fattispecie, la notificazione o la comunicazione al convenuto della domanda d’ingiunzione di pagamento, redatta in una lingua diversa da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, non sia stata accompagnata dal modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, deve essere posto rimedio a tale omissione e alla mancanza di informazione del destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso risultante da una tale omissione attraverso la consegna al convenuto, senza indugio e conformemente alle disposizioni di detto regolamento, di tale modulo standard.

97.

Peraltro, emerge dalla giurisprudenza che, in presenza di una notificazione o comunicazione irregolare come quella del caso di specie, l’ingiunzione di pagamento europea non ha validamente acquisito forza esecutiva e il termine imposto al convenuto per presentare opposizione non ha iniziato a decorrere ( 16 ).

98.

Ciò posto, la questione di un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea, a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, quale sollevata dal giudice del rinvio, non si pone.

99.

Infatti, il vizio di forma che inficia la notificazione o la comunicazione della domanda d’ingiunzione può essere esaminato solo come questione preliminare, situata a monte della fase del riesame: il riesame presuppone infatti che il termine per presentare opposizione sia scaduto, mentre, a causa dell’irregolarità procedurale riguardante la notificazione o la comunicazione, tale termine non ha nemmeno iniziato a decorrere.

100.

Inoltre, a proposito della disposizione citata la Corte ha già dichiarato che, in primo luogo, giacché il legislatore dell’Unione ha inteso limitare il ricorso alla procedura di riesame, il suddetto articolo doveva essere oggetto di un’interpretazione restrittiva ( 17 ). In secondo luogo, una tale procedura presupponeva l’esistenza di circostanze «eccezionali» a norma del paragrafo 1 dell’articolo 20 ( 18 ) o ai sensi del paragrafo 2 di questo stesso articolo ( 19 ). In terzo luogo, questi casi erano previsti tassativamente da tale articolo, «il quale non annovera [un] difetto di notifica fra [le] situazioni [ivi previste]» ( 20 ). In quarto luogo, la possibilità di riesame dell’ingiunzione, una volta che questa è diventata esecutiva e che il termine per presentare opposizione è scaduto, non può portare al risultato di conferire al convenuto una seconda possibilità di contestare il credito ( 21 ).

101.

Su tali basi, mi sembra che, contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, i vizi procedurali indicati dalla convenuta non possano giustificare il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in virtù delle circostanze di cui all’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 ( 22 ).

102.

Per quanto riguarda in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, sul quale il giudice di rinvio interroga la Corte, esso menziona due motivi di riesame dell’ingiunzione di pagamento. In primo luogo, deve essere manifesto che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti da tale regolamento. In secondo luogo, altre circostanze eccezionali giustificano un riesame.

103.

Per quanto riguarda il primo motivo, come rilevato dalla Commissione, è giocoforza constatare che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che indichi che l’ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa manifestamente per errore. L’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa conformemente ai requisiti posti dal regolamento. Quanto al vizio di procedura derivante dalla non conformità della notificazione dell’atto con il regolamento n. 1393/2007, è possibile porvi rimedio inviando la traduzione richiesta alla parte convenuta, come indicato ai paragrafi da 90 a 93 delle presenti conclusioni.

104.

Per quanto riguarda il secondo motivo, occorre esaminare se, nella fattispecie, un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea possa essere motivata da altre circostanze eccezionali.

105.

Ritengo (al pari della Commissione) che tali circostanze eccezionali possano essere vizi procedurali o errori afferenti alle caratteristiche stesse del credito pecuniario oggetto dell’ingiunzione di pagamento. Poiché la Corte ha ritenuto che l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 dovesse essere interpretato restrittivamente, il riesame dell’ingiunzione di pagamento non può avvenire per qualsiasi errore procedurale. Perché un errore di procedura costituisca una circostanza eccezionale, esso deve avere un impatto diretto sul diritto della difesa del convenuto, vale a dire, nella fattispecie, sul suo diritto di presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 16 di detto regolamento.

106.

Peraltro, come rilevato dal governo italiano, è proprio l’assenza di disposizioni che prevedono la nullità dell’atto o della notificazione conseguente alla mancata informazione al destinatario del fatto che egli poteva rifiutare l’atto che depone a favore del carattere sanabile dell’irregolarità. Come ho già indicato, l’irregolarità della notificazione per omessa redazione dell’atto da notificare in una lingua conosciuta o compresa dal destinatario può essere sanata attraverso la consegna immediata e successiva al destinatario di una copia dell’atto tradotto, senza che il suo diritto di proporre opposizione sia in qualche modo limitato.

107.

Ciò implica inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007 ( 23 ), l’irregolarità della notificazione a causa dell’omissione di informare il destinatario della possibilità per quest’ultimo di rifiutarla non comporta, di per sé, la nullità della notificazione, ma solo un rinvio del dies a quo del termine per proporre l’opposizione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.

IV. Conclusione

108.

Per tali ragioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) come segue:

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, al momento della notificazione o della comunicazione di un’ingiunzione di pagamento europea al convenuto, residente nel territorio di un altro Stato membro, e nel caso in cui la domanda di ingiunzione non sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che egli comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, il destinatario deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

Conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, in caso di omissione di tale formalità, la procedura può essere regolarizzata tramite la consegna all’interessato del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento.

Finché dura l’irregolarità procedurale riguardante la notificazione o la comunicazione dell’ingiunzione di pagamento, unitamente alla domanda di ingiunzione, da un lato, tale ingiunzione non acquisisce alcuna forza esecutiva e, dall’altro lato, il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non inizia a decorrere.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento n. 1348/2000 (GU 2007, L 324, pag. 79).

( 4 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157).

( 5 ) Ossia la sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punto 49). V., anche, le mie conclusioni in tale causa (EU:C:2015:33), in cui ho trattato specificamente tale materia, e l’ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 61).

( 6 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 51). V. anche, in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punto 73).

( 7 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 51). V. anche, in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 3031), nonché ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, punti 4849).

( 8 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

( 10 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) V. sentenza del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) Tale obbligo si spiega con il fatto che il convenuto deve poter, su tale base, ottenere le informazioni necessarie per consentirgli di decidere se presentare o no opposizione (considerando 13 del regolamento n. 1896/2006).

( 14 ) V. sentenza dell’8 novembre 2005, Leffler (C‑443/03, EU:C:2005:665, punti 3853).

( 15 ) V. ordinanza del 28 aprile 2016, Alta Realitat S.L. (C‑384/14, EU:C:2016:316, punti 6289).

( 16 ) V., per analogia, sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punti da 41 a 43 e punto 48).

( 17 ) Sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 31).

( 18 ) V. ordinanza del 21 marzo 2013, Novontech-Zala (C‑324/12, EU:C:2013:205, punti da 20 a 25).

( 19 ) V. sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, punti 2930).

( 20 ) Sentenza del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen (C‑119/01 P e C‑120/01 P, EU:C:2014:2144, punto 44).

( 21 ) V. sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium (C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 48).

( 22 ) Rilevo che tale tesi è sostenuta anche dalla O. K. Trans Praha, dai governi austriaco e italiano nonché dalla Commissione.

( 23 ) Secondo il quale «la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto».